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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Consulta dell'Osservatorio sulla Disabilità

Regole per l'organico di sostegno

Anief

Si è insediata il 19 dicembre 2006 ufficialmente la Consulta dell’Osservatorio sulla Disabilità alla presenza del Sottosegretario, on. De Torre, dei suoi collaboratori e delle Associazioni professionali e sindacali delle famiglie. L’incontro avvenuto nella Sala dei Ministri di Viale Trastevere è stato introdotto da una relazione del prof. Fiorin, coordinatore del comitato scientifico, che ha centrato la sua attenzione su alcune problematiche che richiedono un’immediata soluzione: la revisione del processo che porta dalla diagnosi funzionale alla certificazione della disabilità (Finanziaria 2007), il profilo professionale degli insegnanti specializzati, l’esigenza di garantire una formazione di base a tutti i docenti sui temi dell’inclusione e di fornire un supplemento di professionalità ai docenti specializzati sul sostegno, la stabilizzazione del precariato degli insegnanti di sostegno, la necessità di un incontro tra bisogno e competenza e di proseguire il progetto complesso sull’uso delle nuove tecnologie, la definizione di livelli di qualità che sviluppino un ambiente accettabile, l’istituzione di un tavolo tecnico con il Ministero della salute per l’applicazione del DPCM 185. 
La delegazione dell’ANIEF, composta dal prof. Pacifico (Pres. Nazion.) e dal prof. De Giulii (Coord. Lazio), presente all’incontro in qualità di rappresentante degli insegnanti specializzati sul sostegno, ha ribadito le osservazioni presentate al Sottosegretario il 9 novembre scorso, e apprezzando il contenuto della relazione introduttiva ha depositato una breve memoria dichiarando la propria disponibilità a presentare a breve nuovi e specifici approfondimenti sulle tematiche poste, segnalando carenze e proponendo soluzioni per un miglioramento della qualità dell’insegnamento, per un innalzamento della qualità dell’istruzione, per una società di qualità che possa sui temi dell’inclusione e dell’integrazione essere da modello anche per l’Europa. 
La legge Finanziaria 2007 ha modificato il comma 3 dell'art. 40 della legge 449 del 1997 affidando al Ministro della Pubblica Istruzione, d'intesa con il Ministro della Salute, il compito di elaborare un decreto che modifichi il criterio d'individuazione dell'organico degli insegnanti di sostegno nelle nostre scuole. Tale norma segue la Sua direttiva ministeriale del 25 luglio 2006 prot. 5960 (art. 26) che richiedeva nell'assegnazione degli insegnanti di sostegno più la specificità delle competenze richieste in base alle analisi funzionali che il criterio numerico, viste le numerose disfunzioni avvenute nel corso di questi anni. Tali analisi funzionali, oggi, sarebbero individuate da "certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi" che però, a nostro avviso, nella loro definizione non possono prescindere da uno stretto legame tra Diagnosi Funzionale (DF), Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e Piano Educativo Personalizzato (PEP), documenti che devono caratterizzarsi per la loro chiarezza e per la loro specifica analisi, purtroppo non sempre accertata. A tali certificazioni deve essere, altresì, legato il criterio di selezione e di formazione di nuovo personale docente specializzato per evitare le carenze o il surplus di organico non funzionale alla professionalità richiesta. A tal proposito si ricorda, purtroppo, come attualmente 3.000 futuri insegnanti di sostegno si stanno specializzando presso le Università (corsi di 800 ore) senza un effettivo riscontro legato al criterio testé enunciato, e come nella stessa legge Finanziaria