a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Ausili e Protesi

Principio Costituzionale:Tutela del diritto alla salute, art. 32 Cost.

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.", art. 32 Cost.

Il diritto alla salute rientra tra i diritti fondamentali dell'uomo. Solo in questa norma compare il termine "individuo" per stigmatizzare la tutela universale del diritto alla salute accordata a chiunque, sia esso cittadino, straniero o apolide.

Il diritto alla salute, se inteso in maniera estensiva e nel quadro del principio personalistico e di tutela dei diritti dell'uomo, riguarda non solo il diritto al rispetto dell'integrità fisica, ma anche il diritto alla tutela del benessere fisico, mentale di ogni individuo, per cui riguarda anche il suo inserimento sociale; in tal modo, pressoché la totalità della normativa a favore dei disabili è, per il beneficiario, come un'applicazione concreta della tutela accordata dal diritto alla salute di ciascun individuo; mentre, dal punto di vista sociale, costituisce la realizzazione di un interesse primario della collettività.

Il diritto alla salute, nel quadro della concezione solidaristica della Costituzione italiana, va inteso anche come diritto all'assistenza sanitaria.

Il diritto alla salute è un diritto soggettivo incomprimibile dai pubblici poteri e mai degradabile ad interesse legittimo.

La fornitura gratuita di ausili protesi ed ortesi è condizione per il raggiungimento della indipendenza fisica a coloro non la possiedono.

La materia è regolata dalla Decreto del Ministro della salute 332/1999, nel rispetto della Direttiva CEE n. 93/42, dell'art 34, legge 104/1992.

 

Nomenclatore tariffario

Il nomenclatore tariffario contiene l'elenco delle prestazioni protesiche e dei dispositivi erogabili gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Le carrozzelle, i letti speciali e i deambulatori sono ausili tecnici. Le protesi sono quelle acustiche per i sordomuti o ipoudenti o gli arti per i mutilati. Tutori, busti e scarpe ortopediche sono ortesi.

Il nomenclatore è allegato al Decreto del Ministro della salute 332/1999 ed è suddiviso in tre parti: la prima parte riguarda i dispositivi protesici costruiti su misura e quelli di serie il cui utilizzo comporta una personalizzazione che deve essere

effettuata da un tecnico abilitato e su dettagliata prescrizione medica; la seconda parte contiene l'elenco dei dispositivi di serie; la terza parte elenca i dispositivi acquistati dalle ASL ed assegnati in uso agli utenti.

Possono essere finanziati anche i dispositivi non contenuti nel nomenclatore, ma solo in misura equivalente al finanziamento previsto per l'analogo dispositivo contenuto nell'elenco.

Solo in casi di particolare e gravissima disabilità, l'ASL può autorizzare il finanziamento di dispositivi non contenuti nel nomenclatore.

 

Aventi diritto

Hanno diritto di usufruire del beneficio assistenziale della fornitura gratuita dei dispositivi protesici:

• gli invalidi civili con un grado di invalidità accertato superiore ad un terzo;

• gli invalidi civili non autonomi nella deambulazione o nell'espletamento degli atti quotidiani della vita che abbiano già inoltrato la domanda di invalidità civile o di aggravamento e siano in attesa della visita da parte della Commissione competente;

• i ciechi civili;

• gli ipovedenti ventesimisti e decimisti;

• i sordomuti;

• gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti che abbiano già inoltrato la domanda di invalidità civile o di aggravamento e siano in attesa della visita da parte della Commissione competente;

• gli invalidi di guerra;

• gli invalidi per servizio;

• i minori che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione per un'invalidità permanente;

• i malati costretti all'allettamento permanente o per lunghi periodi;

• coloro che hanno subito laringotomia, tracheotomia, ileocolostomia e urostomia;

• coloro che sono portatori permanenti di catetere e gli affetti da incontinenza stabilizzata;

• i mutilati di uno o più arti;

• le donne con malformazione congenita comportante l'assenza di una o entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria e le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia;

• coloro che hanno subito un intervento demolitore di un occhio;

• i ricoverati in struttura pubblica o accreditata, per i quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la tempestiva necessità, nel quadro di una terapia riabilitativa, dell'utilizzo di un dispositivo protesico prima della dimissione.

