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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

F.I.S.H.- Onlus

Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

c/o Faip - Via Giuseppe CERBARA, 20 - 00147 Roma

telefono 06/51605175 fax 06/5130517

E-mail: fish-presidenza@libero.it

 

 

Ai Direttori Scolastici Regionali

 

Ai Referenti per l’integrazione scolastica

degli alunni in situazione di handicap presso

gli Uffici Scolastici Regionali e presso i CSA

 

e  p.c.

 

Al Dir. Gen. Dr. Bruno Pagnani

Direttore per l’Organizzazione dei Servizi

nel Territorio

 

Loro Sedi

 

 

 

Oggetto: Contributo della Fish al convegno di studio sull’integrazione scolastica organizzato    dal MIUR dal 10 al 12 novembre ad Imola

Questa Federazione desidera contribuire ai lavori preparatori ed allo svolgimento del Convegno in oggetto, sottoponendo alla Loro attenzione le allegate bozze di Accordo di Programma Regionale e Subregionale, al fine di migliorare sempre più la qualità dell’integrazione scolastica.

 Il Presidente
Pietro Vittorio Barbieri

 Roma 27 ottobre 2003


(IPOTESI DI  BOZZA PREDISPOSTA DA SALVATORE NOCERA VICEPRESIDENTE FISH LIBERAMENTE MODIFICABILE)

 

SCHEMA-TIPO DI ACCORDO DI PROGRAMMA-QUADRO REGIONALE

PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI IN RETE AL FINE DI  MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’

 

 

P R E M E S S O

 

§         che l’art 13 comma 1 lett a) della L.n. 104/92 individua negli accordi di programma di cui all’art 27 L.n. 142/90 lo    strumento più efficace per ottenere il coordinamento dei servizi scolastici, socio-assistenziali e sanitari, necessari ad una buona qualità dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità;

§         che agli accordi di programma fa pure riferimento l’art 19 della L.n. 328/00 per l’approvazione dei piani di zona nel cui ambito vengono coordinati tutti i servizi territoriali;

§         che l’art 3 comma 3 della stessa L.n. 328/00 , fra gli strumenti di programmazione dei servizi in rete richiama pure gli “accordi di programma-quadro” di cui all’art 2 comma 203 della L.n. 662/96, che prevedono anche  la partecipazione di soggetti privati e del privato sociale alla programmazione dei servizi in rete;

§         che il miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica e sociale necessita della più ampia partecipazione delle istituzioni pubbliche e dei soggetti   privati con l’apporto non solo delle proprie risorse materiali e personali, ma pure delle rispettive capacità progettuali;

§         che , al fine di realizzare un coordinamento capillare dei servizi territoriali, occorrono delle indicazioni comuni sul territorio regionale;

§         che la L. cost. n. 3/01 attribuisce alle Regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di servizi sociali e delle modalità del loro coordinamento con gli altri servizi  e con gli interventi dei soggetti privati sul territorio;

§         che le leggi della regione … (indicare quelle esistenti) prevedono interventi per favorire l’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità ed il funzionamento dei relativi servizi;

§         che è pervenuta alla Presidenza della regione la richiesta di stipula dell’accordo di programma da parte di………(si può fare riferimento alla richiesta, se esiste, del Direttore scolastico regionale o di un’istituzione o di una associazione; in mancanza questa frase viene omessa);

§         che   è stata convocata regolarmente la conferenza dei servizi dal Presidente della regione ( o dall’Assessore da lui  delegato) con invito rivolto  agli Assessori regionali competenti per le politiche di superamento dell’handicap ( ad es. all’istruzione, ai servizi sociali, alla sanità, alla formazione professionale), alle Amministrazioni provinciali, ai Direttori generali delle AASSLL,ai Sindaci capofila  ed ai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle zone della regione …, al Direttore scolastico regionale, All’IRRE (istituto regionale di ricerca educativa), all’Università di……, alle federazioni regionali delle Associazioni di persone con disabilità e loro familiari ai Coordinamenti regionali delle organizzazioni del terzo settore, iscritte nei registri regionali;( o ad un loro rappresentante , indicato dalle medesime);

§         che, al termine di un’ampia discussione, nella data odierna si è pervenuti al consenso sull’oggetto dell’accordo;

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

 

ART 1

Costituzione del coordinamento interassessorile, di un osservatorio regionale e del un G.L.I.R.

 

1.      Con delibera del Presidente della giunta regionale è costituito un coordinamento interassessorile comprendente gli assessori regionali che hanno competenza in materia di integrazione scolastica e di preavviamento al lavoro degli alunni con disabilità.

2.      Il coordinamento si riunisce due volte l’anno, una in primavera per valutare le risultanze amministrative, contabile e politiche dell’integrazione scolastica realizzata nell’anno precedente;  una in autunno per impostare le linee delle politiche di superamento dell’handicap e concordare i flussi finanziari da stanziare nel bilancio preventivo dell’anno successivo.

