a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Tasse Scolastiche

L’art. 30 legge n. 118/71 stabilisce che “ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ... è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche ... e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per ... ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli”.

Rispetto alle condizioni economiche disagiate, occorre tener presente che l’art. 3 Decreto Legislativo n. 130/2000 ha stabilito che per l’accesso delle persone con disabilità ai servizi sociali, ove sia richiesta una loro partecipazione alle spese del servizio, occorre tener conto della situazione economica della sola persona con disabilità e non della famiglia di cui fa parte o della quale è fiscalmente a carico.     

La modulistica va richiesta direttamente all’istituto presso il quale si iscrive lo studente, a cui va anche presentata la domanda.

Per avere diritto all’esenzione bisogna avere una invalidità superiore al 67%

Riferimenti Legislativi

·           Legge 30 marzo 1971, n. 118, “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1971, n. 82

·           Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”

 

 

 

 


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