a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
(Ass.Italiana Dislessia – P.za dei Martiri, 1/2 - 40121 Bologna - Tel. 051242919 - Fax 0516393194)

Con l'acronimo D.S.A si indicano i Disturbi Specifici di Apprendimento che raggruppano diverse difficoltà legate alla capacità di lettura, di scrittura, di calcolo, di comprensione.

Il termine "disturbo specifico" sta ad indicare che chi presenta un DSA apprende in modo diverso rispetto agli altri, percorre tappe diverse in tempi e modi differenti. I dislessici, ad esempio, non riescono a consolidare l'automatismo della letto scrittura presente, invece, nei bambini non dislessici i quali apprendono a leggere seguendo delle tappe: dapprima lo fanno in modo non automatico, per poi passare all'automatismo vero e proprio.

Si inizia a parlare di disturbi specifici di apprendimento e in particolare di dislessia, solo verso la fine del 1800 e lo si fa in termini puramente medici. Bisogna aspettare il 1917 per avere il primo vero trattato sulla dislessia; per anni il problema è stato affrontato solo dal punto di vista medico, all'inizio i pazienti venivano sottoposti a visita oculistica in quanto si credeva che il disturbo dipendesse da un deficit di tipo visivo .Questa impostazione è andata avanti sino agli anni 80, infatti risale al 1983 il metodo Irle secondo cui i dislessici traevano beneficio dall'uso di occhiali con lenti colorate.

Con l'evoluzione scientifica si è arrivati a capire che il principale imputato nelle difficoltà di
apprendimento, quindi nelle dislessia, è il cervello. I progressi scientifici resi possibili anche da nuove tecnologie quali PET , TAC, FMRI hanno permesso di capire come la dislessia sia legata al mal funzionamento di determinate aree cerebrali e come le cause siano da ricercarsi nella genetica: studi recenti hanno individuato i geni responsabili della dislessia, rendendo possibile l' individuazione di bimbi dislessici sin dalla nascita

L'attenzione ai disturbi di apprendimento da un punto di vista scolastico è recente ma nonostante ciò sono stati fatti passi da gigante per garantire pari opportunità di apprendimento a questi bambini.

I soggetti con dislessia evolutiva in Italia sono, seguendo le stime più prudenti, almeno 1.500.000. Gran parte di questi hanno avuto una carriera scolastica costellata di insuccessi

NORMATIVA PER LE SCUOLE

Esami di Stato 2007

Le novità 2007 per l'ESAME ex- TERZA  MEDIA e per ESAME DI MATURITA’ (indicazioni_per_gli_esami_di_stato_2007.pdf)

Esame di Stato 2006

ORDINANZA MINISTERIALE N. 22 del 20-02-2006 prot. n.1649 ART. 12 PUNTO 7 (pag. 21-22) (ord22_06_esamidistato2006.pdf)

Citazione dell'Art 6 dell'OM n 22 del 20/2/06 PDF (cit_mo22_2006.pdf)

Esami scuola secondaria di 1° grado: chiarimenti valutazione ed esame finale scuola secondaria di 1° grado per studenti con disturbo specifico di apprendimento (csa_modena_esame_secondaria.pdf)

AID accreditato come ente di formazione dal MIUR: L'Associazione Italiana Dislessia è un ente  accreditato per la formazione del personale della scuola con decreto (accreditamentomiur.pdf)

Istituzioni e normativa: gli esami di stato

Ecco i documenti di lavoro realizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (esamiicd10st.pdf)

CIRCOLARI RECENTI

In data 10 maggio 2007 sono uscite altre due circolari ministeriali, la 4600 e la 4674, la prima di precisazioni sulla modalità di esecuzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole paritarie e statali, la seconda di indicazioni operative sui Disturbi Specifici di apprendimento.

La CM con prot 4600 (4600.pdf) 10 maggio 2007

C.M. 4674  (4674.pdf) 10 maggio 2007 

Oggetto: Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative

Con la C.M. 4674 Il M. P. I. , oltre a sottolineare l'importanza delle misure compensative già raccomandate nella nota  5/10/2004 n. 4099/A/4 e nell' O.M. per l'esame di Stato n 26 del 15 marzo 2007, vuole richiamare  particolarmente l'attenzione sulle prove orali come misure  compensative dovute nei confronti delle corrispondenti prove scritte  effettuate nelle lingue non native sia moderne che  antiche.

