a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Formazione professionale e integrazione lavorativa

L'art. 17, legge 104/1992, disciplina l'inserimento dei disabili nei corsi di formazione ordinari ed istituisce anche modalità speciali di effettuazione di corsi di formazione personalizzati.

Le Regioni realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi in stato di handicap, che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari, l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale, tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona in stato di handicap che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.

Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone in stato di handicap non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Agli allievi che abbiano frequentato detti corsi è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

L’art. 18, legge 104/1992, prevede l'istituzione di un albo regionale, da rivedere ogni due anni, degli enti che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei disabili. Detti enti possono essere: istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato. I requisiti per l'iscrizione all'albo, oltre a quelli previsti da leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

Le Regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone portatrici di handicap per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone in stato di handicap.

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