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L'integrazione scolastica nella Finanziaria 2002

 

La Gazzetta Ufficiale n. 285 del 29 dicembre 2001 pubblica la legge finanziaria del 2002, legge n. 448 del 28 dicembre 2001.


L'art. 22 di tale legge, riguarda la scuola ed ha delle novità rispetto all'integrazione scolastica, senza però modificare il D.M. n. 331/98 ed il D.M. n. 141/99 sull'assegnazione delle ore di sostegno alle singole scuole e sulla formazione delle classi, infatti il comma 1 prevede che gli organici dei docenti vengono determinati sulla base del numero degli alunni, tenendo conto anche della "necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni". Ciò significa che viene abrogato il criterio secondo cui si attivava un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni comunque frequentanti.

 

Il nuovo criterio ripristina quello di assegnare posti per il sostegno in rapporto al numero degli alunni con handicap. Quale sarà però il numero degli alunni con handicap al quale commisurare la istituzione di un posto, e rimesso dal comma 2 ad un decreto del Ministro dell'Istruzione.

 

Nel comma 3 si precisa che, una volta assegnato dal Ministero alle singole regioni il contingente dei posti organici per il sostegno, sarà il Dirigente Scolastico regionale ad assegnare alle singole scuole il numero dei posti e le ore per il sostegno, sulla base delle richieste che perverranno dai dirigenti delle stesse scuole, i quali debbono preventivamente consultare gli organi collegiali, cioè i Consigli di classe, il collegio dei docenti ed il consiglio d'Istituto.

 

Lo stesso comma prevede una precisazione secondo la quale tale assegnazione dei posti è effettuata alle singole scuole "assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche". Ciò significa che si potrebbero avere delle riduzioni di ore assegnate rispetto all'anno precedente, se risulti che qualche alunno con handicap non abbia frequentato tutte le ore settimanali previste per quel determinato tipo e grado di scuola?

 

Il comma 6 prevede che nelle scuole medie e superiori non si proceda alla nomina di supplenti per assenze inferiori ai 16 giorni. Ciò per realizzare risparmi il cui importo aumenterà il fondo d'istituto.

Sarà importante conoscere quale parametro definitivo verrà adottato per la costituzione di posti organici per il sostegno da parte del Ministro dell'Istruzione, giacché la formulazione dell'articolo non sembra consentire il ricorso alle nomine "in deroga".

 

Sarà importante inoltre conoscere se e come la norma di cui al comma 6 verrà applicata anche alle supplenze di insegnanti per il sostegno assenti. Sembra infatti possibile che gli insegnanti assenti vengano sostituiti da colleghi presenti purché nominati in attività di sostegno ed in aggiunta al loro normale orario di servizio. Sembrerebbe invece lesivo del diritto all'integrazione scolastica il ricorso a colleghi diversi, non nominati per le attività di sostegno.

 

Altrettanto lesivo risulterebbe l'utilizzo di insegnanti per le attività di sostegno in supplenza di colleghi assenti, durante il loro normale orario di servizio, in classi diverse da quella di titolarità.

Roma 2 gennaio 2002

Salvatore Nocera
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