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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 
La nuova legge sul lavoro, in sintesi

Per un lavoro stabile: gli incentivi, gli assegni formativi e la carriera esterna (dall’art. 8 all´art.13)
Il mercato del lavoro dell’Emilia-Romagna presenta un numero crescente di contratti flessibili. L’instabilità dell’occupazione - col conseguente rischio di impoverimento delle famiglie - apre scenari di incertezza che possono indurre le persone a guardare con ansia e preoccupazione al loro futuro e che possono minacciare la coesione sociale del nostro territorio. La Regione intende dunque sostenere l’acquisizione di condizioni lavorative stabili per tutti attraverso diversi strumenti. 
Il primo è la concessione di assegni formativi individuali per la frequenza di attività formative per favorire l’occupazione dei lavoratori attraverso il rafforzamento delle loro competenze.
In secondo luogo la legge propone di sostenere il lavoratore nella costruzione di un bilancio di competenze: in pratica, si sostiene il lavoratore nella costruzione di una sorta di carriera non interna ad un’azienda, come accade ai lavoratori dipendenti, ma esterna, riconoscendo le competenze acquisite attraverso il lavoro, i percorsi di istruzione e formazione, e le competenze acquisite attraverso esperienze formative formali e non formali.
Infine, la legge istituisce, per le imprese, gli incentivi alla trasformazione di rapporti di lavoro a forte rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le priorità e le modalità per la concessione di tali incentivi verranno stabiliti alla luce del piano annuale per l’occupazione dalla giunta regionale.
Possono inoltre essere sostenuti i processi organizzativi aziendali che stabilizzino quote di lavoratori.

Per la conciliazione tra lavoro e impegni familiari: gli assegni di servizio (art. 14 )
Nonostante gli alti tassi di scolarità e l’elevata partecipazione delle donne emiliano-romagnole alle attività formative, le lavoratrici subiscono pesanti forme di discriminazione all’interno del mercato del lavoro: maggiore precarietà, più bassi livelli salariali (mediamente del 20, 30% in meno rispetto ai maschi), difficili avanzamenti di carriera. Per impedire che questo fenomeno obblighi le donne (ma anche gli uomini) a lasciare il proprio lavoro, la legge propone la concessione di assegni di servizio volti a favorire l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro di persone a rischio di esclusione per carichi di cura e, inoltre, per facilitarne la progressione di carriera. 
In sostanza, si tratta di contributi che le lavoratrici, ma anche i lavoratori, potranno ottenere per poter acquistare quei servizi (quali quelli prestati da baby sitter e assistenti familiari per genitori anziani) che sarebbero altrimenti obbligati a svolgere in prima persona, ovviamente, però, rinunciando al lavoro fuori casa.
Si sostengono inoltre le imprese nei processi di riorganizzazione aziendale che prevedano flessibilità degli orari, part-time (su richiesta del lavoratore) e telelavoro.

Per i diritti dei disabili: una autentica integrazione lavorativa (dall´art. 17 all´art..22)
La legge prevede che la Regione e le Province promuovano e sostengano l’inserimento e la stabilizzazione nel lavoro dipendente dei disabili e l’avviamento e consolidamento di attività autonome da parte degli stessi.
Gli strumenti per l’attuazione di questi obiettivi sono: incentivi all’assunzione per le imprese, anche attraverso l’istituzione di un fondo regionale per i disabili;  convenzioni con i datori di lavoro per realizzare inserimenti lavorativi adeguati, “mirati” ed accompagnati nel tempo; finanziamenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro e per l’introduzione dei tutor nelle aziende; ampliamento delle opportunità di lavoro nelle pubbliche amministrazioni; programmi di inserimento nelle cooperative sociali rivolti a disabili gravi che hanno maggiori difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro; riduzioni delle discriminazioni presenti nella norma nazionale che ne prevede l’inserimento attraverso le agenzie di somministrazione; concertazione, confronto e partecipazione a livello regionale e provinciale delle associazioni rappresentative dei disabili e delle loro famiglie; istituzione di una conferenza biennale per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dalla legge.
Si tratta di diversi strumenti di una complessa strategia di sostegno all’inserimento delle persone, articolata su diverse strumentazioni e attraverso diverse competenze istituzionali.