3.      Con delibera consiliare è istituito un Osservatorio permanente per le politiche di superamento dell’handicap; di esso fanno parte gli assessori regionali competenti in materia d’integrazione scolastica e preavviamento al lavoro delle persone con disabilità, o da un Dirigente assessorile da loro delegato, il Direttore scolastico regionale o un Dirigente da lui delegato, i Direttori regionali delle ASL, o Dirigenti da loro delegati i Presedenti delle province, il Presidente dell’ANCI e dell’UPI ( o un loro delegato), i Rettori delle Università della regione o il docente da loro delegato per l’integrazione degli studenti con disabilità, i Presidenti delle Federazioni ed Associazioni regionali di persone con disabilità e loro familiari, nonché il G.L.I.R. di cui al successivo comma, i Presidenti delle Organizzazioni regionali del Terzo Settore impegnati nella tutela dei diritti e nella gestione di servizi per l’integrazione scolastica e prelavorativa.

4.      Il Presidente della regione nomina un G.L.I.R. (Gruppo di Lavoro Interstituzionale Regionale), presieduto da un Assessore o da un Dirigente da lui delegato, col compito di preparare i lavori della Consulta di cui al precedente comma e di tenere i collegamenti con il coordinamento interassessorile di cui al precedente comma 1, nonché con il Collegio di Vigilanza del quale fa parte integrante, di cui al successivo comma  5, ed i gruppi di lavoro interistituzionali  provinciali (GLIP) previsti negli accordi di programma subregionali di cui al successivo art. 6.

5.      L’Osservatorio è presieduto dal Presidente della giunta regionale o da un dirigente da lui delegato. I membri sono nominati dal Presidente della giunta. Esso si riunisce almeno due volte l’anno, una prima volta in primavera anteriormente alla riunione del coordinamento interassessorile, ed una seconda in autunno anteriormente alla riunione del medesimo organo di cui al precedente comma 2; può riunirsi ogni qual volta lo ritenga opportuno il presidente o ne faccia richiesta 1/5 dei suoi membri.

6.      L’Osservatorio ha il compito di raccogliere i dati sull’andamento dell’integrazione scolastica, universitaria e prelavorativa delle persone con disabilità, di analizzarli, di effettuare ricerche e convegni, di avanzare proposte al coordinamento interassessorile, di tenere i contatti col Collegio di Vigilanza previsto dal presente accordo, di effettuare una relazione annuale sull’andamento dell’integrazione da inviare a tutte le Amministrazioni interessate, a tutte le Organizzazioni indicate nel presente accordo ed a tutte le Istituzioni scolastiche autonome pubbliche e paritarie.

 

ART 2

Criteri comuni di certificazione e conseguenti adempimenti

 

1-     Le AASSLL della regione concordano  criteri comuni per l’individuazione delle diverse tipologie di minorazione  sulla base degli ICD10 dell’OMS e per la formulazione   delle diagnosi funzionali in base agli ICF dell’OMS e quindi anche con riguardo  alla situazione di  gravità ai fini dell’individuazione della situazione di handicap di cui all’art 35 comma 7 della L.n. 289/02.

2-     Le istituzioni scolastiche autonome, sia pubbliche che paritarie, subito dopo l’iscrizione degli alunni  convocheranno il gruppo di lavoro interistituzionale sul caso (GLH Operativo) per   la formulazione del profilo dinamico e del Piano Educativo individualizzato ai sensi dell’art 12 comma 5 L.n. 104/92 e predisporranno il progetto didattico personalizzato ai fini della richiesta,  entro il mese di Giugno, delle deroghe per le attività didattiche di sostegno ai sensi dell’art 41 del D I n. 331/98 e   dell’eventuale sdoppiamento di classi ai sensi del D I n. 141/99, in modo da consentire al Direttore scolastico regionale di provvedere a pronunciarsi  ufficialmente e motivatamente entro il 31Luglio ai sensi della L.n. 333/01.

3-     In caso di iscrizione alla prima classe di un ciclo scolastico, alla formulazione del profilo dinamico funzionale, del PEI e del progetto didattico personalizzato provvederanno i membri del Gruppo di lavoro di istituto di cui all’art 15 comma 2 L.n. 104/92, non essendo ancora l’alunno stato assegnato ad un consiglio di classe, promuovendo un incontro con l’alunno e la sua famiglia.

4-     Nel caso di passaggio da un ciclo di studi a quello successivo, all’elaborazione dei documenti di cui sopra deve partecipare almeno un docente che ha seguito l’alunno  nel ciclo precedente, al fine di garantire la continuità educativa.

In sede di formulazione del PEI, vengono concordate le richieste relative pure  al trasporto,  al superamento delle barriere architettoniche  ed alla nomina di assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art 13 comma 3 L.n. 104/92, che debbono essere forniti dai Comuni per la scuola materna, elementare e media e dalle Province per le scuole superiori secondo quanto previsto dall’art 139 del decreto legislativo n. 112/98 o da specifiche leggi regionali in materia di supporto organizzativo all’integrazione scolastica.

5-     Nella stessa sede si concordano i casi che necessitano di assistenza igienica secondo quanto previsto dalla Nota ministeriale prot. n. 3390/01 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16 maggio 2003.

6-     Nella stessa sede si concordano i casi che necessitano di assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art. 13comma 3 L. n° 104/92, rispettivamente a carico dei Comuni per la scuola materna, elementare e media, ed a carico delle Province per la scuola superiore, secondo quanto stabilito dall’art. 139 del decreto legislativo n° 112/98.

