a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ 52
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

 

Sono un'educatrice di sostegno, vi scrivo perchè avrei bisogno di avere un chiarimento rispetto alla possibilità di fermare un bambino, affetto da una grave patologia, per un altro anno all'asilo... premetto che ha già trascorso un anno oltre il previsto e che tutti gli operatori coinvolti ( neuropsichiatra, fisiatra, ecc,) compreso l'asilo stesso, sono concordi nel dire che per questo bimbo la realtà migliore, più stimolante e accogliente è proprio l'asilo... non è pensabile un inserimento alle elementari vista la sua patologia.
Vi chiedo è possibile quindi fermarlo ancora se c'è il consenso della struttura e degli specialisti?
C'è qualche legge che lo vieta?

Il trattenimento alla Scuola dell'Infanzia è da considerarsi del tutto eccezionale e comunque va sostenuto da una progettualità concordata tra Servizi scolastici e Servizi sanitari, conseguente al Profilo Dinamico Funzionale elaborato nel corso dell'ultimo anno di frequenza scolastica.
La Legge n. 53/03 (Riforma Moratti) ed il Decreto n. 59/04 applicativo della stessa stabiliscono che, solo in via eccezionale e fortemente motivata, il Consiglio di classe o interclasse può decidere di far permanere nelle stessa classe un alunno.
Occorre discutere il caso con la presenza di tutti i docenti, i genitori e gli operatori sociosanitari di territorio.
La motivazione sta nel fatto di non creare un divario di età fra il bambino con disabilità ed i compagni, che crea grosse difficoltà per l'integrazione e perché sia fortemente stimolata dalla presenza di coetanei coi quali si relaziona.
Personalmente sono assolutamente contrario, per aver vissuto una esperienza del genere con mio figlio down

Sono un insegnante di sostegno. Una alunna affetta da grave autismo di 13 anni di età frequenta attualmente la quinta elementare. I genitori richiedono la permanenza dell'alunna nella scuola elementare fino al compimento dell'obbligo scolastico (16 anni). Vorrei sapere quali sono gli estremi normativi per assecondare eventualmente tale richiesta e comunque fino a che età un alunno può essere trattenuto nella scuola elementare e quante volte può effettuare la ripetenza dell'anno scolastico.

I riferimenti normativi dovrebbe darli la famiglia per fermare un giovane di 13 anni fino a 16 anni, alla scuola elementare! C'è l'obbligo scolastico da assolvere

Vorrei sapere se l’ufficio scuola del Comune o la scuola stessa deve acquistare per un’alunna cieca pluriminorata inserita in una classe prima di una scuola media, un passeggino fisioterapico supportato anche da un piano da lavoro per poter svolgere le normali attività didattiche visto che quello che l’alunna utilizzava alla scuola primaria ormai non è più idoneo essendo la bambina cresciuta fisicamente.
La scuola dal canto suo dice che non ha fondi così ingenti da poter spendere per una sola alunna handicappata.
Il comune dice che già l’ASL ha fornito la famiglia del passeggino fisioterapico.
La famiglia dice che non può fornire il passeggino che ha a casa poiché il pulmino non può garantirgli il trasporto con il passeggino e tra l’altro lo stesso non è dotato di un piano da lavoro per poter lavorare in classe.
SCUSATE PER LE TROPPE PAROLE AIUTATEMI SE POTETE A GARANTIRE IL DIRITTO ALLA NORMALE VITA SCOLASTICA A QUESTA ALUNNA. GRAZIE

Il Tribunale Civile di Vibo Valentia con ordinanza cautelare ex art. 700 del Codice di procedura Civile depositata il 14 dicembre 2006 ha stabilito che il Comune sia obbligato ad assegnare ad un alunno con disabilità motoria di scuola primaria una banco speciale rientrante nell’obbligo dei comuni di provvedere all’arredo delle scuole del primo ciclo di istruzione.
Il caso, anche se risalente al 2006, merita attenzione, poiché esplicita il riconoscimento del diritto ad un’attrezzatura tecnica, senza la quale l’alunno non avrebbe potuto seguire le lezioni in classe.
Nel caso di specie trattatasi di un alunno di scuola primaria.
E’ interessante che il Tribunale abbia riconosciuto l’urgenza e la fondatezza della richiesta dell’acquisto dell’ausilio speciale al Comune, pronunciandosi con un’ordinanza cautelare ex art 700 Codice di procedura civile.
Per accogliere il ricorso al Giudice è bastato prendere atto della prescrizione dell’ASL circa l’ausilio ed applicare tre fonti normative:
1. La L. n° 104/92: art. 8 sui servizi che debbono essere prestati per rendere effettivo il diritto all’integrazione; art. 13 comma 1 che prevede l’assegnazione di sussidi tecnici per rendere effettivo il diritto all’integrazione scolastica; art. 13 comma 3 che pone a carico degli enti locali l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità;
2. il D.Lvo n° 112/98 che all’art. 139 pone a carico dei Comuni "il supporto organizzativo" all’integrazione scolastica nelle scuole primarie;
3. la L. n° 328/00 art. 14 che pone a carico dei comuni la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità a partire dalla scuola.
L’ordinanza è interessante perché riconosce tutte le norme citate, ivi compreso l’art. 14 della L. n° 328/00, come norme non programmatiche, ma immediatamente applicabili e produttive di effetti. Normalmente si pensa che l’integrazione scolastica si risolva tutta nella nomina di docenti per il sostegno; questa ordinanza mostra come questo processo sia ben più ampio e complesso, in cui anche un servizio fornito da un Comune ha la sua importanza determinante ai fini della qualità.
La difesa del Comune avrebbe voluto spostare sull’ASL l’obbligo di assegnazione dell’ausilio speciale sulla base del nomenclatore tariffario di cui all’art. 34 L. n. 104/92; correttamente il Giudice ha distinto l’assegnazione al singolo degli ausili del nomenclatore da quelli che debbono essere in dotazione della scuola, come arredi speciali, necessari per poter seguire le lezioni.
In un momento in cui la qualità dell’integrazione scolastica sembra essere trascurata nella prassi sia dell’Amministrazione scolastica che degli Enti Locali a causa dei gravi tagli alla spesa pubblica, sembra opportuno rilanciare questa decisione giurisprudenziale, perché, come dice lo slogan di una campagna di sensibilizzazione delle associazioni, è questo il momento in cui "i diritti alzano la voce".

