Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Precedenze nei trasferimenti dei docenti per l'a.s. 2007-2008
Personale con disabilità o familiare di disabili

 

Il C.C.N.I. distingue tre fasi:
I fase, nell'ambito dello stesso comune, quando questo abbia più distretti
II fase, nell'ambito della stessa provincia
III fase, da una provincia ad altra.

La situazione di invalidità è considerata nell'art. 7, punti I, III, V in ordine successivo di precedenza (in caso di parità prevale l'anzianità di età), e nell'art. 8 per un rinvio.

Art. 7, punto I: vale in ciascuna della tre fasi e riguarda i ciechi e gli emodializzati.

Art. 7, punto III: riguarda precedenze nel seguente ordine:  
- invalidi di cui all'art. 21 L.n. 104/92 (invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648)
- personale che necessita di particolari cure continuative (ad esempio cobalto-terapia)
- invalidi di cui all'art.33, comma 6 della L.n.104/92.

Art. 7, punto V: assistenza a persona con handicap in situazione di gravità esclusivamente da parte dei genitori o del coniuge o del figlio unico al genitore con handicap in situazione di gravità. Qualora i genitori siano impossibilitati ad assistere il figlio a causa di morte o grave malattia, subentra nella precedenza il figlio convivente.

Art. 8: riguarda il caso di cui all'art. 33, commi 5 e 7 L.n. 104/92 concernenti i parenti e gli affini diversi dai genitori, figlie e coniuge e il caso di affido di minori effettuato con sentenza. La norma non attribuisce alcuna precedenza a tali situazioni e rinvia, per questa, alle Ordinanze sulle utilizzazioni annuali e sulle assegnazioni provvisorie. 

Inoltre l'art. 9 stabilisce che la situazione di invalidità o handicap deve essere documentata con regolare certificazione medica della ASL, mentre il grado di parentela o l'esclusività nella possibilità di prestare assistenza vanno documentate anche con autocertificazione. 
L'art.12 prevede un reclamo per errori materiali nelle graduatorie da proporre entro 5 giorni dalla loro pubblicazione alla stessa autorità che le ha predisposte. Le decisioni sul reclamo sono atti definitivi, immediatamente impugnabili avanti la Magistratura. Contro atti ritenuti lesivi dei propri diritti, l'interessato può attivare la procedura di conciliazione o l'arbitrato.

27-03-2007

Salvatore Nocera

 


La pagina
- Educazione&Scuola©