Comunicazione 8 febbraio 2001

Prot.n.408

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale ATA proveniente dagli enti locali

In relazione ad alcuni quesiti, posti, peraltro, in via informale si precisa che il personale amministrativo, tecnico, ausiliario degli enti locali, trasferito alle dipendenze dello stato dal 1 gennaio 2000 ai sensi dell'art.8 della legge 3 maggio 1999, n.124 è assoggettato, per quanto riguarda l'istituto delle cessazioni dal servizio, alla stessa disciplina del comparto scuola.

Conseguentemente al personale di cui trattasi sono applicabili le indicazioni contenute nella Circ. Min. 12 gennaio 2001, n.5- d13 -prot.119

Con riserva di fornire ulteriori istruzioni per quel che concerne, in modo specifico, il trattamento di quiescenza si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente comunicazione.


 

Circolare Ministeriale 12 gennaio 2001, n. 5

D13-Prot. 119

Oggetto: D.M.7 dicembre 2000, n.271 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - INDICAZIONI OPERATIVE

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. 7 dicembre 2000, n.271, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2001, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva, ad integrazione di quelle contenute nelle precedenti circolari ministeriali n.213 dell'8 settembre 2000 e n.234 del 19 ottobre 2000.

A) Cessazioni dal servizio

Il D.M. 7 dicembre 2000, n.271, registrato in data 17 dicembre 2000 al n.94 dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero, fissa, all'art.1, il termine finale del 15 febbraio 2001 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio al raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a valere dal 1° settembre 2001.

Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze entro la stessa data del 15 febbraio 2001.

Tale termine del 15 febbraio 2001 deve essere osservato anche da coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal personale che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n.331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

I dirigenti scolastici devono indirizzare le domande di cui trattasi, compresa l'eventuale revoca delle medesime, a questo Ministero - Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale del Personale e al competente Provveditorato agli Studi. Ove già prodotte, dovranno essere fatte pervenire a tale Dipartimento e al competente Ufficio scolastico provinciale, se in possesso di uffici diversi da questi, facendo, in caso di necessità, fotocopia di dette istanze.

Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare le domande in questione, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla scuola di titolarità, tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità, e, per conoscenza, al competente Provveditorato agli Studi. Se già presentate, le istanze medesime devono essere inviate all'istituzione scolastica e al Provveditorato agli Studi nei termini precisati, qualora gli stessi non ne siano già in possesso.

Una copia dell'istanza di dimissioni volontarie dal servizio, non revocata, dovrà essere rimessa dopo il 15 febbraio 2001, da parte dei Provveditorati agli Studi, per i dirigenti scolastici e, da parte delle istituzioni scolastiche, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario alla competente sede provinciale dell'INPDAP.

Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del D.P.R. 28 aprile 1998, n.351, per le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio, qualora non siano state revocate, non occorre, come già precisato nella circolare ministeriale 30.12.1998, n.496, emettere alcun provvedimento formale e che le istanze stesse s'intendono accettate alla data del 15 febbraio 2001.

L'emissione di un provvedimento formale è richiesta quando le autorità competenti hanno comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 15.2.2001, cioè entro il 17 marzo 2001, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per procedimento disciplinare in corso.

Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento, che rientra, per i dirigenti scolastici, nella competenza del Dipartimento per i servizi nel territorio -Direzione Generale del Personale- e per il personale docente, educativo ed A.T.A., in quella del dirigente scolastico.

L'art.2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti.

L'accertamento del diritto alla pensione resta per il corrente anno scolastico nelle competenze degli Uffici scolastici provinciali.

In considerazione di ciò, i Provveditorati agli Studi vorranno comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 5 aprile 2001 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.

La disponibilità delle funzioni per l'inserimento dei dati delle cessazioni dal servizio, per le istituzioni scolastiche, è prevista immediatamente dopo il 15 febbraio 2001, cioè in un momento di certezza sulla prosecuzione o meno del rapporto di lavoro.

A tale acquisizione nel SIMPI provvederanno, per il personale docente, educativo ed A.T.A., le medesime istituzioni scolastiche, compresa la revoca delle dimissioni volontarie in caso di mancata maturazione del diritto a pensione; si richiede, tuttavia, ai Provveditorati agli Studi un'attività di assistenza e di verifica, attesi i riflessi che le cessazioni dal servizio hanno su una molteplicità di operazioni delicate, quali la mobilità, gli organici, etc.

All'inserimento nel sistema informativo degli analoghi dati per i dirigenti scolastici, continuano a provvedere gli uffici scolastici provinciali.

B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio sino al 1° settembre 2001

La circolare ministeriale 30 agosto 2000, n.205 prevede che il passaggio delle competenze alle istituzioni scolastiche di cui all'art.14 del d.P.R. 8 marzo 1999, n.275 debba avvenire con gradualità.

