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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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LE VIOLAZIONI DA PARTE DELLE SCUOLE

"Il numero delle insegnanti di sostegno"

Riferimenti Legislativi

 

Legge 20 agosto 2001, n. 333 
(in GU 21 agosto 2001, n. 193)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 agosto 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Decreto Legge 3 luglio 2001, n. 255
(in GU 4 luglio 2001, n. 153)

coordinato con la

Legge di conversione 20 agosto 2001, n. 333
(in GU 21 agosto 2001, n. 193)

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002

…Omissis

 

Art. 3.
Formazione delle classi

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno.

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

Riferimenti normativi:

Comma 1:

- Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998. 

 

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Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi
e la determinazione degli organici del personale della scuola

……Omissis

TITOLO Il

FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE ED ISTITUTI Dì OGNI ORDINE E GRADO

…….Omissis

Capo Il

DISPOSIZIONI COMUNI

…….Omissis

 

Art. 10 - Classi con alunni in situazione di handicap

10.1 Per garantire la massima possibile efficacia nel processo di integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna) possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia della natura dell'handicap e delle condizioni soggettive dei singolo alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.

10.2 Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzativi delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili.

 

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Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141

"Formazione Classi con alunni in situazione di handicap"

Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione lo sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12, con il quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazione di handicap;

VISTO il proprio decreto 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV riguardanti, rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.L.vo 16.4.94, n. 297;

VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l'art. 40, commi 1 e 3, concernenti le modalità di individuazione e di costituzione delle risorse disponibili per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;

VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la L. 15 3.97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;

VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado "....salvaguardando il limite di massima di 20 alunni" nelle classi ove siano ospitati alunni in situazione di handicap;

DECRETA

1. l'art. 10 del D.M. 24.7.98, n. 331 è sostituito dal seguente:

10. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.

10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.

10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto, peraltro,) previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.

10.4 Ai fini previsti dall’art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive dei personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L. 23.12.98, n. 448.

10.5 Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi:

a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione dei piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.

b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di competenza.

 

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 14.1.94, n. 20.

 

1° Osservazione

 

In moltissime scuole i dirigenti scolastici hanno ignorato il disposto di cui all’art. 3 comma 1 del D.L. n. 255/01 convertito nella Legge 333/01, secondo il quale incrementi delle classi, resi indispensabili, sono disposti dal dirigente scolastico secondo i parametri del D.M. del 24/7/98 n. 331/98 e successive integrazioni e modificazioni. Fra tali modificazioni esiste il D.M. n. 141/99, secondo il quale le classi frequentate da alunni con handicap non possono avere più di venti alunni, e per esse deve essere predisposto un progetto di integrazione scolastica.

Ma vi è di più: non avendo i dirigenti aumentato il numero delle classi, inseriscono in ciascuna prima classe con più di venti alunni spessissimo con più di venticinque, più di un alunno con handicap in situazione di gravità. Ciò in dispregio del citato D.M. 141/99 che vieta la presenza di più di un alunno in situazione di gravità nella stessa classe e che, solo in casi lievi consenta la presenza di due alunni con handicap.

 

 

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Le deroghe per il sostegno per i disabili gravi e gravissimi

 

Nota 31 agosto 2001

Prot. n. Ufficio I/409

Oggetto: Titoli di specializzazione per il sostegno, abilitazione ed idoneità conseguiti oltre il termine. Costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto con effetto dall'a.s. 2001/2002. Chiarimenti

A seguito della C.M. n.137 del 20 agosto 2001, si precisa quanto segue:

a) come già indicato nel decreto riguardante gli organici del personale docente, diramato con nota n.90, del 27 luglio u.s., dopo il 31 agosto i Dirigenti scolastici sono competenti ad esaminare le motivazioni delle richieste di posti di sostegno in deroga al rapporto 1:138 e a disporne l'eventuale accoglimento. Di ogni provvedimento sarà dato, come di consueto, comunicazione agli Uffici provinciali.

b) la competenza all'accertamento della regolarità formale e sostanziale dei titoli di specializzazione presentati dagli interessati entro il 31 agosto è dell'autorità che stipula il contratto, e quindi del Provveditore agli Studi entro la suddetta data, e del Dirigente scolastico dopo il 31 agosto: l'accertamento si esplicita con le modalità che il singolo dirigente ritiene idonee allo scopo, compresa l'integrazione della documento presenta;

c) nel caso di impossibilità pratica di presentazione del Diploma - per i concorrenti che in questi giorni conseguono il titolo di studio - è ovviamente consentito che gli interessati presentino una adeguata certificazione provvisoria.

 

Nota 27 luglio 2001

Prot. n. 90/vm

Oggetto: Organici personale docente anno scolastico 2001/2002 - Schema di decreto ministeriale

Si trasmette il testo dello schema di decreto interministeriale concernente l’oggetto, che sostituisce quello trasmesso alle SS.LL. con nota n. 42 del 7 maggio 2001.

L’odierna formulazione tiene conto delle modifiche necessarie per effetto di quanto connesso alla riforma dei cicli scolastici, nonché dell’emanazione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, recante norme per l’ordinato avvio dell’anno scolastico.

Nel comunicare che lo stesso schema è stato contestualmente inviato, per il previsto concerto, al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché al Dipartimento per la Funzione pubblica, si precisa che le innovazioni sostanziali, recepite con il provvedimento in parola, e che assumono rilevanza nel presente contesto, si riferiscono al mantenimento dello stesso numero di classi previste in organico di diritto, nonché alla competenza attribuita ai dirigenti scolastici in merito all’istituzione di ulteriori classi.