Lavoro presso il Centro Servizi e Consulenze per l'integrazione del Comune. Mi è stato posto un quesito da un genitore al quale non sono riuscito al momento a dare una risposta.
La signora mi chiede se è possibile esonerare completamente la propria figlia dallo studio della matematica. Premetto che la figlia è persona intelligente ma, come potete veder dall'allegato, presenta un disturbo specifico. La ragazza lo scorso anno, in corso d'anno, ha cambiato scuola superiore. Nonostante sia stata rimandata in due materie ha brillantemente superato l'esame di riparazione. Ma di nuovo, in questo anno scolastico, le difficoltà nella matematica sono emerse, soprattutto perché da parte del docente della materia risulta molto difficile riconoscere le difficoltà dell'alunna e proporle verifiche adeguate. Ma, a detta della madre, comunque le difficoltà sono insormontabili. Pertanto vengono poste domande e proposti compiti che la ragazza non è in grado di comprendere. Sia l'anno scorso che nell'anno presente è stato proposto alla famiglia un Piano Didattico Personalizzato che la famiglia non ha voluto firmare.

Occorre innanzi tutto chiarire se trattasi di un alunno certificato con disabilità ai sensi dell'art 3 l.n. 104/92 oppure solo con discalculia.
Nel primo caso, egli ha diritto ad un pei semplificato per le materie in cui incontra difficoltà, purché riesca ad acquisire almeno gli obiettivi minimi della disciplina fissati dal docente della stessa; potrà svolgere le prove equipollenti ai sensi dell'art 16 comma 3 l.n. 104/92 e dell'art 17 comma 1 delle circolari sugli esami conclusivi degli studi superiori, da ultima la c m n. 44/10.
Se comunque la prova dovesse andare male solo per quella disciplina, il consiglio di classe deciderà un debito e se a Settembre non riuscisse a saldarlo, il consiglio di classe deciderà a maggioranza la promozione o la bocciatura.
Se invece trattasi di semplice discalculia, occorre una certificazione dello psicologo dell'ASL in base alla vigente normativa amministrativa sui disturbi specifici di apprendimento e della recente l.n. 170/10. Comunque la valutazione avverrà con mezzi compensativi e dispensativi di cui all'art 11 del dpr n. 122/09.
Comunque, se venisse esonerato dallo svolgimento di una disciplina, non potrebbe conseguire il diploma finale che richiede lo svolgimento di tutte le prove ufficiali fissate dal Ministero.

Sono stato insegnante di sostegno di un ragazzo down al 2°, 3°, e 4?° anno di un istituto professionale.
Il caso in esame era talmente grave che non ho mai chiesto il consenso scritto ai genitori per seguire la programmazione differenziata.
Alla vigilia degli esami del 5 anno subentrato a me un collega, chiede alla famiglia l'assenso scritto che non ho mai chiesto io.
La famiglia, pur consapevole del fatto che la scuola abbia operato bene, consapevole inoltre del fatto che il figlio abbia da sempre seguito una programmazione differenziata, avanza pretese sulla validità sulla qualifica sostenuta dal figlio e minaccia ricorsi.
E' possibile che per un cavillo burocratico risulti vanificato tutto il lavoro fatto con coscienza?


Il consenso della famiglia era essenziale per il percorso seguito dal ragazzo

Sono un docente di sostegno dell'area tecnica a tempo indeterminato da 9 anni.
Quest'anno mi è capitato un fatto paradossale che cerco di spiegare brevemente:
- fino al precedente a.s. scolastico ho guidato due ragazzi in due corsi di studio con BES che seguono il programma della classe (con ob. min) per 4 anni (quest'anno dovranno sostenere l'esame di stato..).
- la mia cattedra nell'organico di diritto a luglio scompare (non si sa come perchè il numero dei ragazzi bes non è affatto diminuito ed erano state assegnate solo 2/3 ore di area tecnica ad ogni ragazzo... ovviamente insufficienti) e ovviamente perdo il posto e vengo spedito in un altro istituto senza alcuna comunicazione verbale e/o scritta.
- a settembre come per magia la cattedra ricompare e ovviamente viene data a supplenza a un nuovo docente ......
- venuta meno l'alleanza con i genitori , la continuità con i ragazzi, ecc..... sinceramente non so come giustificare la situazione alle famiglie, ai colleghi e ai ragazzi (paradossalmente tutti pensano che io sia andato via volontariamente da quella scuola..).
- pensate altre incongruenze: nell'unico istituto professionale della provincia viene ridotta proprio l'area tecnica..... chissà che futuro roseo....
- chiedo a voi gentilmente: che fare? quali strumenti posso adottare per sollevare la questione? i sindacati fanno orecchie da mercanti.... devo lasciare stare? però non vorrei che la questione si ripeta e a pagare siano sempre i più deboli (quelli a cui bisognerebbe daRE DI PIù COME DICEVA D. MILANI...)

Se la cattedra era scomparsa ed è poi ricomparsa, occorre conoscere per quale norma ciò è avvenuto. Se è avvenuto per errore poi riparato, a mio avviso, la cattedra dovrebbe spettare al docente che ne era già titolare, anche per salvaguardare la continuità didattica con l'alunno di quinto anno.
Si informi di tutto ciò, parli con l'ispettore competente e, se risulta l'errore e quindi il Suo diritto, ma l'ufficio scolastico non ripara, consulti un avvocato e proponga ricorso al TAR.

Sono un papà di un ragazzo down che quest'anno deve frequentare la quarta I.T.I. periti informatici.
Il ragazzo è molto sveglio e capace e lo ha sempre dimostrato con voti più che positivi nella frequenza di un programma SEMPLIFICATO e non differenziato. Il suo difetto purtroppo è che ha bisogno di tempi più lunghi per capire, per digitare sul computer, per prendere appunti del professore. Oltre a questo, siccome studia a casa come un dannato, poco gli resta per socializzare, per fare sport, ecc.
L'intenzione è quindi di dargli la possibilità di essere più tranquillo e libero.
Per far ciò abbiamo pensato, in accordo anche con gli insegnanti di sostegno e la psicologa, di chiedere la frequenza della quarta diluita in due anni suddividendo le materie opportunamente.
Le domande sono due:
- è possibile fare ciò e chi nella scuola deve decidere?
- quando mio figlio non deve seguire le materie (perché previste per il secondo anno), può stare a casa?

Questa prassi era legittima negli ordinamenti dei corsi serali per studenti lavoratori degli istituti professionali.
Per questo caso occorrerebbe che il Dirigente predisponga un progetto di sperimentazione ai sensi dell'art 13 comma 1 lettera E L:n. 104/92 e del dpr 275/99 sull'autonomia scolastica e se lo faccia autorizzare dall'Ufficio scolastico regionale.

Insegno in una scuola primaria di un piccolo comune. Causa tagli, nel mio plesso è stata assegnata una sola insegnante di sostegno per tre bambini certificati, inseriti in classi diverse (uno in prima, ripetente, uno in quarta e uno in quinta). Per garantire il maggior numero di ore possibili di sostegno a ciascun di essi, è stato proposto di far uscire dalla classe i tre bambini per tutto l'orario di servizio dell'insegnante di sostegno ( 22 ore...si avrebbero tutte le mattine coperte !).
In questo modo i bambini certificati non avranno mai la possibilità di condividere momenti dell'esperienza scolastica con i loro compagni e le insegnanti di classe saranno ben felici di poter fare il loro bel lavoro con i bambini che bravi sono già di per sé. A cosa posso appellarmi per impedire tutto ciò.

