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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

I TRASPORTI

COSA DICE LA COSTITUZIONE

<< Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza…>> (art.16).

COSA DICE LA LEGGE QUADRO

<< Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuale per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici >> (art. 26, comma 1 e 2).

 

CENNI STORICI

L’evoluzione della normativa concernente i trasporti a favore dei disabili è collegata e si intreccia con quella sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

Anche per questo settore uno dei primi provvedimenti di riferimento è il D.P.R. 384/78. Successivamente e fino all’emanazione della Legge-quadro sull’handicap non sono mancate specifiche disposizioni che hanno affrontato particolari problematiche relative all’uso dei mezzi di trasporto.

Nel corso degli anni, accanto al quadro della normativa statale, come per gli altri ambiti considerati, si è registrata una crescente e articolata legislazione regionale finalizzata soprattutto alla concessione di agevolazioni e facilitazioni tariffarie a distinte categorie di disabili.


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