Circolare Ministeriale 26 febbraio 2001, n. 44

D1-Prot.n.1237

Oggetto: Decreto legge n. 16 del 19 febbraio 2001 - Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola - Prime Indicazioni Operative

Con decreto legge n.16 del 19.2.2001, entrato in vigore il 20.2.2001, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state emanate disposizioni urgenti volte a garantire la continuità didattica nelle classi interessate alla sostituzione del personale in servizio sin dall’inizio dell’anno scolastico, nel rispetto delle posizioni dei docenti che hanno titolo all’assunzione a tempo determinato.

Va preliminarmente sottolineato come nei confronti dei vincitori di concorsi o di docenti inseriti nelle graduatorie permanenti le cui graduatorie sono state approvate entro il 31 agosto 2000, come già previsto nel decreto legge n. 240/2000, convertito dalla legge n. 306/2000, resta confermato il diritto alle assunzioni in ruolo, con assegnazione della sede provvisoria dal corrente anno scolastico, salvo i casi in cui il predetto personale presti già servizio. Al personale che cessa dal servizio, per effetto di tali assunzioni, va riconosciuto, da parte dei Dirigenti scolastici, in base all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 16/2001, come servizio prestato ai fini giuridici, il periodo intercorrente tra la data di cessazione ed il termine delle attività didattiche.

Nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge si dispone la permanenza in servizio sulle classi attualmente occupate, dei supplenti nominati in via provvisoria dall’inizio dell’anno e, al comma 2, viene garantito, comunque, al personale docente che, utilmente collocato nelle graduatorie in questione, sarebbe dovuto subentrare nelle stesse classi ai docenti attualmente in servizio, l’assunzione fino al termine delle lezioni.

In sostanza, in applicazione delle disposizioni contenute nel predetto comma 1, tutti i docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto legge n. 240/2000, con l’eccezione sopra indicata per i docenti che sono cessati o cesseranno dal servizio per il subentro del personale assunto in base alle graduatorie concorsuali o permanenti, approvate entro il 31 agosto 2000, dovranno essere confermati sino al termine delle attività didattiche sullo stesso posto o cattedra occupata. Immediatamente dopo, nell’ambito del predetto personale, si procederà all’individuazione degli aventi titolo alla supplenza annuale ovvero al mantenimento della supplenza fino al termine delle attività didattiche, in base alla posizione occupata in graduatoria e alla conseguente attribuzione, nei loro confronti, del contratto con assegnazione del numero di ore equivalenti a quelle spettanti in base alla graduatoria e con obbligo di completamento dell’orario attualmente prestato.

Tale conferma riguarderà anche il personale docente nominato all’inizio dell’anno scolastico nella provincia da cui si è trasferito ed ivi in servizio alla data del decreto legge. In tal caso il provvedimento sarà disposto dal Provveditore della provincia di provenienza che ne darà tempestiva informazione al Provveditore della provincia in cui il docente è iscritto.

Nei confronti del personale di cui trattasi, in caso di rinuncia alla trasformazione del contratto o di abbandono del servizio, verrà meno, per il corrente anno scolastico, qualsiasi diritto derivante dalla posizione occupata in graduatoria ai fini della supplenza.

Per tutti i docenti confermati a tempo determinato, ivi inclusi quelli di cui al periodo successivo, va applicata la normativa contenuta nell’art. 25 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, così come modificato dall’art. 49 del successivo C.C.N.L. del 26 maggio 1999.

Per coloro, invece, che non risultano in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge, ma sono inseriti nelle graduatorie permanenti in posizione utile per il conferimento delle supplenze, dopo l’individuazione da parte del competente Provveditore agli Studi, sarà disposta l’assunzione con contratto fino al termine delle lezioni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 19 febbraio 2001, n. 16 dal dirigente scolastico come di seguito indicato.

Per rendere pienamente operativa la disposizione di cui all’art. 1, 1° e 2° comma, i Provveditori agli studi predisporranno un piano provinciale che preveda, non solo per il personale indicato nel punto precedente ma anche nei confronti del personale che non risulti occupato per il numero di ore spettanti in base all’ordine di graduatoria, l’utilizzazione degli stessi docenti in supplenze brevi su cattedre o posti per cui abbiano titolo ad insegnare anche in relazione al titolo di studio posseduto. Solo, in subordine, detto personale potrà essere utilizzato in attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche al fine della realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa.

