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Lì, 6 novembre 2002

Assessore ai servizi sociali Regione Marche

Si allegano le osservazioni al documento Linee Guida per la predisposizione e l’approvazione dei Piani di Zona 2003.

Cordiali saluti

 

Per Gruppo Solidarietà

Fabio Ragaini

Osservazioni alle Linee Guida per la predisposizione e l’approvazione dei Piani di Zona

 

Le osservazioni che proponiamo vogliono richiamare l’attenzione:

sulla necessità di assicurare alcuni interventi e servizi (rete dei servizi essenziali) all’interno dell’ Ambito territoriale,

sulla definizione giuridica dello stesso.

1) Indicazioni chiare sulle priorità

L’art. 2, comma 3 della legge 328/2000 stabilisce che i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali; successivamente l’art. 22, al comma 4, elenca le prestazioni da assicurare all’interno di ogni Ambito Territoriale. Ci sembra che il richiamo ai soggetti indicati dall’art. 2, della legge 328 sia importante per richiamare a livello di programmazione locale la necessità di avviare un percorso che garantisca ai soggetti in maggior difficoltà la fruizione di alcuni essenziali interventi e servizi. D’altra parte ciò sarebbe in linea con le stesse L.G. quando affermano "va altresì ribadito come la logica della territorialità "trasversalità" degli interventi non comporta il totale superamento della logica di settore in quanto la stessa L. 328/00 indica chiaramente come la selettività degli interventi riguarda particolari categorie di soggetti in difficoltà e che presentano specifici problemi legati alla marginalità sociale. È proprio l’attenzione alle specificità nell’ambito della dimensione complessiva che permette di operare il progressivo passaggio a criteri più ampi di programmazione senza che ne costituisca un ostacolo. La stessa tendenza in atto, a livello nazionale, di svincolare il "fondo unico" dalle destinazioni di settore, non può essere funzionale a rimettere in discussione diritti acquisiti ed tutelati da importanti norme di settore, ma deve valorizzare la funzione degli Enti pubblici territoriali nell’essere attenti alle priorità dei bisogni nei territori".

Ci pare però che successivamente le stesse L.G. (vedi Modello organizzativo del sistema della rete di servizi e interventi sociali nel quale si propone un ventaglio di interventi e servizi nel quale non viene stabilita alcuna priorità riguardo i soggetti sopra indicati) non intendano spingere verso una traduzione di questa garanzia verso i soggetti più in difficoltà del territorio attraverso una più puntuale definizione della rete dei servizi essenziali da garantire all’interno di ogni Ambito Territoriale; anzi nessun richiamo viene fatto in termini di priorità. Infatti si specifica che La griglia definisce pertanto il modello organizzativo del sistema dei servizi sociali di cui tutti gli Ambiti territoriali dovranno tendenzialmente dotarsi nel processo di implementazione del sistema integrato previsto dalla nuova normativa nazionale e regionale, senza tuttavia indicare, in questa fase di avvio, scadenze temporali o parametrazioni quantitative, e senza nessuna pretesa di esaustività rispetto alla gamma di interventi attivabili, non escludendo in alcun modo la possibilità di innovazioni o sperimentazioni, che non rientrano però in questa fase nella struttura del sistema dei servizi.Si ritiene infatti che la Regione debba svolgere un ruolo promozionale e di sostegno al processo di pianificazione territoriale, fornendo strumenti per la lettura della domanda e dell’offerta presenti nei diversi territori, supportando la ridefinizione delle esperienze già consolidate e stimolando 1’attivazione di risposte nuove o innovative. L’elenco dei servizi costituenti il sistema dei servizi intende essere quindi un obiettivo di scenario, in questa fase di prima attuazione del Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e di avvio alla riorganizzazione della rete dei servizi. Si sollecitano i Comuni, associati negli Ambiti territoriali, a prevedere nei Piani di Zona annuali e triennali, a partire da un’attenta rilevazione dell’esistente, le modalità e i tempi per l’attivazione dei servizi che mancano, il potenziamento di quelli insufficienti rispetto ai bisogni evidenziati, nonché le modalità per garantire l’accesso ai servizi già esistenti soltanto in alcuni dei Comuni dell’Ambito ai residenti in tutti i Comuni dell’Ambito stesso, e a quanti si trovano nel territorio bisognosi di interventi non differibili (per gli interventi per l’emergenza). Alcuni dei servizi sociali elencati, per complessità organizzativa o tecnico-gestionale, o per le caratteristiche della domanda cui sono chiamati a rispondere, possono richiedere un coordinamento tra più Ambiti, o addirittura una dimensione provinciale.

