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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Intese  Governative con le Confessioni religiose

a cura di nadia scardeoni

Interlinea

 

 stralci da www.governo.it

Nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio opera  il Servizio per i rapporti istituzionali e con le confessioni religiose per lo svolgimento delle funzioni di assistenza al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione.
La stessa struttura opera un raccordo tra le varie Commissioni (istituite presso la Presidenza del Consiglio) che, a vario titolo, si occupano dei rapporti tra il Governo e le confessioni religiose.
Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione di queste Commissioni: ommissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose
l'articolo 8 della Costituzione*,dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purch non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.* art. 8 Costituzione
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo. Ad esso si rivolgono le Confessioni interessate.
l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose affidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri, il quale si avvale di una apposita Commissione, istituita presso la stessa Presidenza......
....La Commissione in carica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 30 novembre 1998 e rinnovata il 30 novembre 1999, ha il compito di procedere alla terza valutazione delle somme suindicate ed alla relativa utilizzazione da parte della Conferenza Episcopale e delle confessioni religiose beneficiarie al fine di predisporre eventuali modifiche.
La Commissione governativa composta dal Prof. Francesco Margiotta Broglio, Presidente, dal Prof. Carlo Cardia e dal Dott. Gianni Giammarino e dura in carica un anno.



Intese approvate con legge ai sensi dell'art. 8 della Costituzione

CONFESSIONE RELIGIOSA DATA FIRMA INTESA LEGGE DI APPROVAZIONE
Tavola Valdese
 21/02/1984
25/01/1993  L. 449/1984
L. 409/1993 
Assemblee di Dio in Italia
29/12/1996
L. 517/1998
Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7ー giorno
29/12/1986
L. 516/1988
Unione Comunit Ebraiche Italiane 27/02/1987
06/11/1996  L. 101/1989
L. 638/1996
Unione cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)
29/03/1993
L. 116/1995
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
20/04/1993
L. 520/1995


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ACCORDO LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA


(modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929)
Roma, 18 febbraio 1984
Tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libert religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunit politica, nonch la nuova codificazione del diritto canonico;considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ci richieda procedimenti di revisione costituzionale;
hanno riconosciuto l'opportunit di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:
Articolo 1
La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
Articolo 2

1.La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libert di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare assicurata alla Chiesa la libert di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonch della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. ネ ugualmente assicurata la reciproca libert di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, cos come la libert di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.
3. ネ garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libert di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicit.

Articolo 3

1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie liberamente determinata dall'autorit ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici liberamente effettuata dall'autorit ecclesiastica. Quest'ultima d comunicazione alle competenti autorit civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, cos come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.
Articolo 4

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facolt di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle societ di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle universit italiane.
4.
Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorit informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
Articolo 5

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorit ecclesiastica.
2.
Salvo i casi di urgente necessit, la forza pubblica non potr entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorit ecclesiastica.
3. l'autorit civile terr conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorit ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
Articolo 6

La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festivit religiose determinate d'intesa fra le Parti.
Articolo 7

1.
La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, n di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacit giuridica e ogni forma di attivit.
2. Ferma restando la personalit giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorit ecclesiastica o con il suo assenso, continuer a riconoscere la personalit giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalit di religione o di culto. Analogamente si proceder per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attivit dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attivit diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalit di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivit e al regime tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
5. l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono per soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.
6. All'atto della firma del presente Accordo,
le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.
Articolo 8
1.
Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegher ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e rediger quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potr avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'et richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. La trascrizione tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullit o di annullamento non potrebbe essere pi proposta. La richiesta di trascrizione fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. l'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne d notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione pu essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullit di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutivit del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda della parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformit del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c)
che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La corte d'appello potr, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.
3.
Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignit ed i valori della famiglia, fondamento della societ.
Articolo 9
1.
La Repubblica italiana, in conformit al principio della libert della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parit assicurata piena libert, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
2.
La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuer ad assicurare, nel quadro delle finalit della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libert di coscienza e della responsabilit educativa dei genitori, garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorit scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
Articolo 10

1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorit ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facolt approvate dalla Santa Sede,
sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Universit Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorit ecclesiastica.
Articolo 11

1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libert religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2. l'assistenza spirituale ai medesimi assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorit italiane competenti su designazione dell'autorit ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalit stabiliti d'intesa fra tali autorit.
Articolo 12

1.
La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilit delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilit delle altre catacombe. Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede pu procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.
Articolo 13

1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorit dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.
Articolo 14
Se in avvenire sorgessero difficolt di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.
Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi



