a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 43
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un'insegnante di sostegno presso una scuola dell'infanzia e vorrei fare gentilmente una domanda. Si può supplire in una sezione in presenza di un portatore di handicap? E se non si può c'è una legge che me lo dice? Se è vero ciò potete gentilmente spedirmela?Inoltre se un insegnante di sostegno è assente il titolare della sezione è obbligato a tenersi il bambino portatore di handicap?

Perché, le risulta che il ragazzo disabile sia un oggetto che si possa spostare da una sezione ad un'altra?
Veda https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmat.html


Se un ragazzo che ha seguito una programmazione differenziata partecipa all'esame di stato conseguendo l'ettestato di frequenza, l'anno successivo potrebbe iscriversi di nuovo al quinto anno per seguire una programmazione di classe per obiettivi minimi al fine di partecipare all'esame di Stato con lo scopo di conseguire un diploma avente valore legale? altrimenti come ci si dovrebbe comportare visto che la volontà del ragazzo è quella di provare ad ottenere il diploma? l'alunno in questione ha preso la qualifica di terzo anno dell'istituto alberghiero ma poi, nel biennio finale, ha optato per un pei differenziato. Arrivato in quinto, nel mese di aprile, qualcuno gli ha detto che c'era la possibilità di seguire il programma della classe ma ormai, considerando i tempi, è troppo tardi per tornare indietro.Cosa ci consigliate di fare?

Non si presenta agli esami e il prossimo anno segue la programmazione della classe

Sono un'insegnante di educazione fisica, e sto svolgendo una ricerca sull'individualizzazione e integrazione.
Stavo cercando su internet una bibliografia su:
L'integrazione: storia , strumenti e progettazione educativa dell'educazione fisica, per soggetti con particolari esigenze educative. L'individualizzazione dai modelli teorici alla prassi didattica dell'educazione fisica.
Potreste aiutarmi in qualche modo?

Veda: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/inclusiva.html
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hsport.pdf
http://www.dellabiancia.it/educazionefisica.htm

Sono la mamma di un bambino a cui nel 1995 è stata riconosciuta un'invalidità al 100% soggetta a revisione all'età di 10 anni. A gennaio mio figlio ha compiuto 10 anni e quindi abbiamo ripresentato la domanda sia per la L. 104 che per l'invalidità.Vorrei sapere se, come genitori, possiamo continuare ad usufruire dei diritti assegnati dalla L. 104 prima che la Commissione medica legale si sia pronunciata ufficialmente, cosa che avverrà solo fra tra sei mesi.

Non può usufruire delle agevolazioni se prima non si pronuncia la Commissione medica

Chiedo gentilmente una risposta a un dubbio di interpretazione:
nel D.M. N 14 DEL 9/02/2004 e nella C.M. N. 16 del 9/02/2004 vi sono i criteri per la nomina dei commissari designati tra i docenti, ivi compresi i docenti di sostegno .............
Un insegnante di sostegno può essere nominato membro effettivo della commissione per seguire un alunno con handicap o essere nominato solo come membro aggregato?

Con la Riforma delle Commissioni esaminatrici, sono solo gli insegnanti di classe delle materie oggetto delle tre prove scritte e del colloquio orale a comporre la Commissione che sarà presieduta da un Commissario esterno. Ciò è stabilito dall’art. 1 comma 2 del D.M. n. 4 del 14 gennaio 2003.
Però l’art. 2 della Circolare n. 22 del 29.02.03 ha chiarito che anche un insegnante per attività di sostegno può essere membro effettivo della Commissione, purché sia nominato a tempo indeterminato ed abbia svolto negli ultimi tre anni o l’attività di collaboratore del Dirigente scolastico, o quella di sostegno, o siano inclusi in graduatorie idoneità a concorso per Dirigenti scolastici (C.M. n. 10/2003).
Se è pertanto nominato membro effettivo, egli ha tutti i poteri degli altri membri, ivi compresi quello di votare per la valutazione di tutti gli alunni, e di partecipare a tutte le operazioni della Commissione.Qualora ciò non sia, l’insegnante per attività di sostegno non è membro della Commissione giudicatrice, ma deve prestare assistenza all’alunno con handicap che ha seguito esclusivamente durante i giorni dello svolgimento delle prove scritte e del colloquio orale.

Potreste dirmi quali sono i finanziamenti ottenibili ( ed eventualmente come si richiedono) per i sussidi didattici ed eventuali progetti in favore agli alunni diversamente abili nelle scuole secondarie di secondo grado? più volte noi colleghi di sostegno abbiamo fatto richiesta di acquisto per modiche cifre di sussidi, ma ci è stato risposto che non ci sono mezzi finanziari disponibili. Mi chiedo, come fanno tutti quegli istituti che attivano numerose iniziative a favore di questi alunni?

A seguito alle Direttive n. 60 e 66/04, il MIUR ha emanato la C M n. 80 del 12/11/04 con la quale vengono ripartiti i finanziamenti agli uffici scolastici regionali per la sperimentazione metodologico-didattica e per la formazione dei docenti per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
La circolare precisa che, data la priorità e la specifica finalizzazione delle somme, gli uffici scolastici regionali dovranno assegnare i fondi alle scuole autonome in base al numero degli alunni con disabilità, e che i fondi per la formazione dei docenti riguardano sia quelli specializzati che quelli curricolari.
A tali fondi si aggiungono quelli ripartiti dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fra le regioni per la realizzazione dell’obbligo formativo, che riguarda anche gli alunni con disabilità sia nei corsi di formazione professionale, sia nei percorsi misti di istruzione e formazione.
E’ ribadito nella circolare del MIUR la necessità di un monitoraggio circa l’effettivo ed utile impiego di tali somme espressamente per l’integrazione degli alunni con disabilità e non per altre, sia pur legittime, finalità.


Chi vi scrive è un genitore. L'ins. di sostegno di mio figlio( inserito in una seconda elementare con deroga per tutte le ore), sta cercando con ogni mezzo di ottenere un distacco totale ed occuparsi solo dell'aula multimediale presente nella scuola.
Da un paio d'anni in questa stessa scuola è presente un'ins. (su posto comune) messa a disposizione dal CSA per mancanza di sedi disponibili: è un ins. moglie di militare.l'ins. di sostegno di mio figlio vorrebbe demandare, per il prossimo a. s.,proprio a questa ins. il compito di seguire mio figlio dal momento che la stessa è in possesso di titolo di specializzazione, in modo che lei potrebbe occuparsi a tempo pieno del lavoro al computer.Io non sono d'accordo : se mio figlio può godere di stabilità con una titolare ( ed io l'ho iscritto in quella scuola perchè c'era la titolare), perchè affidarlo a una ins. in sede provvisoria che oggi c'è e domani no? loro si giustificano dicendo che con l'autonomia tutto si può fare. valgono gli accordi interni. e le garanzie non esistono più?

