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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

L’INTESA STATO-REGIONI  DEL 2008 PER L’ACCOGLIENZA  SCOLASTICA E LA PRESA IN CARICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’

 

                        Il 20 Marzo 2008 la Conferenza Stato-regioni  ha espresso il parere favorevole al testo di un decreto interministeriale , Pubblica Istruzione-Salute sui nuovi criteri di presa in carico per l’integrazione scolastica, pervenendo così a sancire un’Intesa. Il documento d’Intesa è assai interessante fin dal titolo e  dall’introduzione che sottolineano che esso è “ finalizzato a stabilire modalità e criteri “ per il coordinamento di tutti gli interventi delle diverse pubbliche istituzioni coinvolte,  le quali “si impegnano    a realizzare gli interventi di seguito descritti, prevedendo anche modalità di valutazione e monitoraggio”.

                        I 5 articoli in cui si sostanzia l’Intesa sono sinteticamente i seguenti :

L’art 1   prevede che la presa in carico del progetto d’integrazione si realizza tramite accordi di programma regionali, provinciali e territoriali,che necessitano di adeguate informazioni offerte agli alunni ed alle loro famiglie circa i percorsi da seguire.                                                               L’art 2 riguarda la certificazione delle disabilità e la valutazione delle capacità e potenzialità su cui intervenire.

            Una prima novità riguarda la semplificazione amministrativa delle certificazioni, in quanto, per gli alunni già in carico al’ASL, basta la certificazione iniziale per l’iscrizione scolastica, evitando così le lungaggini previste dal dpcm n. 185/06, che quindi, per questo aspetto, viene modificato.

            Solo per gli alunni che fanno il loro ingresso a scuola , privi di certificazione, si applica l’obbligo di una apposita certificazione che va effettuata secondo i criteri dell’ICD10 dell’OMS, da effettuarsi, di regola, non oltre  la scuola dell’infanzia e Primaria, salvo disabilità sopravvenute.Ciò evita la strana lievitazione del numero di certificazioni nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, assai raramente dovuta ad effettiva insorgenza di disabilità.Troppo spesso tali nuove certificazioni erano spiegabili con una incapacità del nuovo grado di scuola di prendersi in carico soggetti difficili .     

            L’art 2 descrive inoltre finalità e modalità di effettuazione della diagnosi funzionale, introducendo un’altra novità,  l’abolizione del profilo dinamico funzionale ed il suo assorbimento nella diagnosi funzionale, in quanto la DF viene redatta, per l’individuazione delle professionalità e le risorse necessarie,  anche con la presenza di un esperto in didattica speciale, nominato dall’Ufficio scolastico provinciale e( probabilmente insegnante specializzato) e la famiglia, sulla base dei criteri bio-psico-dinamici degli ICF dell’OMS.

            La DF dovrà essere aggiornata nel passaggio da un grado all’altro di scuola, “ obbligatoriamente “, come precisa l’art. 2.

            L’art 3 concerne il PEI,Piano educativo personalizzato alla cui formulazione deve partecipare anche “l’intero Consiglio di classe”,  E’ appena il caso di precisare che il PEI, dovendo essere redatto da tutti questi soggetti, non è ancora il progetto didattico personalizzato, ma il progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica dell’alunno. Il  piano degli studi personalizzato è predisposto  , sulla base delle indicazioni del  PEI,  esclusivamente da tutti i docenti del consiglio di classe, come espressamente previsto dall’art 41 del decreto ministeriale n. 331/98.

            Inoltre l’art 3 precisa i contenuti del PEI che riguardano gli interventi didattici, di riabilitazione e di socializzazione, in quanto formulato   anche dalla famiglia e dagli operatori dell’ASL  e degli enti localie prevede anche l’indicazione di tutte le risorse necessarie, quindi non solo le ore di sostegno, ma anche quelle eventuali di assistenza per l’autonomia e la comunicazione , di cui all’art 13 comma 3 L.n. 104/92, nonché , se necessaria, l’assistenza igienica dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche, il trasporto gratuito a scuola, l’eliminazione delle barriere architettoniche e senso percettive, ausilii e sussidi etc.

            Si precisa che il PEI deve essere verificato ed eventualmente modificato durante l’anno ed “ aggiornato  all’inizio di ogni anno”. Nell’ultimo anno di ciascun ciclo di scuola il Dirigente deve concordare col Dirigente della  nuova scuola scelta dall’alunno la continuità della presa in carico del progetto d’integrazione.

            Nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado deve essere avviato un periodo di orientamento alla scelta  di un istituto di scuola superiore ed all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, è necessario che il Dirigente prenda accordi con i servizi di territorio per il possibile avvio ad attività di formazione professionale e lavorative e comunque di socializzazione, nel quadro dei servizi predisposti nei piani di zona.

