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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Prepensionamento: il nuovo testo

 

Le novità: età dei potenziali beneficiari, anni di contribuzione  necessari. Via libera della commissione Lavoro. Il sottosegretario  Viespoli: "Riformulato un testo maggiormente sostenibile"

 

Una nuova versione del testo unificato delle proposte di legge in  materia di prepensionamento per i familiari di disabili gravi: ha  ricevuto il via libera della commissione Lavoro del Senato il 28 luglio  scorso e per il relatore, Teresio Delfino dell'Udc, è "il frutto di una  intensa attività di approfondimento svolta in sede di comitato  ristretto" e anche della "decisiva attività di interlocuzione svolta dal  presidente della commissione nei confronti dei soggetti istituzionalmente competenti".

Le modifiche rispetto al testo precedente riguardano in particolare i  requisiti di accesso al beneficio previsto, anche in vista di un  ridimensionamento degli oneri finanziari recati dal provvedimento. Il  relatore nella seduta del 28 luglio ha spiegato che si è intervenuti  innanzitutto sul comma 1 dell'articolo 1, innalzando il limite minimo di

età dei potenziali beneficiari da 50 a 53 anni, e allo stesso tempo aumentando da 15 a 18 il numero di anni di contribuzione, versati in  costanza di assistenza al familiare convivente disabile, necessari per  accedere al beneficio. È stato inoltre portato a 4 anni il limite  massimo di contribuzione figurativa (il periodo per il quale vengono  accreditati contributi senza che sia stata effettivamente svolta  attività lavorativa) riconosciuta ai potenziali beneficiari e si è  ridotto da un anno a 6 mesi il periodo aggiuntivo di contribuzione  figurativa riconosciuto ad uno solo dei genitori di persone disabili.

 

Non sono state inserite nel testo unificato le disposizioni in tema di  permessi, in quanto al Senato c'è il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica in materia di lavoro, che contiene una  delega al governo in vista di un riordino della normativa. La  commissione, dopo aver adottato il testo per il prosieguo dei lavori,  nella seduta del 29 luglio ha quindi cominciato a esaminare gli  emendamenti presentati. Nell'occasione il sottosegretario al Lavoro  Pasquale Viespoli ha preso atto che la commissione, dopo avere effettuato una serie di audizioni informali e avere riformulato il testo  del provvedimento, prospetta ora un intervento che appare "ad una prima  valutazione, maggiormente sostenibile, sebbene sia necessario che gli  aspetti di carattere finanziario vengano esaminati anche nelle altre  sedi competenti e, in particolare, nell'ambito della V commissione  (Bilancio)".

 

Art. 1.

(Collocamento anticipato in quiescenza).

 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, purché abbiano compiuto il cinquantatreesimo anno di età, a seguito del versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno diciotto annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile. Nel caso di handicap congenito, certificato da una struttura pubblica afferente al servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla nascita. Il beneficio previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato in modo continuativo in un istituto specializzato a tempo pieno, nei diciotto anni di cui al primo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato a tempo pieno.

2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di quattro anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del comma 1, presente all'interno del nucleo familiare.

4. Il beneficio di cui ai comma 1 e 2 si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile, come definito al comma 1, purché abbia compiuto il cinquantatreesimo anno di età e indipendentemente dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefìci analoghi ai fini pensionistici.

5. Ai fini della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello o sorella che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 1, comma 1, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa.

6. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 può essere concesso al fratello o alla sorella del familiare disabile solamente se il genitore è assente o impossibilitato a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come risultante da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale.

 

Art. 2.

(Norme in favore dei genitori di persone disabili gravi).

 

1. Limitatamente a uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è riconosciuta, oltre ai benefici di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, una ulteriore contribuzione figurativa, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, di sei mesi ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile.

2. Qualora la presenza nel nucleo familiare di figli disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sia superiore all'unità, i benefìci previsti dalla presente legge spettano a entrambi i genitori.

 

Art. 3.

(Contribuzione volontaria).

 

1. Limitatamente ai genitori che si sono dedicati al lavoro di cura e di assistenza di soggetti disabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, per almeno quindici anni, e che non hanno mai svolto un'attività lavorativa, è prevista la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico.

2. Limitatamente ai genitori che hanno dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con continuità per almeno quindici anni un figlio disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 e 2 è riconosciuto il diritto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di assistenza al familiare disabile ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

 

Art. 4.

(Modalità di riconoscimento dei benefici).

 

1. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1 e 2 inviano una apposita domanda all'ente previdenziale competente, riportante i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, e alla quale vengono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni di invalidità al 100 per cento, totale inabilità lavorativa e condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativi al disabile assistito, come definito all'articolo 1, comma 1, rilasciati dalle Commissioni Mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle Commissioni Mediche preposte,fermi restando i requisiti di cui al comma 1, articolo 1;

c) dichiarazione di appartenenza all'elenco dei soggetti come elencato al comma 5 dell'articolo 1 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificato storico-anagrafico relativo alla convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all'articolo 1, comma 1;

e) richiesta di anticipazione rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;

f) certificazione del numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

 

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 712,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2010 e 2011 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


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