7-     Per il Profilo Professionale ed il mansionario degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, si può tener conto dell’ipotesi allegata al presente accordo.

 

ART 3

Attività formative preliminari all’inizio delle lezioni

 

1-     All’inizio dell’anno scolastico e prima dell’inizio delle lezioni,le istituzioni scolastiche autonome singole o associate in rete organizzano , qualora non già attuati prima della fine dell’anno scolastico precedente,  brevi corsi di aggiornamento per tutti i consigli di classe che seguono alunni con disabilità,al fine di rendere protagonisti dell’integrazione scolastica tutti i docenti curriculari evitando la delega al solo docente per il sostegno, secondo quanto  indicato nella Nota ministeriale prot n. 4088/02, e della C.M. n° 78 del 2 ottobre 2003.

2-     Tali brevi corsi possono essere ripetuti in prossimità delle valutazioni periodiche e finali degli alunni.

3-     Le Istituzioni scolastiche, anche in rete o il CSA organizzano corsi di alta qualificazione per tutti gli insegnanti impegnati in attività di sostegno, siano essi con nomina a tempo indeterminato o determinato, specializzati o meno. Priorità verrà data ai docenti non specializzati.

4-      Le istituzioni scolastiche autonome, possibilmente in rete, attivano centri di documentazione, consulenza e risorse ed ausili che curano , tra l’altro, queste ed altre attività formative sull’integrazione scolastica.

4. I corsi di formazione possono avere carattere interistituzionale ai sensi dell’art 14 comma 7 della L.n. 104/92.

 

ART 4

Percorsi misti di istruzione e formazione nelle scuole superiori

 

1-     Le istituzioni scolastiche superiori , in sede di formulazione del PEI, impostano con gli operatori dei servizi del territorio e le organizzazioni private e del terzo settore percorsi misti di istruzione e formazione professionale  anche sulla base di quanto stabilito dall’art. 4 comma 1 lettera a) dalla L. n. 53/03, dalle leggi regionali e dalle Intese stipulate fra Regioni ed Organi centrali e  periferici del Ministero dell’Istruzione.

 

ART. 5

Collegio di Vigilanza

 

1-     Per l’attuazione del presente Accordo è costituito il Collegio di Vigilanza composto da un rappresentante del Presidente della Regione che lo presiede, un rappresentante designato dalle Province, uno designato dai  Sindaci, uno designato dal Direttore scolastico regionale, uno designato dalle AASSLL, uno designato dalle Federazioni Regionali delle Associazioni delle persone con disabilità e loro familiari, uno designato dalle Organizzazioni del Terzo Settore, uno designato dai componenti del GLIR di cui al precedente art. 1.

2-     Il Collegio di Vigilanza cura la Segreteria per l’attuazione del presente Accordo, per la consulenza nella stipula degli Accordi di Programma Subregionali, e per la raccolta degli stessi, nonché per la diffusione fra  gli   utenti e gli operatori dei servizi.

3-     Il Collegio di Vigilanza riceve segnalazioni e reclami dai rappresentanti degli utenti dei servizi interessati dal presente accordo e li inoltra, previa istruttoria, agli enti competenti, corredati da  proprio parere; formula proposte ai soggetti stipulanti il presente Accordo per il miglioramento della qualità dei servizi in esso previsti, e per modifiche di carattere normativo ritenute utili.

4. Entro 30 giorni dalla data odierna, le parti tenute alla nomina  dei membri del collegio di vigilanza, comunicano alla presidenza della regione o presso  la sede designata per il funzionamento dello stesso, i nominativi dei propri rappresentanti. Nominativi e sede del Collegio debbono essere immediatamente portati a conoscenza dell’opinione pubblica a cura della Presidenza della regione.

 

ART. 6

Accordi di Programma Subregionali

 

1-     Sulla base dei criteri e delle indicazioni concordate nel presente accordo, le istituzioni scolastiche autonome concorrono alla stipula di accordi di programma locali che possono avere ambito provinciale, comunale o intercomunale.

2-     Il comune di residenza degli alunni o il Comune capofila  promuove la stipula degli  accordi , possibilmente nell’ambito del territorio del piano di zona ed è tenuto alla presa in carico del progetto globale di vita degli alunni con disabilità ai sensi dell’art 14 L.n. 328/00.

3-     Gli accordi di programma subregionali individuano in modo dettagliato i flussi finanziari erogabili dalle singole parti stipulanti, le modalità di erogazione  e di coordinamento dei servizi alla persona, i criteri di affidamento degli stessi a soggetti pubblici e privati accreditati o meno, gli strumenti e le modalità di verifica della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia degli stessi, sulla base di indicatori che debbono essere concordati fra le parti stipulanti con la partecipazione delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

5-     La verifica della qualità dei servizi relativi all’integrazione scolastica è rimessa non solo all’autovalutazione degli Enti erogatori, ma anche alla valutazione delle famiglie degli alunni ed a soggetti terzi.