E' da tener presente che sempre più frequentemente la Magistratura sta affermando che il rapporto tra famiglia e scuola si sostanzia in un contratto con diritti e doveri reciproci. la scuola deve garantire gli impegni assunti all'atto dell'iscrizione e cioè, nel caso di specie, la continuità didattica, assicurata dalla presenza di un docente a tempo indeterminato per il sostegno. Finchè l'alunno è in quella classe, nè l'amministrazione, nè l0'insegnante, possono disattendere tale dovere di continuità. La normativa sull'autonomia scolastica non centra per nulla, poichè la normativa non può modificare gli accordi contrattuali liberamente intercorsi fra le parti, per rispetto del principio di autonomia negoziale, sancita nel codice civile che è superiore all'autonomia scolastica, che è un modo di gestione democratica della scuola che però non può cancellare diritti soggettivi costituzionalmkente garantiti. Nè possono farlo le norme di stato giuridico dei docenti, perchè essi sono innanzi tutto dei professionisti assunti dall'amministrazione per adempiere ai propri doveri verso gli studenti clienti. Pertanto sia che l'amministrazione per propri interessi, sia che il docente per suoi interessi volessero dedicarsi ad altro, abbandonando ad altri l'alunno, questi ha il diritto alla continuità.

Sono un Funzionario amministrativo che cura gli appalti del trasporto scolastico del Comune di appartenenza. In tutti i Capitolati Speciali d'appalto, compreso quello dell'Ente, viene prevista relativamente al trasporto dei disabili, obbligatoriamente la presenza ed assistenza di "personale qualificato".
Cosa si intende per personale qualificato? Quali sono i requisiti professionali che deve possedere questa categoria di operatori, quali sono in termini di CCNL, le qualifiche professionali idonne allo svolgimento delle suddette prestazioni, quali sono le mansioni specifiche che devono garantire nell'esecuzione del suddetto servizio?Quali sono le verifiche che Comune può effettuare per accertare che il personale di cui trattasi sia effettivamente qualificato?

Per il trasporto di persone con disabilità, non esiste una norma nazionale che fissi le qualifiche professionali. Le prassi prevalenti individuano per l'assistenza materiale a loro come requisito minimo il diploma di licenza media ed un breve corso concernente le conoscenze minime ed un breve tirocinio per saper trattare persone con diverse disabilità, motorie, sensoriali, intellettive. Mentre per l'assistenza educativa per l'autonomia e la comunicazione, si richiede almeno il diploma di scuola superiore.

Sono una docente di sostegno della scuola secondaria superiore, seguo con molto interesse le vs faq, mi sono stati affidati due ADA una down e un autistico, vorrei sapere se il viaggio d'istruzione è finanziato sia per l'alunno che per l'accompagnatore (genitore), da chi è finanziato e in base a quale normativa

Non essendo più richiesto che sia solo l'insegnante di sostegno ad accompagnare nelle gite gli alunni con disabilità ( c m n. 291/92 paragrafo 8) Un qualunque accompagnatore può essere pagato dalla scuola, che potrebbe utilizzare i fondi rinvenienti dalla L.n. 69/00 finanziata con la L.n. 440/97.

A mio parere la normativa non è chiara quando parla di prove equipollenti per alunni disabili. Se un alunno ha rifiutato di seguire una programmazione differenziata può avere lo stesso delle prove differenti? In questo caso il diploma ha lo stesso valore di quello preso da alunni non certificati che svolgono regolarmente le prove scritte ministeriali?

Gli alunni possono svolgere l'esame sulla base di tre possibili curricoli personalizzati: quello normale, quello 'semplificato', o per 'obiettivi minimi', che è quello normale con la possibilità della riduzione dei contenuti programmatici di alcune discipline o la loro parziale sostituzione con altri apprendimenti, ovviamente concordati o decisi a maggioranza dal Consiglio di classe, il cui positivo svolgimento dà diritto al conseguimento del titolo di studio; quello 'differenziato', per alunni con grave disabilità intellettiva, il cui positivo svolgimento dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.
Gli alunni che svolgono il programma normale o quello semplificato hanno diritto a tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove, che eccezionalmente possono superare un giorno, all'uso di sussidi ed ausilii anche tecnologicamente avanzati, a prove 'equipollenti', che, con mezzi diversi dalle altre (ad es. scrittura invece del colloquio o viceversa) o con contenuti differenziati, siano comunque in grado di consentire alla commissione di valutare apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei compagni; tali alunni hanno comunque diritto ad essere assistiti da coloro che hanno prestato loro assistenza durante l'anno scolastico.
Il concetto di <<prove equipollenti>> si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato con DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.
Tali prove comunque sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di risultati finali tali da permettere una valutazione legale idonea al rilascio della promozione alla classe successiva o al titolo di studio, diploma di qualifica professionale, licenza di maestro d'arte, diploma conclusivo degli studi superiori.


Sono un insegnante a tempo indeterminato. Mi è sta riconosciuta un'invalidità del 60% e ho anche la legge 104/92 categoria B. Di quali benefici posso godere? Permessi orari? I 3 giorni di assenza? Il mantenimento della sede?

La invito a leggere:
Agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori, i familiari e i disabili lavoratori
nella pagine delle norme:
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html

Nella mia scuola ci sono a tutt'oggi 69 iscritti alle future prime elementari, tra cui 13 sono stranieri, 5 con domanda di iscrizione anticipata (1 nato a febbraio, 1 a marzo e 3 a gennaio), 3 sono bambini diversamente abili e altri 7, senza certificazione, sono tuttavia definiti dalle ins. della materna "con grossi problemi di relazione". La preside ci ha detto che si formeranno 3 prime elementari.
Nello specifico, gradirei sapere se il DM 331/98 e il DM 141/99 consentono ancora di costituire classi fino a 20 iscritti.

Certamente ed è stato ribadito nelle ultime Ordinanze e Circolari

Nel qual caso si potrebbero, a Suo avviso, formare classi di 17/18 alunni?

Certamente

Sono un'assistente amministrativa dell'Istituto Comprensivo di Collepasso. Gli alunni delle classi 5^ di scuola primaria si recheranno a Roma in viaggio d'istruzione.Tra questi alunni vi è un alunno portatore di handicap. Quali sono le agevolazioni previste secondo la normativa per tale alunno? Il costo del viaggio è tutto a suo carico?

