Servizio civile a "La Sapienza" di Roma

di Renato Razzano

In Italia i cittadini maschi sono tenuti, come ben sanno, a concorrere alla difesa della Patria prestando, per dieci mesi, servizio militare (detto perciò obbligatorio o di leva).

Una prima legge del 1972 e poi la legge "8 Luglio 1998, n.230 -Nuove norme in materia di obiezione di coscienza- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.163 Serie Generale del 15/7/1998" hanno regolamentato la situazione di coloro che per motivi ideologici e/o religiosi si rifiutavano di prestare il servizio militare ( la cosiddetta "obiezione di coscienza " ).

In particolare la legge del 1998 ha riconosciuto l’obiezione di coscienza come diritto di libertà individuale e non più un beneficio soggetto a concessione (com’era nella legge del 1972), tanto che il ragazzo che non intende fare il servizio militare prestando servizio civile sostitutivo non deve più fare domanda, ma presentare una semplice dichiarazione.

A marzo 2001 è uscita una nuova legge la legge "6 Marzo 2001, n. 64 –Istituzione del servizio civile nazionale" che ha istituito il servizio civile nazionale alternativo al servizio militare obbligatorio.

Questo significa che il ragazzo chiamato alla leva potrà esprimere preferenza tra (1) il servizio militare e (2) il servizio civile.

Indicando il servizio civile nazionale non indica obiezione di coscienza e verrà destinato a svolgere il servizio civile, purché non risulti necessario al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate.

Ogni persona potrà, ovviamente, continuare a chiedere di svolgere (3) il servizio civile sostitutivo in quanto obiettore di coscienza.

In sintesi le possibilità per il ragazzo chiamato al servizio militare obbligatorio sono tre, come indicate nel bando di chiamata alla leva predisposto dal ministero della difesa:

L’8 marzo 2001, l’Università " La Sapienza" di Roma e l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile hanno stipulato una convenzione per l’impiego di obiettori di coscienza nelle strutture dell’Università stessa.

Le strutture che possono godere delle prestazioni degli obiettori sono quelle che presentano dei progetti di lavoro in tema di attività d’istruzione socio-culturale (vedi copia della circolare interna per farsi un’idea dei dipartimenti coinvolti).

Per la recente uscita della legge istituente il servizio civile nazionale, non è invece chiara la posizione che in questa convenzione ha la nuova figura di chi presta servizio civile nazionale senza essere obiettore. Chi scrive (doubleerre@yahoo.com) si sta informando in merito.

Vedi:

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Circolare dell’Università " La Sapienza" di Roma riguardante la convenzione per l’utilizzo di obiettori di coscienza.

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI R0MA "LA SAPIENZA"

Rip. Il - Personale Roma, 18/APR/2001

Sett. I AA.GG. - Ufficio Presenze 00185 P.le A. Moro 5

OGGETTO: Assegnazione Obiettori di coscienza - L.8.7.98 n 230 - Convenzione.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 8/3/2001 è stata stipulata la convenzione tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e quest’Ateneo, per l’impiego di obiettori di coscienza nelle strutture che hanno già presentato progetti di lavoro in tema d’attività d’istruzione socio-culturale.

Com'è noto gli obiettori non potranno essere impiegati in posti d’organico o in Sostituzione di personale impiegatizio od operaio né in incarichi burocratico-amministrativi, ma potranno essere utilizzati secondo il progetto d'impiego a suo tempo comunicato dalle strutture in indirizzo alla scrivente amministrazione.

Al fine di soddisfare le richieste presentate sarà cura di questa Amministrazione assegnare le unità di o.d.c. non appena verrà data disponibilità da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

Eventuali richieste di cittadini (allegato I) - studenti e non – atte a manifestare la volontà di intraprendere attività di obiettore pervenute presso le strutture dalle SS. LL. dirette, dovranno essere inviate presso Rip. II Settore AA.GG. - Ufficio Presenze che, in base alla disponibilità dei posti, provvederà al rilascio di una "lettera di gradimento" nonché all'inoltro di una richiesta nominativa presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Presenze della Rip.II Sett. AA.GG. al numero O6/49912638-fax 06/49912522.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


 

Richiesta che l’obiettore fa nel caso voglia poter svolgere il servizio civile sostitutivo presso l’Università degli Studi di Roma.