6-     Negli Accordi di Programma subregionali sono previsti interventi sostitutivi di inadempienze da parte degli Enti erogatori dei singoli servizi, attribuiti al Collegio di Vigilanza di cui all’art. 27 L.n. 142/90.

7-     Entro 30 giorni dalla data di approvazione dei singoli Accordi subregionali debbono essere comunicati al Comune del Sindaco capofila o in altra sede da esso designata quale Segreteria per l’attuazione dell’Accordo e sede del Collegio di Vigilanza i nominativi dei componenti del Collegio di Vigilanza designati dai singoli soggetti. I nominativi e la sede del Collegio debbono essere immediatamente comunicati all’opinione pubblica.

 

ART. 7

Durata

 

1-     Il presente Accordo di Programma Quadro ha la durata di anni 5 dalla data di pubblicazione su Bollettino Ufficiale Regionale.

2-     Esso è tacitamente rinnovato qualora 6 mesi prima della scadenza non venga comunicato alla Presidenza della Regione richiesta di modifica da parte di uno dei soggetti stipulanti.

 

ART. 8

Pubblicazione ed entrata in vigore

 

1-     Il presente Accordo di Programma Quadro verrà approvato con delibera del Presidente della Regione e pubblicato su Bollettino Ufficiale della stessa.

2-     Anche gli Accordi di Programma Subregionali saranno approvati con delibere rispettivamente dei Presidenti delle Provincie, o dei Sindaci, o dei Sindaci dei Comuni capofila e pubblicati su Bollettino Ufficiale della Regione.

3-     Del presente Accordo e di tutti quelli stipulati a livello subregionale verrà data la più ampia diffusione con tutti i mezzi di comunicazione.

 

ART 9

(ALTRE EVENTUALI CLAUSOLE)

 

 

 

 

DATA                                                                                                                                   FIRME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO

Proposta FISH

 

PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE

(per l’autonomia e la comunicazione ex art 13 comma 3 l.n. 104/92)

COMPITI, MANSIONI E PERCORSI FORMATIVI

Il Dirigente Scolastico, visto quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto e il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, l’ANCI e OO.SS. e U.P.I. del 28 settembre 2001, (nonché il CCNL per il comparto scuola , art 37e Tab “A”, siglato il 16  /5/03 ) opera affinché il personale ausiliario, dipendente dallo Stato, assicuri agli alunni in situazione di handicap l’assistenza di competenza della scuola. Restano, invece, di competenza dell’Amministrazione Comunale i compiti di assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato, come specificato nel presente articolo.

"Caratteristiche del personale educativo assistenziale"

L’amministrazione comunale

1. Fornire il personale educativo assistenziale secondo una delle seguenti modalità:

a) in base alle indicazioni contenute nel Foglio Informazioni degli alunni certificati per la prima volta. Per gli alunni già frequentanti, l’Azienda Sanitaria Locale(il Gruppo di lavoro operativo di cui all’art 12 comma 5 L.n. 104/92 ), a seguito della riunione di verifica finale del Piano Educativo Individualizzato, procede, qualora ve ne sia la necessità, alla modifica del numero di ore di fabbisogno di personale educativo assistenziale contenuta nel Foglio Informazioni;

b) attraverso forme di concertazione tra le parti (Istituzioni Scolastiche, Azienda Sanitaria Locale e Amministrazioni Comunali);

c) fissando un contingente di risorse umane disponibili per le scuole, su base distrettuale, calcolato in relazione alla incidenza storicamente determinatasi del fabbisogno di personale educativo assistenziale sulla popolazione scolastica.

2. Il personale educativo assistenziale ha le caratteristiche individuate dal documento allegato, anche nei casi di convenzione con aziende esterne o di accordi tra comuni. I Comuni, che fino all’entrata in vigore del presente accordo hanno utilizzato personale con caratteristiche differenti, si impegnano, nel corso del periodo di applicazione del presente accordo, al raggiungimento della situazione prevista nell’allegato.

3. Garantire un monte ore di servizio remunerato affinché il personale educativo assistenziale possa partecipare alle riunioni collegiali di programmazione e verifica dell’attività educativa e didattica .Tale partecipazione è concordata con il Dirigente Scolastico. Le modalità di definizione del monte ore sono da concordare tra le parti.

Le istituzioni scolastiche

Il Dirigente Scolastico o Preside:

4. Entro marzo - aprile di ciascun anno, formula la richiesta di personale educativo assistenziale, per l’anno scolastico successivo, alle competenti Amministrazioni Comunali, contestualmente e con la stessa documentazione utilizzata per la richiesta del personale docente di sostegno formulata all’Amministrazione Scolastica (regionale per il tramite del CSA)Provinciale. In particolare la richiesta comprende una relazione che attesti le modalità di utilizzo del personale educativo assistenziale, necessario per l’integrazione di ciascun alunno in situazione di handicap, che frequenterà la scuola nell’anno scolastico successivo. Alla relazione sono allegati: le "Certificazioni ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92", i Fogli Informazione, le "Griglie per la richiesta di personale" presentate anche all’Amministrazione Scolastica (regionale)Provinciale per gli atti di sua competenza.

5. Concorda con l’Amministrazione Comunale le modalità di partecipazione del personale educativo assistenziale alle riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l’integrazione.

