a cura di Rolando Alberto Borzetti


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FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola

Il trasporto scolastico di alunni disabili

Il Decreto del Ministero dei Trasporti del  31 gennaio 1997 ha disciplinato il trasporto scola­stico "ordinario" vale a dire di alunni che non hanno necessità di particolari accorgimenti in virtù delle loro condizioni psi­co-fisiche senza occuparsi, in modo specifico, del trasporto dei disabili. Nel nostro ordinamento è sicuramente presente un principio di ordine generale tendente ad assicurare ai disabili la rimozione di ogni impedimento al raggiungimento di un soddisfacente livello di vita e di inserimento sociale. Questo principio, applicabile in ogni ambito della società, riceve dal legislatore una rilevante attenzione specie per quanto riguar­da la concreta possibilità di frequentare la scuola dell'obbligo. La stessa Corte Costituzionale (1) ha affermato che non è sufficiente la mera predisposizione di mezzi per "facilitare" la frequenza della scuola (nella fatti specie si trattava di medie superiori ma il principio è a maggior ragione applicabile all'intera scuola dell' obbligo) in quanto è necessario approntare mezzi al fine di "assicurare" tale possibilità di frequenza. Punto di riferi­mento in materia è la legge quadro per l'assistenza, !'integra­zione e i diritti dei portatori di handicap 5 febbraio 1992 n. 104 che ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'art. 28 della L 30 marzo 1971, n. 118 e che prevede, nell'ambito del diritto dei disabili a frequentare la scuola dell'obbligo e i corsi di formazione professionale finanziati dallo stato, il tra­sporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa.

L'art. 8 della legge quadro citata, nell'ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile, sancisce la effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici.

Tali disposizioni sono chiaramente strumentali alla piena ed integrale attuazione delle norme in materia di diritto al­l'istruzione dei disabili previste dai successivi artt. 12 e 13. L'art. 26 della legge citata prevede inoltre che "i comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modali­tà di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici". 

Occorrerà pertanto avvalersi di mezzi di trasporto idonei e di personale specializzato al fine di erogare un servizio che potrà essere anche individualizzato. Ciò costituisce un obbli­go inderogabile anche perché strumentale all'adempimento del diritto allo studio del disabile (2).

 

Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 139, nel conferire alle regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti ammini­strativi dello stato, confermando quanto già contenuto nel d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione) che, agli artt. 312 e seguenti, disciplina il diritto all'educazio­ne, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato, ha attribuito alle province, in relazione all'istruzione seconda­ria superiore e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di sup­porto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio tra i quali sembra pos­sa ricomprendersi sia l'organizzazione di trasporti speciali che la relativa assistenza ad personam. Il trasporto dei minori di­sabili, in virtù della peculiare condizione in cui versa il tra­sportato, deve avvenire utilizzando veicoli che possiedono una idoneità adatta alla particolarità del servizio da espletare. Si ritiene sempre necessaria la presenza di un accompagnatore idoneo.

L'art. 26 della L 104/92, prevedendo modalità di trasporto individuali, sembra prevedere la possibilità di procedere al tra­sporto del disabile anche mediante autovetture.

Tale considerazione sembra confermata dal fatto che il d.m. 31 gennaio 1997 non si occupa del trasporto dei disabili. In merito alle caratteristiche tecniche e alle dotazioni del mezzo nonché alla eventuale integrazione della carta di circolazione, considerata l'estrema varietà di situazioni che possono con­cretamente verificarsi, appare opportuno chiedere istruzioni, sui singoli casi, ai competenti uffici del dipartimento per i tra­sporti terrestri.

Nonostante la chiara formulazione dell'art. 139 citato, tal­volta, le province non hanno proceduto ad espletare le funzioni di trasporto dei disabili per le scuola superiori ritenendo anche tale funzione, così come l'ordinario trasporto scolasti­co, attribuita dalla legge ai comuni. Anci e Upi su tale tema hanno manifestato opinioni contrapposte.

Pur in presenza di un quadro normativo caratterizzato dal­la successione nel tempo di varie norme, si ritiene comunque condivisibile la tesi secondo la quale le funzioni e gli oneri relativi al trasporto scolastico dei disabili sono ripartite tra comune e provincia, così come disposto espressamente dal­l'art. 139 citato, in base alla scuola frequentata dallo stesso.

