a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Attività integrative e gite

Gite scolastiche

La gita è un momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo, che studenti e docenti accompagnatori, previa l'approvazione del Consiglio di Classe nella completezza delle sue componenti ( Docenti, Studenti e Genitori) scelgono di organizzare autonomamente per soddisfare esigenze formative di varia natura: professionali, culturali, ricreative e sportive. La durata massima dei viaggi d'istruzione non può superare i 6 giorni di scuola (le trasferte per i docenti accompagnatori verranno calcolate al massimo per 6 giorni), le tipologie sono così articolate:

  1. viaggi di integrazione culturale: finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia e delle altre Nazioni, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici;
  2. viaggi di integrazione della preparazione d'indirizzo: finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, come visite ad unità produttive, mostre, manifestazioni, ecc.;
  3. visite guidate: a complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, parchi naturali, ecc., comprese nell'arco di una sola giornata.

Essendo la gita momento di attività didattica e formativa approvata dal Consiglio di Classe, la sua organizzazione compete principalmente ai docenti accompagnatori con la collaborazione degli studenti nei modi e nei termini decisi dal Consiglio di classe; tuttavia in fase di progettazione è necessario anche il contributo dei genitori, opportunamente convocati dal docente accompagnatore stesso.

Nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile nell'ultimo mese (ultimi trenta giorni) delle lezioni e nei periodi (per le classi interessate) di effettuazione degli stages, salvo che per attività sportive o visite (nei soli giorni festivi) ai parchi nazionali.

Per gli alunni in situazione di handicap

La Nota n. 645 dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni con handicap a partecipare alle  gite scolastiche. La Nota, richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

Infatti si legge: “le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".
Al punto 5 la Nota Ministeriale precisa:"a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia".

Al punto 9 precisa che: "i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto". Significa che deve essere anche accessibile qualora vi siano alunni su sedia a rotelle. Pertanto l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché tramite preavviso alle FFSS stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di preimbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con handicap. Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con handicap non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna.

Sarà opportuno, pertanto, che uno degli accompagnatori si faccia carico degli eventuali problemi dell'assistenza a tale alunno.

Qualora ciò sia impossibile, la scuola dovrà provvedere a pagare un accompagnatore in più. Nelle scuole superiori, un compagno maggiorenne che faccia da tutor, potrebbe evitare tale spesa al bilancio d'Istituto.

Le Norme

Nota 23 maggio 1981, prot.n. 4914.- Gite per i bambini di scuola materna.

L'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, mentre attribuisce ai consigli di circolo e di istituto il potere di deliberare i criteri per la programmazione e l'attuazione, tra l'altro, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, non pone alcuna limitazione per ciò che concerne il caso specifico delle scuole materne. Questo Servizio, sentito anche il parere del Gabinetto dell'On. Ministro, ritiene pertanto che i consigli di circolo possano deliberare l'effettuazione di gite anche per i bambini della scuola materna statale, ovviamente secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini medesimi.

Nota 8 luglio 1983, n. 6080 di protocollo.

Visite guidate e viaggi d'istruzione per bambini frequentanti la scuola materna statale.

Il Gabinetto di questo Ministero, interpellato in proposito dallo scrivente, ha comunicato con Nota n. 8944 del 30 giugno 1983 che le disposizioni impartite con la C.M. n. 214/1982, in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi con attività sportive, non sono applicabili alla scuola materna.

E' da ritenersi, infatti, che detti viaggi presuppongono un patrimonio culturale ed artistico
non certo in possesso dei bambini della scuola materna, i quali possono effettuare
soltanto brevi escursioni o gite nei limiti territoriali del comune ove ha sede la scuola.

Disposizioni di carattere permanente in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione

Con la C.M. n. 253 del 14 agosto 1991, sono state emanate disposizioni, con carattere permanente, che unificano e rendono più organica la disciplina amministrativa in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione. La citata circolare, chiarisce la tipologia dei viaggi e pone precisi limiti per le iniziative, in rapporto all'età degli alunni destinatari.

Tipologia dei viaggi

Le tipologie dei viaggi individuate dalla circolare n. 253 risultano le seguenti: viaggi di integrazione culturale;

a)      viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo;

b)      visite guidate;

c)      viaggi connessi ad attività sportive.

d)      Destinatari Per gli alunni partecipanti alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione è
previsto l'obbligo del possesso di idoneo documento di identificazione, per
i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio.

Destinazione:

 La circolare disciplina, per la prima volta in forma organica, il problema della destinazione dei viaggi; in relazione all'ordine e grado di scuola frequentata è prevista una diversa territorialità per l'effettuazione dei viaggi:

Scuola Secondaria di secondo grado:

-         Territorio Nazionale e Paesi esteri;

Scuola Media:

-         Territorio nazionale, con possibilità di brevi gite di un solo giorno - senza pernottamento   in Paesi esteri confinanti;

Scuola Elementare - secondo ciclo:

-    Regione di appartenenza;

Scuola Elementare - primo ciclo:

-    Provincia di appartenenza.

L'indicazione generale, per tutti gli ordini di scuola, è comunque quella di scegliere località prossime alla sede scolastica, evitando viaggi lunghi e costosi.


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