Il ragazzo è uno studente come gli altri. Si applicano gli stessi diritti e gli stessi obblighi

Sono una maestra elementare a cui sono riconosciuti i benefici della legge 104 con la dicitura di "portatrice di handicap grave " con capacità motorie ridotte o impedite". Ho chiesto la utilizzazione in mansioni diverse ma quello che mi era stato promesso in presenza di altre colleghe e mandato a dire dalla responsabile di plesso, "Stai tranquilla. Dove vuoi andare, in biblioteca o nel laboratorio d'informatica...? La direttrice ti accontenta" , non è stato mantenuto ... devo andare in un'altra scuola.
L'altra scuola mi è stata fatta aggiungere (io non volevo, ma mi hanno spaventato con "Se non la metti e da noi-(la mia scuola dove ho insegnato per 22 anni)- non c'è posto.... ti mandano in pensione d'ufficio!"
Visto che non me la sento, quali passibilità ho oltre ad accettare il nuovo contratto (tra l'altro di 36 ore settimanali!) o andarmene in pensione con i 30 anni di servizio maturati (nel 2008 non avrò ancora 35 anni di servizio ma ne avrò 57 di età)?
Sono penalizzata dalla malattia e non alcun diritto, dopo una vita passata a compiere il mio dovere?
Vi chiedo se :
1-) posso rifiutarmi di prendere servizio nella nuova scuola e pretendere la mia scuola?
1-) posso chiedere, rimanendo in servizio, il part time e con quale retribuzione (ridotta?);
2-) accettando la nuova sede ho possibilità di chiedere di andare in pensione con la legge 335, ?
Sono malata di parkinson.

Quanto a se andare in pensione o scegliere il partime, è bene che si rivolga ad un sindacato.
Quanto alla sede, in base al CCNL sulla mobilità, Lei ha una precedenza che viene , mi pare, al quarto posto fra tutte le precedenze. Se però la precedenza non Le giova, perchè altri hanno più precedenza di lei, deve raggiungere la nuova sede, magari chiedendo dei permessi retribuiti o a limite delle aspettative

Sono una docente di matematica in un Istituto Tecnico.
Nella mia prima è presente un portatore di handicap, ha difficoltà uditive e di apprendimento e per vari disguidi ha solo nove ore di sostegno.
L'allievo normalmente si rifiuta, con i docenti curriculari, di svolgere una qulasiasi attività ed è di disturbo alla classe poichè vuol fare ciò che gli aggrada e se richiamato copre di insulti volgari i docenti.
Le domande che desidero sottoporre e a cui spero mi risponderete presto, sono le seguenti:
1) Visto che sono previste due ore di laboratorio di chimica, laboratorio in cui sono presenti materiali pericolosi e vista la difficoltà a gestire lo studente, può la collega di sostegno, nominata sull'area umanistica rifiutarsi di coprire anche una sola di tali ore?
2) Visto che la collega di sostegno non svolge mai le sue ore in aula, ma preleva lo studente e lo porta in altro luogo della scuola, posso, nell'ora in cui è prevista la sua presenza con me, pretendere che i due restino in aula? E nella malaugurata ipotesi che nell'ora in cui l'allievo non è presente in aula succede un incidente, visto che in nessun documento risulta che egli può recarsi in altra aula con la collega di sostegno, di chi sarebbe la responsabilità? Infine mi chiedo, se il sostegno deve servire anche all'integrazione dell'allievo ed inoltre la collega di sostegno è a tutti gli effetti una docente della classe perchè non deve svolgere la sua attività regolarmente in aula, è previsto, non essendo l'allievo uno psicolabile, che le ore di sostegno vengano totalmente svolte in altro luogo? E come potrà la collega, in caso di bisogno, dare un qualsiasi parere sulla classe visto che, non essendo mai stata presente, non conosce nessuno degli allievi?

Concordo con tutte le Sue perplessità. Occorre pretendere un GLH operativo in cui questi problemi vengano affrontati e risolti. Se fosse necessario potete pure richiedere un assistente per la comunicazione alla provincia in base alla l.n. 67/93, trattandosi di un alunno sordo.

Sono un'insegnante di Sostegno di scuola media della provincia di Pesaro dalla quale tre alunni portatori di handicap hanno fatto l'iscrizione alla scuola superiore locale. Il preside della scuola superiore, su mia sollecitazione fatta verbalmente, ha richiesto una relazione in cui gli insegnanti di sostegno della scuola media dessero informazioni necessarie per orientarsi alla richiesta di una delle quattro aree di sostegno previste per le superiori. Gli insegnanti di Sostegno dei tre ragazzi hanno richiesto che i loro ragazzi venissero seguiti da un insegnante particolarmente esperto nell'area umanistico-letteraria. Il preside della scuola superiore, nonostante tale relazione ha richiesto al CSA locale Insegnanti di Sostegno per l'area psicomotoria. Ora le chiedo come possiamo intervenire in quello che sembra proprio una volontà di addomesticare una richiesta legittima a proprio uso e consumo di una scuola che ha sicuramente pressioni interne sull'area psicomotoria?

L'area deve essere indicata nel PEI in forza dell'art 13 comma 5 l.n. 104/92. Purtroppo ci sono troppe incertezze nella prassi. Occorrere insistere su quanto risulta dal PEI.

Sono la mamma di un bambino di 12 anni che frequenta la prima media e vorrei sapere, capire quali sono i criteri per l'assegnazione del sostegno scolastico, vorrei sapere se è necessaria una certificazione medica di handicap, e se è possibile ottenere il sostegno senza alcun handicap intellettivo, fisico o disturbo della personalità.
Inoltre vorrei chiarirmi un po' le idee sul futuro di un ragazzino con sostegno, scuola, lavoro, etc.
Mi rendo conto che la mia richiesta ricopre praticamente l'intera materia dell'handicap, ma in parole povere il mio problema è capire se gli insegnanti possono richiedere per un ragazzino senza problemi intellettivi fisici o di personalità e senza il consenso del medico psicologo il sostegno.
Io come genitore, legalmente, come posso intervenire?

https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmateriali.html
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Art. 127 - Docenti di sostegno
Art. 313 - Soggetti aventi diritto
Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione
Art. 315 - Integrazione scolastica
Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica
Legge Finanziaria 1998 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Art. 40. (Personale della scuola)
Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331
Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola
Art. 41 - Assegnazione definitiva dei posti per le attività di sostegno alle scuole
(Gli art 41 e 44 del d m n. 331/98 stabiliscono che le ore di sostegno sono assegnate sulla base del piano educativo personalizzato redatto da tutto il consiglio di classe. Non ci sono quindi più dei minimi o dei massimi di orario. Tutto viene deciso dal Collegio dei docenti o dal Gruppo di lavoro di istituto che vagliano la situazione globale della scuola e, sulla base dei PEI, decidono quante ore assegnare ad ogni alunno.)


Può un alunno disabile essere ritirato dalla terza media e mandato a sostenere l'esame differenziato di terza media?

Se si intende dire che l'alunno svolgerebbe gli esami da privatista, ciò è consentito dal d.m. del 13/12/1983.

