Circolare 17/98

Oggetto: - Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell’amministrazione

Applicazione disposizioni di cui al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ed alla circolare 23 dicembre 1997, n. 226/E del ministero delle finanze

Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, contiene importanti novità a decorrere dal 1° gennaio 1998, con riferimento, tra l’altro, alle spese indicate in oggetto.

In base al suddetto decreto, infatti, le somme che vengono corrisposte a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria per crediti di lavoro (art. 429 del c.p.c.) debbono essere considerate reddito di lavoro dipendente.

Dalla lettura delle disposizioni che incidono sulla materia in argomento si può rilevare, innanzitutto, che sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali debbono essere considerati reddito di lavoro dipendente ai soli fini fiscali nella considerazione che l’art. 6 (comma 1) dello stesso precitato DLvo n. 314, apportando modificazioni all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi soltanto quelli di cui al comma 1 dell’art. 46 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non quelli di cui al comma 2, nel quale risultano compresi gli oneri in questione in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1 del decreto sopra indicato.

Da tali disposizioni, inoltre, si evince che ai fini della determinazione della base imponibile degli oneri in argomento va applicato il criterio di cassa in base al quale sono assoggettate le somme percepite nel periodo d’imposta.

Pertanto, a datare dall’1/1/98, per determinare il quantum dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, fermi restando i criteri generali finora seguiti, e in particolare quelli contenuti nella circolare del 13/7/95, prot. n. 5393 (riguardanti l’applicazione dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724), si provvederà a rivalutare le somme dovute a titolo di credito principale al netto di tutte le ritenute (ivi compresa quella fiscale) e quindi sull’importo complessivo che si verrà così a determinare dovrà essere applicata la sola ritenuta fiscale (aliquota media).

Quanto alla determinazione degli interessi, tenuto conto che il rivalutato da corrispondere va calcolato sulla somma al netto di tutte le ritenute, basterà calcolare gli stessi, secondo il saggio legale in vigore nel periodo cui si riferiscono, sulle somme man mano rivalutate e quindi sul totale spettante a tale titolo applicare come sopra le ritenute fiscali (aliquota media per gli interessi maturati nel corso degli anni precedenti a quello in cui si effettua la liquidazione ed aliquota massima per gli interessi riferiti al periodo di competenza).

Sarà cura della scrivente direzione generale informare tempestivamente gli uffici in indirizzo qualora da parte del ministero delle finanze e/o ministero del tesoro dovessero pervenire eventuali diverse determinazioni in ordine all’applicazione della normativa in questione.

A tale riguardo si ritiene opportuno inserire cautelarmente nei provvedimenti di liquidazione una particolare clausola volta a conguagliare i pagamenti disposti.