6. Invia copia della deliberazione assunta dalle Amministrazioni Comunali competenti in merito alla assegnazione del personale educativo assistenziale all’Ufficio Integrazione Scolastica dell’Amministrazione Scolastica Provinciale(regionale) .

7. Assegna al personale educativo assistenziale i compiti necessari per la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni in situazione di handicap, integrati nella classe ordinaria.

8 l'Azienda Sanitaria Locale (servizio di neuropsichiatria infantile, psicologia e riabilitazione dell’età evolutiva) qualora il Piano Educativo Individualizzato di un alunno che frequenta la scuola dell’infanzia preveda un fabbisogno di assistenza che comprende anche azioni di natura sanitaria, secondo la legislazione vigente, si impegna a corrispondere all’Amministrazione Comunale di competenza una quota corrispondente al costo sostenuto per tali azioni.

 

CARATTERISTICHE DEL PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE

Ipotesi di profilo professionale

1 Il personale educativo- assistenziale è costituito da persone che:

a) hanno compiuto il diciottesimo anno di età;

b) sono in possesso del diploma di Scuola Secondaria di II° grado o di esperienze professionali riconosciute e documentabili

c) sono, disponibili a svolgere prestazioni educativo - assistenziale nell'ambito della programmazione educativa formulata per un alunno in situazione di handicap.

Questo personale è distinto da quello docente (di pertinenza della scuola), da quello Ausiliario Tecnico e Amministrativo delle scuole e da altro personale, le cui mansioni e prestazioni siano di natura squisitamente assistenziale.

Dati la varietà delle situazioni di fatto esistenti, il modo differente in cui tale personale viene reperito ed assunto, la molteplicità dei bisogni a cui è chiamato a rispondere, l'impossibilità di prefigurare compiutamene il quadro delle necessità che si debbono affrontare, l'assenza di un quadro normativo specifico, si ritiene opportuno individuare linee comuni per quanto attiene a:

· il reperimento e l'assunzione;

· aree educative di pertinenza del personale educativo - assistenziale;

· attività di detto personale;

· aree di formazione.

2 L'individuazione del fabbisogno

L'esigenza di personale educativo - assistenziale a sostegno di un allievo in situazione di handicap, è individuata nel presente accordo.

 

3 Reperimento del personale educativo - assistenziale

Il reperimento di tale personale è a carico dell’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ricorra a personale proveniente, da altro Ente (pubblico, privato, privato - sociale, …) che svolga attività nel settore educativo assistenziale, resta fermo che il referente istituzionale, per ogni aspetto riguardante detto personale, è l’Amministrazione stessa.

4 Aree di pertinenza del personale educativo - assistenziale

L'esigenza di tale personale nel processo di integrazione nasce dalla necessità di proseguire - nei momenti, in cui non è presente (in base al Piano Educativo Individuale) il personale docente di sostegno- un azione diretta a dare risposta a bisogni materiali (cura della persona,nei soli casi in cui l’alunno non autosufficiente sia stato stabilmente affidato all’assistente) deambulazione- attrazione di prassi e, …) e ad esigenze immateriali (bisogno di comunicazione, riconoscimento del proprio corpo, riconoscimento del rapporto distanza - vicinanza con le altre persone, relazioni partecipate, …).

Se si tiene conto che il personale educativo - assistenziale viene assegnato in presenza di un alunno in situazione di handicap con deficit particolarmente grave e che non è possibile prefigurare in via generale un quadro organico ed esauriente di aree di intervento -le quali dovranno essere, individuate e attivate nell'ambito della concreta situazione scolastica a contatto con il soggetto interessato-, è evidente che le aree di seguito individuate costituiscono un elenco indicativo:

· autonomia personale sul piano delle risposte di base (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi, ...);

· autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno - per i minorati visivi a ciò deve provvedere personale assegnato dall’ASL in base alla Nota del Ministero della Salute prot n. 12259 del 28 Aprile 2003 )

· uso di strumenti protesici,

· ampliamento delle forme di comunicazione e relazioni già presenti nella persona in situazione di handicap;

· inserimento sul piano sociale in situazioni ludiche, di routine, di attività di arricchimento del curricolo, … ;

· prima conoscenza, anche in forma soltanto intuitiva, dello spazio, del tempo, dell'ordine, delle quantità delle cose ...

Più specificamente con riguardo ai compiti di assistenza per” l’autonomia”:

-          prendere a,  sfogliare il vocabolario, usare il computer appunti per alunni con difficoltà nell’uso delle mani o minorati visivi; assistere alunni paraplegici o tetraplegici;

-          contenere alunni ipercinetici o con turbe del comportamento;

-          con riguardo all’assistenza per “ la comunicazione”, assistere nella “ comunicazione facilitata o aumentativa “ alunni autistici e con cerebrolesione;

-          per gli alunni audiolesi non protesizzati svolgere attività di interpreti gestuali e per quelli protesizzati svolgere attività di facilitatore nella comunicazione orale e dopo-scuola anche domiciliare- qualora questi compiti non siano ancora di competenza di personale assegnato dalle Province ai sensi della L.n. 67/93). 