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Protocollo addizionale all'Accordo


tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Roma, 18 febbraio 1984  

Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficolt di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. In relazione all'articolo 1
Si considera non pi in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione all'articolo 4
a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'articolo 11.
b) La Repubblica italiana assicura che l'autorit giudiziaria dar comunicazione all'autorit ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano d dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorit ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

3. In relazione all'articolo 7
a) La Repubblica italiana assicura che rester escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorit governative ed di volta in volta tra le competenti autorit governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.
b) la Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovr terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. In relazione all'articolo 8
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:
1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermit di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinit in linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovr tener conto della specificit dell'ordinamento canonico dal quale e regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine.
In particolare:
1) si dovr tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si proceder al riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformit alle norme dell'articolo 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorit giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. In relazione all'articolo 9
a) l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 impartito - in conformit alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libert di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorit ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorit scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento pu essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorit ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorit scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalit di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia disciplinata da norme particolari.

6. In relazione all'articolo 10
La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 - che non innova l'articolo 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si atterr alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. In relazione all'articolo 13, n. 1
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

Agostino Card. Casaroli
Bettino Craxi

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 Intese attuative dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.
Roma, 18 febbraio 1984



Riforma degli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
L 20 maggio 1985, n. 222- Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
( DPR 13 febbraio 1985, n. 33 - Regolamento di esecuzione della legge n.222)


Nomine ecclesiastiche
Scambio di note del 23 dicembre 1985 tra il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e l'Ambasciata italiana presso la Santa Sede.


Festività religiose
DPR 28 dicembre 1985 n. 792 - Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n.121.


Insegnamento religioso
DPR 16 dicembre 1985, n. 751 - Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
DPR 23 giugno 1990, n. 202 - Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.


Assistenza spirituale
DPR 27 ottobre 1999, n. 421 - Assistenza spirituale al personale di religione cattolica appartenente alla Polizia di Stato.


Beni culturali
DPR 26 settembre 1996, n. 571 - Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni culturali ed ambientali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.


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Link dal Codice di Diritto Canonico

http://www.intratext.com/X/ITA0276.HTM

Codice di Diritto Canonico

http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P2L.HTM

Titolo III - L'EDUCAZIONE CATTOLICA (Cann. 793 – 821)

http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P2M.HTM

le scuole

http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P2N.HTM

le università

 

http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P41.HTM

Matrimoni- Lo scioglimento del vincolo

http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P6N.HTM

Capitolo II: CAUSE DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI

http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P6O.HTM

Capitolo III: PROCESSO PER LA DISPENSA DAL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO

http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P4Z.HTM

Titolo I - DELITTI CONTRO LA RELIGIONE E L'UNITÀ DELLA CHIESA (Cann. 1364 – 1369)

http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P50.HTM

Titolo II - DELITTI CONTRO LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE E LA LIBERTÀ DELLA CHIESA (Cann. 1370 – 1377)

http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P5W.HTM

Capitolo III: TESTIMONI E TESTIMONIANZE

http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P6R.HTM

Titolo III - MODI PER EVITARE I GIUDIZI (Cann. 1713 – 1716)

http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P54.HTM

Titolo VI - DELITTI CONTRO LA VITA E LA LIBERTÀ DELL'UOMO (Cann. 1397 – 1398)

http://www.intratext.com/IXT/ITA0276/_P6C.HTM

Capitolo II: LA RESTITUTIO IN INTEGRUM

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DISEGNO DI LEGGE  "NORME SULLA LIBERTタ RELIGIOSA E ABROGAZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUI CULTI AMMESSI" (A.C. 2531)


Il Consiglio dei Ministri del 1ー marzo 2002, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha approvato un disegno di legge recante norme sulla libert religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
Il disegno di legge intende attuare compiutamente i principi costituzionali in materia di libert religiosa e, parallelamente, abrogare la legge n. 1153 del 1929 sull'esercizio dei culti diversi dal cattolico, che, con riferimento al concetto di religione dello Stato contenuto nei Patti Lateranensi, venivano allora definiti "ammessi".
Il disegno di legge si propone altres di contribuire all'attuazione della tutela costituzionale degli interessi religiosi collettivi, agevolando la vita di istituzioni, associazioni e organizzazioni con finalit di religione o di culto nella loro libera e peculiare espressione.
Si propone, infine, di dare formale attuazione all'art. 8*, terzo comma, della Costituzione, relativo alla stipulazione delle intese con le confessioni religiose, definendo e regolando le procedure da seguire in vista della conclusione delle intese.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA............

ARTICOLATO

Capo I
LIBERTA' DI COSCIENZA E DI RELIGIONE
Art. 1.
(Diritto fondamentale di libert di coscienza e di religione)

1.
La libert di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, garantita a tutti in conformit alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo ed ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia.
Art. 2.
(Esercizio del diritto di libert di coscienza e di religione)
1. La libert di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla libert di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della Costituzione.
Art. 3.
(Divieto di discriminazioni)
1. Nessuno pu essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione o credenza, n essere obbligato a dichiarazioni specificamente relative alla propria appartenenza confessionale.

