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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Ore di sostegno scolastico ai disabili: l’ultima parola spetta alla Asl

di Fortuna Di Chio

In Italia sono tanti i genitori d’alunni portatori di handicap, sia fisico sia psichico, che sono stati costretti a ricorrere alla magistratura per poter vedersi riconosciuto il diritto dei propri figli di fruire di un insegnante di sostegno nell’intero orario scolastico settimanale, e non solo per pochissime ore, in considerazione di gravi patologie che impediscono un adeguato inserimento nell’ambiente scolastico.

Ciò premesso, è utile ricordare che il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia (sede di Bari) si è mostrato sensibilissimo  innanzi al dramma di una bimba di otto anni con grave  disabilità che si è vista ridurre drasticamente le ore di sostegno scolastico.

Con un’interpretazione oculata delle norme giuridiche, la sentenza, emessa in data 25 giugno 2009, evidenzia che <<il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale non deve essere determinato e specificato né dai genitori esercenti la potestà sul disabile, né tantomeno dall’Amministrazione Scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente dalla A.S.L., organo tecnico competente e in grado quindi di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del disabile>>( T.A.R. Puglia, 25 Giugno 2009).

I Giudici hanno sostenuto la tesi maggioritaria nel considerare il <<diritto del disabile al sostegno e all’assistenza scolastica>> un <<diritto fondamentale della persona>>.

Pertanto, l’Amministrazioni Scolastica non ha alcuna discrezionalità in materia di “monte ore” per l’ insegnamento di sostegno  a favore del disabile, poiché deve esattamente erogare il livello di assistenza indicato dalla A.S.L.

Ciò conduce, dunque, a rifiutare scale di valori che osano comparare i diritti fondamentali dell’individuo, come la salute e l’istruzione, con interessi pubblici legati alla mancata disponibilità finanziaria o all’esigenza di contenimento della spesa pubblica.

Ma vi è di più.

Gli entusiasmi accesi dalla sentenza del TAR Puglia del 25 giugno 2009 sono legati, senza ombra di dubbio, dal riconoscimento del <<danno esistenziale>> in favore della piccola disabile.

Ebbene, il provvedimento del TAR Puglia rientra, con orgoglio, tra i primi in Italia (probabilmente è il capofila) ad aver riconosciuto il danno esistenziale per la riduzione delle ore di sostegno ad una bimba disabile.

Un traguardo importantissimo non soltanto per chi, in questa vicenda, ha sostenuto e difeso la parte lesa nei suoi diritti fondamentali, ma, soprattutto, per  la nostra società.

Basta riflettere sulle motivazioni della sentenza, dalle quali emerge che <<pur in assenza di specifica prova del danno esistenziale subito dalla minore, deve ritenersi che il venir meno dell’assistenza scolastica e di base in presenza della grave e documentata situazione di disabilità abbia determinato un regresso nella vita scolastica e relazionale del minore […] con conseguente aggravamento del senso di insicurezza e del livello di autostima della bambina, nonché del senso di emarginazione, con grave pregiudizio subito dalla piccola>>( T.A.R. Puglia, 25 Giugno 2009).

Il contenuto di questo provvedimento merita la massima divulgazione tra i cittadini, affinché chi vive gli stessi drammi si senta, da subito, realmente protetto dalla legge e dalla nostra Carta Costituzionale e poi dagli organi giudiziari, chiamati ad  applicarne il contenuto.

Al contempo, occorre la massima divulgazione anche tra le istituzioni pubbliche, affinché possano gestire con maggior diligenza le future problematiche della stessa natura.


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