Il preside di un Liceo Linguistico ha inoltrato al Comune richiesta per n.ro 12 ore di assistenza parascolastica per permettere la frequenza del 1° anno ad un alunno con handicap grave. Il ragazzo che nell'anno scolastico 2004/2005 frequenta la terza media ha 17 anni: è tenuto il Comune ha fornire l'assistenza parascolastica anche se il ragazzo non è più in età d'obbligo scolastico? ed in base a quale normativa?

L'assistenza per l'autonomia di cui all'art 13 comma 3 L 104/92 nelle scuole superiori spetta alle province in forza dell'art 139 del decreto legislativo n. 112/98.

E' possibile far ritirare dalla scuola media un'alunna disabile e farle poi farle sostenere gli esami di terza media da privatista?

E' possibile in base al decreto ministeriale del 13/12/1984.

Sono un insegnante di sostegno non specializzato che deve garantire assistenza a un alunno portatore di handicap. Al fine di consentire all'alunno di partecipare a una gita scolastica, l'Istituto presso cui opero mi ha fatto firmare un foglio in cui mi assumo totalmente la responsabilità del ragazzo nel corso della gita.
Confesso di essermi pentito, anche perchè non ho stipulato alcun contratto di assicurazione che mi protegga in caso di inconvenienti, avendo iniziato il servizio lo scorso gennaio.
- Quali conseguenze potrebbero capitarmi se il ragazzo in questione dovesse farsi male o procurare danni ad altre persone?
- La responsabilità dell'eventuale danno ricadrebbe solo su di me o sull'intero Istituto? In sostanza, rispondo del mio operato solo all'Istituto presso cui opero o anche alla famiglia del ragazzo e alla Giustizia?
- E' comunque possibile ritirare la propria adesione alla gita?

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap "si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno" C.M. 291/92 art. 8 c. 2.
Ciò significa che l'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).
Inoltre, non compete certamente a Lei provvedere alla Assicurazione, ma alla scuola. La gita scolastica è un momento educativo e non una passeggiata "fori porta" che fa' arbitrariamente con il ragazzo disabile.
La Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. Infatti si legge: "le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".

Nella mia scuola (secondaria superiore) il preside, in accordo con gli insegnanti di sostegno, ha stabilito che le verifiche ordinarie somministrate durante l'anno agli alunni certificati ma che seguono la programmazione di classe per obiettivi minimi debbano essere visionate almeno 10 giorni prima dall'insegnante di sostegno il quale può apportare eventuali aggiustamenti. Da notare che tali verifiche, essendo alunni che seguono il programma di classe, sono quelle somministrate a tutti gli alunni. Per le interrogazioni orali si dovrà utilizzare materiale predisposto dall'insegnante
di sostegno. Vorrei sapere se tali decisioni della presidenza sono giustificate dalla normativa vigente o se invece non dovrebbero essere frutto di una decisione del Collegio Docenti.

L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari.

Sono un docente di sostegno in servizio presso una scuola media. Fin dall'inizio delle attività didattiche la preside, viste le numerose e ripetute assenze di personale docente, mi dà quotidianamente incarico di sostituire i colleghi assenti. Svolgo almeno due ore su quattro di sostituzione al giorno, a prescindere dalla presenza o meno in classe dell'allievo diversabile, sia nelle mie classi sia in altre classi dell'istituto!!!
A fronte della mia ennesima protesta, dopo essermi perfino rifiutato in alcune occasioni, la preside mi ha intimato di mettere le mie rimostranze per iscritto, accusandomi di non essere informato sulla funzione del docente di sostegno e tirando in ballo il concetto di "contitolarità" della classe con il docente delle materie curricolari.
Ma tale contitolarità implica forse l'obbligo del docente di sostegno di sostituire in ogni caso il collega assente? A me non risulta. Come posso difendermi?

L'insegnante di sostegno che sostituisce l'insegnante della classe dove è presente il disabile e lo stesso ne è contitolare, fa semplicemente il suo lavoro, purché non sia una cosa abituale. Invece per quanto riguarda le supplenze in altre classi, è reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri compiti. Nel momento che Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe. Di conseguenza, si configura il reato di abuso in atti d'ufficio e l'insegnante, che è un pubblico ufficiale, ha il dovere di denunciare il fatto, oltre ad opporsi a quell'ordine di servizio. Se non lo fa è omessa denuncia di reato.

Sulla valutazione in una scuola superiore le norme non appaiono chiare e mi trovo in difficoltà. Questa la situazione:
3^ classe di un liceo linguistico, insegno storia e filosofia, e mi trovo per la prima volta di fronte ad un alunno in situazione di h. : diagnosi funzionale: tetraparesi, ritardo mentale, ecc.; eziologia: grave pretermine.
Il P.E.I prevede, oltre ad obiettivi educativi e didattaci generali, obiettivi minimi nelle seguenti aree:dei linguaggi verbali, logico matematica, storia e diritto, scientifica. Considerato che non è in grado di scrivere, nè di memorizzare, ma solo di ripetere sul momemto quello che sente, come è possibile valutarlo nelle singole discipline?
Durante lo scrutinio del primo quadrimestre è stata chiesta ad ogni insegnante la singola valutazione, mentre ritenevo che dovessimo procedere ad una valutazione collegiale nelle aree previste dal P.E.I. E' possibile esprimere una valutazione in filosofia, senza alcun elemento oggettivo? Mi è stato risposto che non si possono lasciare spazi vuoti nel registro generali dei voti, obbligandomi ad "inventare" un voto. Il che mi ha lasciato disorientato. Potete aiutarmi?

Lei deve fissare gli obiettivi minimi per ciaiscuna delle Sue discipline e quindi valutare gli apprendimenti conseguiti, tramite tutte le prove che riterrà di addottare, come ad es. domande scritte, se l'alunno non parla, schede a scelta multipla con domande di richiamo per verificare se le risposte sono casuali o logiche etc. Quindi dare un voto come lo dà a tutti gli altri aluni, perchè il PEI Semplificato per obiettivi minimi dà diritto ad una valutazione legale che può essere positiva o negativa come per tutti.

La responsabile a scuola mi ha detto che la supplente per il sostegno viene nominata nelle scuole medie,dopo che l'insegnante di sostegno si assenta per più di 15 giorni;per legge è vero? La responsabile mi ha detto che per ora non si può far un granchè per le ore di sostegno,si dovrà fare un esposto al provveditorato prima di giugno prossimo,per richiedere 18 ore per l'anno prossimo;è vero?