Una cosa semplicemente vergognosa direi. Non ci sono altre parole.
Vorrei sapere se i bambini sono certificati gravi e se lo fossero, le ore risulterebbero insufficienti. In quel caso consiglierei le famiglie di ricorrere subito al Tribunale amministrativo per il diritto allo studio negato

Sono un'insegnante di sostegno in una scuola superiore di 2° grado. Vorrei sapere se un alunno che necessita di una copertura di 18h in quanto segue una programmazione differenziata, può essere seguito solo per 6 o 9h se la scuola non ha sufficiente personale.

Se nella Diagnosi della ASL c'è scritto rapporto 1 a 1, gli spettano 18 ore. Deve essere considerato grave e se non gli sono state date la famiglia può ricorrere al TAR

Siamo una coppia con figlia disabile che a settembre inizia la prima elementare in scuola pubblica comunale. Riconosciuta con handicap grave art.3 L.104 e commissione ASL ha certificato con apposito verbale, consegnato entro i termini di legge al provveditorato tramite la Direzione scolastica (31/5). Non assegnato insegnante di sostegno (dalla scuola richiesti n.9 insegnanti, il provveditorato ne assegna per n. 4,5; il dirigente scolastico li assegna ad altri scolari). E' cambiato qualcosa con la Riforma Gelmini in merito alla determinazione del numero di insegnati di sostegno nella scuola primaria? Quali azioni e nei confronti di chi intraprendere per vedersi riconosciuto tale diritto?

Leggete qui: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/cm59_10_e_diritto_alle_deroghe.htm
Se ci sono problemi fate subito ricorso al TAR, eviterete anche per i prossimi anni di "avvelenarvi" per le ore ridotte. La sentenza varrà per tutti gli anni della scuola dell'obbligo.

Sono la mamma di una bambina di 5 anni affetta dalla sindrome di Down che deve frequentare nel prossimo anno scolastico 2010/11 il terzo anno alla scuola dell’infanzia.
Come molti genitori di bimbi portatori di handicap, mi sto battendo per avere il supporto di sostegno a scuola che copra le necessità della bambina.
Vista la patologia grave, alla bambina dovrebbe essere riconosciuta un’intera cattedra di 25 ore(sono a conoscenza della sentenza 25 emanata nel mese di febbraio e ho già fatto comunicazione alla scuola della gravità della patologia di mia figlia come se la cosa fosse necessaria).
Il primo anno aveva una copertura di 19 ore diventate 12,5 il secondo anno. Dalla comunicazione dell’organico di sostegno del prossimo anno, se non avvengono nuove assegnazioni, alla scuola sono state assegnate due cattedre per 4 alunni (di cui 2 gravi). Se faccio bene i conti manca qualche ora… Chi decide come avviene l’assegnazione delle ore di sostegno? Come genitore non posso fare nulla per ottenere una migliore suddivisione delle ore? Sono consapevole che tutti i bambini hanno bisogno di un supporto e non voglio togliere ad altri per mia figlia, ma è assurdo non potere avere informazioni e dovere accettare passivamente senza avere spiegazioni da nessuno. E’ vero che la certezza delle ore assegnate si sa il primo giorno di scuola o si può sapere prima? Si può far presente al Dirigente scolastico di suddividere le ore in funzione delle necessità dei bambini e non per una comodità matematica come è successo a me lo scorso anno (12,5 + 12,5 + 12,5...una cattedra e mezza a disposizione hanno diviso per i tre bambini, ma le necessità dei bambini erano diverse!!!!!!!).
Scusate lo sfogo, ma sto facendo le stesse domande da anni senza avere risposte esaurienti. Si da la colpa sempre a qualcun altro, ci si nasconde dietro le leggi e ai tagli dello stato o alla legge sulla privacy per non darmi risposte. Sto valutando di fare ricorso se l’assegnazione di quest’anno starà ancora bassa, non vorrei arrivare alla scuola primaria con poche ore, comincio la battaglia prima.

Difficilmente sua figlia avrà la copertura totale delle ore, altrimenti l'educazione di sua figlia sarebbe demandata alla sola Insegnante di sostegno e non sarebbe integrazione. Comunque la invio, proprio sulle deroghe, ad un commento dell'avv. Salvatore Nocera

Sono un giovane docente di sostegno, chiedo cortesemente link, allegati, libri che mi possono documentare sui diritti e doveri del docente di sostegno, sulle leggi che ci tutelano e su possibile richiesta di aiuti materiali per i casi gravi (violenza fisica), dato che ho passato un'anno con un alunno schizzofrenico, violento, bipolare,ma la scuola (preside...) e i colleghi (tutti impauriti dell'alunno, ha picchiato ferocemente anche il preside e psicologo) mi hanno totalmente abbandonato con il bambino senza darmi un aiuto o suggerimento, ma scaricandomi il caso dicendo che io ero pagato solo x quello...e dovevo rimanere da solo in una stanza a subire ogni giorno la violenza dell'alunno perché anche se l'obbiettivo dell'alunno era di imparare a socializzare io non dovevo portarlo in classe perché molto pericoloso (tentava di pugnalare, affogare, bastonare sempre alunni e insegnanti)... più volte sono stato portato all'ospedale per danni fisici provocati dalla sua violenza...e il preside nulla ha fatto per tutelarmi...secondo voi è giusto???

La situazione da lei descritta è assurda. Infatti un caso così delicato doveva essere preso in carico fin dall'inizio dall'ASL con una formulazione di una diagnosi funzionale molto dettagliata , di un profilo dinamico funzionale e con la formulazione di un PEI in cui l'ASL avrebbe dovuto fornire tutte le indicazioni del caso, specie in presenza di atti improvvisi di violenza.
L'ASL avrebbe dovuto monitorare ad intervalli molto più ravvicinati di quelli ordinari trimestrali la situazione di vita dell'alunno e suggerire alla famiglia, se del caso, anche un percorso farmacologico.
Laddove fosse stato necessario, l'ASL avrebbe dovuto prevedere pure la presenza di un assistente all'autonomia di cui all'art 13 comma 3 L.n. 104/92, fornito dal Comune per la scuola del primo ciclo e dalla Provincia per quella del secondo ciclo ai sensi dell'art 139 dpr n.112/98.
La funzione del docente per il sostegno non è quella di contenere un alunno con difficoltà tanto gravi, quanto quella di impostare , coi colleghi, un progetto di istruzione, orientata all'inclusione nella classe.
Il prof Quomo dell'Università di Bologna nel suo volume "L'altra faccia del diavolo " ha descritto un caso difficilissimo di un ragazzo autistico che ha impegnato alcuni anni prima di poter entrare definitivamente e stabilmente nella classe di appartenenza, in base ad un percorso di avvicinamento alla stessa
Il Dirigente scolastico avrebbe dovuto attivare gli interventi previsti a carico dell'ASL e degli Enti locali, in modo da consentirLe di svolgere le sue funzioni di docente.
Comunque Lei è un lavoratore dipendente dall'amministrazione scolastica la quale deve metterLa in grado di svolgere il Suo lavoro di docente e tenerLa indenne da danni subiti da clienti della scuola; in mancanza di garanzie di tal fatta la scuola è responsabile dei danni da Lei subiti.