Art. 4.
(Figli minori)
1.
I genitori hanno diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalit e senza pregiudizio della salute dei medesimi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 316 del codice civile, i minori, a partire dal quattordicesimo anno di et, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all'esercizio del diritto di libert religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell'interesse primario del minore.
Art. 5.
(Diritti di riunione e di associazione per finalit di religione e di culto)
1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli articoli 17 e 18, primo comma, della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalit di religione o di culto.
Art. 6.
(Partecipazione ad associazioni religiose)

1. La libert religiosa riconosciuta a tutti comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformit alle sue regole.

2. Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che esercitino tali diritti.
Art. 7.
(Libert di coscienza)
1.
I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione.
2. Le modalit per l'esercizio dell'obiezione di coscienza nei diversi settori sono disciplinate dalla legge.
Art. 8.
(Esercizio della libert religiosa in particolari condizioni)
1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libert religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative all'astensione dalle attivit in determinati giorni o periodi previsti come festivit dalle leggi di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, purch non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.
2. I Ministri competenti, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalit di attuazione del comma 1 che, per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati devono essere compatibili con le esigenze di servizio. Sugli schemi di regolamento acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalit giuridica, l'ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o detenzione adotta le misure necessarie, d'intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto della confessione di appartenenza.
Art. 9.
(Libert religiosa nei luoghi di lavoro)
1. L'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico, il divieto di licenziamento determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro, il divieto di indagine sulle opinioni religiose e la nullit di patti o atti diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle vigenti disposizioni in materia.
2. I contratti collettivi e individuali di lavoro contemplano l'esercizio della libert religiosa, con riferimento alle sue varie espressioni, comeindicate negli articoli 1, 2 e 3.
Art. 10.
(Ministri di culto)
1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalit giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
3. I ministri di culto di una confessione religiosa priva di personalit giuridica, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non abbia la personalit giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina stata approvata dal Ministro dell'interno. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite le modalit e le procedure relative.
Art 11.
(Matrimonio)
1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalit giuridica, o davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 10, comma 3, devono specificarlo all'ufficiale dello stato civile all'atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli articoli 93 e seguenti del codice civile. L'ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne d attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avr luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguir davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilit e depositato la certificazione di cui all'articolo 10, comma 2, ovvero la certificazione relativa all'approvazione di cui al comma 3 del medesimo articolo. Attesta inoltre che l'ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l'atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
3. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile fatta dal ministro di culto, davanti al quale avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto ha l'obbligo di effettuare la trasmissione dell'atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamente avviso ai contraenti. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarit dell'atto e l'autenticit del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne d notizia al ministro di culto.
4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
5. All'articolo 83 del codice civile le parole: "dei culti ammessi nello Stato" sono sostituite, dalle seguenti: "delle confessioni religiose aventi personalit giuridica o la cui nomina stata approvata dal Ministro dell'interno". Nella rubrica del medesimo articolo le parole: "ammessi nello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "diversi dal cattolico".
6. Il presente articolo non modifica n pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Art. 12.
(Insegnamento nelle scuole)
1.
Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento impartito nel rispetto della libert di coscienza e della pari dignit senza distinzione di religione.
2.
Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell'ambito delle attivit didattiche integrative determinate dalle stesse istituzioni nell'esercizio della propria autonomia, e previste dall'ordinamento scolastico vigente, libere attivit complementari relative al fenomeno religioso e alle sue implicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate.
Art. 13.
(Pubblicazioni)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate all'interno e all'ingresso dei rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente.
Art. 14.
(Tutela degli edifici di culto)
Capo II
CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE
Art. 15.
(Libert delle confessioni religiose)


1.
La libert delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i propri riti, purch non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali.