Nel piano operativo il competente Provveditore agli studi individuerà reti di scuole comprendenti un numero congruo di Istituzioni atte a garantire la copertura, al miglior grado possibile, delle esigenze in ambito provinciale.

Ai fini della utilizzazione ciascun docente sarà assegnato ad una o più reti di scuole o, in ultima analisi, in ambito provinciale.

Sull’articolazione di tale piano e sui criteri e modalità di utilizzo del personale, i Provveditori agli Studi attiveranno le procedure previste dall’art. 5 del C.C.N.L. del comparto scuola relativo al quadriennio 1998/2001.

La retribuzione, sino al termine delle lezioni, come previsto dall’art. 1, comma 2 del citato decreto legge, sarà corrisposta dal dirigente dell’Istituzione scolastica dove il docente viene destinato per la prima utilizzazione.

Invece, per coloro che, assunti provvisoriamente all’inizio dell’anno scolastico in forza del citato decreto legge 240/2000, sono stati licenziati per il subentro dei titolari di cui al comma 3, sarà riconosciuto, sia pure ai fini giuridici, il servizio che tale personale avrebbe potuto prestare sino al termine dell’attività didattica.

Nel comma 4 del decreto legge n. 16/2001, si precisa, infine, che le graduatorie d'istituto sono utilizzabili ai fini del conferimento delle supplenze brevi solo nei casi di assoluta carenza di personale docente da assumere nell’ambito della rete o delle reti di scuole cui il predetto personale viene assegnato.

Il supplente temporaneo già nominato in sostituzione del docente in servizio a tempo indeterminato o determinato, va, comunque, mantenuto in servizio fino alla scadenza della nomina ivi compresa l’eventuale proroga o conferma per il prolungarsi dell’assenza del titolare.

Il decreto legge disciplina anche gli effetti negativi conseguenti al ritardo nei lavori delle varie commissioni giudicatrici nell’espletamento delle procedure concorsuali ordinarie e nella definizione delle graduatorie permanenti.

Infatti, soprattutto per il settore delle scuole secondarie, la conclusione delle relative attività oltre il 31 marzo 2001, termine previsto dal decreto legge 240/2000 per l’approvazione delle relative graduatorie potrebbe vanificare le aspettative dei vincitori in ordine alla nomina giuridica con effetto dal 1° settembre 2000.

Pertanto il comma 5 proroga di ulteriori 3 mesi detta scadenza (sino al 30/6/2001) ai fini del riconoscimento degli effetti giuridici delle nomine.

Peraltro, per l’eventualità che comunque le relative operazioni concorsuali per gravi motivi non dovessero concludersi, il medesimo comma 5 contiene una disposizione che autorizza il Ministro a prorogare ulteriormente con proprio decreto il predetto termine.

Il comma 6 riconosce, in ogni caso, a tutti i vincitori dei concorsi a cattedre e posti banditi nel 1999, che non dovessero comunque concludersi entro il nuovo termine fissato, il diritto ad ottenere le nomine in ruolo sulla base dei posti assegnati per il corrente anno scolastico, nel limite del contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato.

Infine, poiché la ratio del decreto legge è quella di garantire l’ordinato svolgimento dell’anno scolastico senza interruzioni della continuità didattica, garantendo nel contempo i diritti di coloro che sono inseriti nelle graduatorie concorsuali e permanenti, si invitano i Provveditori agli studi a voler porre in essere, nell’ambito della propria competenza e responsabilità, ogni iniziativa idonea ad accelerare al massimo la definizione delle procedure concorsuali e di quelle relative alla approvazione, in via definitiva, delle graduatorie permanenti, anche al fine di evitare ripercussioni negative sull’inizio del prossimo anno scolastico.

Si fa riserva di impartire tempestivamente ulteriori disposizioni su specifiche problematiche derivanti dall’applicazione della normativa di cui trattasi, ivi comprese le questioni connesse alla mobilità territoriale e professionale.