Sono la mamma di una ragazzina di 17 anni con ritardo psichico che ha appena conseguito gli esami di stato.
Il liceo che ha frequentato (di 4 anni) prevede anche l'integrazione di un ulteriore anno formativo.
Questo, mi dicono, per mia figlia non potrà essere possibile, in quanto non possiederà mai un diploma ma un certificato di frequenza stante alla programmazione differenziata a lei assegnata.
Vi chiedo cortesemente di porgermi quante più notizie si hanno in merito e se è mai concepibile precludere la possibilità di continuare gli studi ad una ragazzina con difficoltà. Il diritto allo studio che fine ha fatto?

In base alla sentenza della corte costituzionale n. 215/87 tutti gli alunni con disabilità hanno diritto incondizionato a frequentare la scuola superiore. Nel caso di anno integrativo, tali alunni hanno diritto alla sua frequenza sino al completamento del ciclo di scuola superiore
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Sono un'insegnante di scuola primaria,madre di un ragazzo disabile al 100% e quindi beneficiaria della legge 104/92.
Quest'anno, per la prima volta in diciotto anni(tanti sono gli anni di mio figlio),la mia nuova dirigente scolastica ha preteso che scrivessi, nella domanda di permesso di uno dei tre giorni previsti dalla legge, la motivazione per cui mi assentavo("improvvisa indisposizione del figlio") e mi ha detto che effettivamente in quei giorni devo stare a casa ad assistere mio figlio e non posso fare altre commissioni all'esterno. E' così?

Se lo faccia mettere per iscritto e poi la denunci

Volevo sapere a chi spetta la richiesta di revoca di sostegno. Chiedo perchè mi è stato detto dalla direzione didattica della scuola che mio figlio frequenta che avevano provveduto a revocare il sostegno, questo in relazione ad una lettera del centro di riabilitazione che mio figlio frequenta nella quale si informava la scuola che c'era l'indicazione di revocare il sostegno. Mi chiedo sia io che mio marito non abbiamo firmato alcun documento di revoca e quindi come può il dirigente per mezzo di una lettera invigliatagli da questo ente prendere la decisione senza neppure contattarci?

Se esisteva non può essere revocato, a meno che nel passaggio da un grado di istruzione all'altro la ASL non lo ritenga necessario. Se è un arbitrio da parte del Dirigente scolastico, presenti la denuncia alla Magistratura

Fino a che età deve essere prestata l’assistenza all’handicap, nelle scuole, da parte dei Comuni?

Non c'è una età in particolare, finchè frequenta la scuola l'assistenza va data

Sono una docente di sostegno di Scuola Secondaria Superiore, in ruolo presso il Liceo Classico "Properzio" di Assisi.
Vorrei porvi un quesito circa l'orario di lavoro degli insegnanti di sostegno:
- qual è la normativa vigente che disciplina la formulazione dell'orario di lezione di un docente di sostegno?
- quali sono i criteri che devono ispirare tale formulazione?
- è giusto che la famiglia di un disabile imponga, per sua comodità e non per necessità medico-sanitaria né per competenze specifiche in materia psico-pedagogica e didattica, al docente di sostegno del figlio: materie che devono essere "sostenute", ingresso e uscita del docente e perfino il suo giorno libero?

L'orario di servizio del docente per il sostegno viene concordato nel GLH operativo e ratificato dal Dirigente scolastico. Siccome del glh operativo fa parte anche la famiglia, questa può proporre degli orari, ma non può imporre nulla. E' il glh operativo che propone al Dirigente l'orario.

Sono la Dirigente di un Servizio di Integrazione Scolastica. Siamo ansiosi di sapere se, l'applicazione del D.P.C.M. per il riconoscimento dell'Handicap, quindi il rilascio del Verbale del Collegio Tecnico, deve riguardare anche i passaggi da un Ordine di scuola all'altro, o se per tutti i casi diagnosticati prima della andata in vigore della Legge, è sufficiente la sola Diagnosi Funzionale.

Stando all'art 6 del dpcm n. 185/06 le nuove certificazioni si applicano solo ai nuovi casi successivi all'entrata in vigore del dpcm. Quindi, a mio avviso, le nuove certificazioni non riguardano il passaggio da un grado all'altro di scuola.

Sono un'insegnante di educazione fisica su posto di sostegno alla Scuola Secondaria di I grado (specializzazione polivalente) (entrata in ruolo con il 1 sett. 2005, abilitata ed fisica 1990!!).
Ho letto con interesse l'articolo di Salvatore Nocera sulle Aree disciplinari e sulla continuità didattica alle Scuole Secondarie di II grado.
Ogni anno mi batto nelle riunioni finali 104 per assegnare non solo un numero congruo di ore ai miei alunni nel passaggio alle Scuole Superiori, ma ritengo che alcuni, per la gravità delle loro condizioni, abbiano bisogno dell'insegnate specializzato non nelle aree linguistica e scientifica ma soprattutto nell'area motoria, per consentire loro un miglioramento nell'autonomia dei movimenti, degli spostamenti.... E' invece inutile, proprio quando la disabilità è grave, un insegnate di matematica specializzato per il raggiungimento di obiettivi individualizzati livello scuola primaria.
Sicuramente così come è assolutamente contro legge cambiare area di intervento a seconda delle volontà del Dirigente, è anche assurdo assegnare docenti che non possono intervenire in modo adeguato sulle potenzialità residue del disabile.
A me sarebbe piaciuto molto lavorare nella mia area alle scuole Superiori, ma ritengo che a Trieste (provincia in cui risiedo e lavoro), questo non sarà possibile se non cambieranno alcune cose.
Dopo una piccola ricerca su internet ho scoperto che Trieste è la provincia con il più basso numero di docenti area motoria di tutta Italia (in rapporto al totale dei docenti di sostegno)...come mai? ....che a Trieste siano tutti abili motoriamente? ...o forse piuttosto che i Dirigenti chiamino sempre le altre aree...è sicuramente più comodo per le supplenze temporanee...!!
Chissà, sta di fatto che le cose stanno così, e che invece di pensare agli alunni con le loro diverse necessità si pensa troppo agli interessi economici degli Istituti e del Ministero!

L'esperienza mi convince sempre più della necessità di abolire le aree di sostegno nelle superiori per consentire ai docenti di sostegno di aiutare i colleghi disciplinari a seguire direttamente gli alunni con disabilità.

