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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Chiarimenti sui diversi tipi di programmazione didattica (PSP) da inserire nel PEI

Strumenti per l'integrazione

 

Criteri Generali

Sulla base del PEI il Consiglio di Classe predispone per ciascun alunno un progetto didattico (programmazione didattica), che la riforma Moratti definisce Piano di Studio Personalizzato (PSP) ( D.M. n° 331/98 , art. 41 e Allegati al D.Lvo. n° 59/04 per la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo e D.Lvo. n° 226/05 per il secondo ciclo).

Il PSP deve essere obbligatoriamente predisposto dall’intero Consiglio di Classe (tutti i docenti curricolari e di sostegno) e deve contenere per ogni disciplina:

• Le strategie didattiche da seguire,
• I criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati.
• Gli obiettivi didattici che si intendono realizzare,

Esso deve essere predisposto in ogni caso dal Consiglio di Classe, ma è essenziale per la richiesta delle ore di sostegno aggiuntive ( D.M. n° 331/98 , art. 41) e per la riduzione del numero di alunni per classe ( D.M. n° 141/99 ).

Il PSP va predisposto annualmente dopo la formulazione del PEI (comunque non oltre giugno dell’anno precedente) e confermato a settembre.

Il PSP viene verificato ed eventualmente rettificato quadrimestralmente e trimestralmente dal Consiglio di Classe immediatamente dopo le verifiche del PEI.

È previsto che possano essere utilizzati particolari criteri didattici, attività integrative e di sostegno, anche in sostituzione parziale dei contenuti di alcune discipline ( L. n° 104/92 , art. 16, comma 1).

 

Primo Ciclo (Scuola primaria e secondaria di primo grado)

Nel Primo Ciclo la valutazione deve verificare “il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali” ( L. n° 104/92 , art. 16, comma 2). Pertanto il PSP può contenere degli obiettivi didattici personalizzati anche diversi da quelli dei compagni e la valutazione potrà essere effettuata anche con “prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati” ( O.M. n° 90/2001 , art. 11, comma 11) e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati. Si sottolinea che per le scuole del primo ciclo, a differenza di quella secondaria di secondo grado, non esiste la distinzione tra PEI semplificato e PEI differenziato, ma il PEI è personalizzato riguardo alle potenzialità dell’alunno ( L. n° 104/92 , art. 16, commi 1 e 2).

Quanto agli effetti legali del percorso personalizzato occorre distinguere in base all’esito dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo (ex esame di terza media):

1. se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP rispetto ai livelli iniziali di apprendimento sono stati raggiunti viene rilasciato il titolo legale di studio ( L. n° 104/92 , art. 16, comma 2).
2. In caso contrario viene rilasciato un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.
3. Tale titolo è comunque idoneo per l’iscrizione al secondo ciclo ( O.M. n° 90/2001 , art. 11, comma 12 ), purché l’alunno non abbia compiuto il 18° anno di età ( L. n° 104/92 , art. 14, comma 1, lettera c); richiamato nell’ O.M. n° 90/2001 , art. 11, comma 12 ).

N.B. Nei casi in cui gli obiettivi personalizzati si discostano fortemente dagli obiettivi didattici (per es. autonomia personale, controllo sfinterico, ecc.) verrà rilasciato il solo attestato che certifica i crediti formativi raggiunti.

 

Scuola secondaria di secondo grado

Nella scuola secondaria di secondo grado, essendoci obiettivi specifici di apprendimento prefissati (i programmi ministeriali), il GLHO, su proposta degli insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori ( O.M. n° 90/2001 , art. 15, comma 5 ), deve sceglie uno dei tre percorsi didattici sotto elencati, a seconda delle capacità e potenzialità degli alunni:

1. percorso normale: come tutti i compagni;
2. percorso "semplificato" o “per obiettivi minimi”: cioè con la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline ( L. n° 104/92 , art. 16, comma 1), che dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio. L’“obiettivo minimo” da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti (corrispondenti ad un voto pari al 6) anche per gli altri compagni.
3. percorso "differenziato": cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni. Il raggiungimento degli obiettivi del PSP differenziato da diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati ( O.M. n° 90/2001 , art. 15 e per gli attestati C.M. n° 125/01 ).

L’ O.M. 90/2001 , art. 15 comma 4 prevede anche che “qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera” il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti “senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti.”

Per quanto riguarda la valutazione, nei primi due percorsi possono svolgersi prove con tempi più lunghi e/o "equipollenti", cioè con modalità diverse da quelle tradizionali scritte ed orali, che però debbono garantire la valutazione degli apprendimenti dello stesso livello dei compagni ( L. n° 104/92 , art. 16, comma 3); nel terzo percorso oltre a queste possibilità, anche le prove di valutazione possono essere differenziate.

 

07-01-2009

Salvatore Nocera e Nicola Tagliani

Responsabile e collaboratore dell’Area Normativo-Giuridica

dell’Osservatorio Scolastico sull’Integrazione dell’AIPD Nazionale


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