Contestualmente, è stata, altresì, disciplinata, l’attivazione dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni portatori di handicap, in aggiunta a quelli indicati nella tabella "E" del decreto.

Fermo restando che tali posti devono essere istituiti e ricoperti entro il 31 agosto a cura dei dirigenti degli uffici scolastici provinciali, è stata prevista, dopo tale data, la competenza del dirigente scolastico sia per le nomine del personale non effettuate in tempo utile dagli uffici provinciali, che per l’attivazione dei posti necessari esclusivamente a seguito di esigenze sopravvenute dopo la data di inizio dell’anno scolastico.

In merito a quanto accennato non sfuggirà certamente alle SS.LL. l’esigenza della corretta comunicazione dei dati al sistema informativo, per il puntuale monitoraggio degli effetti prodotti dalle innovazioni in parola, nonché al fine della determinazione degli organici dell’anno scolastico 2002/2003, la cui previsione, proprio a seguito della modifica dei termini di cui al D.L.255/2001, dovrà essere sensibilmente anticipata, rispetto alle attuali tempificazioni.

Nel precisare che con successiva comunicazione saranno rese note, in dettaglio, le modalità per la rilevazione in questione, si rende noto che nelle tabelle allegate la consistenza relativa al corrente anno scolastico è quella della previsione formulata con il D.M. 200/2000.

Si prega di portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche la presente nota ed i relativi allegati

 

Disposizioni Sulla Determinazione Degli Organici Del Personale Docente per l’anno scolastico 2001/2002

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro Per La Funzione Pubblica

 VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo a misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

VISTI l’articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’articolo 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 1998, n.233, inerenti l’organico funzionale delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000 n.105 relativo all’attribuzione dell’organico funzionale nell’istruzione secondaria per agevolare, in un campione predefinito di istituzioni scolastiche, la sperimentazione dell’autonomia regolata dai decreti ministeriali 29 maggio 1998, n. 251, e 19 luglio 1999, n. 179;

VISTI i titoli II e III del l decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, recanti disposizioni relative alla formazione delle classi e alla determinazione degli organici del personale della scuola;

VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9 inerente l’elevamento dell’obbligo di istruzione;

VISTO il decreto ministeriale n. 3 giugno 1999, n.141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

VISTI i decreti ministeriali 6 agosto 1999, n. 200 e 10 agosto 2000, n.200, relativi alle disposizioni per la determinazione delle consistenze delle dotazioni organiche provinciali ed ai criteri per la definizione degli organici di istituto del personale della scuola, rispettivamente per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 104 con il quale sono state definite le consistenze provinciali della dotazione organica dei posti di insegnamento di strumento musicale (classe di concorso A077) nelle scuole dell’istruzione secondaria di primo grado;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 inerente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 inerente l’organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;

VISTO il verbale sottoscritto in data 17 aprile 2001 a conclusione della procedura di concertazione posta in essere, ai sensi dell’articolo 5 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, con le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo contratto;

DECRETA

Articolo 1
(Consistenza dotazioni provinciali e di istituto)

1.1 Nelle allegate tabelle "A", "B", "C", e "D", costituenti parte integrante del presente provvedimento, è indicata la consistenza degli organici del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado prevista per l’anno scolastico 2001/2002, tenuto conto delle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche in relazione al numero degli alunni, ed alle esigenze connesse alla formulazione degli organici funzionali così come delineati dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 per la scuola elementare e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200 per la scuola materna.

1.2 Entro il limite dell’organico complessivo previsto dalle tabelle di cui al comma 1, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali determinano le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche, in relazione alla necessità di personale corrispondente al numero degli alunni, delle classi e delle sezioni prevedibile, in ciascuna scuola, sulla base dei criteri enunciati nel decreto 24 luglio 1998, n. 331, e nel decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 relativo alla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap. La quantificazione delle risorse necessarie è, altresì, definita nel rispetto delle disposizioni relative alla determinazione degli organici funzionali.

1.3 Per l’istruzione secondaria restano ferme le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, nonché, limitatamente alle istituzioni scolastiche di cui all’elenco allegato alla circolare ministeriale 6 aprile 2000, n.154, le modalità contemplate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, n.105 con il quale, nella prospettiva dell’estensione a tutti gli istituti di istruzione secondaria, è disciplinata la definizione dell’organico funzionale.

 

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2°Osservazione

 

In moltissime scuole i dirigenti scolastici non applicano l’allegato D al CCNL comparto scuola del 15/2/2001.

In tale allegato, che ridefinisce la figura professionale del collaboratore scolastico è espressamente previsto, a chiarificazione del CCNL del ’99, che a lui debba essere affidata l’assistenza materiale ed igienica alla persona degli alunni con handicap.

A seguito di tale CCNL, gli enti locali, che prima fornivano assistenti materiali, gli hanno revocati.

I dirigenti scolastici, a causa dei rifiuti dei collaboratori scolastici a svolgere tali mansioni, non pongono in essere gli ordini di servizio conseguenti al CCNL firmato dal M.P.I.. E’ intuitivo che i fatti sopra denunciati arrecano in gravissimo danno non solo agli alunni con handicap ma anche ai compagni, alle rispettive famiglie ed alla qualità del servizio scolastico.


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