NO!!! Al tribunale civile ordinario, non c'è altra strada. Il CSA la rinvierebbe alla scuola, dicendo che dipende dalla scuola come disciplinare l'assegnazione delle ore di sostegno
Le sentenze sul sostegno, che può leggere nella rubrica, hanno stabilito che le ore assegnate in un certo anno non possono essere ridotte l'anno successivo senza una esplicita documentazione della ASL che attesti la riduzione della gravità dell'alunno. Pertanto la riduzione delle ore di sostegno sono illegali.
Supplenze:
anche per un giorno di assenza , se manca un docente di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente. Così ha di recente deciso la Corte dei conti con la sentenza n. 59/04, altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio
"Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità amministrativa. Così ha deciso la terza sezione giurisdizionale d'appello della corte dei conti, con la sentenza 59/2004."
La questione riguardava un preside che aveva nominato, sistematicamente, supplenti per periodi di 10 -11 giorni, in sostituzione di docenti titolari assenti, in violazione delle norme che dispongono il divieto di ricorrere a supplenti esterni per periodi di assenza fino ad 11 giorni, salvo casi eccezionali. Ed aveva utilizzato docenti interni solo per le sostituzioni fino a 9 giorni. Tale comportamento, secondo i magistrati contabili ha escluso la possibilità di contestare al dirigente il dolo o la colpa, anche perché le decisioni del preside avevano salvaguardato il principio della continuità didattica. Di qui l'accoglimento del ricorso presentato dalla preside, che era stata condannata in primo grado.
Si può sintetizzare così: la nomina di supplenti è possibile se non sono presenti nella scuola docenti a disposizione, ma è comunque indispensabile garantire la continuità dell'attività didattica, pertanto deve essere nominato il supplente anche per un solo giorno, essendo le ore di sostegno assegnate un diritto dell'alunno con disabilità.


Sono una insegnate di sostegno ed opero presso una scuola media, vivendo la scuola da oltre 15 anni mi sono accorta che è ormai prassi comune dei dirigenti scolastici di utilizzare gli insegnanti di sostegno (probabilmente ritenuti di serie B) come tappa buchi nelle classi scoperte per assenza di altri colleghi.
Ultimamente però la situzione è diventata insostenibile, siamo diventati di sostegno alla scuola.
Documentandomi, ho notato purtroppo pareri di esperti a volte opposti.

L'insegnante di sostegno che sostituisce l'insegnante della classe dove è presente il disabile e la stessa ne è contitolare, fa semplicemente il suo lavoro, purché non sia una cosa abituale. Invece per quanto riguarda le supplenze in altre classi, è reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri compiti. Nel momento che Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe. Di conseguenza, si configura il reato di abuso in atti d'ufficio e l'insegnante, che è un pubblico ufficiale, ha il dovere di denunciare il fatto, oltre ad opporsi a quell'ordine di servizio. Se non lo fa è omessa denuncia di reato.

Sono un docente specializzato di ruolo e in assegnazione provvisoria presso un'Istituto Comprensivo. E' prassi consolidata, nel mio istituto, di utilizzare i docenti di sostegno come tappabuchi per sostituire i colleghi assenti. A nulla sono valsi, fino ad oggi ,le proteste da parte dei docenti.
Stamane la Dirigente mi ha fatto pervenire il seguente Ordine di Servizio:
" La S.V., in assenza dell'alunna a Lei assegnata, come previsto dall'art.8 del contratto collettivo decentrato regionale per la Sicilia per l'anno scolastico 2004/2005- utilizzazione degli insegnanti di sostegno-, dovrà sostituire per 18 ore settimanali, l'Ins. C.G. che opera sui seguenti alunni:
S.A. 1^ B ore 6
D.S. 1^B ore 6
D. M. 1^C ore 6
a partire da giorno 11/03/2005 e fino al protrarsi dell'assenza della collega e, comunque, subordinatamente o meno della presenza dell'alunna a Lei assegnata."
Vi chiedo se tutto questo è normale e cosa posso fare per un'eventuale impugnazione.

E' reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri compiti. Nel momento che Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe. Di conseguenza, si configura il reato di abuso in atti d'ufficio e l'insegnante, che è un pubblico ufficiale, ha il dovere di denunciare il fatto, oltre ad opporsi a quell'ordine di servizio. Se non lo fa è omessa denuncia di reato. Scriva sia al dirigente che al CSA di competenza e gli contesti l'ordine di servizio.

Sono un giovane ins. di sostegno e ho avuto dei dubbi con il mio dirigente; vorrei avere dei chiarimenti sulla costituzione dell'organico degli insegnanti di sostegno (sia quello di diritto che quello di fatto),e sulla attuale normativa che lo regola. E' vero che quando si fa l'organico di diritto il rapporto tra insegnante e alunni H deve essere tassativamente di uno ogni 4 alunni H, e il rapporto tra ins. di sostegno e alunni normodotati è 1 ogni 138? Il dirigente nella costituzione dell'organico deve attenersi a questi rapporti o deve confermare il personale di sostegno che gia' si trova nell'istituto secondo le ore effettivamente dedicate agli alunni H? Con quali modalità viene fatto l'organico di fatto?

La legge 27.12.1997, n. 449 all’art. 40 comma 3 attribuisce, nell’ambito dell’organico provinciale, un insegnante specializzato per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia.
I dirigenti scolastici possono procedere, con adeguate motivazioni, alla nomina di docenti di sostegno in deroga al rapporto 1/138 alunni ( legge 20.8.2001, n. 333, c.m. 4.10.2001, n. 146).
L’attivazione di posti di sostegno in deroga dovrà essere autorizzata dal Dirigente regionale ( legge 27.12.2002, n. 289, art. 35, comma 7).L’integrazione dei disabili e la Finanziaria 2003 ( Legge n. 289 del 27.12.2002).Ai fini dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 104/92, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva.
L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti - alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui alla legge 449/97 è autorizzato, come indicato in precedenza, dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5.2.1992, n. 104.

I ragazzi con handicap psichico, che seguono la programmazione della classe, possono avere la sostituzione di alcune discipline pur ottenendo il diploma di maturità?
Le sarei grata se può darmi delle indicazioni, se ci sono delle leggi, sentenze costituzionali o altro per poterle trasmettere ai colleghi curricolari ed aiutare i ragazzi. nel ringraziarLa

I programmi semplificati, il cui positivo svolgimento da diritto al titolo di studio legale, sono previsti dall'art. 16 comma 1 della legge 104/92 e dall'art.14 dell'O.M. 90/2001

Nel caso in cui l'insegnante di sostegno sia assente per un periodo breve (inferiore a 15 gg.) deve essere sostituita da un insegnante specializzato o anche da unn docente curricolare a disposizione, sopratutto nel caso in cui la tipologia dell'handicap richieda la presenza costante di una figura adulta di riferimento?