sia previsto di utilizzare i docenti soprannumerari come docenti di sostegno, dopo un breve corso di formazione. Bisogna valorizzare la figura dell'insegnante di sostegno, trasformandolo da occasionalmente specializzato a docente curricolare, e non svilirla. Una volta definito nei suoi particolari il criterio d'individuazione dell'organico di sostegno, inoltre, riteniamo che sia doveroso intervenire anche sulla mancata continuità didattica esistente, che nel caso dei docenti specializzati risalta in particolar modo e con gravissimo danno. Qui, il rapporto tra docente ordinario e supplente è davvero scandaloso (quasi di 1/1): 40.000 docenti sono annualmente licenziati al 30 giugno o al 31 agosto e nella maggior parte dei casi non hanno confermato la loro cattedra l'anno successivo. Bisogna dare alle nostre famiglie e ai nostri alunni competenze e certezze. Occorre, dunque, durante le prossime immissioni in ruolo previste da questa Finanziaria anche una massiccia immissione in ruolo di tale personale, ma non secondo l'attuale riserva legata all'appartenenza ad elenchi aggiuntivi che garantiscono soltanto un'anzianità di merito acquisita, peraltro, in concorsi non riguardanti l'insegnamento di sostegno, a discapito della capacità maturata nell'esperienza didattica e della specifica specializzazione conseguita. Infine, si richiama la necessità di monitorare nelle rispettive ASL dislocate a livello nazionale il corretto insediamento, ai sensi di legge, delle commissioni psico-medico-pedagogiche preposte all’individuazione dei PDF strumenti indispensabili ai docenti per una corretta preparazione degli stessi PEP. Vi è un problema di coordinamento tra l’amministrazione scolastica e quella sanitaria, che deve essere superato e che non può essere regolato da vincoli di bilancio troppo restrittivi. Vi è spreco di risorse e di professionalità. 
L'incontro sulle tematiche riguardanti gli alunni diversamente abili e gli insegnanti di sostegno consente un confronto tra le esperienze delle Associazioni delle famiglie dei diversamente abili e quelle degli stessi insegnanti di sostegno da noi rappresentati. Vogliamo segnalare alcune proposte e alcune riflessioni che inevitabilmente interessano l’attuale Legge finanziaria in discussione alla Camera e alcune criticità evidenti nel metodo di assegnazione annuale delle ore di sostegno da parte dei CSA agli alunni diversamente abili come nel reclutamento dei docenti specializzati sul sostegno. 
Finanziaria - Soppressione dell’articolo 66 comma 1, lettera a) perchè prevede un aumento inopportuno del numero di alunni per classe, giustificato da un incoerente e non omogeneo confronto con il resto d'Europa dove vi è una media di un insegnante ogni undici alunni, e non ogni nove come in Italia. Questo confronto basato su un falso rapporto tra il numero complessivo di insegnanti e quello degli alunni non tiene in considerazione il vero numero di alunni distribuito nelle classi spesso sovraffollate, né l’esistenza in diversi paesi europei delle scuole speciali (eliminate in Italia da circa un trentennio) dove il rapporto tra insegnante di sostegno e alunno diversamente abile è di 1/1, a differenza della scuola pubblica italiana dove permane di ½. Nel conteggio sopra citato, anzi, sono inseriti addirittura gli alunni diversamente abili. Tale articolo, infine, è dannoso perché costringe a ritoccare al rialzo gli attuali parametri (D.M. n. 141/99) che prevedono nella composizione delle classi il numero limite di 25 e di 20 unità in presenza rispettivamente di 1 o 2 alunni diversamente abili. Sostituzione all’art. 66, comma 1, lettera b) della parola “certificazione” con il seguente testo “la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI)”. 

