Circolare Ministeriale 12 aprile 2001, n. 70

Prot. n. 1961

Oggetto: Esami di Stato abilitazione esercizio libere professioni perito agrario, perito industriale e geometra - sessione 2001 - formazione commissioni esaminatrici - reperimento presidenti (professori universitari e presidi) e commissari (docenti) - istruzioni

PREMESSA
Con OO. MM. datate 26.3.2001, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie speciale, n. 29 del 10.4.01, sono indette, per il corrente anno, le sessioni degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni di cui all'oggetto che hanno inizio (insediamento delle commissioni) il 16 ottobre (periti agrario ed industriale) ed il 6 novembre (geometra) prossimi.
Gli esami in argomento, previsti, nell'ordine, dalla L. 21.2.91, n. 54, dalla L. 2.2.90, n. 17 e dalla L. 7.3.85, n. 75, sono disciplinati dalla L. 8.12.56, n. 1378 e successive modificazioni ed integrazioni e dai regolamenti approvati, rispettivamente, con D.M. 16.3.1993, n. 168, con DD.MM. 29.12.91, n. 445 e 29.12.00, n. 447 e con DD.MM. 15.3.86 e 14.7.87.
Le dette disposizioni, in relazione alla composizione delle commissioni giudicatrici, contemplano quale:
Presidente:
- un docente universitario di ruolo ordinario o straordinario, associato o fuori ruolo ed in pensione;
- un preside, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto tecnico corrispondente alle indicate tipologie di esame (per i geometri anche con l'integrazione di cui al paragrafo V-A1-a);
Commissario:
- un professore, laureato e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle scuole secondarie superiori, docente di specifiche discipline (vedasi paragrafo V - B).
Per ciascuna commissione è richiesta, poi, anche la nomina di tre liberi professionisti iscritti all'albo e di componenti supplenti (due liberi professionisti ed un professore) che sostituiscano quelli effettivi in caso di rinuncia degli stessi.
Ciò premesso, si dettano, qui di seguito, le istruzioni finalizzate al reperimento del personale necessario per la formazione delle commissioni di cui trattasi (presidenti e commissari docenti), segnalando che, a modifica della disciplina dello scorso anno, per la quale le domande venivano inviate ai Provveditorati agli Studi per l'acquisizione al sistema informativo dei relativi dati ai fini della gestione automatica delle procedure, da quest'anno tali dati vengono comunicati al SIMPI da parte delle medesime istituzioni scolastiche sede di servizio del personale interessato (le istituzioni scolastiche di Trento e di Bolzano si avvalgono, invece, dei rispettivi Uffici scolastici provinciali, mentre quelle della Valle d'Aosta del Provveditorato agli studi di Torino - vedasi paragrafo VII), personale che deve, poi, aver cura di controllare l'esattezza dei propri dati meccanizzati e di segnalare al Capo di istituto eventuali necessarie rettifiche da fare apportare. Si precisa, poi, che le comunicazioni di nomina vengono notificate, a tempo debito e tramite sistema informativo, presso il medesimo istituto sede di servizio. Le domande dei professori universitari continuano, invece, a pervenire ai Provveditorati per l'acquisizione a sistema dei relativi dati.
Un "pacchetto informativo" per le istituzioni scolastiche, relativo agli adempimenti da curare a sistema, sarà disponibile sul sito intranet Innovazione@scuola.
Le modalità di compilazione dei moduli-domanda (modelli A/1 per i docenti universitari ed A/2 per il personale della scuola) sono riportate in calce ai moduli stessi e fanno parte integrante della presente circolare. Si raccomanda una attenta lettura delle stesse e della presente, da effettuare prima della compilazione, anche al fine di prevenire contestazioni frutto di una imperfetta conoscenza delle disposizioni.
Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che presentano la domanda in relazione ad eventuali loro indicazioni erronee, che potrebbero determinare una formazione illegittima delle commissioni, e dei Rettori e Capi di istituto relativamente al controllo della correttezza dei dati indicati, rispettivamente, dai docenti universitari (anche fuori ruolo ed in pensione) e dagli insegnanti. Di tale avvenuta attività di controllo farà fede l'apposizione del visto in calce al modulo-domanda da parte dei detti responsabili.
E' fatto divieto di presentare più di una domanda. E' fatto divieto di presentare domanda e di accettare una eventuale nomina:
- al personale a part time;
- a chi abbia avuto una sanzione disciplinare superiore alla censura, inflitta nel corrente, nel successivo o nel precedente anno scolastico o accademico;
- a chi si trovi in una qualunque posizione di stato che comporti esonero o sospensione dal servizio nell'intero periodo di svolgimento della funzione ovvero in una parte dello stesso;
- a chi risulti collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti.
E' esonerato dalla presentazione della domanda il personale avente titolo alle agevolazioni ex art. 33 L. n. 104/92 (artt. 19 e 20 L. n. 53/00).