Se è vero che nessuna indicazione da parte del governo è venuta riguardo l’individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni; ciò non impedisce le regioni, che hanno competenza esclusiva nell’ambito dei servizi sociali, di dare attuazione con più specifiche indicazioni riguardo la rete dei servizi essenziali da realizzare in ogni ambito territoriale. D’altra parte se ogni definizione di "standard" ha necessità di fare riferimento alla situazione esistente, ci si chiede come mai dopo 7 anni dal primo affidamento per la predisposizione del Piano, ad oltre due dalla emanazione dello stesso (che prevedeva anche una analisi della situazione dei servizi) ancora oggi ci si trovi a non poter offrire valide indicazioni operative data la mancanza di un dato certo circa la diffusione dei servizi nei territori (Non sarebbe il caso di fare al contrario? Partire da quelli che dovrebbero esserci per poi sottrarre quelli che ci sono?).

Nella stragrande maggioranza del territorio marchigiani i Comuni singoli o associati potevano da sempre realizzare (e infatti c’è chi lo ha fatto) quegli interventi e servizi previsti nel Modello organizzativo del sistema della rete di servizi e interventi sociali delle Linee Guida; se fino ad ora non lo hanno fatto forse c’è da chiedersi se basta proporre una griglia di possibili servizi per fare in modo che in tutti i territori siano offerti ai soggetti in maggior difficoltà quei servizi non a caso ritenuti essenziali (dall’assistenza domiciliare, ai servizi diurni e residenziali). Pur prendendo atto dell’impegno di predisporre una revisione ragionata e partecipata delle scelte che faranno i 24 Ambiti territoriali rispetto alle prestazioni e agli interventi che intendono garantire con l’attuazione del primo Piano di Zona, annuale (..) finalizzata alla costruzione di un’indicazione generale, congrua e conciliabile con l’esistente, sui livelli essenziali di assistenza da garantire con la presentazione del successivo Piano di Zona triennale si sarebbe preferito che già in questa fase si fossero offerte indicazioni su alcuni servizi, oltre all’Ufficio di Promozione Sociale, da assicurare in ogni AT o, per territori più ampi quando l’Ambito risulta sottodimensionato.

Per questi motivi si chiede che indipendentemente dalla scelta di predisporre successivamente uno specifico atto riguardante la "rete dei servizi essenziali" da realizzare in ogni AT, le LG indichino nella elaborazione dei PdZ specifiche priorità nella realizzazione di interventi e servizi per i soggetti indicati all’art. 2, comma 3 della legge 328. I PdZ in sostanza dovranno, secondo la nostra proposta, elaborare programmi di intervento con assoluta priorità riguardo i soggetti sopra indicati. Soggetti che hanno estrema necessità di interventi e servizi di assistenza sociale.

2) Ambiti territoriali e ambiti gestionali

La realizzazione di una rete di servizi essenziali richiama la definizione del governo della stessa. La stessa legge 328 indica la costituzione di ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi a rete. Dunque la prospettiva, dal nostro punto di vista, deve essere quella di avere come riferimento un territorio ed un governo dello stesso. Per evitare che l’ambito diventi un luogo di coordinamento e di libera collaborazione tra i Comuni si ritiene che debbano essere fissati dei tempi entro i quali:

- l’AT assume una forma giuridica definita per il governo dei servizi sociali di quel territorio, con la conseguente chiara indicazione degli interventi e servizi che dovranno afferire alla responsabilità dell’AT. Ripetiamo ancora una volta che, a nostro parere, la logica da seguire con speditezza deve essere un territorio (l’AT) un governo (con la scelta dello strumento). D’altro canto esortare i Comuni a prevedere le modalità per garantire l’accesso ai servizi già esistenti soltanto in alcuni dei Comuni dell’Ambito ai residenti in tutti i Comuni dell’Ambito stesso, e a quanti si trovano nel territorio bisognosi di interventi non differibili (per gli interventi per l’emergenza), dal nostro punto di vista sembra confermare un carattere di eccessiva discrezionalità nei riguardi dell’AT. Ci pare peraltro che il giusto sbocco della programmazione di territorio (PdZ) non possa che sfociare in una zona che abbia compiti di gestione.

- Al Coordinatore d’ambito siano affidate le conseguenti responsabilità gestionali (d’altra parte se i CA e direttori di distretto costituiscono funzioni di raccordo tra sociale e sanitario, non pare pensabile che il primo sia slegato da ogni responsabilità di gestione e che assuma una funzione di "progettista" di qualcosa che non è poi chiamato a gestire). Si ritiene infatti che proprio il necessario sviluppo del sistema sociale richieda, fissato un necessario ambito di riferimento, la conseguente definizione della conduzione tecnica dello stesso. Se in questa prima fase di avvio può essere funzionale un CA con funzione di raccordo e coordinamento, successivamente, riteniamo non rinviabile l’affidamento di una responsabilità gestionale. Un CA senza tali responsabilità assumerebbe nei fatti di una funzione consulenziale che riteniamo non gioverebbe allo sviluppo e al potenziamento del settore sociale.


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