Sono un'insegnante di sostegno in servizio presso un liceo scientifico.
Seguo un'alunna con programmazione differenziata.
Per motivi organizzativi, l'alunna non ha potuto seguire alcuna lezione, nè eseguire alcuna verifica relativa a un'unica disciplina (religione).
Il collega di religione è intenzionato a presentare l'alunna come non classificata allo scrutinio finale.
Questo fatto può formalmente compromettere la sua ammissione alla classe successiva?

L'ammissione alla classe successiva è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe. Pertanto se la maggioranza ritiene di avere elementi sufficienti di valutazione, può deliberare positivamente o negativamente a seconda delle valutazioni proposte dai singoli componenti.

Avrei bisogno una informazione. Mio figlio disabile grave al 100% iniziera' la prima elementare a settembre e lui compreso ci sono 51 iscritti nella scuola.
E' possibile che vengano fatte 3 classi ? Pare che con i "tagli scolastici" si rischi di avere due classi numerose per mancanza di fondi.

Circolare n. 37/10: “Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni”
Di conseguenza non dovrà esservi più di un alunno in situazione di gravità e tale numero massimo potrà essere superato solo in presenza di alunni con disabilità non grave.
Per quanto poi riguarda il superamento del tetto di venti alunni per classe in presenza di alunni con disabilità non grave, si ritiene che esso possa raggiungere i ventidue alunni (secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del DPR 81/09).

La possibilità di chiedere l’unione in una unica classe di concorso delle quattro aree di sostegno per la scuola sec. secondo grado; sono un insegnante dell’area tecnica la quale risulta essere un “binario morto” ; poche sono le cattedre assegnate e se prima c’era una precedenza nella copertura di quelle cattedre/spezzoni di altre aree (soprattutto scientifica e umanistica) che rimanevano scoperte ora questa possibilità viene meno con la precedenza data alle “code”

Attualmente l'unificazione è consentita solo in caso di esaurimento di una delle 4 aree

Ho una bambina di 5 anni disabile al 100% con accompagno, vorrei avere delle informazioni riguardo la modalità di esecuzione delle gite scolastiche.
Quest'anno la scuola che frequenta mia figlia ha organizzato 3 uscite d'istruzione, prevedendo però la presenza dell'apposito bus con pedana (dove mia figlia può salire insieme a tutti gli altri bambini, compresa sua sorella che frequenta la sua stessa classe) soltanto su due delle tre gite, dicendo che per l'ultima uscita i fondi sono esauriti e mia figlia deve prendere un taxi sanitario o essere accompagnata dai genitori, senza gli altri compagni e seguire il pulmino per tutto il tragitto, anche se per pochi chilometri. Le insegnanti mi hanno chiesto se intendevo far partecipare mia figlia alla gita perchè se non avessi dato la mia autorizzazione la gita poteva essere cancellata per tutti per mancanza di fondi, rendendomi quindi responsabile se non ci fosse stata l'ultima uscita.
Io, come mamma, penso che la loro richiesta non sia di mia competenza, in quanto sono loro a gestire le varie uscite e lo devono fare tenendo conto di tutti i partecipanti e ridimensionando in base al budget scolastico, non ha senso chiedermi se voglio far andare mia figlia in gita su un taxi sanitario perchè è a mio avviso discriminante e umiliante per mia figlia, che vedrebbe oltretutto sua sorella salire insieme a tutti gli altri bambini.

Può leggere tutto sulla normativa della Gita scolastica, alla pagina: https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_gita.html 
NON MOLLI e se avesse ancora bisogno scriva pure. Che la scuola non dica che la colpa dell'annullamento della gita è dipeso da sua figlia.O tutti o nessuno!

Sono il genitore di un bambino grave non verbale con problemi legati allo spettro autistico.
Da oltre sei anni mio figlio esegue sedute di terapia presso l'unico centro convenzionato con l'ASL presente nel paese dove abitiamo, frequentato prettamente da bambini.
Abbiamo cambiato varie terapiste in questi anni, qualcuna valida, altre molto meno, ma da sempre mi sono sempre scontrato con il conflitto che gli orari delle terapie hanno con l'orario scolastico: infatti, la maggior parte delle sedute terapeutiche sono concentrate durante la mattina, orari in cui i bambini dovrebbe stare a scuola e lavorare con la classe (relativamente alle sue possibilità), guidato dagli insegnanti, in particolare dall'insegnante di sostegno di cui mio figlio ha sempre avuto il massimo previsto.
Ma nel centro di terapia è normale che durante l'orario scolastico i bambini devono essere prelevati per portarli alla terapia e/o accompagnati alla fine delle sedute, cioè è normale che i bambini escono prima o entrano dopo nella scuola o che durante l'orario scolastico escono per andare al centro di terapia per essere riaccompagnati a scuola alla fine della terapia (con tempi che arrivano a superare anche le due ore, in base alla posizione della scuola), e questo nonostante sia presente l'insegnante di sostegno.
Ultimamente, sono stati notevolmente ridotti i rientri pomeridiani del personale terapeutico, per cui diventa quasi impossibile trovare orari che impattino il meno possibile con l'orario scolastico, e ciò nonostante non esiste nessuna forma di collaborazione tra il centro di terapia e le scuole (tentativi collaborativi provati in passato vengono ostacolati fino al fallimento dal centro di terapia),
Siamo quindi arrivati a una guerra dei poveri dove, se voglio ottenere degli orari accettabili le soluzioni sono:
a) trovare un amico che, con le sue conoscenze, riesca a farmi ottenere orari il meno possibile in conflitto (che ovviamente alla fine devo ringraziare per l'interessamento)
b) pressare con gli orari, magari con lettere, al punto tale che mi venga proposto di cambiare terapista ed avere quella che nessuno vuole (forse perchè incompetente?).
Anche volendo cambiare centro di terapia sembra che la situazione non cambia molto, ma devo considerare che bisogna aggiungere circa un'ora di auto per raggiungere un'altro centro convenzionato di un'altra città. Possibile che un genitore debba trovarsi di fronte ad una scelta, e cioè se portare il figlio a scuola o alla terapia che l'ASL mette a disposizione, e non sia possibile usufruire di entrambe al fine di ottenere il massimo dei miglioramenti possibili.
Esistono legislazioni al riguardo con cui poter contrastare questa situazione?

L'art 14 della L.mn. 53/01 stabilisce che il Sindaco fissa l'orario dei servizi pubblici secondo le esigenze dei cittadini. Pertanto rivolgeteVi al Sindaco perchè fissi orari di riabilitazione compatibili con l'adempimento dell'obbligo scolastico. A che serve fare cause per ottenere il massimo delle ore di sostegno, se poi almeno due ore al giorno di didattica vanno sprecate per la riabilitazione, che deve svolgersi al pomeriggio.