 

Al Magnifico Rettore

dell' Universita' degli Stadi di Roma "La Sapienza"

Rip.II Sett. IAA.GG. - Ufficio Presenze

Il sottoscritto _____________________________________________________

nato a__________________________ il ________________________________

e residente a_____________________ Via ______________________________

____________________________________tel. _________________________

eventuale domicilio in Roma, Via ______________________________________

codice fiscale_______________________________

iscritto nelle liste di leva del Comune di _________________________________

Appartenente al Distretto / Capitaneria di Porto di

_____________________________________________________________

CHIEDE

Il rilascio. di una dichiarazione di gradimento individuale al fine di poter svolgere servizio sostitutivo civile presso l’Università degli Studi di Roma (Es. Presidenza, Dipartimento, Biblioteca ecc.)

__________________________________________________________________

Dichiara di avere già presentato domanda di obiezione di coscienza in data

___________________________

Eventuale data di fine rinvio per motivi di studio ___________________________

Conoscenze Interessi - Attitudini

-Eventuale diploma in_________________________________________________

-Eventuale Facoltà frequentata ______________________ anno di corso ________

-Conoscenza di informatica ____________________________________________

-Conoscenza di lingue straniere (specificare) _______________________________

-Altro (conoscenze varie, esperienze di lavoro, ecc.)_______________________________

Roma,__________________ FIRMA


Legge 8 Luglio 1998, n.230 " Nuove norme in materia di obiezione di coscienza".

(Legge 8 luglio 1998, n.230 pubblicata nella G.U. n.163

Serie Generale del 15.7.1998)

La durata del servizio sostitutivo civile è di 10 mesi.

Le nuove norme in materia di obiezione di coscienza attribuiscono al cittadino che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accetta l'arruolamento nelle Forze Armate e nei Corpi Armati dello Stato, il diritto soggettivo di adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi Fondamentali" della Costituzione.

1. Motivi di esclusione

Non possono esercitare il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare coloro che:

* risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative a particolari tipi di armi e precisamente alle armi indicate, rispettivamente, negli artt. 28 e 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelle indicate al primo comma lettera h, nonchè al terzo comma dell'art.2 della Legge 18.04.1975, nr. 110 e cioè:

* repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890;

* armi da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, strumenti lancia razzi, armi destinate alla pesca ovvero armi o strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art.6 escluda, in relazione alle specifiche caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

(ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza);

* abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze Armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

* siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;

* siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

 

2. Termini per la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile.

La domanda di ammissione al servizio civile va presentata entro 15 gg. dalla data di arruolamento a seguito della visita di leva.

Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso in cui non abbiano presentato la domanda entro i termini stabiliti dalla nuova legge, potranno produrla entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi ed in tale caso la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

I rimpatriati che godono del beneficio della dispensa dal presentarsi alle armi ai sensi dell'art.9, Decreto Lgs. 30.12.1997, nr.504 devono presentarla entro 15 gg. dal rimpatrio.

La domanda presentata nei termini sospende la chiamata alle armi.

3. Organo competente a ricevere la domanda di ammissione al servizio civile.

L'Ufficio Leva di appartenenza è l'organo al quale deve essere inoltrata la domanda di ammissione al servizio civile.

4. Contenuto della domanda di ammissione al servizio civile.

La domanda di ammissione al servizio civile (mod. SC1)dovrà contenere:

* cognome, nome, data e luogo di nascita e di residenza;

* espressa menzione dei motivi su cui si fonda la domanda;

* attestazione, sotto la propria responsabilità, nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza dei motivi di esclusione illustrati nel precedente punto 1.;

* eventuale indicazione, utilizzando il Modello SC/E, delle proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da Enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a 10 Enti nell'ambito della Regione prescelta.

