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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio VII

Circolare Ministeriale 12 gennaio 2005, n. 4

Prot. n. 198

Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2005 - 2006

       Com'è noto, l'art.21-9 comma della legge 11-3-1988, n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
       Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 10-1-2005 che il tasso d'inflazione programmato per il 2005 è pari all'1,6%.
       Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art.28 della summenzionata legge 28-2-1986, n.41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 2005-2006, in ragione dell'1,6%, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone

limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2004-2005 riferito all'anno d'imposta 2003 rivalutazione in ragione del 1,6%, con arrotondamento all'unità di euro superiore limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2005-2006 riferito all'anno d'imposta 2004

1

 euro 4.475,00  72,00  4.547,00

2

 euro 7.425,00  119,00  7.544,00

3

 euro 9.546,00  153,00  9.699,00

4

 euro 11.401,00  183,00  11.584,00

5

 euro 13.255,00  213,00  13.468,00

6

 euro 15.023,00  241,00  15.264,00

7 e oltre

 euro 16.789,00  269,00  17.058,00

       Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).
       Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art.3, comma 94, legge 24 dicembre 2003,n.350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) - secondo cui "gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".
       Non essendo intervenute modifiche nella situazione di fatto e di diritto, nel cui contesto è stata emessa la disposizione citata, la stesa continua, infatti, ad esplicare i propri effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli


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