Provvedimenti dispensativi e compensativi, note emanate dal MIUR

- prot. n. 4099/A/4 del 5/10/2004 (circolaremiur4099.pdf)

- prot. n. 26/A del 5/1/2005 (nota05012005.pdf)

- prot. 1787 uff.VII del 1/3/2005 (nota1marzo2005.pdf)

- prot. n. 4798/A/4 del 27/7/2005 (nota27luglio2005.pdf)

In data 5 ottobre 2004 il MIUR, ad opera della Direzione Generale per lo Studente (dott.ssa Moioli) ha inviato a tutte le Direzioni Scolastiche Regionali una circolare sugli strumenti compensativi e dispensativi che riprende una serie di suggerimenti forniti dalla nostra Associazione. Pur non essendo un documento normativo cogente, l'autorevolezza della fonte costituisce un buon punto di riferimento per poter ottenere una migliore tutela dei ragazzi con dislessia nella scuola italiana.
La nota prot n. 26/A 4 del 5/1/2005 sottolinea che i provvedimenti suggeriti possono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale, si precisa che ciò comprende anche l’esame conclusivo della scuola secondaria di primo grado.
In caso di contestazione si consigliano docenti e genitori di fare riferimento all’U.S.R di competenza.

I Delegati per la Disabilità delle Università italiane hanno partecipato ad un seminario sulla Dislessia a Pisa.

Un resoconto di Giulia Lampugnani (i_delegati_per_la_disabilita_delle_universita_italiane.pdf)
Provvedimenti Compensativi e Dispensativi: una circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.
L'USR della Regione Lombardia ha emesso una circolare in data 3 novembre 2004 che riprende i contenuti della circolare del MIUR. ma precisa maggioramente alcuni aspetti, in particolare si sottolinea il fatto che per applicare tali provvedimenti è necessaria soltanto la diagnosi dello specialista e non la certificazione secondo la legge 104/92.  (circusrlombardia.pdf)

L'Ufficio Scolastico regionale dell'Emilia Romagna ha emanato con data 2/3/2004 una circolare a tutti i CSA della regione, (gli ex provveditorati) che gli stessi dovranno inviare a tutte le scuole di ogni ordine e grado... (finalmente_una_buona_notizia.pdf)

A che punto siamo con il Ministero dell'Istruzione? 

Un breve riepilogo ed aggiornamento di quanto si è fatto negli ultimi anni relativamente al Ministero Istruzione (a_che_punto_siamo_con_il_ministero_dell.pdf)

Lettera agli insegnanti dell'AID

Caro/a collega, siamo consapevoli che non sono molte le opportunità che i docenti AID hanno di incontrarsi, per condividere dubbi e scambiare esperienze. Vorremmo perciò dare inizio ad un rapporto costruttivo con tutti gli insegnanti iscritti all’Associazione... continua in formato PDF (letterainsegnantiaid.pdf)

Nota per le scuole sui provvedimenti compensativi e dispensativi

Nota dell’AID sui provvedimenti compensativi e dispensativi che, pur nel rispetto della autonomia didattica ed organizzativa delle scuole, potranno essere presi in considerazione dai docenti delle varie discipline...continua in formato PDF(nota_per_le_scuole_su_dislessia_e_dsa.pdf


LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 12-11-2007
REGIONE BASILICATA

Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre
difficoltà specifiche di apprendimento

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 54
del 23 novembre 2007

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

Finalità
 
1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore dei 
soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di 
apprendimento (DSA) quali la disgrafia, la disortografia e la discalculia, con 
l’obiettivo di raccordare famiglie, scuola e servizi sanitari al fine di 
predisporre un sistema di diagnosi precoce e di riabilitazione, nonché 
migliori condizioni di apprendimento scolastico ed adeguata attenzione da 
parte dell’intera comunità regionale.

ARTICOLO 2

Campagna di sensibilizzazione
 
1. La Regione Basilicata promuove ogni anno una campagna di 
sensibilizzazione alla problematica delle difficoltà specifiche di 
apprendimento indirizzata alle famiglie, alla scuola, al mondo del lavoro, 
alle realtà sanitarie, all’associazionismo.
 