Art. 16.
(Riconoscimento della personalit giuridica)
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che la rappresenta pu chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica agli effetti civili. Il riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Art. 17.
(Domanda di riconoscimento)
1. La domanda di riconoscimento presentata al Ministro dell'interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all'articolo 18.
2. La domanda di riconoscimento pu essere presa in considerazione solo se la confessione o l'ente esponenziale ha sede in Italia e se rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
Art. 18.
(Requisiti per il riconoscimento)
1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione e della sede, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla valutazione della stabilit e della base patrimoniale di cui dispone la confessione o l'ente esponenziale in relazione alle finalit perseguite. Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale, accerta, in particolare, che lo statuto non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti inviolabili dell'uomo.
Art. 19.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. La confessione religiosa o l'ente esponenziale che ha ottenuto la personalit giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 16, la confessione o l'ente esponenziale pu concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.
Art. 20.
(Mutamenti della confessione religiosa)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della confessione religiosa o dell'ente esponenziale civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione religiosa o all'ente esponenziale uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo pu essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi dal Ministro dell'interno per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 21.
(Acquisti delle confessioni religiose)
1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalit giuridica si applicano le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti delle persone giuridiche.
Art. 22.
(Edilizia di culto)
1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonch in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi personalit giuridica che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del relativo comune. L'applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorit competenti.
2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.
Art. 23.
(Sepoltura dei defunti)
1. Fermo il disposto dell'articolo 100 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione religiosa di appartenenza avente personalit giuridica, compatibilmente con le norme di polizia mortuaria e con le norme vigenti in materia di cremazione.
Art. 24.
(Associazioni o fondazioni con finalit di religione o di culto)
1. Associazioni e fondazioni con finalit di religione o di culto possono ottenere il riconoscimento della personalit giuridica con le modalit ed i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Alle stesse si applicano le norme relative alle persone giuridiche private, salvo quanto attiene alle attivit di religione o di culto.
Art. 25.
(Regime tributario delle confessioni religiose)
1. La legge dispone i casi nei quali gli effetti tributari le confessioni religiose aventi personalit giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione o di culto, come anche le attivit dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attivit aventi finalit di beneficenza o di istruzione. Le attivit diverse da quelle di religione o di culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attivit ed al regime tributario previsto per le medesime.
Art. 26.
(Attivit di religione o di culto)
1. Agli effetti civili, si considerano comunque:
a)
attivit di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa;
b) attivit diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivit commerciali o a scopo di lucro.
Art. 27.
(Iscrizione al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica)
1. I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica possono iscriversi al fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle procedure e con le modalit previste dalla legge stessa, come modificata dall'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n 488.
Capo III
STIPULAZIONE DI INTESE AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA COSTITUZIONE
Art. 28.
(Istanza per l'intesa)
1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, presentano la relativa istanza, unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all'articolo 18, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 29.
(Istanza di confessione religiosa non avente personalit giuridica)
1. Se l'istanza presentata da una confessione religiosa non avente personalit giuridica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica la richiesta al Ministero dell'interno perch verifichi che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano. A tal fine il Ministro dell'interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 18.
Art. 30.
(Rappresentanza delle confessioni religiose)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, acquisite le necessarie valutazioni, prima di avviare le procedure di intesa, invita la confessione interessata a indicare chi, a tal fine, la rappresenta.
Art. 31.
(Rappresentanza del Governo)
1. Il Governo rappresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale delega il Sottosegretario di Stato segretario del Consiglio dei Ministri, per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all'articolo 32.
2. Il Sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria relazione, il progetto di intesa.
Art. 32.
(Commissione di studio)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri istituita, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera i), della legge 23 agosto 1988, n. 400, una commissione di studio con il compito di predisporre un progetto per le trattative ai fini della stipulazione dell'intesa.
2. La commissione di cui al comma 1 composta dal Capo del Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno o un suo delegato e da funzionari delle amministrazioni interessate con incarico di dirigente di prima fascia o equiparato, nonch da altrettanti esperti, cittadini italiani, designati dalla confessione religiosa interessata. Il presidente della commissione scelto tra le categorie indicate dall'articolo 29, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Dal funzionamento della commissione di cui al comma 1 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 33.
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e informa, quindi, il Parlamento sui princpi e sui contenuti del progetto stesso.
Art. 34.
(Eventuali modifiche)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora si renda necessario in relazione alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei Ministri o in sede parlamentare, rimette il testo al Sottosegretario di Stato per le opportune modifiche al progetto di intesa.
2. Anche in ordine al nuovo progetto si procede secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 33.
Art. 35.
(Firma dell'intesa)
1. Concluse le procedure per la stipulazione dell'intesa, il Presidente del Consiglio dei Ministri firma l'intesa stessa con il rappresentante della confessione religiosa.
Art. 36.
(Disegno di legge di approvazione dell'intesa)
1. Il disegno di legge di approvazione dell'intesa che disciplina i rapporti della confessione religiosa con lo Stato presentato al Parlamento con allegato il testo dell'intesa stessa.
Art. 37.
(Applicazioni di leggi su specifiche materie)
1. Per l'applicazione di disposizioni di legge relative a specifiche materie che coinvolgono rapporti con lo Stato delle singole confessioni religiose aventi personalit giuridica, si provvede, ove previsto dalla legge stessa, con decreti del Presidente della Repubblica, previa intesa con la confessione che ne faccia richiesta.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI  TRANSITORIE
Art. 38.
(Confessioni religiose gi riconosciute)
1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, o riconosciuti quali enti di culto in base ad altre disposizioni, conservano la personalit giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 19, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 39.
(Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929)
1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla predetta legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione che li riguardi.
Art. 40.
(Persone giuridiche straniere)
1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate dall'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale. Ove abbiano una presenza sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi della presente legge, esse devono presentare domanda di riconoscimento della personalit giuridica alle condizioni e secondo il procedimento previsti dalle disposizioni di cui al capo II.
Art. 41.
(Accordi e intese gi stipulati)
1. Le norme della presente legge non modificano n pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. La presente legge non modifica e non pregiudica le disposizioni di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Art. 42.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati la legge 24 giugno 1929, n.1159, ed il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289