La domanda può essere corredata di tutti i documenti attestanti eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili per l'assegnazione.

5. Organo competente ad emettere il decreto di accoglimento o reiezione della domanda di ammissione al servizio civile.

L'Ufficio Nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreta l'accoglimento o reiezione (in tal caso, con provvedimento motivato) della domanda di ammissione al servizio civile.

E' possibile fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per impugnare il decreto di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile: il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

6. Organo competente per l'assegnazione e la gestione degli obiettori di coscienza.

L'Ufficio Nazionale per il servizio civile, organizzato in una sede centrale, già operativa, e in sedi regionali, non ancora operative, ha il compito, tra gli altri, di gestire la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, i cui nominativi, una volta accolta la domanda, vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale.

A decorrere dall'anno 2000 l'accoglimento della domanda di obiezione di coscienza e l'assegnazione degli obiettori ai vari Enti/Organizzazioni dovranno avvenire entro il termine massimo di 9 mesi (ulteriori e più dettagliate informazioni sono contenute nel sito dell'Ufficio Nazionale per il servizio civile).

7. Modalità di svolgimento del servizio.

L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con la possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore d'impiego prescelto, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli Enti ed Organizzazioni convenzionate.

Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare e comprende:

* un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego e destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio (per l'espletamento del servizio in determinati settori, possono essere previsti periodi di addestramento aggiuntivo presso l'Ente o Organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa);

* un periodo di attività operativa.

Il servizio, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese o per la partecipazione a missioni umanitarie o per la cooperazione allo sviluppo.

Al termine del servizio l'obiettore è posto in congedo illimitato.

Il cittadino che presta servizio civile gode degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano servizio militare di leva e ha diritto, inoltre, alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

Analogamente a quanto previsto per il servizio militare, il periodo del servizio civile è riconosciuto valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato.

Inoltre sia il periodo di servizio civile che di servizio di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso Enti pubblici.

Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.

In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che lo hanno prestato e sono stati richiamati, sono assegnati alla protezione civile o alla Croce Rossa.

8. Doveri degli obiettori di coscienza durante il servizio.

I giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile debbono:

a. presentarsi in servizio nel giorno stabilito dal provvedimento di assegnazione;

b. comunicare alla sede dell'Ente di assegnazione, che ne darà comunicazione all'Ufficio, entro 5 giorni dalla data prevista per l'assunzione in servizio, eventuali casi di impossibilità a presentarsi fornendo le motivazioni a giustificazione dell'impedimento e, se richiesto, i certificati o atti previsti dalle disposizioni normative regolanti la materia;

c. recuperare le ore di servizio non prestate in assenza di giustificazione;

d. comunicare tempestivamente, in caso di malattia verificatasi nel corso del servizio, l'assenza, facendo recapitare, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia, il certificato medico;

e. seguire le istruzioni e le direttive date dal responsabile obiettori e dal responsabile del progetto;

f. rispettare scrupolosamente l'orario di servizio;

g. non assentarsi durante l'orario di servizio dalla sede di assegnazione senza l'autorizzazione del responsabile;

h. riprendere il servizio al termine del periodo di licenza o permesso;

i. non esercitare altre attività se non nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;

j. astenersi da comportamenti che possano pregiudicare il buon andamento del servizio;

k. astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio.

 

9. Sanzioni, decadenze e divieti.

L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Stessa pena viene comminata a chi non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile rifiuta di prestare il servizio militare.

La sentenza penale di condanna per uno dei suddetti reati esonera dagli obblighi di leva.

L'imputato o il condannato per i predetti reati può inoltrare istanza per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile.

