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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIPARTIMENTO PER L’ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV

Circolare Ministeriale 28 gennaio 2008, n. 17

Prot. AOODGAI 776

Oggetto: Richiesta assegnazione di assistenti di lingue straniere. Anno scolastico 2008/2009

In attuazione dei protocolli esecutivi degli accordi culturali stipulati dall’Italia con Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Repubblica Federale di Germania e Spagna questo Ministero attua ogni anno scambi di assistenti di lingue straniere.
Gli assistenti di lingue straniere in Italia sono, di norma, studenti universitari iscritti nelle Università dei rispettivi Paesi a corsi di lingua italiana o romanza. Vengono selezionati nel proprio Paese ed assegnati da questo Ministero, di concerto con le rappresentanze istituzionali dei Paesi partner, agli istituti scolastici italiani.
Il numero dei posti é determinato annualmente, sulla base dei protocolli esecutivi dei suddetti accordi e di eventuali ulteriori intese che possono intercorrere con i Paesi interessati, tenendo conto delle disponibilità di bilancio di questo Ministero. Per l’anno scolastico 2008/2009 i posti di assistente di lingua straniera in Italia dovrebbero essere 249, così ripartiti: Austria n. 20 posti; Belgio (Comunità francese) n. 3; Francia n. 125; Regno Unito n. 50; Irlanda n. 6, Repubblica Federale di Germania n. 30; Spagna n. 15.


Presentazione delle richieste da parte delle istituzioni scolastiche (modulo on-line)

Le richieste di assegnazione (registrate al protocollo dell’Istituto) dovranno essere presentate entro il 29 febbraio 2008, tramite l’apposito modulo on-line disponibile sul sito Intranet di questo Ministero, che va compilato e trasmesso sotto la responsabilità del dirigente scolastico e comunque previo suo formale consenso..
Nel caso di Istituti di istruzione superiore, Istituti Comprensivi, Educandati, Convitti o altri accorpamenti, la richiesta deve essere presentata dall’Istituto principale (sede del Dirigente scolastico).
E’ possibile richiedere un assistente per ognuna delle lingue previste; anche in caso di richieste multiple va compilato un unico modulo on-line.

Dopo l’invio on-line del modulo compilato, il sistema restituirà in formato elettronico “pdf” la richiesta di assistenti così presentata (da stampare immediatamente) completa del “numero di compilazione” e dei dati inseriti. Attesa la responsabilità assunta sotto il profilo amministrativo-contabile per l’impegno della scuola a corrispondere la quota integrativa prevista (vedasi il paragrafo “Compenso” della presente circolare), detta stampa, regolarmente protocollata e sottoscritta IN VIA ESCLUSIVA dal Dirigente Scolastico, dovrà essere conservata agli atti dell’istituto.
Per motivi di organizzazione e di gestione della procedura di individuazione delle scuole assegnatarie non saranno prese in considerazione richieste presentate con modalità diverse da quella suindicata.
Successivamente alla chiusura del termine di presentazione delle richieste, ogni significativa variazione rispetto a quanto indicato nel modulo dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV.


Assegnazione condivisa

Qualora un Istituto non raggiunga un minimo di due cattedre per la lingua d’interesse (limite previsto per l’assegnazione dell’assistente), può richiedere ugualmente l’assistente ma in assegnazione condivisa con un altro Istituto. In tal caso, entrambi gli istituti dovranno compilare il modulo di richiesta on-line , ciascuno indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’istituto partner (codice meccanografico dell’Istituto di riferimento e nome del Dirigente scolastico). Non saranno prese in considerazione richieste di assegnazione condivisa presentate da uno solo dei due Istituti.
L’attività dell’assistente è comunque di 12 ore settimanali e tale rimane anche quando si tratta di assegnazione condivisa; in tal caso la ripartizione va concordata dai dirigenti scolatici coinvolti prima della presentazione della richiesta.


Criteri di individuazione delle scuole assegnatarie

La scelta definitiva delle scuole cui verranno assegnati gli assistente di lingua straniera in Italia avverrà d’intesa con le rappresentanze istituzionali dei Paesi partner in apposite commissioni miste. L’elenco delle scuole sarà proposto, da parte italiana, tenendo conto:

  1. delle assegnazioni effettuate nell’anno scolastico 2007/2008 (a condizione che le scuole abbiano presentato richiesta di conferma, che non siano già state assegnatarie per più di tre anni consecutivi e che abbiano mantenuto i requisiti richiesti per l’assegnazione), avuto anche riguardo delle mancate prese di servizio o delle dimissioni sopraggiunte, nonché delle loro motivazioni;
  2. del numero di cattedre della lingua straniera per la quale si richiede l’assistente;
  3. della distribuzione territoriale;
  4. della prossimità delle scuole richiedenti alle sedi universitarie, ovvero alla facilità di raggiungimento di tali sedi da parte del candidato designato.
L’assegnazione sarà effettuata in sede di commissione mista, costituita con i rappresentanti dell’altro Paese tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dai candidati stranieri.