Intesa con l'Unione Buddhista  
Intesa con i Testimoni di Geova  
     
L'Intesa tra la Repubblica Italiana e l'unione buddhista italiana, siglata a Roma il 20 marzo 2000, riconosce l'autonomia dell'UBI (Unione Buddhista italiana) liberamente organizzata secondo propri ordinamenti e disciplinata da un proprio statuto e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto e negli atti disciplinari e spirituali.
Garantisce ai buddhisti l'assegnazione al servizio civile, nel rispetto della normativa sull'obiezione di coscienza, prendendo atto della loro contrariet all'uso delle armi.
Assicura agli appartenenti all'UBI il diritto all'assistenza spirituale da parte dei propri ministri di culto negli ospedali e nelle carceri.
Riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi assicurando loro un'equipollente trattamento scolastico al pari degli studenti delle scuole pubbliche. Concede all'UBI la facolt di istituire scuole e istituti di educazione in conformit al principio costituzionale della libert di insegnamento.
Disciplina il regime degli enti religiosi.
Tutela gli edifici aperti al culto buddhista ed i beni artistici e culturali appartenenti all'associazione.
Estende all'UBI il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose delineato dalla legge 222/85, consentendo la deduzione, agli effetti dell'Irpef, delle erogazioni in danaro in favore dell'UBI, nonch la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito Irpef.
Il Governo ha presentato alla Camera il relativo disegno di legge di approvazione, decaduto per la fine della XIII Legislatura.


INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E l'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

Preambolo
La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana (U.B.I.), richiamandosi ai principi di libert religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libert di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 e successive integrazioni e modifiche, nonch dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881 ;
- considerato che in forza dell'art. 8, commi secondo e terzo della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;
ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
riconosciuta l'opportunit di addivenire alla predetta intesa;
convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'U.B.I. e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi.
Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:
- l'U.B.I. afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta; l'U.B.I., convinta che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della giovent sono di specifica competenza della famiglia e delle organizzazioni religiose, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte degli organismi da essa rappresentati, l'insegnamento di dottrine religiose o pratiche di culto.
ART. 1(Autonomia dell'U.B.I.)
1. La Repubblica italiana d atto dell'autonomia dell'U.B.I. liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell' ambito dell' U.B.I., si svolgono senza ingerenza statale.
3. La Repubblica italiana garantisce la libera comunicazione dell'U.B.I. con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.
ART. 2(Libert religiosa)


1.
La Repubblica italiana riconosce all'U.B.I. ed agli organismi da essa rappresentati la piena libert di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. E' garantita all'U.B.I., agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libert di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
ART. 3( Servizio militare)
1.
La Repubblica italiana, preso atto che l'U.B.I. per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
2. In caso di richiamo alle armi, i predetti, che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
ART. 4(Assistenza spirituale)
1. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I. hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto, nonch da parte di assistenti spirituali, anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure ricoverati in istituti ospedalieri o in case di cura o di riposo. Apposito elenco sar tenuto dall'U.B.I. e trasmesso alle competenti amministrazioni.
2. Gli interessati e i loro congiunti dovranno fornire alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire tali ministri di culto e gli assistenti spirituali richiesti. A essi dovr essere assicurato l'accesso all'istituto ospedaliero, casa di cura o di riposo senza particolari autorizzazioni, affinch possano garantire la richiesta assistenza spirituale.

3. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I., se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto buddhista. Ai ministri di culto, di cui l'U.B.I. trasmetter apposito elenco alle autorit competenti, dovr essere assicurato senza particolare autorizzazione l'accesso agli istituti penitenziari.4. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'U.B.I.
5. Gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I. che prestano servizio militare potranno ottenere opportuni permessi al fine di partecipare alle attivit religiose della comunit appartenente alla propria tradizione e geograficamente pi vicina.
ART. 5 Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libert di coscienza di tutti i cittadini e cittadine, riconosce agli alunni e alunne delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni, dalle alunne o da coloro cui compete la potest su di essi.