 

Procedura amministrativa

L'erogazione del beneficio avviene, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministro della salute 332/1999, secondo la seguente procedura: prescrizione, autorizzazione, fornitura, collaudo.

È prevista una ulteriore procedura nel caso di rinnovo della forni tura.

 

PRESCRIZIONE MEDICA

La prescrizione dei dispositivi protesici deve essere redatta da un medico specialista del SSN, ovvero, in caso di ricovero in struttura accreditata, dal medico responsabile dell'unità operativa.

La prescrizione costituisce parte integrante del programma di prevenzione, cura o riabilitazione, e deve contenere:

• la diagnosi circostanziata e dettagliata del quadro clinico del paziente;

• l'indicazione precisa del tipo di protesi, ortesi o ausilio tecnico;

• il codice identificativo nell'elenco del nomenclatore tariffario del dispositivo richiesto;

• l'indicazione degli eventuali adattamenti per la personalizzazione del dispositivo richiesto;

• il programma terapeutico di utilizzo del dispositivo richiesto, indicante le modalità di impiego e di verifica in relazione all'andamento del programma terapeutico; i limiti e le possibili controindicazioni; nonché la presumibile durata dell'impiego dell'ausilio protesico.

 

AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico è competenza dell'ASL di residenza dell'avente diritto, previa verifica delle condizioni dell'avente diritto e della regolarità della prescrizione.

L’ASL deve provvedere all'autorizzazione, senza indugio, e, in caso di prima fornitura, entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Trascorso tale termine senza che nulla sia stato comunicato all'interessato, si realizza il silenzio-assenso. Per i dispositivi inclusi nell'elenco 1) del nomenclatore tariffario il termine per maturare il silenzio-assenso è di 5 giorni.

La concessione dell'autorizzazione comporta l'annotazione sulla prescrizione del corrispettivo riconosciuto a carico dell'ASI.

In caso di autorizzazione tacita, al fornitore verrà corrisposto dall'ASL l'importo previsto dal nomenclatore tariffario o l'importo previsto dall'ASL stessa per quel tipo di dispositivo protesico; l'importo è determinato dalla Regione di residenza dell'assistito, per quanto riguarda i dispositivi di cui alla parte 1) del nomenclatore.

Nei casi d'urgenza, in costanza di ricovero dell'assistito in struttura, pubblica o privata, al di fuori del territorio di competenza dell'ASL di residenza dell'assistito, l'autorizzazione può essere comunicata anche a mezzo fax.

L’ASL deve istituire ed aggiornare una scheda/fascicolo per ogni assistito che fruisca di prestazioni protesiche, allegandovi tutta la documentazione relativa, ed annotando le prestazioni erogate, la motivazione e la data delle forniture.

 

FORNITURA

La fornitura del dispositivo protesico deve avvenire nel termine massimo previsto nel nomenclatore per quel tipo di dispositivo.

In caso di urgenza, le forniture devono avvenire in tempi più rapidi.

La fornitura di una protesi di un arto provvisorio non comporta un allungamento del termine di consegna della protesi definitiva.

Il fornitore è tenuto a corredare il dispositivo con le istruzioni d'uso.

Ai fini del rimborso e del collaudo, il fornitore deve consegnare all'ASL di competenza, entro tre giorni dall'avvenuta consegna, la fattura e la dichiarazione di ricevuta consegna del dispositivo sottoscritta dall'avente diritto.

In caso di fornitura di un dispositivo protesico a persona ricoverata e su prescrizione del responsabile dell'unità operativa, contestualmente alla forni tura deve esser avviata la domanda di accertamento di invalidità civile, al sensi dell'art. 2, comma 1, letto e), Decreto del Ministro della Salute 332/1999. Se al richiedente la forni tura è già stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile per patologie diverse da quella per la quale viene richiesto il dispositivo protesico, verrà inoltrata una domanda di aggravamento.

