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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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L’integrazione nella Legge Finanziaria per il 2008 n° 244/07

Leggi Finanziarie (N) - Insegnanti di sostegno

 

L’art.  2, commi 421 e 422 della Legge Finanziaria per il 2008 n° 244/07 presenta notevoli novità  a proposito dell’integrazione scolastica.
Il comma 421 stabilisce che a partire dall’anno scolastico 2008/09 il numero massimo dei posti di sostegno, sia in organico di diritto che di fatto, non potrà superare il 25% del numero complessivo delle sezioni e classi delle scuole statali attivate nell’a.s. 2006/07. Siccome  il  numero  di tali sezioni e classi era  quasi 376.000, il 25% è pari quasi a 94.000.

Ciò comunque non potrà superare il rapporto medio nazionale di un posto ogni due alunni con disabilità, media nazionale da realizzarsi anche con compensazioni  fra province che hanno un rapporto migliore e quelle che hanno un rapporto peggiore.

Il comma 422 stabilisce che i posti organici di sostegno di diritto, attualmente pari a 48.000, saranno aumentati di numero sino a pervenire nell’a.s. 2010/2011 al 70% dei  posti complessivi di sostegno dell’a.s. 2006/07. Siccome tali posti erano circa 86.000, più quasi 4.000 cattedre costituite da spezzoni, il numero dei posti di sostegno di diritto saranno circa 60.000 o circa 64.000 se verranno considerate anche le cattedre composte di spezzoni, che pure sono cattedre, se vogliamo interpretare in senso logico, oltre che letterale, la norma.

Siccome questa normativa viene emanata allo scopo di ridurre il precariato, si stabilisce che vengono abolite le parole contenute nell’art 40 comma 1, settimo periodo, della  L. n. 449/97 che consentivano sino ad oggi la concessione di “deroghe”.

Ovviamente siccome fra i posti in organico di diritto, pur cresciuti di numero, e le necessità di fatto che possono pervenire sino a 94.000, vi sarà sempre uno scarto, il comma 422 consente il ricorso all’autorizzazione a nomine di supplenti oltre l’organico di diritto, come avviene normalmente per tutte le  materie che hanno un organico di diritto insufficiente.

 

 

OSSERVAZIONI

La normativa sembra notevolmente innovativa, anche se ripropone cose che sembravano superate.

 

Infatti viene ribadita l’abolizione del criterio per istituire posti organici di diritto di sostegno, già introdotta con l’art. 1, comma 65, lettera “b” della finanziaria per il 2007 (L. n. 296/06), però viene ripristinato il rapporto uno a due.

 

Vengono abolite formalmente le deroghe, però rimane la possibilità e la necessità di supplenze annuali per pervenire a coprire il fabbisogno sino al tetto massimo di 94.000 posti .

 

Si dice di voler ridurre il precariato, però l’organico di diritto al suo massimo nel 2010 lascerà un vuoto di circa 30.000 posti da coprire con supplenze annuali.

 

Le soluzioni introdotte non risolvono comunque l’annoso ed irrisolto problema della continuità didattica, che solo un radicale aumento dei posti organici di sostegno avrebbe potuto superare. Infatti le supplenze annuali continueranno a creare discontinuità didattica con gravissimo danno, specie per gli alunni con disabilità intellettiva.

 

Inoltre anche l’aumento dei posti organici di sostegno non risolve il problema della continuità didattica, poiché rimane la norma che consente ai docenti di sostegno a tempo indeterminato di passare su cattedra comune dopo cinque anni di sostegno.

 

Per questi  motivi la FISH aveva presentato una serie di emendamenti (non accolti) che proponevano un innalzamento a dieci anni del periodo di permanenza su sostegno dei docenti di ruolo ed una durata pluriennale delle supplenze, prevedendo che con successivo Decreto Ministeriale sarebbero stati individuati i criteri per assicurare la continuità didattica  del docente con lo stesso alunno.

Inoltre, avere abolito per legge le deroghe non risolverà il problema della loro concessione tramite ricorso ai Giudici. Infatti l’integrazione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 e quindi il divieto di deroghe non potrà impedire a chi lo voglia di sollevare la questione di costituzionalità del comma 422 con conseguenze gravissime anche per l’erario, oltre che per il contenzioso cui andranno incontro molte famiglie.

 

Ciò perché la Giurisprudenza ormai consolidata ritiene le ore di sostegno un diritto individuale degli alunni con disabilità, anzi ritiene tali ore l’unica risorsa a tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità; tanto è vero che ha assegnato ore di sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico di singoli alunni.

 

Per questo la FISH aveva presentato anche un emendamento (non accolto) col  quale si chiedeva che le deroghe debbano essere consentite nei casi in cui l’Amministrazione scolastica non dimostri che esiste un’altra risorsa fondamentale per l’integrazione e cioè la preparazione dei docenti curricolari, documentata almeno con un corso di aggiornamento per ciascun docente curricolare della classe.

Queste nuove norme quindi non sembrano risolvere decisamente i problemi aperti e da tempo denunciati dalle Associazioni aderenti alla FISH, fra cui in particolare l’AIPD.

 

È da aggiungere che anche la fissazione del tetto massimo di 94.000 posti di sostegno, indipendentemente dall’eventuale aumento del numero di alunni certificati con handicap, è di dubbia legittimità. Infatti, già a fine settembre il TAR veneto ed il 29 ottobre 2007 il TAR Lombardia (vedi scheda n. 238), hanno annullato, con ordinanze provvisorie i rispettivi provvedimenti degli Uffici Scolastici Regionali che fissavano un tetto massimo al numero dei posti di sostegno.

 

Ed in vero sino a quando Amministrazione e Sindacati non  troveranno una soluzione per la formazione  obbligatoria iniziale ed in servizio dei docenti curricolari, continueranno i ricorsi al TAR  delle famiglie, che adesso si arricchiranno di quelli alla Corte Costituzionale.

02-01-2008

Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica


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