Sono un'insegnante di sostegno nella primaria e a gennaio in una classe diversa da quella in cui lavoro c'è stata una nuova certificazione; vista la gravità del caso il gruppo h d'istituto ha deciso di tagliare 5 ore a 4 alunni con sostegno per poter coprire il nuovo caso. Hanno inoltre stabilito di 'rendere' queste ore stornate sotto forma di piccoli gruppi, ovvero far fare ore in gruppo ai bambini che hanno 'perso' l'insegnante con altri bambini con sostegno, i quali, anche se non perdono le loro insegnanti, perdono però ore individualizzate. Il dirigente dice che è tutto regolare perchè in gruppo h ha in potere di gestire le ore dei bambini, e che il provveditorato non è interessato a chi effettivamente usufruisca delle ore che sono state assegnate nei giusti tempo (ovvero l'anno passato). Ma se la scuola non può permettersi di assumere un nuovo insegnante non dovrebbe pensarci l'ente locale? ci stanno facendo violare qualche legge?

Convocate le famiglie e mettetele al corrente, è il minimo che possiate fare ed incitatele a fare causa al Ministero, tramite il tribunale amministrativo: State creando delle classi differenziali!

Sono il padre di una bambina affetta dalla Sindrome down, certificata con articolo 3 comma 3 della legge 104/92; nonche insegnante di sostegno. Mia figlia il prossimo anno scolastico frequenterà la prima classe della primaria e mi sto preoccupando del numero di ore di sostegno che verranno assegnate a mia figlia. Di norma nella mia provincia il numero di ore di sostegno settimanali assegnate ai ragazzi anche con disabilità grave "l'art. 3, comma3 della Legge 104/92" sono ridottisime in media nove alle scuole superiori di seconda grado. Io ho chiesto e ho avuto un incontro con il dirigente del USP della mia provincia e dal colloquio avuto è emerso che loro si attengono al rapporto insegnante di sostegno alunno diversamente abile pari a 1/2 e mi hanno fatto capire che probabilmente anche per mi figlia avrà un numero di ore esiguo. Siccome io ritengo non corretto questo modo di operare, intendo far valere i diritti di mia figlia fino in fondo anche davanti al giudice. Per questo vi chiedo gentilmente se potete darmi dei suggerimenti sulle azione da farsi prima che vengano assegnate le ore di sostegno e dei nominativi di avvocati sui quali appogiarmi per fare l'eventuale ricorso.

Cerchi di contattare una Associazione dei bambini Down e intraprenda l'azione giudiziaria immediatamente all'assegnazione delle ore di sostegno del prossimo anno. Una azione da fare presso il Tribunale Amministrativo.

Mia madre è invalida ed io già ora godo dei benefici della 104 per assisterla 3 giorni al mese. Sono insegnante e ora avrei bisogno di godere della aspettativa pagata di due anni ma è necessario dimostrare la convivenza. Io sono sposata, come posso trasferire la mia residenza a casa di mia madre (casa del resto di mia proprietà)?
Non basta una autocertificazione di domiciliazione?
Il mio reddito, se risultassi nel suo stato di famiglia, farebbe cumulo con il suo e quindi le farebbe perdere tutta una serie di benefici?

I congedi, secondo l’INPS, possono essere concessi ai figli conviventi della persona con handicap grave anche se nel nucleo vi sono altri familiari che non lavorano e in grado di assistere la persona con disabilità.
Alla luce della necessità di una assistenza continuativa, per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’articolo 43 del Codice Civile, non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’articolo 47 del Codice Civile.
Non essendo formalizzato il parere del Ministero del Lavoro, tale interpretazione non puo' essere applicata anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione e per tutti i lavoratori indipendentemente dal fatto che siano assicurati con l’INPS o presso altri Istituti.


Sono una assistente amministrativa di un Istituto Comprensivo che segue l'area didattica. Vorrei sapere se per fermare un anno in più un bambino con sostegno alla materna basta la richiesta dei genitori (in questo caso la firma deve essere di tutti e due o basta la firma di un solo genitore) o è necessaria anche una relazione scritta dell'equipe medica che segue il bambino? Il bambino è nato il 05.12.2004 e quindi a settembre dovrebbe fare la classe prima della scuola primaria.

Ci vuole una relazione della ASL in cui spieghi le ragioni della permanenza- Ricordo comunque che la normativa non consente una permanenza nella scuola dell'infanzia oltre i sei anni di età, pena il rischio di denuncia per inadempienza all'obbligo scolastico. Insomma dovete convincere con motivi validi anche il Dirigente

Sono una insegnante di sostegno che segue da tre anni un caso grave per 25 ore, il massimo alla scuola dell'infanzia. Appena rientrata dalle vacanze natalizie, il D.S. ha riunito il gruppo H in via straordinaria in quanto si è verificato l'ingresso di un bambino, certificato a novembre. Durante tale gruppo H è stato deciso di togliere 12 ore al caso che seguo e di assegnarle al nuovo bambino (che tra l'altro frequenta solo quando sono presente io. Mentre nell'altro plesso - e la trovo una cosa ovvia - si sono organizzate affinchè possano seguire anche il bambino disabile in mia assenza). Mi chiedo se è legalmente possibile questo e se c'è una normativa di riferimento.

Non è corretta l'operazione che è stata fatta. Voi siete pubblici ufficiali e per prima cosa dovete avvertire la famiglia su questa operazione poco pulita. La famiglia ha diritto di saperlo e di agire nell'interesse del minore. Per quanto riguarda la normativa, è facoltà del Gruppo H di distribuire le ore di sostegno, ma ad anno scolastico iniziato e non successivamente.

Uso ancora la sua cortesia per porLe un quesito riguardo all'intesa stato-regioni del 2008 che tra le altre cose introduce l'abolizione del PDF come leggo dal commento-sinossi dell'avv. Nocera che cito : " il nuovo quadro istituzionale previsto dall'intesa potrà cominciare a funzionare dall'a.s. 2009/10. Infatti occorre come prevede l'intesa l'emanazione di un decreto interministeriale Istruzione-tesoro per la detrminazione dell'organico...che le regioni stipulino accordi di programma ecc.."
Non ho trovato nulla in rete su qs provvedimenti attuativi: Le chiedo se l'abolizione del PDF è da qs a.s. effettiva e ufficiale, visto che nella scuola in cui lavoro le documentazioni obbligatorie sono di per sé già inesistenti?

Il decreto a quanto mi risulta non è stato emanato, resta l'obbligatorietà per la Diagnosi Funzionale.

Insegno in una scuola dell'infanzia, che accoglie un bambino portatore di handicap grave.
Il bambino frequenta per l’intera giornata scolastica. Nell’orario antimeridiano è seguito dall’insegnante di sostegno, mentre nel pomeriggio è seguito dalla sola insegnante di sezione .
Mi chiedo: esistono in tutti i comuni d’Italia (io vivo e lavoro in Sicilia) i protocolli d' intesa tra enti locali e istituzioni scolastiche per assicurare agli alunni in situazione di disabilità grave la presenza di assistenti- educativi o assistenti igienico- personale?