Individuazione del docente “tutor”

Al fine di ottenere la massima ricaduta dalla presenza dell’assistente, è necessario che questi venga chiamato a fornire il proprio contributo in attività programmate e coordinate.
Sarà cura del Dirigente scolastico individuare, tra i docenti di lingua straniera con i quali dovrà collaborare l’assistente, un docente “tutor”, al quale affidare le funzioni di inserimento e coordinamento; avrà il compito di accogliere l’assistente al suo arrivo in Italia ed aiutarlo nel superamento del possibile isolamento iniziale, favorendone un rapido e proficuo inserimento nella realtà scolastica e cittadina.


Ulteriori precisazioni
  1. Gli Istituti che abbiano ottenuto, per l’anno scolastico 2007/2008, l’assegnazione di un assistente di lingua ed aspirino ad avvalersi di tale opportunità anche per l’anno scolastico 2008/2009, dovranno ugualmente farne richiesta, non essendo previste conferme d’ufficio;

     
  2. gli Istituti che siano stati assegnatari di posti di assistente di una stessa lingua straniera per tre anni consecutivi, non potranno avanzare richiesta di ulteriore conferma;

     
  3. non possono presentare richiesta gli Istituti che non abbiano almeno due cattedre1 della lingua straniera per la quale si chiede l’assistente (salvo il ricorso alla sopra menzionata richiesta di assegnazione condivisa con altro Istituto);

     
  4. per motivi di reciprocità, secondo quanto previsto dagli accordi con i Paesi partner, le scuole Primarie e Secondarie di I grado potranno richiedere esclusivamente l’assegnazione di assistenti di lingua francese;

     
  5. non possono essere richiesti assistenti per sezioni sperimentali, indirizzi o corsi per i quali sia prevista la figura dell’esperto per la conversazione (classi di concorso: CO31- francese, CO32 – inglese, CO33 - spagnolo, CO34 - tedesco)

     
  6. nel caso in cui motivi sopraggiunti alla richiesta impediscano l’utilizzazione dell’assistente per il numero complessivo delle 12 ore settimanali, il Capo dell’Istituto dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV;
     
  7. il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il Dr. Antonio De Gasperis, Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione Generale per gli Affari Internazionali.

L’assistente di lingua straniera

Attività e funzioni

La presenza degli assistenti di lingue straniere nelle scuole ha la finalità di offrire ai nostri studenti sia un modello di lingua viva, sia l’apporto di una esperienza culturale più vicina, nel tempo, alla loro. Viceversa rappresenta per l’assistente l’opportunità di perfezionare gli studi intrapresi in patria sulla lingua e la cultura italiana.

Il ricambio annuale degli assistenti assicura alle scuole di destinazione una costante freschezza di linguaggio ed una sempre rinnovata attualità di lessico e di personale interpretazione culturale.

L’attività degli assistenti si articola in 12 ore settimanali, da prestare esclusivamente in orario curricolare diurno presso un massimo di tre sedi diverse.
Gli assistenti devono operare secondo le direttive del docente italiano di lingua straniera, cui spetta il compito di individuare gli ambiti didattici sui quali questi baseranno le proprie proposte di conversazione.

Tenuto conto del limitato orario d’obbligo, l’assistente dovrà collaborare con non meno di due insegnanti e non più di quattro.

L’attività degli assistenti non può sostituire quella dei docenti né sovrapporsi ad essa.
Non è compito dell’assistente, ad esempio, correggere elaborati, dare spiegazioni di natura teorica sulle regole sintattiche e grammaticali, esprimere giudizi di valutazione, esercitare vigilanze sulla classe (neanche occasionali), sostituire il docente in caso di assenza.

Gli assistenti, in sostanza, non possono assumere la funzione docente e non può essere loro affidata una classe. Le lezioni dovranno sempre svolgersi con la presenza del docente italiano della rispettiva lingua straniera.


