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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Permessi e congedi: dubbi di legittimità costituzionale

Sono state di recente emesse due ordinanze (Tribunale di Tivoli e Tribunale di Savona) che ammettono dubbi di legittimità costituzionali su due casi di mancata concessione di permessi lavorativi (ex Legge 104/2002) e di congedo biennale retribuito . Si tratta di due situazioni molto frequenti su cui la Corte Costituzionale ora dovrà esprimersi. Vediamo i due casi.

Permessi e coppie di fatto
Il caso in giudizio riguarda una lavoratrice che convive more uxorio (coppia di fatto) da anni con una persona affetta da handicap grave e da cui ha avuto un figlio.
La lavoratrice si è vista rifiutare dall’INPS la concessione dei permessi lavorativi richiesti ai sensi dell’articolo 33 della Legge 104/1992. I permessi, infatti, sono concessi per l’assistenza ai figli, ai parenti e affini fino al terzo grado e al coniuge. Sono escluse altre fattispecie, in particolare quando si tratta di una coppia di fatto.
La lavoratrice, in giudizio contro l’INPS, ha sollevato il dubbio di illegittimità costituzionale: l’articolo 33 della Legge 104/1992, nella parte in cui non prevede la concessione dei permessi lavorativi anche nel caso di unione di fatto, sarebbe in contrasto con il dettato della Costituzione ed in particolare con l’articolo 2 (diritto/dovere di solidarietà sociale), l’articolo 3 (pari opportunità a tutti i cittadini), articolo 32 (tutela della salute), articolo 38 (diritto all’inabile all’assistenza sociale).
Ma la normativa vigente sarebbe anche in contrasto con l’articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) e con l’articolo 12 del Patto Internazionale dei Diritti economici, sociali e culturali (1977).
Riconoscendo la fondatezza dei dubbi sollevati, il Tribunale di Savona (Ordinanza 9 aprile 2008), ha sospeso il giudizio e rimesso la pratica alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi definitivamente sulla fondatezza del dubbio sollevato.
La sentenza definitiva avrà effetto su tutte i casi riconducibili alle coppie di fatto.

Congedi biennali retribuiti per l’assistenza ai genitori
L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) prevede la possibilità di ottenere due anni di congedo retribuito, da fruire anche in modo frazionato. Questa agevolazione è tuttavia concessa solo in alcuni casi.
La norma originaria prevede che i beneficiari potenziali del periodo di due anni di congedo retribuito siano i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano “scomparsi”.
Successivamente la Corte Costituzionale, ha riconosciuto due eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto.
Fratelli e sorelle: la Corte Costituzionale, con Sentenza dell’8 giugno 2005, n. 233, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità di fruire del congedo straordinario, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. I diretti interessati, cioè i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) conviventi, possono quindi richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita. La condizione è tuttavia indicata dalla stessa Corte: i genitori devono essere totalmente inabili.
Coniugi: la norma originaria esclude l'opportunità per il coniuge di fruire dei due anni di congedo retribuito. Anche su questo aspetto è intervenuta la Corte Costituzionale (Sentenza 18 aprile 2007, n. 158) censurando questa esclusione e dichiarandone l'illegittimità costituzionale.
Sono esclusi, ad oggi, dal beneficio dei due anni di congedo retribuito i lavoratori che assistono i genitori con handicap grave.
È questo il caso presentato al Tribunale di Tivoli proprio da un lavoratore, che assiste in modo continuativo il genitore con handicap grave, al quale non è stata riconosciuta, in forza della normativa vigente, la fruizione dei due anni di congedo retribuito.
Anche in questo caso è stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dell’articolo 42 , comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, richiamando il dettato costituzionale e le motivazioni delle precedenti sente della Corte (233/2005 e 158/2007)
Il Tribunale di Tivoli (Ordinanza 26 marzo 2008) ha ammesso la fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale e rimesso alla Corte Costituzionale gli atti.
Anche in questo caso si attende una Sentenza che riguarda migliaia di persone.

Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale


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