Si tratta, dunque, di aree di intervento che sono già state oggetto di specifica azione didattica, da parte dei docenti (curricolari e di sostegno). Il personale educativo - assistenziale si inserisce nell'itinerario già avviato e privilegia gli aspetti più strettamente educativi, assistenziali e globali del progetto messo in campo. In genere questi interventi sono fondamentali per una effettiva integrazione scolastica.

5 Attività del personale educativo - assistenziale

Sinteticamente il personale educativo - assistenziale è tenuto a:

a) agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente (di norma può operare sia in presenza che in assenza del personale docente).

b) costruire in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato per l'alunno in situazione di handicap;

c) evitare una gestione puramente assistenziale dell’alunno in situazione di handicap pur costituendo essa la base da cui muovere;

d) assumere conoscenze complete sull’alunno in situazione di handicap in modo da possedere un quadro della sua personalità (più oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando - qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno ai lavori di messa a punto del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;

e) garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull’alunno in situazione di handicap;

f) interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, …) e con il personale dei servizi del territorio;

g) proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l’alunno in situazione di handicap nell'ambito del percorso scolastico;

h) collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;

i) sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce l'entrata in servizio e la presenza a scuola;

j) partecipare alle attività di formazione e aggiornamento attivate espressamente per loro.

6 Aree di formazione professionale

Il personale educativo - assistenziale ha il diritto - dovere di partecipare - in orario regolarmente retribuito dall'Ente che lo ha assunto - a corsi di formazione e aggiornamento i cui contenuti di base sono i seguenti:

· conoscenze di base circa la natura di alcuni deficit tipici degli alunni a cui si è assegnati;

· prime nozioni riguardanti la comunicazione e l'interazione tra le persone in ambito educativo;

· conoscenza dei più diffusi sussidi protesici;

· nozioni essenziali riguardanti aspetti fondamentali della crescita:

· le principali dimensioni dello sviluppo (affettività, emotività, cognitività, relazionalità, …)

· in particolare, le fasi fondamentali dello sviluppo percettivo - motorio e cognitivo e di quello socio - affettivo;

· il sistema delle motivazioni;

· conoscenza dei modi con cui si progetta, costruisce, conduce e verifica il Piano Educativo Individualizzato

· le modalità di osservazione dei processi e dei risultati.


 (IPOTESI DI  BOZZA PREDISPOSTA DA SALVATORE NOCERA LIBERAMENTE MODIFICABILE)

 

SCHEMA-TIPO DI ACCORDO DI PROGRAMMA SUBREGIONALE (PROVINCIALE, COMUNALE, INTERCOMUNALE)

PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI IN RETE AL FINE DI  MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’

 

(gli scritti in corsivo tra parentesi sono suggerimenti e non vanno inseriti nel testo)

 

P R E M E S S O

 

-         che l’art 13 comma 1 lett a) della L.n. 104/92 individua negli accordi di programma di cui all’art 27 L.n. 142/90 lo    strumento più efficace per ottenere il coordinamento dei servizi scolastici, socio-assistenziali e sanitari, necessari ad una buona qualità dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità;

-         che agli accordi di programma fa pure riferimento l’art 19 della L.n. 328/00 per l’approvazione dei piani di zona nel cui ambito vengono coordinati tutti i servizi territoriali;

-         che l’art 3 comma 3 della stessa L.n. 328/00 , fra gli strumenti di programmazione dei servizi in rete richiama pure gli “accordi di programma-quadro” di cui all’art 2 comma 203 della L.n. 662/96, che prevedono anche  la partecipazione di soggetti privati e del privato sociale alla programmazione dei servizi in rete;

-         che il miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica e sociale necessita della più ampia partecipazione delle istituzioni pubbliche e dei soggetti   privati con l’apporto non solo delle proprie risorse materiali e personali, ma pure delle rispettive capacità progettuali;

-         che, al fine di realizzare un coordinamento capillare dei servizi territoriali, occorrono delle indicazioni comuni sul territorio provinciale (o comunale, o intercomunale);

-         che è stato stipulato e pubblicato sul BUR in data .... l’Accordo di Programma Regionale sull’integrazione scolastica (tutta la frase va omessa se non esiste un Accordo Regionale);

-         che è pervenuta alla Presidenza della provincia di ………….(o al Sindaco del Comune di.., o al Sindaco del Comune capofila del Comprensorio o della zona…..) richiesta di stipula dell’accordo di programma da parte di………

      ( si può fare riferimento alla richiesta , se esiste,  del Direttore scolastico regionale o di un’istituzione o di una  associazione; in mancanza di richiesta questa frase viene omessa)

 

CONSIDERATO

 

-          che sulla base delle proiezioni dei dati statistici relativi al numero di minori in situazione di handicap, nei prossimi cinque anni accederanno ai servizi educativi e scolastici presenti sul territorio……….( provinciale, comunale o interprovinciale) secondo il seguente prospetto:

anno 20….;

        negli sili-nido n. …….;

        nelle scuole materne statali, comunali e private, n. …….;

        nelle scuole elementari, n. …….;

        nelle scuole medie, n. …….;

        nelle scuole superiori, n. …….;

        nei corsi di formazione professionale, n. …….;

nel circuito del lavoro, n. …….;

anno 20….

