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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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MINORI - Riforma giustizia

Caffo (Telefono Azzurro):

''Pene più severe non servono. E’ in aumento il disagio giovanile, non la criminalità''

 

“Solo attraverso strade di prevenzione del disagio e della devianza si possono evitare interventi riparativi giudiziari ed estremi, spesso inefficaci”. Insiste sulla “salvaguardia dei diritti dei bambini al di fuori delle vie giudiziali” Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, che stamani ha aperto il convegno “Quale giustizia per i bambini e gli adolescenti? Una riforma annunciata”, in corso fino a stasera presso la Biblioteca della Camera dei Deputati. All’incontro di studio, organizzato da Telefono Azzurro, la rivista “Dike” e l’associazione Ecpat, sono intervenuti esponenti delle istituzioni e delle associazioni, esperti del settore ed avvocati, per dibattere sugli aspetti civili e penali che riguardano la giustizia minorile a partire dalla proposta di legge recentemente formulata dal ministro Castelli.

 
Per Caffo il problema non consiste soltanto nel riunire le competenze del tribunale dei minorenni e di quello ordinario in un unico tribunale della famiglia o dei minori, oppure formare sezioni specializzate all’interno del tribunale civile: va innanzitutto “potenziato il numero dei magistrati specializzati in materia minorile e familiare, con competenze specifiche”.
Attualmente i tribunali dei minorenni sono 29 in tutta Italia, con una competenza territoriale “più o meno regionale, senza contatto diretto con i servizi locali e le realtà istituzionali”; vi lavorano 846 magistrati, di cui 182 togati e 664 onorari. In questo quadro emerge la necessità di una presenza “capillare” sul territorio dei giudici che si occupano di tematiche minorili, ad esempio creando “sezioni distaccate” che si facciano carico concretamente dei minori.

 
Altra nota dolente, secondo il presidente di Telefono Azzurro, è il numero eccessivo di minori nelle case di accoglienza per periodi di tempo “troppo prolungati, a danno dei minori stessi e con costi notevoli per le istituzioni”, anche perché i tempi dei processi sono troppo lunghi”. Ad oggi risultano in istituto oltre 28mila ragazzi, il 76,6% dei quali per “problemi familiari, relazionali, economici o abitativi”, ha notato Caffo, evidenziando anche “carenze gravi nella psicologia giuridica e forense” e al tempo stesso “le scarse risorse economiche e numeriche dei tribunali dei minori”. Occorre quindi “una formazione integrata fra magistrati, avvocati e operatori dei servizi”. E riunire tutte le competenze dinanzi al giudice civile, “pur specializzato e formato su temi del bambino”, si deve pensare anche alla “rappresentanza concreta dei diritti del bambino nel processo che lo riguarda”; perciò sarà sempre più necessario prevedere “una voce autorevole che rappresenti il bambino all’interno del processo, quale l’avvocato del bambino stesso”, ha concluso Caffo.


Per quanto concerne la proposta di riforma del processo penale minorile, “rischia di essere l’ennesima parziale integrazione di una legislazione minorile ancora disorganica, spesso contraddittoria e sostanzialmente non omogenea”, ha commentato il presidente di Telefono Azzurro. È in aumento, infatti, non la criminalità minorile ma piuttosto il “disagio degli adolescenti”. I dati sui minori denunciati nel 2000 parlano chiaro: 38.963, con un decremento dell’11,2% rispetto al ’99; i minori di 14 anni sono il 18,2%, mentre in totale i ragazzi stranieri denunciati arrivano al 15,4%. Nel 54,8% si tratta di reati contro il patrimonio, mentre il 23,7% sono reati contro la persona, tra cui la violenza sessuale (solo l’1,4% del totale). In questo scenario “non è con incremento di pene che possiamo risolvere in parte il disagio degli adolescenti”, ha ribadito Caffo, denunciando anche i “limiti delle strutture e delle comunità per adolescenti”, accanto ai ritardi delle politiche in questo ambito. I percorsi di detenzione, dunque, dovrebbero essere “fortemente orientati al recupero e al sostegno, non alla sanzione e alla punizione”.(lab)

Telefono Azzurro

Indirizzo:Via Montebello, 2/2 - 40121  - Bologna (BO)

Tel: 051 241111, Fax: 051 243324

E-mail:childta@tin.it

responsabile:Ernesto Caffo

addetto alla comunicazione:Paolo Palleschi (Epr srl 06 681621)

http://www.azzurro.it

 

Telefono Azzurro (ente morale) è la prima linea telefonica nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia e la tutela dei minori. E'stata fondata l'8 giugno 1987 da Ernesto Caffo, docente di neuropsichiatria infantile all'Università di Modena. Alla linea istituzionale (199.15.15.15), si rivolgevano prevalentemente gli adulti per segnalare problemi che coinvolgevano i minori. Nel 1990 viene creata la prima linea telefonica gratuita, destinata esclusivamente ai minori e trasformata, nel 1994, nel numero breve 1.96.96 attivo su tutto il territorio nazionale. La linea gratuita è riservata ai bambini e ai ragazzi fino ai 14 anni. La linea istituzionale, a pagamento, è destinata a un'utenza adulta. Entrambe sono attive 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Nei suoi primi dodici anni di vita il Telefono Azzurro dichiara di aver risposto a oltre 2 milioni di telefonate di bambini e adulti, accogliendo circa 35.000 casi con problematiche rilevanti.