Durata dell’attività:
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2008/2009 i periodi di attività degli assistenti di lingua straniera in Italia saranno i seguenti:

 
Paese di provenienza dell’assistente
Lingua
Durata dell’attività
Austria tedesco 1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009
Belgio francese 1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009
Francia francese 1° ottobre 2008 – 30 aprile 2009
Irlanda inglese 1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009
R.F. di Germania tedesco

1° ottobre 2008 – 31 marzo 2009 (*)

Regno Unito inglese 1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009
Spagna spagnolo 1° ottobre 2008 – 31 maggio 2009


(*) Nella determinazione della data del 31 marzo 2009 quale data di chiusura del periodo di attività degli assistenti di lingua tedesca provenienti dalla R.F. di Germania, si è tenuto conto delle sollecitazioni in tal senso pervenute dalle autorità tedesche, che hanno più volte espresso le proprie difficoltà di reperimento di candidature non subordinate all’apertura del secondo semestre universitario nel loro Paese.
Alle scuole assegnatarie è comunque data la facoltà di richiedere il prolungamento dell’attività degli assistenti provenienti dalla R.F. di Germania fino al 31 maggio 2009, su istanza presentata dall’assistente tedesco interessato. Tali richieste potrebbero essere prese in considerazione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio di questo Ministero.

Gli assistenti sono tenuti a presentarsi alla scuola di destinazione il giorno indicato nella lettera di nomina.

Al termine dell’attività il Dirigente Scolastico dovrà:
- rilasciare all’assistente un attestato con l’indicazione della data d’inizio e fine dell’attività, nonché degli eventuali periodi di assenza;
- inviare a questa Direzione Generale una relazione sull’attività svolta dall’assistente.


 
Compenso:
All’assistente di lingua straniera viene corrisposto un compenso mensile, quale contributo economico per la sua permanenza in Italia, così costituito:
 
  1. contributo netto a carico del MPI.............................................................€ 625,00;
  2. contributo mensile netto a carico del bilancio dell’Istituto assegnatario::
    - per le scuole elementari e secondarie di primo grado..................................€ 50,00;
    - per gli istituti secondari di secondo grado....................................................€ 100,00.


Si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sul fatto che il finanziamento ministeriale perverrà alle istituzioni assegnatarie attraverso gli USR in due soluzioni, rispettivamente per gli ultimi tre mesi del 2008 e per i restanti mesi del 2009.
La necessità di acquisire da parte degli istituti assegnatari la comunicazione della effettiva presentazione dell’assistente ed i tempi morti conseguenti alla fase iniziale di gestione del bilancio annuale comportano inevitabilmente qualche ritardo nell’accreditamento del finanziamento. Conseguentemente, è indispensabile che i dirigenti scolastici siano in grado di garantire le anticipazioni di cassa occorrenti per corrispondere alle scadenze previste il compenso dovuto agli assistenti assegnati.


Trattamento delle assenze

Gli assistenti di lingue straniere sono tenuti a svolgere i propri compiti con impegno ed assiduità.
Gli eventuali periodi di assenza per motivi di salute devono essere giustificati con idonea documentazione e comunicati al Capo dell’Istituto entro le ore 10 del primo giorno di assenza.
Dette assenze e quelle per sostenere esami, purché giustificate, vanno considerate come servizio effettivamente prestato e non comportano riduzioni del compenso previsto.
Le ore di servizio non prestato per giustificati motivi di famiglia possono essere recuperate; in caso di mancato recupero sarà operata una proporzionale riduzione del compenso mensile.
Le assenze per motivi di salute, per motivi di famiglia (anche se recuperate) o per sostenere esami, seppur giustificate, non possono superare n. 30 giorni complessivi nell’arco dell’anno scolastico. In caso di dimissioni che intervengano prima della fine dell’anno scolastico, ovvero in caso di inizio ritardato (per qualsiasi motivo), i trenta giorni di assenza previsti subiranno una riduzione proporzionale in funzione del periodo di servizio effettivo.
Le assenze eccedenti tali limiti e le assenze ingiustificate comportano una proporzionale riduzione del compenso mensile. In tali casi il Dirigente Scolastico dovrà darne immediata notizia a questa Direzione Generale.
Le scuole a cui saranno assegnati gli assistenti di lingua straniera dovranno offrire loro l’opportuno supporto per l’espletamento delle pratiche di carattere amministrativo connesse con la loro presenza di cittadini comunitari sul territorio nazionale previsti dal D.L.vo 30/2007 e per facilitare il reperimento di una sistemazione logistica.
Ogni eventuale comunicazione in materia di assistenti di lingua straniera in Italia sarà da questo Ufficio inviata agli Istituti presso la casella di posta elettronica istituzionale attribuita a suo tempo da questo Ministero (codice meccanografico dell’istituto@istruzione.it) ovvero, a quella indicata in sostituzione nel modulo di richiesta.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il Dr. Antonio De Gasperis, Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione Generale per gli Affari Internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Giunta La Spada

REFERENTI:
Sig. Antonio Santucci tel. 065849 3379
Prof. Emilio Tomassetti tel. 065849 3433
Sig.ra Daniela Petrini tel. 065849 3710
Sig.ra Alessandra Macchione tel. 065849 3764


1Ovvero una cattedra più uno spezzone (almeno due insegnanti).

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