In presenza dell’attuale normativa rigorosa, coerente e invidiata dall’Europa, si ritiene opportuno migliorarla e non rigettarla per mere esigenza di cassa e di taglio allo stato sociale. In questo articolo, difatti, si prevede l’abolizione del vecchio criterio di assegnazione degli organici di diritto per il sostegno, un posto ogni 138 alunni frequentanti, non sostituendolo con un criterio corrispondente alle effettive esigenze degli studenti. Queste esigenze, per altro, sono poco chiare nella loro definizione nel testo come presentato e sicuramente non individuabili nelle sole diagnosi cliniche. Nuovi interventi sull’assegnazione delle ore e degli insegnanti di sostegno Rivedere con provvedimenti amministrativi l'attuale metodo di assegnazione delle ore di sostegno. Questa esigenza nasce dal malessere diffuso nelle Scuole e nelle famiglie dei nostri alunni per l’attuale metodo di assegnazione delle ore di sostegno, che dipende interamente da una commissione di tecnici del CSA. Essi hanno la potestà di ridurre o annullare tali ore arbitrariamente anche a dispetto del fabbisogno certificato dalle commissioni tecniche delle ASL o di quello certificato dai Dirigenti e dai docenti delle singole scuole (che vivono con i nostri alunni). Ci deve essere corresponsabilità e interazione per raggiungere l’obiettivo fissato e non obbedienza a esigenze finanziarie e carenze di organico da imputare all’Amministrazione. Non è un caso che esistono nella scuola superiore quattro aree differenti che non possono essere sostituite d’ufficio per i motivi suddetti ogni anno, ad esempio, nell’assegnazione delle supplenze o nell’immissione in ruolo o nei trasferimenti. 
L’alunno deve essere al centro del processo formativo e d’integrazione e al suo fianco deve essere collocato un insegnante qualificato, motivato e preparato. A tal proposito si richiama l'urgente necessità di disciplinare con una nota quanto espresso nella direttiva del 25 lugli0 2006 prot. 5960 all'art. 26, garantendo nell'assegnazione degli insegnanti di sostegno più la specificità delle competenze richieste in base alle analisi funzionali che il criterio numerico, unico indiscriminato indicatore nella selezione del personale ad oggi utilizzato. Operare nelle Scuole una seria ricognizione delle reali esigenze basata sui criteri suggeriti e legare il sistema di formazione degli insegnanti di sostegno nelle aree specifiche al relativo fabbisogno. Per ciò è auspicabile l’immissione in ruolo su tutti i posti disponibili ed è altrettanto inderogabile il rifiuto a nuove sanatorie per le cattedre di sostegno attraverso i corsi di 800 ore (l’ultimo in corso sta formando 3.000 insegnanti) che sfuggono a una serie programmazione delle risorse richieste, in contrasto spesso con i corsi di 400 ore svolti presso le SSIS, unico canale esistente di procedura ordinaria di abilitazione. 
Tale logica, da contrastare, è alla base anche del principio, oggi vigente, secondo cui gli insegnanti di ruolo soprannumerari possono essere impiegati con un mini-corso formativo come insegnanti di sostegno nella sede propria, invece che in altre occupazioni o amministrazioni dove forse sarebbero più motivati e professionali. Inserire negli elenchi aggiuntivi di sostegno gli abilitati presso le SSIS, in possesso del relativo diploma di specializzazione su sostegno. Bisogna cominciare a dare dignità professionale all’insegnante di sostegno per il bene del lavoro che svolge e non relegarlo al rango di insegnante di serie B a cui spesso è ridotto nelle Scuole. E si può uscire da tale logica, soltanto, con il pensare il docente su sostegno, oltre che uno specializzato, anche e soprattutto un insegnante curricolare. Per questa ragione, non si può tollerare ancor oggi che docenti in possesso della specializzazione su sostegno conseguita anche nel 2005/2006 (corsi 800 ore) ma abilitati con il concorso ordinario (L. 124/1999), nel 2006/2007 siano entrati di ruolo nell'organico di sostegno grazie alla riserva del 50% dei posti (elenco aggiuntivo), a dispetto di colleghi abilitati presso le SSIS e magari in possesso di specializzazione su sostegno (corsi 400 ore) conseguita fin dal 2003/2004 e in alcuni casi con due anni di servizio specifico alle spalle. Il merito di aver ottenuto un’idoneità al concorso ordinario non può trasformarsi nella priorità o in una riserva all’assunzione su organico di sostegno per il quale si consegue specifica abilitazione, pardon specializzazione. 
Testo della Finanziaria 2007, art. 66, da emendare: a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi. 
Allegati Legge 449/1997, art. 40, comma 3. 3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonchè di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. 
Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole. 1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. 
Legge Finanziaria 2007, lettera b), art. 262 - b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; Legge Finanziaria 2007, art. 263 - il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 262 è adottato d’intesa con il Ministro della Salute. 

ANIEF - Associazione Nazionale Insegnanti ed Educatori in Formazione - Collegio Nazionale di Presidenza


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