I dispositivi di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore tariffario divengono proprietà dell'avente diritto; mentre i dispositivi di cui all'elenco 3 del nomenclatore vengono ceduti in comodato d'uso e rimangono di proprietà dell'ASl. In alcuni casi, per i dispositivi di cui agli elenchi 1 e 2, la Regione dispone la restituzione all'ASL al termine dell'utilizzo.

 

COLLAUDO

Con il collaudo si accerta la congruenza clinica e la corrispondenza del dispositivo alla prescrizione medica ed all'autorizzazione concessa dall'AUSL.

Il collaudo deve essere effettuato entro 20 giorni dalla consegna, trascorsi i quali, senza alcuna comunicazioni al fornitore, il collaudo si considera effettuato ed il dispositivo accettato.

L'ASLfissa la data di effettuazione del collaudo, non oltre 15 giorni dalla consegna del dispositivo.

Di solito, il collaudo avviene presso la sede dell'AUSL, ma può avere luogo, in casi di certificata impossibilità a muoversi, presso il domicilio dell'avente diritto.

Se al collaudo, il dispositivo presenti difformità da quanto richiesto, il fornitore è tenuto ad apportare le opportune modifiche. Alla ulteriore consegna si procederà ad ulteriore collaudo.

Sono esclusi dalla proceduta sopra indicata:

• coloro che hanno subito laringotomia, tracheotomia, ileocolostomia

e urostomia;

• coloro che sono portatori permanenti di catetere e gli affetti da incontinenza stabilizzata;

• i malati costretti all'allettamento permanente o per lunghi periodi; per i quali basta la prescrizione a firma di un medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato.

La prescrizione deve indicare il tipo di dispositivo protesico necessario, per esempio "Ausili per tracheotomia ISO 09.15", nonché le quantità del fabbisogno per il beneficiario, se del caso, e la durata di validità della prescrizione. Durata che non può superare un anno solare dalla data della prescrizione. L'ASL competente per territorio di residenza del beneficiario è tenuta ad autorizzare la fornitura gratuita dei dispositivi nella misura indicata nella prescrizione medica per tutto il periodo indicato dallo specialista e può prevedere idonee modalità di consegna frazionata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, letto d), Decreto del Ministro della Salute 332/1999.

Sono, altresì, esclusi dalla procedura standard:

• i mutilati di uno o più arti;

• le donne con malformazione congenita comportante l'assenza di una o entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria e le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia;

• coloro che hanno subito un intervento demolitore di un occhio; per i quali è sufficiente la presentazione di certificazione medica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, letto d-bis), Decreto del Ministro della Salute 332/1999.

 

RINNOVO DELL’EROGAZIONE

Competente ad autorizzare ulteriori forniture dello stesso dispositivo protesico, già precedentemente fornito all'avente diritto, è l'ASL di residenza dell'assistito, la quale dovrà verificare il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo nel quadro del programma terapeutico previsto, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, Decreto del Ministro della Salute 332/1999.

L’ASL non può autorizzare la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi prima che sia trascorso il tempo minimo previsto nel nomenclatore tariffario.

I tempi minimi previsti possono essere abbreviati in presenza di una dettagliata relazione medica, motivata sulle necessità terapeutiche o riabilitative.

In caso di smarrimento, sottrazione, rottura accidentale o di usura del dispositivo l'ASL può autorizzare, prima della scadenza del termine minimo, il rinnovo, per una sola volta.

Alla scadenza del termine previsto per il dispositivo, può essere disposto il rinnovo della fornitura.

Per le forniture di dispositivi ai minori non si applicano i termini minimi per il rinnovo.

 

 

 

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Nel contesto scolastico

Quando si parla di ausili nel contesto scolastico, occorre fare una netta distinzione tra gli ausili per l'autonomia personale (ad es. un ausilio per scrivere e disegnare) e gli strumenti finalizzati a specifici obiettivi di apprendimento (ad es. un programma informatico che facilita un allievo con determinati deficit cognitivi o disturbi dell'apprendimento nel conseguire uno specifico obiettivo didattico). 