2. Viene riconosciuto a persone designate dall'U.B.I. il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle alunne, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici per contribuire allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, quale attivit didattica integrativa determinata dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalit concordate dall'U.B.I. con le medesime istituzioni.

3.
Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2 sono posti a carico dell'U.B.I.
ART. 6(Scuole ed istituti di educazione)
1.
La Repubblica italiana, in conformit al principio della libert della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'U.B.I. il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2.
A tali scuole, cui sia riconosciuta la parit, assicurata la piena libert ed ai loro alunni e alunne un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni e delle alunne delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
ART. 7(Ministri di culto)
1. La qualifica di ministro di culto certificata dall'U.B.I., che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente intesa
2. Ai ministri di culto riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
4. I ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.

ART. 8
(Trattamento delle salme e cimiteri)
1. Agli appartenenti all'U.B.I. assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformit alle norme vigenti in materia.
2. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
ART. 9(Attivit di religione o di culto)
1 Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attivit di religione o di culto quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto;
b) attivit diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivit commerciali o comunque aventi scopo di lucro.
ART.10(Riconoscimento degli enti)
1.
Ferma restando la personalit giuridica dell'Unione Buddhista Italiana (U.B.I.), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1991, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, dell'associazione Santacittarama, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1995, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1999, della F.P.M.T. Italia - Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1999, il riconoscimento della personalit giuridica ad altri centri ed organismi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo.
ART. 11(Modalit per il riconoscimento)
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'U.B.I., aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalit giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'U.B.I.
3. Il fine di religione o di culto accertato di volta in volta in conformit delle disposizioni dell'art. 9.
4. Il riconoscimento concesso con decreto del Ministro dell'interno.
5. l'U.B.I. e gli enti riconosciuti a termini dei commi precedenti assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.
ART. 12(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. l'U.B.I. e gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nei registri delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove non gi iscritti.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 13(Mutamenti degli enti religiosi)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'U.B.I. e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno .
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente religioso buddhista civilmente riconosciuto uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo pu essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'U.B.I..
3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del Presidente dell'U.B.I. determina la cessazione con provvedimento statale della personalit giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'U.B.I., salvi comunque la volont dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

ART. 14(Regime tributario dell'U.B.I.)
1.
Agli effetti tributari, l'U.B.I. e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. l' U.B.I. e tali organismi possono svolgere attivit diverse da quella di religione o di culto; tali attivit sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.
ART. 15(Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'U.B.I. tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorit, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'U.B.I.
2. Salvi i casi di urgente necessit, la forza pubblica non pu entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.
ART. 16(Tutela dei beni culturali)
1. La Repubblica italiana e l'U.B.I. si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici e culturali facenti parte del patrimonio dell'U.B.I. e degli organismi da essa rappresentati.
ART. 17(Pubblicazioni)
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'U.B.I. e degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all'art.15 e delle loro pertinenze, nonch la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, n ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
ART. 18 ( Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che l'U.B.I. si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'U.B.I. e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati, destinate al sostentamento dei ministri di culto e alle attivit di cui all'art.9, lettera a).
3. Le relative modalit sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
ART. 19
(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'U.B.I. concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri Paesi, nonch assistenziali e di sostegno al culto.
2. l'attribuzione della somma di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'U.B.I. dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative umanitarie.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'U.B.I., entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'art.45, comma 7, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'U.B.I. stessa.
ART. 20(Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potr procedere alla revisione dell'imposta deducibile di cui all'art.18 e dell'aliquota IRPEF di cui all'art.19, ad opera di un 'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorit governativa e dall'U.B.I.

ART. 21(Assegni corrisposti ai ministri di culto)
1. Gli assegni corrisposti dall'U.B.I. e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente .
2. l' U.B.I. e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonch al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
ART. 22(Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite)
1. A cura dell'U.B.I. vengono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 18 e 19 e ne diffonde adeguata informazione.
2. Tali rendiconti devono comunque precisare:
a) il numero dei ministri di culto di cui stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali stata assicurata un 'integrazione;
b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'art. 19 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonch l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;
c) gli interventi operanti per altre finalit previste dagli articoli 18 e 19.
3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica e al Ministro delle finanze.
ART. 23(Festa religiosa buddhista)
1. La Repubblica Italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'U.B.I., su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la nascita, l'illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzionalmente l'ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Tale diritto esercitato nel quadro della flessibilit dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
ART. 24( Norme di attuazione )
1. Le autorit competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'U.B.I. e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
ART. 25(Cessazione di efficacia ed effetti ulteriori)
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289 cessano di avere efficacia ed applicabilit nei riguardi dell'U.B.I., degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.
2. Le disposizioni della legge di approvazione della presente intesa si applicano agli organismi che si associano all'U.B.I. a termini dello statuto e cesseranno di essere applicate a quelli che perdono, ai sensi del medesimo statuto, la qualifica di associato. A tal fine l'U.B.I. tenuta a comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno ogni mutamento nella struttura associativa.
3. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione della presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dell'U.B.I., degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della medesima.
ART. 26(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa entro il termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa. Ove nel frattempo una delle parti ravvisasse l'opportunit di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.2. Alle modifiche si proceder con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono i rapporti dell'U.B.I. con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformit all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
ART. 27(Legge di approvazione della presente intesa)
1. Il Governo presenter al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Roma, 20 marzo 2000 Il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Massimo D'Alema
Il Presidente dell'U.B.I. dott.ssa Elsa Bianco

