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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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ORDINANZA SUGLI ESAMI DI STATO – ANNO SCOLASTICO 2005/2006

L’OM 22/06 sugli esami di stato all’articolo 17, che si riproduce integralmente ha introdotto un nuovo 5° comma. I primi 4 commi confermano la normativa precedente, e cioè: il 1° comma chiarisce il concetto di prove equipollenti, ribadendo il diritto all’assistenza nei casi ritenuti necessari dal Consiglio di classe (giudizio che, a mio avviso, non dovrebbe poter essere contraddetto dal presidente della commissione); il 2° comma prevede la trasmissione delle prove in braille per gli alunni minorati della vista; il 3° comma ribadisce il diritto a tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove, siano esse ordinarie che equipollenti; il 4° comma ribadisce il diritto alla tutela della privacy con riguardo all’affissione dei tabelloni.

La novità introdotta dal 5° comma riguarda il problema dell’attribuzione del punteggio per i crediti didattici maturati negli anni precedenti, sulla cui attribuzione agli alunni che passavano da un PEI differenziato ad uno semplificato o normale, in precedenza erano sorti dubbi. Adesso il Ministero chiarisce inequivocabilmente che se l’alunno supera gli esami con un PEI semplificato o normale, la valutazione relativa ai due anni precedenti eventualmente riferita a un PEI differenziato deve essere trasformata in punti per l’attribuzione dei crediti didattici sulla base dei voti realizzati coi PEI differenziati come se fossero normali. Ciò per evitare disparità di trattamento con gli altri compagni che conseguono un titolo legale di studio.

 

ORDINANZA MINISTERIALE N.22 del 20-2-2006 prot.n.1 649

Art. 17

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

1.  Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunica­zione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia rag­giunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi ope­ratori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2.  I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero

anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3.  I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del collo­quio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1 992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenu­to conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deli­berare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4.  I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scola­stico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni af­fissi all’albo dell’istituto.

5.  Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione complessivamente positiva in sede di scru­tinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato.

2 marzo 2006

Salvatore Nocera

 


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