Nato e cresciuto come linea telefonica dedicata all'ascolto dei bambini, Telefono Azzurro ha nel tempo sviluppato una serie di progetti rivolti al mondo dell'infanzia. In particolare all'interno di Telefono Azzurro opera il settore legale, istituito per approfondire, attraverso uno studio sistematico delle problematiche dell'infanzia e della famiglia, le principali tematiche civilistiche e penalistiche che possono interessare l'operatore telefonico. Inoltre, il settore legale raccoglie e studia i testi di legge che interessano i diritti dei minori elaborando proposte per modificare o migliorare gli interventi legislativi. Il settore educazione, invece, è nato dalla necessità di estendere l'azione dell'associazione dall'emergenza alla prevenzione. L'attività del settore educazione, dunque, si svolge attraverso la ricerca educativa in merito a specifici temi e l'elaborazione di materiali didattici e di progetti educativi.

 

In tutta Italia si sono via via costituiti i Comitati di sostegno a Telefono Azzurro formati da volontari e coordinati dalla sede di Milano in via Termopili n. 27, tel. 02/281831 (addetta stampa Elena Delbò).

Telefono Azzurro è membro dell'Intenational Forum for Child Welfare.

 

Riforma giustizia.

 

Burani: ''Un’Agenzia nazionale del garante per l’infanzia''.

Santelli: ''Sul penale abbiamo fatto solo limature''

 

Una riforma attesa da tutti, quella sui tribunali dei minorenni e del diritto di famiglia e dei minori, anche se molto diversi risultano gli approcci a un tema tanto complesso e delicato. Se ne discute oggi alla Biblioteca della Camera dei Deputati in occasione del convegno “Quale giustizia per i bambini e gli adolescenti? Una riforma annunciata”, promosso da Telefono Azzurro, la rivista “Dike” e l’associazione Ecpat.

 
Per Jole Santelli, sottosegretario al ministero della Giustizia, la riforma Castelli “non è monca: nessuno ha immaginato di portare in Parlamento una riforma esaustiva della materia: si tratta di un percorso, ma ci vorranno anni per completare il mosaico”. Sulla proposta di legge che affronta la parte penale della giustizia minorile, Santelli afferma che “non è una rivoluzione: abbiamo fatto solo delle limature. La vera riforma tocca la materia civile, in cui abbiamo optato per un giudice unico specializzato, a tutela dei bambini e anche dei genitori”. Tuttavia “il sapere integrato sulla materia non viene messo in discussione: si dibatte sul come utilizzarlo”.


Alle opinioni del sottosegretario alla Giustizia ha ribattuto Marcella Lucidi (Ulivo), della Commissione affari sociali della Camera: “Non si può avere l’ambizione di riflettere su materie così delicate senza portare il dibattito nel paese: c’è il dovere di offrire i disegni di legge alla discussione”. Sui tratti della proposta di legge che riguardano l’inasprimento delle pene per i minori, Lucidi ha commentato: “Sì, non sono una rivoluzione, ma una vera ‘controriforma’: testi che non stanno in un solco europeo e internazionale”. Inoltre ha ricordato che il ministro Castelli, in Commissione infanzia, ha affermato che “la sinistra ha un approccio ideologico al tema e sta dalla parte di Caino, mentre la maggioranza ha preso le parti di Abele”.

 
Per Lucidi il minore non può essere visto con gli occhi dell’adulto, “applicandogli una pena leggermente inferiore oppure prevedendo sanzioni pecuniarie che poi pagheranno i genitori o nessuno. Bisogna pensare ad educare i ragazzi, prodotti della società con il loro carico di disagio, che non diventano adulti nel momento in cui deviano”. Da evitare, quindi, una “tendenza pan-giustizialista”, interrogandosi sulle competenze specifiche della legislazione e della società, restituendo a quest’ultima “compiti e competenze nell’area dei minori, potenziando i rapporti con associazioni, volontariato, Terzo settore, senza confondere i piani di lavoro”.

Necessaria anche la figura di un “giudice specializzato nella giustizia minorile – secondo Lucidi - Occorre attenzione per non perdere questa ricchezza ed esclusività”.


Ma il bambino ha voce in capitolo nei processi che lo riguardano? No, secondo Maria Burani Procaccini (Fi), presidente della Commissione bicamerale Infanzia: “Non si tiene conto della Convenzione di New York, ratificata dall’Europa, che afferma il diritto di parola del minore. Per “dare voce” ai ragazzi la Commissione propone “un’Agenzia nazionale del garante per l’infanzia”: un organismo indipendente che sul territorio “interpreti il bambino e l’adolescente in vari momenti della sua vita, non solo nell’impatto con il mondo giudiziario, ma anche con quello scolastico”. Una figura – ancora da definire nelle sue varie sfaccettature – che sostituisca quella del giudice onorario e affianchi il bambino: in Spagna ha assunto aspetti più giuridici, mentre in Austria è soprattutto “un mediatore dell’infanzia”, ha riferito Burani Procaccini.