Dal punto di vista dell'educatore, entrambi possono essere legittimamente percepiti come sussidi didattici, nel senso che consentono e facilitano l'esperienza educativa e l'integrazione scolastica. Dal punto di vista concettuale si tratta invece di due argomenti nettamente distinti. 

Ausili per l'autonomia personale 

Se l'allievo ha delle disabilità sul piano motorio o sensoriale, occorrerà in primo luogo trovare soluzioni efficaci, affidabili e confortevoli per l'autonomia nella mobilità, nella comunicazione, nella relazione con insegnanti e compagni, nell'accesso al materiale didattico, nell'esecuzione dei compiti operativi previsti dal programma didattico: tale autonomia è infatti prerequisito all'integrazione.

In estrema sintesi, potremmo identificare sette aree di attenzione che vanno attentamente considerate quando si valuta la dotazione tecnologica necessaria per l'integrazione di un allievo con disabilità motoria o sensoriale nel contesto scolastico:

·         accessibilità: l'allievo può entrare / uscire dall'edificio autonomamente, dal posto ove arriva con i suoi mezzi di trasporto ? Può fruire di spazi interni, mobili e attrezzature come i suoi compagni ? Può accedere e fruire degli spazi di ricreazione come i suoi compagni ? Esiste almeno un servizio igienico che gli è accessibile ? Le sue esigenze sono considerate nel piano di evacuazione in emergenza ?
 

·         mobilità: l'allievo dispone di adeguati ausili che gli consentano l'orientamento ed una comoda e sicura mobilità rispetto a tutti gli spostamenti necessari, dal momento in cui arriva a scuola con il suo mezzo di trasporto al momento in cui ritorna ? I tempi della sua mobilità sono compatibili con quelli del programma scolastico, oppure occorre rivedere l'organizzazione ?

 

·         postura: l'allievo è in grado di mantenere una corretta postura durante le attività scolastiche ? Essa è adeguata al suo quadro clinico-motorio? Facilita l'autonomia nelle attività di produzione (es. scrivere o operare al computer) ? Valorizza il controllo delle risorse motorie residue in modo da minimizzare lo sforzo richiesto per svolgere le attività ? Consente di concentrare lo sguardo e l'attenzione sull'insegnante, sugli interlocutori, sul materiale necessario per l'attività ? Aiuta a migliorare la propria immagine di sè ?

 

·         comfort: l'allievo è esposto più degli altri compagni a fattori di stanchezza che incidono negativamente sulla produttività scolastica (es. lunghi viaggi in pullmino; postura forzata senza possibilità di rilassamento ecc...) ? La temperatura è confortevole rispetto alle sue esigenze ? L'illuminazione è adeguata ? Il comfort acustico è accettabile o vi sono echi, rimbombi, dispersioni sonore ? L'allievo ha la possibilità di servirsi del bagno secondo i ritmi che gli sono necessari? E infine, ha la possibilità manipolare senza fatica tutto il materiale didattico di cui deve servirsi ?

 

·         accesso informatico: l'allievo è in grado di utilizzare in piena autonomia gli strumenti informatici della scuola, magari con qualche accorgimento già possibile con gli strumenti standard ? In caso contrario, la scuola dispone degli ausili a lui adatti per l'utilizzo autonomo del computer ? Oppure, gli strumenti informatici della scuola sono interfacciabili e compatibili con gli ausili informatici personali dell'allievo?

 

·         comunicazione scritta: l'allievo è in grado di - o dispone degli strumenti adatti per - svolgere tutti gli elaborati previsti dal programma scolastico (scrivere, disegnare, ma anche prendere appunti, scrivere espressioni matematiche, testi stranieri,  musica, programmi informatici ecc.. a seconda del corso di studi)
 

·         comunicazione interpersonale: l'allievo è in grado di - o dispone degli strumenti per - gestire la relazione comunicativa con insegnanti e compagni ? Il ritmo della sua comunicazione verbale - assistita o meno da ausili - è compatibile con il setting comunicativo oppure occorre rivedere l'organizzazione o gli ausili ?

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