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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Tutela

interdizione (Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e seguenti)
inabilitazione (Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e seguenti)
tutela provvisoria
incapacità naturale (codice civile, Titolo XII art. 428)
la legge di riforma dell’amministrazione di sostegno
testamento

 

Tutte le persone handicappate mentali al compimento della maggiore età acquisiscono gli stessi diritti e doveri di una persona adulta, quindi possono firmare, ritirare da sé la propria pensione, avere un conto corrente bancario, etc.


La maggior parte delle persone con handicap mentale non è però in grado di provvedere completamente a se stessa per quanto riguarda gli aspetti amministrativi come la gestione di uno stipendio o di beni immobili.
Ad oggi le uniche forme di tutela esistenti, che permettono alla persona handicappata mentale di avere una persona che si occupa della gestione di questi aspetti, sono l’interdizione e l’inabilitazione. Tali istituti se da una parte garantiscono la tutela delle persone non in grado di provvedere a se stesse, dall’altra rappresentano una totale limitazione della capacità di agire delle stesse e la preclusione per esempio all’inserimento lavorativo che tante persone handicappate mentali sono invece in grado di affrontare. Esiste comunque, anche se non utilizzato frequentemente l’istituto della tutela provvisoria, legata al disbrigo di pratiche definite, e da alcuni anni è allo studio una riforma della legislazione di sostegno, auspicata da più parti e la cui definizione potrebbe essere vicina.

Interdizione (Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e seguenti)

Definisce il soggetto "incapace", la persona interdetta sono perciò legalmente rappresentata dal tutore, non può quindi svolgere atti di disposizione patrimoniale né essere assunta presso uffici pubblici.
Gli interdetti hanno comunque diritto di voto (Legge 180/78).

Chi può essere interdetto:

i maggiorenni in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi. Inoltre può essere interdetto il minorenne l’anno precedente il compimento della maggiore età; tale istanza è di competenza del Tribunale dei Minori e viene utilizzata soprattutto per quei casi particolarmente gravi nei quali la richiesta di interdizione comunque verrebbe inoltrata, le procedure infatti per i minori sono più snelle.

 

Chi può richiedere l’interdizione:

  1. il coniuge;
  2. i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi);
  3. gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti);
  4. il Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio della Procura della Repubblica).


Procedura: per presentare l’istanza occorre rivolgersi al Tribunale, con l’assistenza obbligatoria di un legale. Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l’istanza venga richiesta dal Pubblico Ministero o venga provato lo “stato di povertà”. Il giudice tutelare nomina: il Tutore e il Protutore.

Chi può essere tutore:

  • uno dei genitori;
  • un figlio maggiorenne;
  • il coniuge;
  • altra persona designata dal Giudice.

Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.

I compiti del tutore:

  1. avere cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti i suoi atti e contratti, amministrare i suoi beni;
  2. presentare ogni anno al giudice Tutelare il rendiconto della sua amministrazione.

Il tutore non può acquistare i beni del tutelato, può essere rimosso se si dimostra negligente, inetto, insolvente, abusa dei suoi poteri, può essere esonerato se la tutela si dimostra troppo gravosa e qualcun altro può sostituirlo.

 

Quando occorre l’autorizzazione del giudice tutelare:

  1. investire capitali;
  2. accettare eredità e/o donazioni;
  3. rinunciare ad eredità e/o donazioni;
  4. riscuotere capitali; - acquistare beni straordinari;
  5. fare contratti di locazione per più di nove anni;
  6. promuovere giudizi.


Quando occorre l’autorizzazione del tribunale:

  1. vendere beni di una certa entità;
  2. costituire pegni o ipoteche;
  3. fare compromessi e transazioni.


Inabilitazione (Codice Civile, Titolo XII artt. 414 e seguenti):

Consente una capacità limitata agli atti di ordinaria amministrazione (atti giuridici, conclusione di contratti). Anche l’inabilitazione può essere di ostacolo all’inserimento lavorativo: gli inabilitati non possono essere assunti in pubblici uffici.


Chi può essere inabilitato: i maggiorenni che non sono in condizioni di gravità tali da essere interdetti, ma che per prodigalità o abuso abituale di alcolici e/o stupefacenti espongono sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, i sordomuti o i ciechi dalla nascita privi di educazione sufficiente.

Chi può richiedere l’inabilitazione:

  1. il coniuge;
  2. i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, ascendenti e discendenti diretti, fratelli, zii, cugini primi);
  3. gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, cognati, zii acquisiti);
  4. il Pubblico Ministero (un magistrato dell’Ufficio della Procura della Repubblica).


Procedura: vedi “Interdizione”. Il giudice tutelare in questo caso nomina un Curatore.

 

Chi può essere curatore:

  1. uno dei genitori;
  2. un figlio maggiorenne;
  3. il coniuge;
  4. altra persona designata dal Giudice.

Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli, sia gravemente ammalato, eserciti già altra curatela.

I compiti del curatore:

  1. aiutare l’inabilitato ad amministrare i suoi beni;
  2. essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio.

 


Quando occorre l’autorizzazione del giudice tutelare:

 

per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Quando occorre l’autorizzazione del tribunale:

  1. vendere beni di una certa entità;
  2. costituire pegni o ipoteche;
  3. fare compromessi e transazioni.


Tutela provvisoria

Quando esiste la necessità dell’assistenza di un tutore per un atto particolare, ma non ci sia la necessità di procedere all’interdizione o all’inabilitazione, il Giudice può predisporre una tutela provvisoria, limitata all’espletamento di quell’atto.

 

Incapacità naturale (codice civile, Titolo XII art. 428)
La legge prevede una forma di protezione di coloro che, pur non essendo interdetti o inabilitati, sono tuttavia incapaci di amministrarsi.
Gli atti di disposizione patrimoniale da loro compiuti possono essere annullati su istanza degli interessati (o dei loro eredi), se da tali atti deriva un grave pregiudizio e anche i contratti possono essere annullati, ma solo quando risulta la malafede del contraente.

L’annullamento può essere chiesto entro cinque anni.



La legge di riforma dell’amministrazione di sostegno
Dal punto di vista della tutela giuridica siamo oggi in un momento di evoluzione legislativa, è infatti attualmente all’attenzione del Parlamento una proposta di legge che prevede l’istituzione dell’Amministrazione di sostegno per chi si trova nell’impossibilità di provvedere alla cura dei propri interessi.

 
Alla data del 21 dicembre 2001 dal Senato (Seconda commissione permanente giustizia) è stato approvato un testo che ha assorbito due diversi disegni di legge (Atto Senato n. 375) e che dovrà ora passare all'esame della Camera.


L’Amministratore di sostegno, sotto il controllo del giudice tutelare, assiste il disabile nella gestione del proprio patrimonio, pur rispettando la sua piena capacità di agire in tutti gli altri campi (cosa che oggi non è possibile in caso di interdizione e nomina di un tutore).



Testamento
I genitori che vogliano disporre dei loro beni dopo la morte, a favore dei figli, possono redigere un testamento.

Il testamento deve essere scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore. Può essere custodito in casa oppure depositato presso un legale o altra persona di fiducia. Può essere stracciato e rifatto in ogni momento.
Nel caso ci siano più figli e più immobili può essere opportuno lasciare, almeno in parte, la nuda proprietà ai figli non handicappati e l’usufrutto al figlio disabile, così da consentire a questo di beneficiare di una rendita.
È opportuno comunque consigliarsi con un notaio per definire le proporzioni.


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