A tale tesi ha aderito anche il T.A.R. Catania che ha emesso una ordinanza (3) con la quale ha imposto alla provincia di attivare i servizi di trasporto scolastico per una studentessa disabile frequentante un istituto tecnico industriale. Sulla stes­sa linea, è stato affermato che il trasporto scolastico degli alun­ni portatori di handicap è attribuito alla competenza della pro­vincia nel caso di alunno che frequenta la scuola secondaria superiore (4°).

Per il combinato disposto dell'art. 28, c. 1, letto a) della l. 30 marzo 1971, n. 118 e dall'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il trasporto scolastico degli alunni disabili deve ritenersi obbligatorio e gratuito.


PERSONALE DA ADIBIRE AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI

È abbastanza diffusa la prassi di utilizzare, per lo svolgimento delle mansioni di autista e/o accompagnatore, in via continuativa o meramente sostitutiva, personale, non dipendente, legato all'ente da rapporti di diverso tipo quali collaborazione coordinata e continuata, somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex lavoro interinale), contratto di formazione e lavoro, lavoro socialmente utile, prestazioni occasionali, obiezione di coscienza, militari di cui alla L 365/2000.

Per quanto riguarda le mansioni di autista, sembrano assimilabili ai dipendenti dell'ente e quindi non necessitano dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del d.m. 20 dicembre 1991, n. 448 ma solo della patente di guida relativa al mezzo da condurre e del certificato di abilitazione professionale, solo i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e i lavoratori impiegati in base ad un contratto di somministrazione di lavoro (ex lavoratori interinali).

Le collaborazioni coordinate e continuative, rimaste in vita negli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della finanziaria 2004, per effetto dell'art. 3, c. 65, della stessa, potendo essere conferite solo per prestazioni ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati, con convenzioni a termine e non per lo svolgimento di ordinarie attività istituzionali dell'ente e non potendo occultare un rapporto di lavoro subordinato, non sono uno strumento utilizzabile per far svolgere le mansioni di accompagnatore essendo quest'ultima una figura priva di una specifica professionalità (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 luglio 2001, n. 1430).

Tale tipologia di personale è utilizzabile, in via eccezionale e nei limiti sopra descritti, per lo svolgimento delle mansioni proprie degli autisti (figura indubbiamente dotata di una specifica professionalità) (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 1997, n. 622).

Viceversa appare consentito avvalersi dei lavoratori impiegati in base ad un contratto di somministrazione di lavoro (ex lavoratori interinali) o assunti con contratto di formazione e lavoro, per l'esercizio delle mansioni di accompagnatore. Lavoratori socialmente utili, obiettori di coscienza e militari di cui alla 1. 365/2000 non sono dipendenti dell'ente. Pertanto tali soggetti, se adibiti alla guida del mezzo (qualora consentito dalle relative convenzioni), devono. essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al d.m. 20 dicembre 1991, n. 448, art. 6.

Se non è vietato dalla relativa convenzione, tali soggetti potranno essere adibiti a mansioni di accompagnatore. Per quanto riguarda la possibilità di avvalersi della collaborazione di pensionati (anche ex dipendenti dell'ente), fermo restando quanto previsto dall'art. 25, c. 1, della 1.23 dicembre 1994, n. 724, vale quanto detto sopra trattandosi di soggetto non dipendente. Ad analoga conclusione si perviene nel caso di conferimento di incarichi occasionali. In tutti i casi in cui l'autista non è dipendente dell'ente, per la guida del mezzo immatricolato in uso proprio dall'ente, è quindi necessario che lo stesso sia in possesso anche dell'attestato di idoneità professionale di cui al d.m. 20 dicembre 1991, n. 448, art. 6. Tale norma lascia molto perplessi perché il requisito richiesto, contrariamente al certificato di abilitazione professionale, sembra riguardare, più che la capacità di guida, la capacità di dirigere una impresa di trasporti. Infatti, la disposizione appena citata disciplina i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale e le abilitazioni necessarie ad esercitare l'attività di viaggiatori su strada. L'art. 6 sancisce che "il requisito di idoneità professionale è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente regolamento.


Corte dei Conti Lombardia - Parere n. 5/2008
Trasporto scolastico e assistenza alle scuole Superiori

Decisione del Consiglio di Stato, 20 maggio 2008, n. 2631
Obbligo a provvedere al trasporto scolastico gratuito con assistenza nella scuola secondaria

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