(si riportano i dati prospettici relativi ai quattro anni successivi)

-    che   è stata convocata regolarmente la conferenza dei servizi dal Presidente della provincia  con invito rivolto  agli Assessori competenti per le politiche di superamento dell’handicap ( ad es. all’istruzione, ai servizi sociali, alla sanità, alla formazione professionale), ai Direttori generali delle AASSLL, al Direttore scolastico regionale,  All’IRRE ( Istituto Regionale di Ricerca Educativa ), all’Università di……, alle Federazioni provinciali delle Associazioni di persone con disabilità e loro familiari ai Coordinamenti provinciali delle organizzazioni del terzo settore  iscritte nei registri regionali operanti sul proprio territorio

 

(per gli Accordi comunali ed intercomunali, si ripete la stessa frase riportando, però, gli Assessori e le Organizzazioni ed Associazioni al livello comunale o intercomunale ed aggiungendo l’Amministrazione provinciale);

 

-          che, al termine di un’ampia discussione, nella data odierna si è pervenuti al consenso sull’oggetto dell’accordo;

 

 

SI DELIBERA E STIPULA QUANTO SEGUE

 

 

ART. 1

Finalità e contenuti dell’accordo

 

1 -  Il presente accordo di programma è finalizzato al coordinamento dei servizi per l’integrazione scolastica e prelavorativa sulla base di un progetto concordato tra le parti stipulanti che si allega al presente accordo e ne costituisce parte integrante (il Progetto deve indicare in modo dettagliato gli obiettivi, le competenze rispettive dei diversi sottoscrittori, i tempi, i modi ed i luoghi degli interventi, le modalità di verifica dell’efficacia degli stessi e quant’altro le parti stipulanti intendono precisare)

2 -  Sulla base dei criteri e delle indicazioni concordate nell’accordo regionale (ove esistente) e nel presente accordo, le istituzioni scolastiche autonome concorrono alla stipula del presente accordo direttamente o tramite il legale rappresentante designato da una rete di scuole.

3-       Il comune di residenza degli alunni o il Comune capofila è tenuto alla presa in carico del progetto globale di vita degli alunni con disabilità ai sensi dell’art 14 L.n. 328/00 e inserisce gli interventi relativi nell’ambito del Piano di zona.

4- Il presente accordo individua in modo dettagliato i flussi finanziari erogabili sulla base della normativa vigente dalle singole parti stipulanti:

-          le modalità di erogazione  e di coordinamento dei servizi alla persona;

-          il titolare ed il responsabile dell’emanazione dei singoli provvedimenti amministrativi relativi all’erogazione dei servizi di rispettiva competenza e l’incaricato del pagamento delle somme dovute da ciascun Ente sottoscrittore, sulla base di un prospetto che, concordato tra le parti stipulanti, ogni Ente si impegna a comunicare a tutti gli altri, immediatamente dopo l’approvazione del proprio Bilancio preventivo;

-          l’individuazione di un funzionario cui delegare il potere di effettuare riscossioni e pagamenti per conto di tutte le parti stipulanti, al fine della realizzazione di interventi comuni o coordinati;

-          i criteri di affidamento degli stessi a soggetti pubblici e privati accreditati o meno;

-          gli strumenti e le modalità di verifica della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia degli stessi, sulla base di indicatori che debbono essere concordati fra le parti stipulanti con la partecipazione delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

5-        La verifica della qualità dei servizi relativi all’integrazione scolastica è rimessa non solo all’autovalutazione degli Enti erogatori, ma anche alla valutazione delle famiglie degli alunni ed a soggetti terzi.

 

ART. 2

Costituzione di un coordinamento interassessorile, di un osservatorio e di un gruppo di lavoro interistituzionale

 

1 - Con delibera del Presidente della provincia è costituito un coordinamento interassessorile, composto dagli assessori competenti in materia di integrazione scolastica e prelavorativa, dai Dirigenti responsabili dei CSA, dal Direttore generale della ASL, dai sindaci dei comuni e dei comuni capofila delle zone rientranti nel territorio provinciale. Il coordinamento si riunisce due volte l’anno, in primavera per verificare i risultati dell’integrazione scolastica e prelavorativa dell’anno precedente ed in autunno per predisporre il Bilancio preventivo per gli interventi di integrazione scolastica e orelavorativa dell’anno successivo. (per gli accordi comunali e quelli intercomunali si procede in modo analogo ad opera dei sindaci, o del sindaco del comune capofila).

2 -Con provvedimento del Presidente della Provincia, presieduto dallo stesso ( o del sindaco, o del sindaco del Comune capofila) è costituito un osservatorio provinciale ( o comunale o intercomunale) composto dagli assessori competenti in materia d’integrazione scolastica o da dirigenti da loro delegati , dai sindaci dei comuni capofila delle zone del territorio provinciale (o del comune, o dei comuni rientranti nella zona) o da dirigenti da loro delegati, dalle reti di scuole presenti sul territorio, dal Direttore scolastico regionale o dal suo delegato, da dirigenti delle ASL, delegati dal Direttore generale, da un rappresentante per ogni federazione o associazioni provinciali ( o comunali o intercomunali) di persona con disabilità e loro familiari, da rappresentanti delle singole organizzazioni del terzo settore operanti per la tutela dei diritti e l’erogazione di servizi alla persona per l’integrazione scolastica e sociale.

