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Circolare Ministeriale 22 gennaio 2002, n. 7

Prot. n.82

Oggetto: Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" - Termine presentazione istanze per il riconoscimento della parità dall'a.s. 2002/2003

Come è noto, con la C.M. n. 163 del 15.6.2000 sono state fornite le prime indicazioni per l'applicazione della legge n. 62/2000. Nella stessa C.M. sono stati fissati, tra l'altro, i termini di presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica da parte delle istituzioni scolastiche non statali (al paragrafo 2.6 per quanto riguarda le istituzioni scolastiche già "riconosciute", cioè le scuole materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o pareggiate, e al paragrafo 3.3 per quanto concerne le istituzioni scolastiche non "riconosciute").

Successivamente sono state emanate la circolare n. 30 del 14.02.2001 e la circolare n. 87 del 14.5.2001, riguardanti, rispettivamente, le istituzioni scolastiche non "riconosciute" e le istituzioni scolastiche "riconosciute". Con queste ultime due circolari sono state fornite ulteriori disposizioni operative per l'anno scolastico 2001/2002: in particolare, essendo intervenuto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 (Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione), è stata rimessa alle Direzioni generali regionali l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti per il riconoscimento della parità scolastica; inoltre, sono stati stabiliti, limitatamente al predetto anno scolastico, termini differenziati per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte, rispettivamente, delle scuole non statali non "riconosciute" e da parte di quelle "riconosciute".

Con la presente si intende stabilire un unico termine massimo per la presentazione delle istanze di parità per l'anno scolastico 2002/2003, valevole sia per le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute che per quelle non ancora riconosciute, nonché un unico termine massimo per la definizione delle istanze stesse da parte dei Direttori generali regionali competenti per territorio. L'opportunità di stabilire un termine unico è da porre in relazione, da un lato, ad esigenze di programmazione dell'attività dei diversi Uffici dell'amministrazione centrale e periferica e, dall'altro, alle esigenze delle istituzioni scolastiche non statali e dei genitori interessati di conoscere con congruo anticipo l'esito della richiesta di riconoscimento della parità a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003.

Ciò premesso, per l'anno scolastico 2002/2003, si stabiliscono i seguenti termini. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali emaneranno a loro volta, nell'ambito della propria competenza, le opportune istruzioni alle proprie articolazioni organizzative, nonché le modalità di presentazione delle domande presso i singoli Uffici competenti.

Termine massimo per la presentazione delle domande e decorrenza del riconoscimento della parità.

Le istituzioni scolastiche non statali interessate ad ottenere la parità a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, sia che si tratti di scuole già "riconosciute" sia che si tratti di scuole non "riconosciute", dovranno far pervenire le relative istanze all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio entro il termine del 30 marzo 2002.

In caso di definizione positiva, il riconoscimento della parità avrà effetto dall'anno scolastico 2002/2003.
Termine massimo per la definizione delle domande da parte degli Uffici scolastici regionali. Il termine per la definizione delle domande di cui trattasi da parte degli Uffici scolastici regionali è fissato al 30 giugno 2002. Si precisa che entro tale termine dovrà essere comunque emanato un provvedimento espresso, positivo o negativo, di definizione delle domande presentate.

Per la diffusione, in via immediata, anche alle gestioni interessate, la presente circolare viene trasmessa via INTRANET/INTERNET e via E-MAIL.


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