L 'Intesa tra la Repubblica Italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, a norma dell'art.8 della Costituzione, siglata a Roma il 20/3/2000 riconosce l'autonomia della Congregazione liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, nonch la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione comunitaria e negli atti disciplinari e spirituali.
Assicura agli appartenenti alla Congregazione Centrale il diritto all'assistenza spirituale da parte dei propri ministri di culto.
Stabilisce che l'insegnamento sia impartito nel rispetto della libert di coscienza escludendo qualsiasi ingerenza nella educazione religiosa degli alunni testimoni di Geova.
Riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dei testimoni di Geova ed il diritto di astenersi dall'attivit lavorativa per osservare la festivit della Commemorazione della morte di Ges Cristo, con l'obbligo di darne comunicazione, entro il 15 gennaio di ogni anno, al Ministro dell'interno per la pubblicazione sulla G.U.
Disciplina il regime degli enti religiosi.
Estende alla Congregazione centrale il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, consentendo, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore del provvedimento la deduzione, agli effetti dell'Irpef, delle erogazioni in denaro a favore della Congregazione Centrale e degli organismi da essa rappresentati.
Per lo stesso periodo di imposta, viene consentita la partecipazione alla ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito Irpef, destinata ad interventi assistenziali e alla realizzazione e manutenzione degli edifici di culto.
Il Governo ha presentato alla Camera il relativo disegno di legge di approvazione, decaduto per la fine della XIII Legislatura.

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA

Preambolo

La Repubblica italiana e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia,

CONSIDERATO

che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit;
che in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignit sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libert e l eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che la libert di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo;
che la Costituzione garantisce le libert di riunione, di associazione, di libera professione della propria fede religiosa e di libera manifestazione del pensiero;
che la Costituzione garantisce inoltre l'uguale libert di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;
che la
Congregazione cristiana dei testimoni di Geova dichiara che i propri aderenti sono chiamati a vivere l'esperienza religiosa in una dimensione comunitaria e a partecipare alla diffusione del messaggio biblico;
che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;
che la confessione religiosa dei testimoni di Geova rappresentata dalla Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, in seguito denominata Congregazione centrale, organizzata secondo le norme del proprio statuto;
riconoscono l'opportunit di addivenire alla presente intesa e CONVENGONO
che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della confessione religiosa dei testimoni di Geova, la legislazione del 1929-1930 sui culti ammessi.