Esiste la legge! Legge 104/92, art. 13 comma 3

Qualora i comuni non avessero personale qualificato alle mansioni di cui sopra, come potrebbero intervenire i dirigenti scolastici per risolvere la situazione?

Il Comune lo trova e lo mette a disposizione della scuola

Sono un insegnante di sostegno con contrattoa a tempo indeterminato e vorrei chiarimenti circa le sostituzioni da fare in caso di docente assente.
Tra un docente a disposizione e un docente di sostegno con alunno presente, a chi tocca fare la sostituzione?

Al docente a disposizione

Tra un docente a disposizione e un docente di sostegno con alunno assente, a chi tocca fare la sostituzione?

Trovate un accordo

E' vero che quando l'alunno diversamente abile è assente, quelle ore di lezione sono da considerarsi a disposizione?

Si

Quali sono i diritti e i doveri dell'insegnante di sostegno?

A PROPOSITO DI ... "SOSTEGNO"
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/sostegno1.html 
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_sostegno.html


Un alunno diversamente abile, grave, deve fare l'esame di terza media, ma purtroppo non vi è didattica per cui il PEI è improntato solo sugli obiettivi educativi, deve sostenere gli esami o può avere l'attestato di frequenza?
Se si quale procedura si deve seguire?

Fate lavorare la fantasia, tirete fuori il Vs. mestiere e fate fare gli esami, magari cambiando il Pei. Non è uno scandalo
https://www.edscuola.it/archivio/handicap/hfaq_licmedia.html


A settembre, io e la mia collega ci siamo ritrovate in una classe prima a tempo pieno con 19 alunni, di cui due diversabili, già riconosciuti, con due inss.di sostegno e un assistente. Fin dall'inizio,abbiamo insistito perchè i due bambini fossero sistemati in classi diverse, essendoci la possibilità di farlo, anche perchè uno dei due ha gravi disturbi comportamentali e il tempo pieno non è adatto a lui: dopo le dieci è già stanco, non vuole più proseguire nelle attività e le sue reazioni negative si accentuano. Abbiamo chiesto alla psicologa dell'Asl indicazioni su come affrontare le difficoltà, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta concreta. Così ci siamo rimboccate le maniche, ci siamo documentate e abbiamo cercato di stilare un progetto di recupero/integrazione (oltre il PEI) per l'alunno e il resto della classe, le cui attività però portiamo
avanti con difficoltà perchè nelle "ex ore di contemporaneità", che abbiamo a disposizione, siamo sempre impegnate nelle sostituzioni di colleghi assenti. Una mattina di ottobre, senza che nessuno ci avesse avvisato(nemmeno la D.S.), ci siamo ritrovati in classe una bellissima bambina pakistana e abbiamo accolto anche lei, che, grazie a Dio, si è subito integrata nel gruppo classe. Oggi, a fine gennaio, si sta palesando la possibilità dell'inserimento di un altro bambino difficile (dello stesso circolo)che deve essere separato dai suoi gemelli, perchè secondo la psicologa è fuori legge tenere tre gemelli con disurbi del comportamento in una stessa classe. Faccio inoltre presente che nel frattempo nella mia classe si sono rivelati altri quattro bambini con difficoltà nell'apprendimento e che hanno bisogno di essere seguiti costantemente dalle inss. di classe. Mi chiedo: è corretto tutto ciò? E' legale? (Sbaglio o il DM 414/99 prevede che nelle classi con due disabili non ci debbano essere più di 20 alunni?)

Una classe differenziata e in più supplenze in altre classi da parte dei docenti di sostegno! Siete ridotte proprio male e non vi ribellate ed accettate queste cose. Qui non si rispetta né il D.M. 141/99 né le linee guida dell'integrazione scolastica emanate dal Ministero dell'Istruzione.

Vorrei sapere se mio figlio di anni 04 (gli è stata riconosciuta la legge 104 comma 03) deve pagare l'iscrizione per il 03° anno di Asilo.
Ho chiesto più volte in segreteria informazioni, ma non mi hanno saputo dare una risposta inoltre da giorni chiedo di poter parlare con il preside della scuola ma non mi è stato ancora concesso. Ad oggi non ho ancora avuto risposta da parte della scuola.

Nella normativa statale di riferimento e nelle prime leggi applicative a livello regionale non si prevedono disposizioni specifiche per l'accoglienza di bambini disabili. Gli utenti ammessi al Servizio sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una retta di frequenza (secondo Comuni). Per ottenere la riduzione o l’esenzione dal pagamento della tassa di iscrizione e della tariffa ( retta ) per la frequenza, è necessario presentare richiesta scritta allegando l’ ISEE (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) del proprio nucleo familiare. Il valore ISEE si rileva da un’attestazione rilasciata gratuitamente dai CAAF ( Centri di Assistenza Fiscale) e dall’INPS, , sulla base di un’autocertificazione di dati relativi alla situazione familiare, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. I bambini disabili, pertanto, hanno diritto ad essere accolti negli asili nido e a ricevere tutta l'assistenza possibile, ma non hanno particolari agevolzioni, come l'esenzione per la disabilità
Per quanto riguarda il colloquio con il Dirigente, provi a fargli una richiesta scritta con r.r.r., dopo di ciò se ancora la ignora, Le dirò come deve agire. Nella lettera gli scriva che ha chiesto più volte di essere ricevuta ma tale richiesta è sempre stata ignorata. Vedrà che risolverà il problema.


Sono la mamma di una bambina di 8 anni che frequenta la terza elementare. Mia figlia è ambliope con 10/10 dall'occhio sinistro e 3/10 dall'occhio destro, inoltre soffre di diplopia (visione doppia). Deve quindi mettere la bendina sull'occhio che vede bene per tutto il giorno, per evitare di vedere doppio. Quindi, specialmente a scuola, fa molta difficoltà con i suoi 3/10 a vedere la lavagna, a seguire le lezioni e ha grosse difficoltà di apprendimento. E' una situazione che va avanti da molto e non accenna a migliorare. Può dirmi se ho diritto a qualcosa per aiutare la bambina?
Non so se rientro nella legge 104, perchè, se così fosse, avrei anche qualche soldo per pagare un sostegno il pomeriggio. Inoltre la scuola ha fatto la richiesta di sostegno, trovandomi d'accordo, ma la psicologa incaricata non è ben disposta a concedere l'insegnante di sostegno perchè dice che il problema dell'apprendimento è "secondario" al deficit visivo, quindi mancano i requisiti. Può aiutarmi? Non so come fare per ottenere qualcosa che possa aiutare mia figlia.