Per prevenire e attenuare gli effetti negativi delle crisi aziendali: la riqualificazione dei lavoratori (art. 16)
La legge prevede che la Regione e le Province, di concerto con enti locali e parti sociali, intervengano sulle crisi occupazionali per limitare gli effetti negativi che producono sulle persone e sul tessuto economico-sociale dei territori. In particolare la legge si propone di sostenere progetti diretti alla formazione, all’orientamento, alla riqualificazione e al reinserimento dei lavoratori interessati, anche attraverso misure di accompagnamento individuale.
Tali misure consentiranno di affrontare in maniera più incisiva crisi aziendali riferite a processi di riorganizzazione che riducono il numero dei lavoratori e che, per lo più, mettono in mobilità proprio i lavoratori più deboli e a bassa qualifica.  Inoltre la legge  prevede che vengano attivati processi di trasformazione o riorganizzazione economica e  produttiva diretti al mantenimento delle condizioni occupazionali.

Rafforzare e qualificare il sistema regionale dei servizi per il lavoro (dall´art. 32 all´art. 40)
A fronte di un mercato del lavoro sempre meno in grado di garantire un posto fisso per tutta la vita come accadeva in passato, e coerentemente con quello che accade in tutta Europa, è necessario strutturare un qualificato sistema di servizi per informare, orientare e accompagnare al lavoro le persone. Un sistema riconoscibile e utile che non faccia sentire sole le persone nei sempre più frequenti e difficili momenti di ricerca del lavoro. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è formato dunque dalle Province, che hanno competenza sui servizi pubblici per il lavoro, e dai privati che richiedono l’accreditamento al pubblico perché ne rispettano gli standard di qualità.
Accanto a questi, esistono servizi autorizzati a livello nazionale o regionale che operano sul mercato, comunque rispettando il principio di non discriminazione e la gratuità per i lavoratori. La legge riserva tuttavia all’esclusiva competenza del pubblico tutta la parte relativa alle comunicazioni (come ad esempio quelle relative all’assunzione di un lavoratore) e le certificazioni (come quelle sullo stato di disoccupazione, il cui accertamento dà luogo alla concessione di indennità), mentre altri servizi (ad esempio, orientamento, consulenza per il bilancio di competenze) possono anche essere offerti dai soggetti accreditati.
La legge intende dunque salvaguardare la complessa e delicata funzione dell’accompagnamento al lavoro su soggetti qualificati, pubblici o privati purché accreditati.  La norma nazionale, viceversa, legittima – per il solo fatto che esistono - la funzione di tutti quei soggetti che, anche informalmente, incrociano domanda e offerta di lavoro.
In questo ambito, la legge prevede norme per il rafforzamento del sistema informativo regionale del lavoro (SILER), per la sua interconnessione con il sistema nazionale ed europeo e di garanzia per il lavoratori e le imprese rispetto ai dati in esso contenuti.

L’accesso al lavoro attraverso l´apprendistato (dall´art. 27 all´art. 31)
La legge intende regolamentare e qualificare l’ormai unico contratto di formazione-lavoro rimasto nel nostro ordinamento, ovvero l’apprendistato (limitatamente alla sua componente formativa). Le norme riguardano sia l’apprendistato professionalizzante, quello nell’obbligo formativo (per i ragazzi fino a 18 anni), ma anche l’avvio di percorsi per la formazione alta di tipo universitario (per il raggiungimento della laurea) o post-universitaria (per i master) per persone fino a 29 anni.

Lavoro sicuro e regolare. La responsabilità sociale dell´impresa (dall´art 41 all´art. 46)
La “buona” occupazione che la legge intende promuovere non può essere disgiunta dal concetto di lavoro sicuro e regolare. Studi recenti rilevano infatti che i più alti tassi di infortuni sul lavoro si concentrano là dove l’occupazione è precaria e irregolare.
Poiché la legge nazionale non riconosce competenza alle Regioni in materia di controlli e vigilanza sulla regolarità e sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro (norma contro cui l’Emilia-Romagna ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale), la legge regionale intende mettere in campo tutti gli strumenti atti a prevenire gli incidenti sul lavoro e a promuovere la cultura della sicurezza: formazione, educazione, sostegno alla stipula di accordi che prevedano l’apertura di nuovi servizi in cui sono unitariamente svolte le competenze dell’ Inps e dei Centri per l’Impiego, o che favoriscano la regolarità e la sicurezza del lavoro negli appalti pubblici.
La legge stabilisce inoltre che incentivi e agevolazioni alle imprese siano collegate al rispetto delle normative in materia. Tali agevolazioni e incentivi sostengono inoltre la responsabilità sociale delle imprese nei confronti dei lavoratori e la diffusione dei marchi per la certificazione della qualità sociale.


Legge Lavoro Emilia Romagna


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