Anche per un giorno di assenza , se manca un docente di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente. Così ha di recente deciso la Corte dei conti con la sentenza n. 59/04, altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio
"Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità amministrativa. Così ha deciso la terza sezione giurisdizionale d'appello della corte dei conti, con la sentenza 59/2004."
La questione riguardava un preside che aveva nominato, sistematicamente, supplenti per periodi di 10 -11 giorni, in sostituzione di docenti titolari assenti, in violazione delle norme che dispongono il divieto di ricorrere a supplenti esterni per periodi di assenza fino ad 11 giorni, salvo casi eccezionali. Ed aveva utilizzato docenti interni solo per le sostituzioni fino a 9 giorni. Tale comportamento, secondo i magistrati contabili ha escluso la possibilità di contestare al dirigente il dolo o la colpa, anche perché le decisioni del preside avevano salvaguardato il principio della continuità didattica. Di qui l'accoglimento del ricorso presentato dalla preside, che era stata condannata in primo grado.
Si può sintetizzare così: la nomina di supplenti è possibile se non sono presenti nella scuola docenti a disposizione, ma è comunque indispensabile garantire la continuità dell'attività didattica, pertanto deve essere nominato il supplente anche per un solo giorno, essendo le ore di sostegno assegnate un diritto dell'alunno con disabilità.


Sono responsabile di servizi di Assistenza scolastica ad allievi diversamente abili di scuole di vario ordine e grado.
Vorrei sapere: esiste una normativa che impone l'obbligo di frequenza a corsi di primo soccorso per gli assistenti scolastici??

Il D.M. Salute 388/03, emesso nel lontano 15/07/2003 ed entrato in vigore il 4 febbraio 2005, disciplina il primo soccorso sul luogo di lavoro o di studio e obbliga ogni datore di lavoro (per la scuola è il D.S.) ad istituirlo.
Per la sola mancata istituzione del primo soccorso di cui all'art. 15 del D. Lgs. 626/94, così come disciplinato dal D.M. 388/03, e senza che si creino altre complicazioni, in base all'art. 89 del D.Lgs.626/94 http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc, è previsto l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3 a 8 milioni di ex lire.
Docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/assistenziale, queste, possono essere le persone incaricate dal Dirigente Scolastico a svolgere questo tipo di lavoro di primo soccorso, dopo la dovuta formazione.


Sono una docente di sostegno in una scuola media di secondo grado in cui, da tempo, sono soliti iscriversi un numero elevato di alunni diversamente abili. Per alcuni alunni inseriti in un progetto integrato con la formazione professionale, attuato presso la scuola da alcuni anni, vengono programmate differenti attività, rispetto alle esigenze evidenziate dal singolo alunno e dal gruppo (sinora in media da 5 a 8 alunni). Sarebbe particolarmente utile poter attuare, tra le altre attività, un laboratorio di cucina. I genitori degli alunni sarebbero d'accordo e a scuola avremmo gli spazi e i mezzi per poterlo attuare. Si tratterebbe (dopo un lavoro di preparazione svolto assieme ai ragazzi, di scelta del menù, ricerca di ricette, individuazione degli ingridienti, preparazione della lista della spesa) per due giorni al mese, di: andare a fare la spesa e acquistare gli ingredienti, tornare a scuola e preparare i piatti, consumare il pasto assieme agli insegnanti e agli educatori che lavorano nel progetto. Trascuro di soffermarmi sulla particolare valenza che questo laboratorio avrebbe per i nostri 5 alunni inseriti nel progetto. Gli insegnanti e gli educatori sarebbero in grado di gestire adeguatamente e in sicurezza, con quello di cui la scuola è dotata e con l'accordo dei genitori, l'attività ma la scuola non è attrezzata con mensa o locali particolari, pertanto non è "a norma". Per una attività, così ristretta nel tempo (due giorni al mese) e rivolta a soli 5 ragazzi, è possibile avere qualche deroga? Le sarei particolarmente grata se potesse fornirmi qualche chiarimento in proposito.

Gli impianti devono essere in regola secondo la legge 46/90. La competenza per la scuola è dell'Ente locale. Per quanto riguarda il mobilio o banchi particolari, anche questo è di competenza dell'Ente: legge 23/96, Art. 3.- Competenze degli enti locali, Circolare Ministero dell' Interno 23 GIUGNO 1998
Pertanto per chiedere l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici scolastici, ci si dovrà rivolgere al Comune o alla provincia secondo le rispettive competenze.
Comuni e province dovranno provvedere inoltre “alle spese varie d’ufficio, all’arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti”. Quanto all’arredamento, si tenga presente che esso può anche riguardare banchi particolari o particolari sedie per persone con handicap motorio, particolari lavagne a fibre ottiche per alunni ipovedenti, congegni per campo magnetici antirumore per alunni minorati dell’udito protesizzati, computer con particolari programmi per alunni con handicap intellettivo.

Quest'anno mi trovo ad affrontare per la prima volta l'incarico di membro della commissione per gli esami di qualifica che si svolgono al terzo anno degli Istituti Professionali per il Commercio. In realtà sarò presente come insegnante di sostegno di un'alunna diversamente abile. L'allieva segue la programmazione della classe e la sua valutazione sarà legata al raggiungimento degli obiettivi minimi relativi ai programmi ministeriali ai sensi dell'art. 12 dell'O. M.dell’O.M. n° 80 del 9/03/1995.
Il mio quesito è il seguente: cosa si intende per prove equipollenti?
L'allieva è affetta da dislessia e disgrafia per cui ha notevoli difficoltà nella lettoscrittura. Come si può rendere equipollente un tema di italiano o un riassunto?
In che modo si può rendere equipollente una prova di francese o di inglese? Si può creare una prova su argomenti (sempre attinenti al programma svolto dalla classe) diversi da quelli somministrati ad altri candidati all'esame di qualifica?

Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali. Inoltre le prove equipollenti debbono essere scelte a maggioranza come tipologia, mentre i contenuti debbono essere indicati dai docenti delle singole discipline.
Il concetto di <<prove equipollenti>> si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato con DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.
La invito a leggere la Nota 1 marzo 2005, Prot. n.1787 avente per oggetto: Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia. A fondo pagina troverà il link dell'allegato (due lettere) che spiega in maniera chiara le iniziative per la dislessia alla prova di esame


Una insegnante di scuola materna affetta da artride reumatoide progressiva e invalidante, con certificazione medico-collegiale attestante una invalidità supeirore
ai 2/3, ha usufruito dal 1998 dei tre giorni mensili previsti dalla Legge 104 e concessi dalla Direzione didattica.
Nel 2004 la Direzione Didattica ha revocato tale diritto previsto dalla Legge 104 e in ogni caso acquisito. Interpretare la Legge 104 e la normativa applicabile al caso concreto è molto diffcile per questo Vi chiedo:
1) Spettano al portatore di handicap di cui sopra i benefici dei tre giorni?
2) Anche in caso negativo, è possibile dapprima concedere tale beneficio e poi discrezionalmente revocarlo?
3) Tale concessione si può considerare una liberalità del Dirigente scolastico e revocarla senza consultazione medica?