            Ciò dovrebbe evitare la richiesta di ripetenze nell’ultimo anno, dovute alla mancanza di sbocchi successivi alla scuola, che spesso la rendono un parcheggio, snaturandone le finalità di integrazione scolastica

            Da quanto detto emerge con chiarezza che il PEI va redatto durante il periodo precedente la frequenza dell’alunno, onde consentire l’acquisizione  programmata  e preventiva delle risorse necessarie. Soccorre a tale interpretazione la nota ministeriale prot. n. 4798/05 che prevede l’obbligo di un periodo di programmazione  del progetto d’integrazione all’inizio di ogni anno scolastico, proprio per rivedere definitivamente ed aggiornare la bozza di PEI effettuata  in precedenza ( Maggio o Giugno )   in occasione  della richiesta delle ore di sostegno in organico di fatto e delle altre risorse.                                                                                                              L’art 4 concerne le procedure di indicazione, proposta ed individuazione delle risorse umane e materiali necessarie. Il Gruppo di lavoro di istituto, di cui all’art 15 comma 2 L.n. 104/92 raccoglie tutti i PEI della scuola  e propone all’Ufficio scolastico provinciale ed agli Enti locali presenti nel Piano di zona la richiesta delle risorse necessarie interne ed esterne alla stessa.

            Importante l’affermazione che tutte le richieste alle  diverse Amministrazioni vanno effettuate contestualmente e le risorse vanno programmate e fornite contemporaneamente.

 

            L’art 5 riguarda l’assegnazione dei docenti per il sostegno. Anche qui è prevista una novità. Il contingente assegnato dall’Ufficio scolastico regionale ad ogni provincia viene assegnato a ciascun ambito territoriale coincidente con l’ambito del piano di zona. I docenti sia a tempo determinato che indeterminato vengono incardinati come sede a singole scuole-polo, a seconda della specificità di tipologie diverse di disabilità.  Da esse  i docenti vengono di anno in anno assegnati alle diverse scuole dell’ambito del piano di zona dove si iscrivono o continuano la frequenza gli alunni con disabilità.   Ciò dovrebbe garantire una maggiore continuità didattica.

            Bisognerà sapere quanti tipi di scuole-polo verranno attivati, ad es. solo per ciechi o sordi, oppure anche per autistici, cerebrolesi, Down etc? Data la novità, ciò sarà tutto da vedere.

            L’Ufficio scolastico provinciale, avvalendosi della competenza  degli Ispettori tecnici e dei referenti per l’integrazione scolastica  provvedono all’individuazione di “ indicatori di risultato ed alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza “ dell’integrazione scolastica realizzata.

            Ciò significa che nulla è immutato circa la persistenza delle figure professionali citate, che però dovrebbero lavorare anche nell’ambito dei piani di zona, ad es. tramite la previsione , negli accordi di programma, di Gruppi interistituzionali di zona .

Osservazioni

            In conclusione, il quadro delineato sembra logico, coerente e decisamente rispettoso dell’esigenza di rispondere alla qualità dell’integrazione scolastica, in un sistema istituzionale mutato, rispetto alla Legge-quadro n. 104/92, in quanto  nella Premessa dell’Intesa sono richiamate espressamente il dpr n. 275/99 sull’autonomia scolastica, la L.n. 328/00 sui piani di zona e le modifiche costituzionali che hanno attribuito alle regioni una competenza legislativa quasi esclusiva in materia di organizzazione scolastica, , sanitaria e dei servizi sociali.

            Il nuovo quadro istituzionale  ,  previsto dall’Intesa, potrà cominciare a funzionare solo dall’a.s. 2009/010. Infatti occorre, come prevede  l’Intesa l’emanazione di un decreto interministeriale  Pubblica Istruzione-tesoro per  la quantificazione degli organici di diritto e di fatto per il sostegno.

            Occorre inoltre che le regioni stipulino gli accordi di programma regionali e gli enti Locali promuovano a cascata gli accordi provinciali ad es. per le scuole secondarie di secondo grado, comunali  , nei Comuni metropolitani, per le scuole del primo ciclo e nell’ambito dei piani di zona per il coinvolgimento anche delle scuole singole o, meglio, in rete.

            Le Associazioni debbono darsi da fare per sollecitare la stipula  degli accordi di programma regionali per poi passare  ai successivi. I modelli possono essere costituiti dall’Accordo regionale del Lazio del Marzo 2008 e del Municipio XII di Roma della fine del 2007.

            Roma 7/04/08

Salvatore Nocera
Responsabile del Setore giuridico
dell’Osservatorio scolastico dell’AIPD sull’integrazione scolastica


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