Art. 1(Libert religiosa)
1. La Repubblica italiana d atto dell'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libert garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. ネ garantita ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libert di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
4. ネ riconosciuto ai testimoni di Geova il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Art. 2(Ministri di culto)
1. Ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova, nominati a norma dello statuto della Congregazione, assicurato il libero esercizio del ministero.
2. I medesimi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorit informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero.
3. I ministri di culto hanno facolt di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4 e 6, la Congregazione centrale rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto.
Art. 3(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. Negli istituti ospedalieri e nelle case di cura o di riposo l'assistenza spirituale dei ricoverati testimoni di Geova e di altri ricoverati che ne facciano richiesta, assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.
2. l'accesso di tali ministri ai predetti istituti e case a tal fine libero e senza limitazioni d'orario.
3. Le direzioni di tali istituti e case sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
4.
ネ riconosciuto ai testimoni di Geova che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede religiosa in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.
5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dei competenti organi della confessione.
Art. 4(Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale assicurata dai ministri di culto designati dalla Congregazione centrale.
2. A tal fine la Congregazione centrale trasmette all'autorit competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. l'assistenza spirituale svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti il ministro di culto competente per territorio.
4. ネ riconosciuto ai testimoni di Geova detenuti nei suddetti istituti il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano.
5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale ai detenuti sono a carico dei competenti organi della confessione.
Art. 5(Insegnamento religioso nelle scuole)
1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento impartito nel rispetto della libert di coscienza e della pari dignit senza distinzione di religione. ネ esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova.
2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potest su di essi.
3. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalit che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni atti di culto o pratiche religiose.
4.
La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla Congregazione centrale, o dalle Congregazioni o comunit locali dei testimoni di Geova, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivit si inserisce nell'ambito delle attivit didattiche integrative determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalit concordate dalla Congregazione centrale con le medesime istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 4, sono a carico della Congregazione centrale.
Art. 6(Matrimonio)
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della confessione dei testimoni di Geova aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. l'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne d attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sar svolta secondo l'ordinamento dei testimoni di Geova e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altres attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui avvenuta la celebrazione.
7. l'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarit dell'atto e l'autenticit del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne d notizia al ministro di culto.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.
Art. 7(Festivit)
1. Ai testimoni di Geova dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attivit autonoma assicurato il diritto di astenersi dall'attivit lavorativa per osservare la festivit della Commemorazione della morte di Ges Cristo, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. In tale ricorrenza si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova, su richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni.
2. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
3. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festivit di cui al comma 1 comunicata dalla Congregazione centrale al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 8(Edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico dei testimoni di Geova non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la Congregazione centrale.
2. Salvo i casi di urgente necessit, la forza pubblica non pu entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici suindicati, senza aver dato previo avviso e preso accordi con i ministri di culto responsabili dell'edificio.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. l'autorit civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Congregazione centrale per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dei testimoni di Geova.
Art. 9(Emittenti radiotelevisive)
1
. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princpi di libert di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terr conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle congregazioni ed enti facenti parte della confessione dei testimoni di Geova, operanti in ambito locale, relative alla disponibilit di bacini di utenza idonei a favorire l'economicit della gestione e un'adeguata pluralit di emittenti in conformit della disciplina del settore.
Art. 10(Riconoscimento di enti della confessione)

1. Ferma restando la personalit giuridica della Congregazione centrale, riconosciuta con D.P.R. 31 ottobre 1986, n.783, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della confessione dei testimoni di Geova, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalit giuridica ad un ente della confessione dei testimoni di Geova concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Congregazione centrale. Alla domanda deve altres essere allegato lo statuto dell'ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui richiesto il riconoscimento della personalit giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.
4. l'ente non pu essere riconosciuto se non rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
5. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova che hanno la personalit giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti della confessione dei testimoni di Geova, civilmente riconosciuti.
Art. 11(Attivit di religione o di culto)
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivit di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;b) attivit diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura.
Art. 12(Regime tributario degli enti della confessione)
1. Agli effetti tributari gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivit dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti possono svolgere attivit diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivit diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalit degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivit e al regime tributario previsto per le medesime.
Art. 13(Gestione degli enti della confessione)
1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
Art. 14(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)
1. Gli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
3. La Congregazione centrale deve chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 15(Mutamenti degli enti della confessione)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Congregazione centrale.
3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Congregazione centrale determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalit giuridica dell'ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento della Congregazione centrale, salvi comunque la volont dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.
Art. 16(Deduzione agli effetti IRPEF)
1. La Repubblica italiana prende atto che la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore della Congregazione centrale, degli enti da essa controllati e delle congregazioni locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
3. Le relative modalit sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Congregazione centrale.
Art. 17(Ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Congregazione centrale concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 e 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica italiana prende atto che la Congregazione centrale utilizzer le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri. La Congregazione centrale potr devolvere dette somme anche per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto.
2. l'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti della confessione dei testimoni di Geova sono indicati con la denominazione "Congregazione cristiana dei testimoni di Geova".
3. La Congregazione centrale non partecipa all'attribuzione della quota relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito. Gli importi relativi rimangono di esclusiva pertinenza dello Stato.
4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Congregazione centrale, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Congregazione centrale.
5. La Congregazione centrale trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione.
6. Il Ministero dell'interno ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Art. 18(Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potr procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 17, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorit governativa e dalla Congregazione centrale.
Art. 19(Norme di attuazione)
1. Le autorit competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Congregazione centrale e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Art. 20(Abrogazione della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)
1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilit nei confronti della Congregazione centrale, delle congregazioni locali da essa rappresentate, degli enti, istituzioni, organismi che ne fanno parte e delle persone che in essa hanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione della presente intesa cessa di avere efficacia ed applicabilit nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Art. 21(Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l'opportunit di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si proceder con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della confessione dei testimoni di Geova con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformit all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Art. 22(Legge di approvazione dell'intesa)
1. Il Governo della Repubblica presenter al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sar allegato il testo dell'intesa stessa.


Roma, 20 marzo 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Massimo D'Alema
Il Presidente della Congregazione Cristiana
dei Testimoni di Geova
Dott. Walter Farneti


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