Solo I lavoratori con handicap grave certificato (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) hanno diritto a richiedere mensilmente i tre giorni di permesso previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Sono la madre di un ragazzo disabile agli arti inferiori,a settembre frequenterà la prima media superiore,ed abbiamo chiesto al comune di residenza, il supporto scolastico come sempre.Ci è stato risposto che è di competenza del comune dove è ubicata la scuola, il comune "della scuola,sostiene il contrario. Ho chiesto al comune di residenza di fornirmi la normativa che dimostra ciò che sostengono, si stanno arrampicando sui vetri da circa un mese,dicendo che dalla loro accurata ricerca, non riescono a trovare nulla di chiaro, poichè le normative sono tra loro contraddittorie (come fanno allora ad essere certi che non è di competenza loro....???). Chiedo cortesemente a voi di fornirmi le informazioni esatte, per potermi muovere di conseguenza e garantire a mio figlio l'assistenza di cui a bisogno,e per consentirgli il "diritto allo studio" nel migliore dei modi.

L'assistenza di base, che riguarda fondamentalmente la mobilità e la cura della persona, è di competenza della scuola.
Il testo normativo più importante, che delinea in modo preciso i compiti delle scuole e degli enti locali in tema di assistenza di base, è la Nota n. 3390 del 30 novembre 2001 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per i servizi nel territorio, Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio, che può trovare nella pagina delle Norme a questo indirizzo: https://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301101.html.
La nota chiarisce che l'obbligo generico dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione era stato attribuito agli enti locali dal comma 3 dell'art. 13 della Legge 5 febbraio 1992 n.104 in considerazione del fatto che il personale ausiliario era, all'epoca, alle dipendenze di tali enti. Con il trasferimento allo Stato del personale A.T.A., pertanto, parte di tale funzione è ora trasferita alle istituzioni scolastiche.
Trasporti gratuiti
Per quanto riguarda la scuola Superiore, è compito della Provincia provvedere ai trasporti gratuiti da casa a scuola e viceversa, ribadito dal Decreto Legislativo n. 112/98 art. 139 comma 1 lett. C)
Art. 139.Trasferimenti alle province ed ai comuni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; [...] omissis


Sono una studentessa in scienze dell'educazione all'Università di Torino.Per sostenere l'esame di Pedagogia Sperimentale devo elaborare una ricerca sull'inserimento dei bambini disabili nelle scuole dell'obbligo.Vlevo chiederVi se potevate inviarmi del materiale relativo all 'argomento. Nell'attesa di una Vosta risposta porgo cordiali saluti.

Per quanto riguarda l'inserimento dei bambini in stato di handicap nelle scuole comuni e private, può leggere le pagine relative alla Scuola: Materna, Elementare, Media Inferiore, Media Superiore
Nel sito di Handicap & Società https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hmateriali.html


Mia figlia deve andare alla gita scolastica, ed è portatore di handicap, dalla scuola mi hanno chiesto l'accompagnamento di uno dei genitori. a questo punto mi chiedo: le spese del genitore a carico di chi sono, visto che la ragazza frequenta la scuola dell'obbligo ?

Faccia presente che per il principio di pari opportunità e non discriminazione, Lei potrebbe pretendere che un qualunque accompagnatore di Suo figlio dovrebbe essere pagato dalla scuola, che potrebbe utilizzare i fondi rinvenienti dalla L.n. 69/00 finanziata con la L.n. 440/97.

Sono un insegnante di sostegno di scuola media e a tempo determinato.
Vorrei sapere se, pur seguendo l'alunna diversabile per 18 ore settimanali, la collega di matematica può pretendere legalmente e nelle sue ore, che io segua, didatticamente e negli apprendimenti, anche due ragazze in difficoltà per l'esame finale di terza media.
Mi piacerebbe sapere, con maggiore chiarezza, quali sono nell'ambito legislativo i diritti e i doveri di un insegnante di sostegno in rapporto alla classe e al suo alunno.
Un insegnante di sostegno certo è della classe e ha la contitolarità, ma può trascurare l'alunno diversabile per aiutare altri alunni? Quali sono i limiti? Come ci si deve porre in termini di diritti e doveri?

L'insegnante di sostegno, è un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni". Viene nominato dall'Ufficio scolastico regionale su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap certificati.
Le modalità con cui viene assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. 331/98 artt. 37 e 41 come integrato dall'art. 26 comma 16 della Legge 448/98.
E' reato spostare il docente dalla classe dove è presente l'alunno disabile. Il CSA assegna il docente specializzato, non per fare supplenze o altri compiti. Nel momento che Lei esegue questo ordine, viola la norma dell'art 35 comma 7 della l.n. 289/02, secondo la quale il sostegno può essere dato solo dove è presente un alunno certificato con handicap. Se porta con sè l'alunno in altre classi, viola il principio dell'integrazione in una classe.


C'è qualcuno che mi sappia indicare la normativa da cui si evince che il docente è un pubblico ufficiale o un funzionario
incaricato di pubblico servizio?

Art. 357 del Codice penale: Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Prima del 1990 la figura era strettamente legata al ruolo formale della persona all'interno dell'amministrazione pubblica (impiegati dello Stato, ecc). Dopo la legge 86/90 l'attenzione si sposta sulla funzione ricoperta e non più sul ruolo formale Dopo la legge 181/92, si modifica il secondo comma ampliando la nozione di "pubblica funzione"
E' ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione (Cass.Sez. Penale VI, 85/172198):
è pubblico ufficiale anche chi concorre in modo ausiliario o accessorio all'attuazione dei fini della Pubblica Ammnistrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Penale VI, 85/172191)
Sono pubblici ufficiali coloro che:
-Concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
-Coloro che sono muniti di poteri:
Decisionali
Di certificazione
Di attestazione
Di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796)
Di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013)
Per acquistare la qualità di pubblico ufficiale, non è necessaria una investitura formale, ma è sufficiente l'esercizio di fatto, purchè non integri il reato di usurpazione di potere ( Cass. Pen. Sez. V, n. 84/163468) Non è necessario un rapporto di subordinazione (dipendenza) con l'ente pubblico (Cass. Pen., sez. II, 90/186992)
Nella nozione di "pubblica funzione" vanno incluse le attività di natura consultiva, anche se svolte all'interno di un organo collegiale (Cass. Pen. Sez. VI, 95/202649)
La natura "pubblica" della funzione non va individuata tanto negli "scopi", quanto nel regime giuridico cui è sottoposta e nella sua collocazione rispetto all'organizzazione della pubblica amministrazione
La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cass Sez. Un. Pen. N. 92/191171) Occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di diritto pubblico (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910)
Varie tipologie di pubblica funzione:
Legislativa
Giudiziaria
Amministrativa:
-Istruttoria
-Consultiva
-Deliberativa
-Di vigilanza....
La casistica
L'insegnante di scuola pubblica o privata collaboratore amministrativo di una pubblica amministrazione medico ospedaliero o comunque convenzionato con il servizio sanitario nazionale componenti di una commissione di gara d'appalto militari in servizio