2. Particolare attenzione viene rivolta ai genitori per sensibilizzarli e 
prepararli nei confronti delle problematiche legate alle DSA, incrementando 
anche la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 
sanitari durante tutto l’arco scolastico.
 
3. L’organizzazione e la gestione delle relative iniziative sono 
demandate al Dipartimento Regionale alla Sicurezza e Solidarietà Sociale sulla 
base di apposito programma.
 
4. La programmazione, proposta con delibera di Giunta Regionale, è 
approvata dal Consiglio Regionale entro il mese di ottobre dell’anno 
precedente a quello di riferimento.

 

ARTICOLO 3

Formazione degli insegnanti e degli operatori sanitari
 
1. E’ fatto obbligo alla programmazione regionale nel settore della 
formazione la previsione di specifici interventi per la formazione e 
l’aggiornamento degli insegnanti e degli operatori scolastici sulle 
problematiche proprie degli studenti con difficoltà specifiche di 
apprendimento, in collegamento con esperienze innovative italiane ed estere e 
con centri di ricerca universitari, nonché con associazioni ed istituzioni 
educative, onde favorire l’adozione di percorsi educativi individualizzati, 
l’applicazione di adeguate strategie didattiche, l’uso di soluzioni 
dispensative e compensative nel corso dei cicli d’istruzione.
 
2. Nell’ambito della formazione del personale sanitario iniziative 
specifiche vengono predisposte per la formazione e l’aggiornamento di 
operatori dei servizi sanitari regionali preposti alla diagnosi e alla 
riabilitazione di soggetti con DSA.

 

ARTICOLO 4

Contributi agli Enti Locali
 
1. La Regione Basilicata, nell’ambito della sua programmazione sul 
diritto allo studio, destina ogni anno specifici contributi agli Enti Locali, 
che abbiano segnalato la presenza di soggetti con diagnosi accertata, onde 
favorire l’acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di 
videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri 
strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi 
didattici degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento.
 
2. Ulteriori contributi vengono devoluti da altri interventi regionali 
alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l’acquisto degli stessi 
strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa.

 

ARTICOLO 5

Sistema sanitario regionale
 
1. La Regione Basilicata adotta tutte le misure necessarie per adeguare 
il proprio sistema sanitario alle problematiche delle difficoltà specifiche di 
apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di personale 
adeguato e qualificato e predisponendo una campagna di screening e 
monitoraggio su tutto il territorio regionale.
 
2. Il Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria per l’età evolutiva 
di cui alla DGR n. 1830/2004 è competente, anche in collaborazione con altre 
strutture, per qualsiasi intervento di diagnosi e riabilitazione dei soggetti 
affetti da difficoltà specifiche di apprendimento.
 
3. Il Dipartimento coordina la propria azione con le famiglie, le 
istituzioni scolastiche e le associazioni interessate, onde favorire una 
diagnosi precoce sin dalla scuola dell’infanzia e la predisposizione degli 
interventi necessari.

 

 

ARTICOLO 6

Attività lavorativa e sociale
 
1. La Regione Basilicata si adopera perché alle persone con DSA vengano 
assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito 
sociale e professionale.

 

ARTICOLO 7

Concorsi pubblici regionali 
 
1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai 
suoi enti strumentali deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali 
prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le 
difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un 
prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e 
deve essere data adeguata pubblicità nel bando di concorso.
 
2. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di 
partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti 
l’esistenza del disturbo.

 

ARTICOLO 8

Clausola valutativa
 
1. La Giunta Regionale presenta, entro il 30 aprile dell’anno successivo 
a quello di riferimento, apposita relazione al Consiglio Regionale sugli esiti 
dei provvedimenti intrapresi al fine della valutazione dell’efficacia e 
dell’attuazione della presente legge.

 

ARTICOLO 9

Norma finanziaria
 
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, 
quantificati in € 100.000,00, si provvede con le risorse individuate nella 
legge di approvazione del Bilancio regionale 2008.

 

ARTICOLO 10

Pubblicazione
 
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione.
 
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge della Regione Basilicata.
 
Potenza, 12 novembre 2007
 
DE FILIPPO

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