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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 
Invalidità civile, due interrogazioni di Giacco (Ds) ai Ministri dell'Economia, Politiche Sociali e Salute.
 
''Emolumenti e ricorsi in giudizio: cosa fa il Governo?''
 
 
L’on. Luigi Giacco, responsabile nazionale Politiche per la disabilità, ha presentato due interrogazioni al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro delle politiche sociali e al Ministro della Salute per conoscere quali siano le intenzioni del Governo in materia di riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, come previsto dalla delega (“rispettandone la scadenza più volte rinnovata e da ultimo fissata per luglio 2005”) e quale sia la posizione sulla possibilità di introdurre degli strumenti di mediazione o ricorso preventivo rispetto al ricorso in giudizio contro i provvedimenti in materia di invalidità civile.

 

“La legge 8 novembre 2000 n. 328 ha previsto, all’art. 24, la delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo – si legge nell’interrogazione presentata dall’on. Giacco - tale norma si inseriva in un disegno più vasto di rinnovamento della disciplina del settore, avviato con il decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, il quale aveva, con l'art. 130, trasferito le competenze relative all'invalidità civile alle Regioni ed all'Inps; la suddetta delega è stata rinnovata per ben due volte, la prima con la legge del 6 luglio 2002 n. 137, art. 6, e la seconda con la legge del 27 luglio 2004 n. 186, art.2”.

“Vorremmo sapere - continua Giacco - quali siano le linee guida che il Governo intende perseguire nel riordino complessivo del sistema, con l'obiettivo di promuovere maggiore efficienza ed efficacia degli interventi, a partire da un più marcato coordinamento delle istituzioni coinvolte nel procedimento e dall'implementazione della nuova classificazione proposta dall'OMS definita ‘ICF’, che propone una valutazione complessiva delle abilità e delle positività della persona”.

 

“In merito al ricorso amministrativo – spiega Giacco nella seconda interrogazione - l'art. 42 comma 3 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge del 24 novembre 2003 n. 326, ha eliminato la possibilità di ricorrere in via amministrativa contro i provvedimenti in materia di invalidità civile e ha introdotto il termine di decadenza di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo per la presentazione del ricorso giudiziario tale disposizione è entrata definitivamente in vigore, per effetto del decreto legge 24 dicembre 2004 n. 355, art. 23 comma 2, convertito nella legge 27 febbraio 2004 n. 47, il 10 gennaio 2005; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso un parere, contenuto nella lettera prot. n.38884 del 14 febbraio 2005, in cui si precisa che permane la possibilità di ricorrere in via amministrativa in caso di provvedimenti di rigetto legati a motivi estranei al possesso dei requisiti medico-legali”.

“Chiediamo al governo delle risposte certe – dichiara Giacco - a favore di una categoria che in questa legislatura non ha visto risposte concrete anzi il governo è stato latitante nei confronti delle persone disabili nonostante le nostre sollecitazioni e quelle di molte associazioni.”

 

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Le norme citate:

 

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 355 (in G.U. n. 300 del 29 dicembre 2003)

art. 23 comma 2:

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

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Testo coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 27 febbraio 2004, n. 47 (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2004), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

Si riporta il testo dell'art. 42, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.»:

  1. «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale é proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa».

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