Come è noto la materia pensionistica si caratterizza per la complessità della normativa che richiede una esperienza consolidata.

Inoltre occorre considerare che, avendo riguardo all'esistente architettura del sistema informativo, elementi fondamentali per il trattamento di quiescenza sono acquisibili attraverso le funzioni relative alla dichiarazione dei servizi e alla ricostruzione di carriera.

Secondo il piano tempificato allegato alla succitata circolare 205/2000 la disponibilità di tali funzioni per le istituzioni scolastiche è prevista rispettivamente per i mesi di gennaio e aprile dell'anno 2001.

Inoltre il D.M. 7 dicembre 2000, n.271, all'art.2, prevede, come evidenziato in precedenza, che entro il 5 aprile 2001 deve essere notificata al personale che ha presentato domanda di dimissioni volontarie la mancata maturazione del diritto alla pensione.

La ristrettezza dei tempi, come è evidente, rende inevitabile il mantenimento nei Provveditorati agli Studi degli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza per le cessazioni dal servizio che avranno effetto sino al 1° settembre 2001, comprese, pertanto, anche quelle per limiti di età, per compimento del 40° anno di servizio e per dimissioni volontarie, secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n.213 dell'8 settembre 2000 e n.234 del 19 ottobre 2000.

Con l'occasione si precisa che anche per i casi di liquidazione dell'indennità "una tantum" in luogo di pensione occorre inviare il prospetto informativo oltre la documentazione specificata nelle stesse circolari n.213 e 234, necessaria per tale forma di trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione, senza l'eventuale mod.L.322, adempimento che sarà effettuato dalla competente sede provinciale dell'INPDAP.

In questa fase si reputa, altresì, necessario che i Provveditorati agli Studi coinvolgano nell'espletamento delle varie attività le istituzioni scolastiche, approntando i modelli organizzativi ritenuti più idonei secondo la realtà territoriale (organizzazione di specifici incontri, anche sulla base delle indicazioni contenute nella c.d.s. del 22 dicembre 2000 prot.n.3727, eventuale individuazione di scuole di riferimento). Viene, così, a delinearsi pure il nuovo ruolo richiesto alle previste articolazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale, attraverso le funzioni di assistenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, alle quali gli elementi su una materia molto complessa devono essere trasmessi con gradualità.

C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione

Si ritiene opportuno rammentare che per le domande di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione di cui alle leggi 29/1979 e 45/1990 e di sistemazione contributiva di cui all'art.142 - comma 2 - del T.U. 29 dicembre 1973, n.1092 devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n.213/2000 e n.234/2000, con le seguenti ulteriori precisazioni.

Come già detto non devono essere inviati alle Ragionerie Provinciali dello Stato per il prescritto riscontro i provvedimenti emessi sulla base delle suddette istanze presentate entro il 31 agosto 2000, se riferite al personale cessato o cessando nel periodo dal 2 settembre 2000 al 1° settembre 2001; rimane il riscontro in questione se le domande stesse non sono connesse a cessazioni dal servizio.

Le domande di valutazione relative all'applicazione degli istituti di cui sopra prodotte d'ora in poi devono essere indirizzate dagli interessati alla competente sede periferica dell'INPDAP e per conoscenza alla scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno essere fatte pervenire dall'ufficio che ne è in possesso alla competente sede periferica dell'INPDAP dandone comunicazione alla Scuola di titolarità, se diversa da tale Ufficio.

Successivamente la sede periferica dell'ente previdenziale procederà all'istruttoria sulle medesime richieste, chiedendo le notizie occorrenti al Provveditorato agli Studi per l'anno scolastico in corso.

Comunque è opportuno già coinvolgere le istituzioni scolastiche nell'espletamento delle relative operazioni, come suggerito per le pratiche di trattamento di quiescenza.

Si precisa, altresì, che qualora una persona abbia prodotto una domanda anteriormente al 1° settembre 2000 e un'altra da tale data in poi, la prima istanza va definita secondo le modalità più sopra descritte.

Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalla sede periferica dell'INPDAP, vanno comunicati i dati retributivi come sono presenti al sistema informativo, con riserva di fornire quelli aggiornati una volta definita la posizione economica degli interessati.

D) Indennità di buonuscita - Liquidazione e riscatto

L'art.2 - commi 1 e 2 - della legge 8 agosto 1995, n.335 prevede il passaggio all'INPDAP delle competenze in materia pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al trattamento di fine rapporto, come attività diretta alla compilazione dei modelli PL1, PL2 e PR1.

Pertanto, i Provveditorati agli Studi vorranno curare le operazioni che ineriscono al trattamento di fine rapporto, previo coinvolgimento delle stesse istituzioni scolastiche nei termini suindicati.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali -.

Si ringrazia per la collaborazione.