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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Scuole Superiori: “Supporto organizzativo” all’integrazione e assistenza igienica: il TAR Sicilia e la Sezione della Corte dei Conti della Lombardia

Diritto allo studio (N) - Trasporti - Collaboratori Scolastici (ex Bidelli) - Assistenti scolastici (AEC, Assistenza Specialistica)

 

Il TAR Sicilia, Sezione di Catania, con l’Ordinanza n. 2212/02, depositata l’11/12/02 conferma le posizioni sostenute nelle Schede dell’Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica.
Infatti una studentessa iscritta in un Istituto tecnico Commerciale Statale ha ottenuto l’ordinanza sospensiva in seguito al ricorso promosso contro la Provincia di Catania per ottenere il trasporto gratuito a scuola e contro l’Istituto tecnico per ottenere l’assistenza di base da parte dei Collaboratori scolastici.

Il TAR si è basato sulle apposite leggi regionali di recepimento delle leggi nazionali, D.lgs n. 112/98 art 139, per l’obbligo della Provincia a fornire il trasporto gratuito e l’assistente per l’autonomia e CCNL del '99 e del 15 Aprile 2001 Allegato “D” per l’obbligo dell’Istituto tecnico a fornire l’assistenza di base.


Quello che emerge con chiarezza è comunque che il TAR, trattandosi di una Regione a statuto speciale come la Sicilia, si è basata sulle leggi di recepimento dei due atti normativi nazionali.
Nei confronti quindi di regioni a statuto ordinario, per le quali gli atti normativi nazionali sono immediatamente efficaci, la loro attuazione sarà ancora più facile.


Ed infatti la Sezione della Corte dei Conti della Lombardia con parere n° 5 del 2008 ha precisato l'obbligo per la Provincia di garantire trasporto, e assistenza per l'autonomia agli alunni frequentanti le scuole superiori ai sensi dell'art. 139 del D.lvo n° 112/98. Il parere della Corte è importante perchè, oltre a ribadire questo principio, precisa che qualora il trasporto sia stato erroneamente assunto dal Comune questi deve continuare ad erogare il servizio (pena il reato di interruzione di pubblico servizio) fino a quando la Provincia non avrà direttamente provveduto, con diritto del Comune al rimborso da parte della provincia di tute le somme anticipate.

La prassi istaurata dal Comune di Brembate (BG) di chiedere un parere alla Corte dei Conti, come osserva la stessa, è molto utile perchè evita il contenzioso e riduce quindi sia la spesa pubblica che il disagio per i cittadini.


È chiaro comunque che il principio che si va consolidando, anche in attuazione della Legge costituzionale n. 3/01 è che sono le Regioni a decidere con propria legge la soluzione dei problemi di assistenza. In mancanza di tali leggi regionali, si applicano intanto le norme generali nazionali, proprio perché i diritti riconosciuti agli studenti in situazione di handicap non possono attendere che si risolvano i conflitti di attribuzioni, che hanno fin qui gravemente danneggiato il loro diritto allo studio.
È una bella vittoria della giustizia per l’affermazione del diritto alla qualità dell’integrazione scolastica.

I genitori che, malgrado i loro sforzi, non sono ancora riusciti ad ottenere il trasporto gratuito, l’assistenza educativa e quella materiale, possono avvalersi dell’Ordinanza per formulare formali richieste agli Enti tenuti per legge a fornire tali servizi, minacciando che, in caso di diniego o rifiuto, si rivolgeranno al TAR della propria regione per ottenere immediatamente giustizia con spese a tutto carico delle Amministrazioni obbligate.

 

25-03-2008


Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
Fax 06/3722510

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