L'accoglimento della domanda estingue il reato ed il tempo trascorso in detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento solo quando sopravvengano o siano accertate le cause ostative in precedenza elencate (vds.punto 1).

In caso di decadenza l'obiettore sarà tenuto a prestare il servizio militare:

* per la durata prevista per il servizio militare, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile;

* per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di detto servizio.

A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è fatto divieto di:

* detenere e usare particolari tipi di armi;

* assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti.

I trasgressori, oltre ad essere soggetti ai rigori dalla legge penale, decadono dai benefici previsti dalla presente legge.

Inoltre, è fatto divieto alle Autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai cennati soggetti qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività predette.

Agli ammessi al servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze Armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

Durante l'espletamento del servizio civile non possono essere assunte/iniziate attività/corsi (impieghi pubblici e privati, attività professionali, corsi o tirocini propedeutici ad attività professionali) che impediscano il normale espletamento del servizio: la violazione di questo divieto comporta il trasferimento presso altra sede in altra regione geograficamente non contigua.

A chi già espleta tali attività e funzioni si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare (ad es. conservazione dell'impiego pubblico). L'obiettore che si rende responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio soggiace alle seguenti sanzioni, irrogate, a seconda della gravità, dall'Ufficio Nazionale per il servizio civile o dal legale rappresentante dell'Ente/Organizzazione e da questi comunicate al predetto Ufficio Nazionale per il servizio civile che può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate:

* diffida per iscritto;

* multa in detrazione della paga;

* sospensione di permessi e licenze;

* trasferimento ad incarico affine, anche presso altro Ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

* sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

 

10. Disposizioni per gli Enti/Organizzazioni.

Gli Enti e le Organizzazioni pubblici e privati che intendano impiegare obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio Nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

* assenza di scopo di lucro;

* avere finalità istituzionali concernenti attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico ed ambientale, tutela ed incremento del patrimonio forestale;

* capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile;

* avere svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

La domanda di convenzionamento va indirizzata all'Ufficio Nazionale per il servizio civile, avendo cura di indicare:

* settori di intervento di propria competenza;

* sedi e centri operativi per l'impiego degli obiettori;

* numero totale degli obiettori impiegabili e loro distribuzione nei vari luoghi di servizio;

* disponibilità a fornire agli obiettori di coscienza vitto e alloggio, dietro rimborso delle relative spese sostenute, nei casi in cui lo ritengano necessario per la qualità del servizio o nel caso in cui intendano utilizzare obiettori non residenti nel Comune della sede di servizio.

L'obiettore non può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme dello statuto dell'Ente.

Per la stipula della convenzione l'Ente dovrà presentare un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'Ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino e dovrà dimostrare idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile.

 

Legge 6 Marzo 2001, n.64 " Istituzione del servizio civile nazionale".

Legge 6 marzo 2001, n.64

Istituzione del servizio civile nazionale

Art. 1.

(Princìpi e finalità).

1. E' istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;

c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

Art. 2.

(Delega al Governo).

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;

b)determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;

d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);

f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;

g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n.230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n.324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n.424, in quanto compatibili con la presente legge;

h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;

i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;

l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

Art. 3.

(Enti e organizzazioni privati).

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

Capo II

DICIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO

Art. 4.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(Ammissione al servizio civile).

1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.

2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.

3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.

4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:

a)le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.

Art. 6.

(Determinazione del contingente).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n.230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n.230 del 1998.

2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 7.

(Ufficio nazionale per il servizio civile).

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n.230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n.230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale.

3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

Art. 8.

Disposizioni integrative ed attuative).

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.

3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.

Art. 9.

(Servizio civile all'estero).

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n.230.;

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.

Art. 10.

(Benefici culturali e professionali).

1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n.230.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.

Capo III

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 11.

(Fondo nazionale per il servizio civile).

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:

a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;

b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;

c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Norme abrogate).

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n.230, sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".

2. E' abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n.265.