Per la plasticità cerebrale, l'efficacia del trattamento ambliopico è proporzionale alla precocità dell'inizio del trattamento, è fondamentale quindi nei bambini la diagnosi precoce dell'ambliopia. Dunque deve proseguire se vuole ottenere qualche risultato. Da quello che , avrebbe dovuto migliorare dopo i 6/7 anni. Se questo miglioramento non è avvenuto, sicuramente il trattamento è iniziato tardi
Per il resto...La Asl ha ragione, non è questione di apprendimento ma di difficoltà visiva che credo possa risolvere dedicando maggior tempo, da parte della scuola, Parli con il Dirigente scolastico e veda cosa può fare con il personale curricolare che riesce a recuperare. Lei dovrà spendere i suoi soldi per aiutarla tramite un sostegno adeguato il pomeriggio. Fate questo sforzo e penso che i risultati verranno.
Auguri per la sua bambina


Sono una Docente di sostegno che ha avuto già il piacere di contattarLa per alcuni chiarimenti riguardanti gli esami di maturità a favore di alunni che seguivo; gli alunni hanno partecipato agli esami con successo, è stata per loro una grande emozione e soddisfazione; uno di loro ha conseguito la maturità seppure con gli obiettivi minimi, i Suoi consigli mi sono stati utili e La ringrazio ancora.
Ora desidero rivolgere a Lei questa domanda: è mai possibile che un docente di sostegno che partecipa come membro aggregato (così ci definisce la circolare) agli esami di maturità per aiutare nel migliore dei modi gli alunni diversamente abili possa percepire una quota forfettaria pari a 171 Euro, a prescindere dal numero dei giorni che ha effettivamente lavorato??????
Io sono stata nominata dal Presidente di commissione per 7gg., quindi ho guadagnato al giorno la bellezza di 28,50 Euro!!!!!!! Consideri che nel mese di Luglio le scuole sono chiuse e quindi ho dovuto pagare una persona che si occupasse dei miei figli!!!!! Lei crede che in futuro io mi possa adoperare ancora perchè gli alunni diversamente abili possano fare questa esperienza, unica nella loro vita????
Crede che siano queste le condizioni ideali affinchè tutti gli alunni possono avere le stesse possibilità di miglioramento??????????????
Per quanto mi riguarda, con le condizioni vigenti sarà assai difficile che io possa optare, in futuro, ancora una volta per gli esami. Il richiamo del mare vincerà sul mio senso di responsabilità che, fino ad oggi, ho sempre portato avanti.
Per la cronaca, Le dico che, a tutt’oggi, devo ancora percepire la cospicua (!) somma della quale Le ho parlato.
La prego di attivarsi affinchè possa cambiare questo insensato sistema retributivo che offende noi insegnanti e allo stesso tempo minaccia di danneggiare gli alunni.

Purtroppo, il docente di sostegno che non sia nominato membro effettivo di commissione non può farne parte; pertanto essi, come dice la normativa sono solo assistenti agli esami e debbono partecipare solo ai giorni in cui l'alunno svolge gli esami ed a nessuna riunione della commissione. Il titolo di membro aggregato valeva sino al 97 quando con la prima riforma degli esami, si è stabilito che possono essere membri di commissione solo docenti nominati con riguardo alle discipline oggetto degli esami.
Se può rallegrarLa, quando insegnavo, ho dovuto fare il membro interno della mia classe ed ho dovuto interrogare, quale commissario di diritto tutti gli alunni delle due classi della commissione, partecipare agli scrutini, senza avere una lira, perchè allora i membri interni non prendevano nulla.


Prima di tutto un saluto affettuoso, e un "forza" per il lavoro di difesa e visibilità ai deboli che strema onorevolmente ogni giorno.
Non disturberei se non fosse necessario. Samo genitori di un ragazzo con DGS ad alto funzionamento(più un altro con una forma grave di handicap, non autosufficiente). e problemi di disfasia che frequenta il terzo anno di una scuola superiore, dopo aver dovuto cambiare scuola al l'inizio del II anno per problemi di bullismo. L'anno scorso la Preside è stata molto presente e attiva, e tutto è andato bene. Ma ora che questa Dirigente è andata in pensione, questa scuola sembra un po' allo sbando emotivo e didattico.Il problema disfasico di mio figlio richiederebbe la disambiguazione e l'esplicitazione del programma scolastico attraverso presidi che tutti dovrebbero conoscere, come riassunti, schede, mappe,griglie(beninteso, ha tanto di sostegno!)...Be', non ha mai portato l'ombra di una riga di sintesi, una parvenza lontanissima di esplicitazione riassuntiva su cui studiare ed essere interrogato, una sottolineatura sui libri. I compiti sono: studiare i capitoli 9,10, 11, 12,13. L'interrogazione viene fatta tramite domande aperte("parlami di".....A UN DISFASICO!), il che equivale a fare una valutazione dell'handicap, attraverso la sua esibizione! Le regole sarebbero semplici:costruire o facilitare un sistema di riferimento, farlo studiare su quello, verificare in maniera equipollente su quello, tener conto dei suggerimenti del GLH. E mi dicono:si esprime in maniera molto confusa! DIAMINE...ma è il SUO problema!
Ho paura che ci sia una fortissima tendenza a marginalizzare, e, per quanto possibile, e più velocemente possibile, "sbarazzarsi" dei disabili sempre colpevoli di qualcosa. Forse gli insegnanti sono stanchi, o demotivati, o poco guidati, ma ho notato che al minimo appunto facilmente si "paranoicizzano", ed entrano in un clima di persecutorietà e insofferenza molto controproducente. Certo mi sconvolge che dopo tanti scambi, ancora sembrino impermeabili a concetti come disambguazione del testo, sintesi esplicative, prove programmate equipollenti,comprensione del disagio...o hai un PEI e ti becchi (se vuoi) i crediti e basta, o fai come tutti senza pretendere facilitazioni di sorta!
Questo sta deprimendo molto il ragazzo che dimostra un rendimento diversissimo a seconda delle modalità di proposta e di verifica, per cui ho prodotto io tonnellate di testi sintetici esplicitati, che però loro non gli propongono a loro volta e così amen. Mi chiedo (e le chiedo) come intervenire, tenendo presente la generale stanchezza(?) degli insegnanti, che suppongo però non siano più stanchi di me e di lei, la loro prontezza a "prendersela", ma anche la loro impermeabilità.?
Li ho visti e sentiti molto, molto diversi dall'anno scorso, e dopo la tremenda sofferenza dei miei figli e mia, non ce la potremmo fare a ricominciare.
chiedo un parere su come muoversi. Ci sentiamo di nuovo molto soli, e i fronti su cui combattere sono veramente tanti, più di una guerra è difficile da combattere.

Chieda la convocazione di una riunione del glh operativo con la partecipazione Vostra, degli operatori sanitari che seguono il caso ed eventualmente di un esperto di una associazione specializzata nella tipologia del deficit di vostro figlio che possano illustrare ai docenti, compreso quello per il sostegno, come debbono impostare e realizzare il PEI. Se non Vi seguono, chiedete l'intervento del Referente per l'integrazione scolastica operante presso l0'Ufficio scolastico provinciale o quello regionale-
Sono queste le figure di riferimento che dovrebbero sostenerVi nelle Vostre legittime richieste.


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