Inoltre la Commissione sta raccogliendo – nel corso di diverse audizioni “mirate” – le opinioni di magistrati, avvocati, associazioni in merito al progetto del ministro Castelli, “per individuare i lati da sponsorizzare e quelli da modificare”, ha annunciato Burani Procaccini. Il lavoro sarà elaborato in un documento finale che la Commissione presenterà alla Camera e al Senato.(lab)

 

Giustizia minorile: cosa cambia con il nuovo ddl

 

Giudici onorari


Vengono ridotti da due a uno (art. 1, 2 e 3). Il ddl infatti mira a far prevalere il profilo giurisdizionale dell''organo giudicante, pur non privandolo del supporto di specialisti di carattere sociale, tradizionalmente assicurato attraverso la partecipazione dei componenti privati dei Tribunali per i minorenni. La riduzione comunque fa si che la maggioranza rispecchi una specializzazione di carattere giuridico.


Imputabilità

 

Si introduce un diverso regime sansonatorio per i soggetti compresi tra i 16 e i 18 anni, per i quali la pena può essere ridotta solo fino ad un quarto. Rimane inalterata invece la riduzione di un terzo per i minori di 16 anni (art. 4). La motivazione di fondo risiede nella convinzione che i fenomeni di devianza che suscitano maggiore allarme hanno più spesso interessato proprio questo fascia d''età.


Misure cautelari


Gli articoli 7, 8, 9 e 10 ridefiniscono il sistema delle misure cautelari riducendo i margini di discrezionalità del giudice, aumentando la durata dei termini della custodia cautelare e distinguendo secondo fasce di età e distinti livelli di devianza. Si introduce l'ipotesi del pericolo di fuga, anche in considerazione della "condotta di vita dell'imputato”, come ulteriore criterio per definire i provvedimenti di adozione di misure cautelari restrittive, stabilendo un parallelismo con quanto prevede il codice di procedura penale per i maggiorenni. Viene inoltre indicato un elenco di delitti ritenuti “di particolare allarme sociale” rispetto a cui viene determinata l’adozione delle misure cautelari. Tra questi anche la “resistenza aggravata”.

Messa alla prova


Il ddl conferma l''istituto della sospensione del processo e della messa alla prova ma stabilendo che la durata della sospensione del processo non sia superiore a tre anni, modalità oggi prevista solo per i reati di maggiore gravità. La sospensione del processo e la messa alla prova sono escluse per i delitti di omicidio volontario, consumato o tentato.


Compimento della maggiore età


Al compimento del diciottesimo anno di età il giudice competente può disporre anche di ufficio, tenuto conto della personalità dell'imputato o del condannato, delle esigenze del trattamento e della durata della pena o del residuo di pena, che la misura della custodia cautelare in carcere o la pena detentiva siano eseguite negli istituti per adulti.

 

Giudici onorari minorili: i passaggi legislativi

 

La terminologia adottata dal legislatore a proposito del giudice onorario minorile ha subito nel tempo una evoluzione, da "cittadino benemerito" a "componente privato", "esperto", fino a quella attuale, corrispondente ad una progressiva consapevolezza della funzione.
L''art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 prevedeva, in ogni sede di corte d''appello o di sezione distaccata, un tribunale per i minorenni "composto da un magistrato, avente grado di consigliere di corte d''appello, che lo presiede, da un magistrato avente grado di giudice e da un cittadino benemerito dell''assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia". Successivamente l’art. 5 (istituzione e composizione della corte d’appello per i minorenni) disponeva che la sezione di corte d''appello "funziona con l''intervento dì un privato cittadino, avente i requisiti prescritti dall’art. 2". L''art. 6 qualificava i cittadini chiamati a integrare i collegi come "componenti privati”.


Nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4 (ordinamento giudiziario) il componente privato è qualificato "esperto" e il titolo a lui spettante è quello di "giudice onorario del tribunale per i minorenni" e "consigliere onorario della sezione della corte di appello per i minorenni", mentre l''art. 4 specifica che "l’ordinc giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado delle preture, dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. Appartengono all''ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni, gli assessori della corte d''assise...".


Gli arti. 2 e 5 del r.d. 1.20 luglio 1934 n. 1404 e gli artt. 50 e 58 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, sono stati modificati dagli artt. 4 e 5 della I. 27 dicembre 1956 n.1441 (partecipazione delle donne all''amministrazione della giustizia nelle cori di assise e nei tribunali per i minorenni) hanno stabilito che i componenti privati degli organi giudiziari minorili debbono essere due; che tra le discipline delle quali debbono essere cultori è compresa anche la psicologia e hanno previsto il limite minimo di età di trenta anni.


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