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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Corsi di specializzazione per il sostegno

Constatando che spesso i posti di sostegno sono occupati da personale docente abilitato ma sprovvisto del titolo di specializzazione il MIUR ha emanato il 20 febbraio 2002 un Decreto che stabilisce:

· le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario -SSIS- nell'ambito delle proprie attività possono organizzare corsi di formazione per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap riservate a docenti abilitati ma sprovvisti del titolo

· le attività devono durare almeno 800 ore da espletare in due semestri;

· le tasse d'iscrizione sono fissate dalle singole scuole

· i bandi e l'uso dei supervisori devono attenersi alle norme fissate per le SSIS

· il numero dei posti riservati per l’accesso ai corsi è definito annualmente dal MIUR sulla base delle esigenze espresse dalle Direzioni scolastiche regionali e sulla base dell’offerta potenziale comunicata dalle università.

· nell’accesso hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno per un periodo di almeno un anno scolastico

· gli Atenei possono ricorrere a convenzioni con Enti per affidamenti di singole attività formative in una misura complessivamente non superiore al 20% delle attività previste.

I corsi dovranno essere attivati dall'anno accademico 2002-3 e fino al 2005-6.

Il Decreto è stato predisposto dal comparto Università, aggirando così il confronto con le organizzazioni sindacali della scuola.

Ecco quindi la soluzione trovata dell'Amministrazione scolastica per fronteggiare il vuoto di organico, ripetutamente denunciato dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori dei disabili.

Questo decreto interrompe una stagione di corsi gestiti in una commistione tra istituzioni universitarie e enti privati che non sempre hanno garantito la spendibilità del titolo. Non resta traccia delle denuncie della Cgilscuola, delle associazioni delle famiglie dei disabili né delle numerose ispezioni disposte dai due Ministeri competenti ( Scuola e Università) e

trascura, come se non esistesse, il problema della validità dei titoli finora rilasciati.

Ignora ,volutamente, la scuola materna ed elementare legittimando implicitamente i corsi aperti dopo il 1 aprile 2001 nonostante la norma del 24.04.2001 prevista dai due ministeri e mai abrogata.

Si celebra così una vergognosa sanatoria che, anche se riduce al 20% la presenza degli Enti, porta le ore di formazione da 1250 ad 800, porta i corsi a due semestri al posto di due annualità, alleggerisce ( sic!) il curricolo di competenze.

Che altro dire? Si perpetua una gestione ancora più intollerabile perché pagata da bambine e bambini disabili.

Decreto Ministeriale 25 marzo 2002


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