3 - Il Direttore scolastico regionale o il Dirigente del CSA da lui delegato, costituisce il GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) ai sensi e per le finalità e con le competenze di cui all’art. 15 L.n. 104/92. I membri del GLIP fanno parte del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 3 e tengono i contatti con il G.L.I.R. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) (ove esistente) e con i GLIZ (Gruppi di Lavoro Interistituzionali di Zona) di cui al successivo comma.

4 - I sindaci dei Comuni singoli (o il sindaco del comune capofila) istituiscono il GLIZ (Gruppo di Lavoro Interistituzionale di Zona) in analogia, ove possibile a quanto previsto per il GLIP.

 

ART. 3

Collegio di Vigilanza, Arbitrato e Foro competente

 

1- È costituito il Collegio di Vigilanza sull’esecuzione del presente accordo di programma composto dal Presidente della Provincia o un suo rappresentante (o dal Sindaco o dal Sindaco del comune capofila) che lo presiede,  dal dirigente del CSA di ……., da rappresentanti delle altre amministrazioni stipulanti ( in caso di numerosi piccoli Comuni questi possono nominare uno in rappresentanza di tutti) e dal prefetto ( o da un suo delegato), nonché dai membri del GLIP di cui all’art. 15 comma 1 L. n° 104/92.

2         - Entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente accordo debbono essere comunicati al Comune del Sindaco capofila o in altra sede da esso designata quale Segreteria per l’attuazione dell’Accordo e sede del Collegio di Vigilanza i nominativi dei componenti del Collegio di Vigilanza designati dai singoli soggetti. I nominativi e la sede del Collegio debbono essere immediatamente comunicati all’opinione pubblica.

3 - Al Collegio di vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell’accordo, nonché poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta, consistenti nell’adottare i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano sottratti a valutazioni discrezionali e siano individuati come atti dovuti, nell’ordinare i pagamenti il cui ammontare e il cui stanziamento in bilancio sono espressamente individuati nel contenuto dell’accordo ( fermo restando il disposto di cui all’art. 53 L. n. 142/90), nello stipulare contratti i cui termini ed i cui elementi essenziali sono chiaramente rinvenibili nel contenuto dell’accordo.

4- Le controversie relative all’interpretazione ed all’esecuzione del presente accordo sono rimesse ad un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle due parti in conflitto o dal collegio di vigilanza e dalla parte con esso in conflitto ed un terzo nominati dai primi due; il Collegio decide ai sensi dell’art. 806 c.p.c. sgg.

5- Le controversie giudiziali sono riservate al Foro del principale Comune stipulante ed, in mancanza, del Comune capoluogo di provincia.

 

 

ART.4

Durata

 

1 - Il presente accordo di programma ha la durata di 5 anni ( per far coincidere l’accordo con la durata di una legislatura dell’Ente locale) ed è stato autorizzato con delibera del Consiglio comunale (o provinciale) di …….n. ……. del ……. (o delibera del Consiglio comunale di ……. N. ……. del ……. ) (o sarà approvato dal Consiglio Comunale o provinciale di ……. in sede di ratifica) verrà adottato con ordinanza del sindaco (o del presidente dell’Amministrazione provinciale) e verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

ART. 5

(altri eventuali clausole)

 

Data                                                                                                                                                            Firme

 

 

 

 

ALLEGATO “A”

PROGETTO DI INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA

(O L’ORIENTAMENTO O L’INSERIMENTO LAVORATIVO)

 

Il documento deve contenere almeno i seguenti elementi:

-         Elenco della normativa nazionale e regionale concernente le competenze di ciascuna Amministrazione relativa a ciascun servizio da essa erogato;

-         (La normativa può anche essere apposta in ciascun paragrafo concernente il singolo servizio da erogare);

-         Modalità di individuazione del minore come persona handicappata;

-         Interventi per l’inserimento negli asili-nido;

-         Interventi per l’integrazione nelle scuole materne e dell’obbligo, con particolare riferimento alla formulazione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale, del piano educativo individualizzato, (progetto didattico personalizzato più progetto riabilitativo personalizzato più progetto sociale personalizzato) e delle verifiche, con la collaborazione della famiglia;

-         Interventi per l’orientamento scolastico e professionale;

-         Interventi per l’integrazione nella scuola superiore e nei corsi di formazione professionale;

-         Interventi per l’integrazione lavorativa;

-         Interventi per la formazione del personale operante nei diversi servizi;

-         Interventi per la costituzione del centro di documentazione e consulenza, costituito tramite l’apporto finanziario e di personale dei diversi sottoscrittori.

 

Ai fini della esigibilità dei diritti nascenti dall’accordo, non vanno genericamente elencati tutti i servizi previsti dalle Leggi; vanno invece puntualmente indicati quei servizi che, sulla base delle effettive disponibilità finanziarie messe a disposizione per l’adempimento dell’accordo, le singole amministrazioni si impegnano a realizzare.


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