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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Anno 3 N. 56

In caso di assunzione di lavoratori disabili la legge prevede per le aziende riduzioni contributive che variano in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del neo assunto. Sono interessati agli sgravi tutti i datori di lavoro privati, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato che, nell'ambito di convenzioni stipulate con i servizi per l'impiego dei lavoratori disabili, abbiano o decidano di avere alle loro dipendenze personale disabile.

I datori di lavoro che assumono soggetti portatori di handicap intellettivo e psichico che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, hanno diritto alla fiscalizzazione totale (100%) dei contributi previdenziali ed assistenziali, per una durata massima di otto anni.

Invece ai datori di lavoro che assumono soggetti portatori di handicap fisico con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, è applicata la fiscalizzazione parziale (50%) dei contributi previdenziali ed assistenziali, per una durata massima di cinque anni, 
Le agevolazioni sono a totale carico del Fondo nazionale per il diritto dei disabili le cui risorse sono ripartite ogni anno tra le Regioni da un apposito decreto. Le norme di funzionamento del Fondo sono dettate da un decreto interministeriale del 2000, che ha disciplinato modalità e criteri di ripartizione degli incentivi ed ha stabilito la possibilità di stipulare accordi tra le Regioni e gli Enti previdenziali.

L'INPS ha concordato un protocollo d'intesa con le Regioni per gestire gli incentivi.
L'Istituto eroga le prestazioni, mentre l'approvazione dei programmi e la concessione delle agevolazioni sono di competenza esclusiva di apposite strutture denominate "servizi per l'impiego"
L'INPS, in base alle comunicazioni ricevute dalle Regioni, riconosce ai datori di lavoro gli importi spettanti tramite conguaglio sulle dichiarazioni contributive mensili (modello DM10/2).
Le aziende, nel compilare il modello DM10/2 devono indicare:

il numero dei disabili assunti che hanno titolo al beneficio;

il numero delle giornate o delle ore retribuite;

l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte a questi dipendenti;

l'importo dei contributi.


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