La prima cosa che voglio dirvi è "GRAZIE DI ESISTERE" e grazie per l'aiuto che ci date. Vorrei raccontarvi una storia vera, e per cui mi sono arrabbiata moltissimo.
1 marzo ore 15,30 convocato GLH d'istituto di cui faccio parte come rappresentante dei genitori di bambini con diverse abilità. Chiedo al dirigente se il nuovo Prot. n.4090/A/4 che riguarda i bambini dislessici è stato consegnato alle insegnanti per far conoscere come valutare e quali metodi usare per i bambini dislessici, la risposta è stata che prima o dopo le insegnanti sarebbero venute a conoscenza di ciò, siamo a marzo, e spero che almeno per l'inizio del prossimo anno scolastico, ne vengano in possesse. L'altra domanda al dirigente è quella riguardante la circolare ministeriale n.80 del 12/11/04 che riguarda i fondi che ogni ufficio scolastico regionale deve assegnare per la formazione dei docenti per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Mi ha risposto che i fondi si possono richiedere,
MA CHE I CORSI SONO POCO VALIDI E CHE, UDITE UDITE, LE INSEGNANTI NON HANNO TEMPO perchè troppo occupate tra la scuola e la famiglia. OK ma se poi non danno insegnanti di sostegno cosa si fà? non risponde. Non è finita, è stato richiesto un insegnante di sostegno,per un bambino di 13 anni gravemente dislessico che frequenta la prima media (questo bambino è ripetente) sono diventata verde e ho chiesto come mai ci si accorge solo in prima media che il bambino è dislessico e gli anni prima le insegnanti che cosa hanno fatto? è una storia complicata questo alunno ha alle spalle una famiglia disastrata, ma il suo problema era stato già segnalato ben 4 anni fà, da me e dalla psicologa della scuola al dirigente, ma dato che nel nostro paese esiste la forma sapere ma non parlare, sono stati persi 4 anni che sarebbero potuti servire a migliorare la situazione di questo alunno. Mi dico sempre che non mi arrabbierò più con persone che non vogliono sentire, ma io non sopporto le ingiustizie, apposta campo male.
Un ultima cosa , è arrivato nel nostro istituto un bambino gravemente dislessico, con insegnante di sostegno che abitava in toscana. Come mai in umbria non c'è la possibilità di avere un insegnante di sostegno come nelle altre regioni?
E come posso aiutare ad avere per certo l'insegnante di sostegno per l'altro bambino? C'è la certificazione della usl ma non credo che basti.

Oltre alla certificazione della ASL, occorre la Diagnosi Funzionale della stessa nonché il PEI formulato da tutti gli insegnanti, operatori socio sanitari e dalla famiglia ai sensi dell'art. 12 comma 5 legge 104/92. Occorre infine che tutto il Consiglio di classe formuli un progetto didattico per chiedere le deroghe per il sostegno ai sensi dell'art. 41 del D.M. 331/98.
Tale progetto va iviato dal Capo d'Istituto all'Uff. Scolastico regionale tramite il CSA entro maggio o giugno prossimo.


Sto preparando,insieme al c.d.c, un progetto che riguarda un alunno d.a. in uscita dalla sc. media che frequenterà un ist.prof.
Poichè riteniamo utile e necessaria la presenza ( per un periodo definito ) dell'ins. di sos.( cioè la sottoscritta) anche presso la sc. superiore chiediamo consiglio su come inoltrare questa richiesta ..conosco la legge e sono certa che questo è possibile ma essendo la prima volta che propongo una cosa di qs genere ( anche i colleghi) vorrei essere certa di quello che posso chiedere, proporre ,esigere,fare ( per esempio posso chiedere un incontro con tutto il nuovo c.d.c?..posso seguire ed intervenire nelle dinamiche relazionali con i compagni, anche attraverso proposte ,riflessioni, attuazione di strategie che nella sc. media hanno funzionato..)
Non vorrei che apparise come una" invasione di campo ", non ho da insegnare nulla a nessuno ma penso che la mia/nostra esperienza sia da sfruttare per un buon passaggio, al nuovo corso scolastico, del nostro alunno
Ho il pieno appoggio della famiglia con la quale collaboro da tre anni ; con l'alunno si è fatto un buon lavoro (fam-scuola-enti-) ...vorrei solo che proseguisse.. quindi .. chi già ha fatto qs esperienza mi dia delle "dritte" per progettare in modo che la nuova scuola non possa dirci "no! " per evitare errori in partenza, per non dimenticare nulla che possa essere utile...

Ai sensi della C.M. n. 1/88 Lei, pur rimanendo ad insegnare per l'orario cattedra nella scuola media, può seguire l'alunno nella scuola superiore in ore aggiuntive che Le vengono pagate come straordinario. Può altresì chiedere uno o più incontri tra i consigli delle due classi di provenienza e la nuova (continuità didattica). Se è di ruolo può chiedere una sperimentazione di continuità didattica svolgendo sostegno nella scuola superiore in base ad un progetto sperimentale approvato dalle due scuole ai sensi dell'art. 43 del D.M. 331/98.

Vorrei poter lavorare come educatore in un asilo nido in provincia di Treviso. Cosultando la normativa regionale in merito leggo quanto segue:
"Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto al Capo VI della L.R. 32/90:
- diploma di puericultrice/ore;
- diploma di insegnante di scuola materna;
- diploma di vigilatrice/ore d'infanzia;
- diploma di assistente per l'infanzia;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di insegnante di scuola elementare (punto B della Circolare della Regione Veneto n° 16 del 23.04.1993);
- altro diploma di scuola media superiore idoneo allo svolgimento dell' attività socio-psico-pedagogica.
Inoltre sono ammessi anche la laurea in scienze dell'educazione e il diploma universitario (3 anni laurea breve) di educatore nelle comunità infantili e altre lauree e diplomi universitari riconosciuti idonei allo svolgimento dell' attività socio-psico-pedagogica."
Le chiedo gentilmente se con una laurea in Lettere e una specializzazione universitaria polivalente nel sostegno, io possa svolgere attività socio-psico-pedagogica in un asilo nido.

Avendo la laurea in lettere verifichi se il suo diploma di scuola superiore rientra in uno di quelli previsti dalla legge regionale. In tal caso in base a tale diploma e non alla laurea ha titolo per insegnare negli asili nido.

 


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