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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Come  realizzare percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, tenendo conto della frequenza della terza area professionalizzante?

Il D.M. n. 99 del 15 aprile 1994, relativo al nuovo ordinamento del biennio post qualifica degli istituti professionali prevede per le classi quarte e quinte la frequenza della terza area che può essere realizzata in modo integrato (con i centri di formazione professionale) o in modo surrogatorio (con le agenzie esterne alla scuola).

Gli allievi iscritti in quelle classi hanno il dovere, come gli alunni di tutte le classi, di frequentare tutte le ore di lezioni compresa la terza area.

Generalmente la terza area è comprensiva di lezioni teoriche e di stage.

Il consiglio di classe deve scegliere lo stage più adatto alle competenze e alle potenzialità di ciascun alunno in modo che lo stage risulti un percorso formativo e non un addestramento.

Pertanto sia l’Istituto professionale, sia il centro di formazione professionale non possono rifiutare l’iscrizione. Per i centri di formazione professionale vale l’art. 17 della L. n. 104/92 che impone loro l’accettazione di iscrizione di alunni con handicap. Per gli istituti secondari vale la Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/88.

Piuttosto per un percorso integrato diviene importante la stipula di una convenzione fra istituto di istruzione professionale ed il centro di formazione professionale, nel quale siano stabilite le rispettive competenze ed i rispettivi impegni.

In tale convenzione deve essere previsto se e per quante ore l’insegnante per il sostegno segue l’alunno durante lo svolgimento della terza area; ovviamente il centro di formazione professionale deve garantire il tutor per lo stage.

Tutto deve essere riportato nel Piano Educativo Individualizzato.

L’insegnante per il sostegno può, in base alla convenzione, seguire l’alunno anche nel centro di f.p. se ciò avviene in orario di servizio, non ci sono problemi; se avviene in orario aggiuntivo debbono essergli pagate le ore aggiuntive o dalla scuola o dal centro di f.p., secondo quanto stabilito in convenzione. In tali casi ha anche diritto ad una assicurazione aggiuntiva sempre a spese dell’uno o dall’altro ente presente in convenzione.


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