I - ADEMPIMENTI RICHIESTI AL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
Si prega il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica di voler rendere disponibile, con cortese tempestività, sul proprio sistema informativo (intranet), a tutte le Istituzioni universitarie la presente circolare ed il modulo-domanda A/1, raccomandandone la più ampia ed efficace diffusione all'interno dei vari Dipartimenti e Facoltà.

II - ADEMPIMENTI RICHIESTI AI DOCENTI UNIVERSITARI
I docenti interessati, anche in pensione, provvedono a compilare un unico modulo-domanda A/1 in ogni sua parte, seguendo attentamente le istruzioni ivi riportate previa lettura della presente circolare, ed a consegnarlo in tempo utile al competente ufficio amministrativo dell'Università per gli adempimenti di competenza del Rettore. Le domande presentate direttamente al Provveditorato non verranno prese in considerazione.
I docenti, ricevuta la comunicazione di nomina al domicilio indicato sul modulo domanda, devono comunicare subito la loro accettazione o rinuncia motivata, a mezzo fax o telegramma, sia al Provveditorato della provincia sede d'esame e sia all'Istituto sede d'esame.

III - ADEMPIMENTI RICHIESTI AI RETTORI
I Rettori delle Università avranno cura di apporre, in calce a ciascun modulo compilato e consegnato dagli aspiranti, il proprio visto a convalida delle dichiarazioni rese dagli stessi verificabili d'ufficio, il proprio nulla osta, nonchè, per il personale non in pensione e non a tempo definito, la propria autorizzazione ex art. 58 D.L. vo n. 29/93. Le Università, entro il termine del 10 maggio p.v. e con apposita distinta, trasmettono le domande presentate dai docenti, con raccomandata o posta prioritaria e con riferimento alla presente circolare, solo al Provveditorato agli Studi della medesima provincia nella quale hanno sede; successivamente, nel caso, fanno conoscere ogni sopravvenuto elemento di interesse. Eventuali domande erroneamente inviate a questa Direzione Generale o prive della sottoscrizione del Rettore per necessaria autorizzazione non sono prese in considerazione.
In tema di preclusioni di nomina vedasi appresso (paragrafo IX). I Rettori sono pregati di valutare, con attento e prudente apprezzamento, l'opportunità di trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina.

IV - PRIMO ADEMPIMENTO RICHIESTO AI PROVVEDITORI AGLI STUDI
I Provveditori agli Studi avranno cura di segnalare, con la massima tempestività e per gli adempimenti contemplati, a tutti i Presidi di Istituti tecnici ovvero di Istituti comprensivi, per associazione, di Istituti tecnici la disponibilità della presente circolare e del modulo-domanda A/2 sul SIMPI-INTRANET.

V - ADEMPIMENTI RICHIESTI AL PERSONALE DELLA SCUOLA

A - PRESIDI
A1 - Adempimenti personali
Sono tenuti alla compilazione ed a disporre la comunicazione al SIMPI dei dati del modulo-domanda A/2, sempreché titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, già di ruolo ordinario (si precisa che i requisiti di cui appresso, legittimanti la nomina, devono essere posseduti non solo al momento della presentazione della domanda - a.s. 2000/01, ma anche in quello di svolgimento della funzione - a.s. 2001/02):

per la nomina nelle commissioni giudicatri-ci degli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra: i Presidi degli Istituti tecnici per Geometri e Commerciali e per Geometri, nonché i Presidi di qualunque altro tipo di Istituto tecnico purché provenienti da cattedre di insegnamento comprese nelle classi di concorso 16/A, 58/A e 72/A;

per la nomina nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della libera professio-ne di Perito Industriale: i Presidi degli Istituti tecnici industriali;

per la nomina nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della libera professio-ne di Perito Agrario: i Presidi degli Istituti tecnici agrari;

I Presidi di generico Istituto di istruzione secondaria superiore e quelli di Istituto diverso da quelli sopraindicati sono legittimati alla presentazione del modulo-domanda ed alla nomina solo nel caso in cui i detti Istituti sede di servizio siano comprensivi, per associazione, dello specifico Istituto richiesto.
Non possono, invece, compilare il modulo-domanda A/2:
- i presidi privi dei requisiti sopra indicati (incaricati; in pensione; con sede di servizio diversa da quelle indicate - salva la detta eccezione per i geometri; provenienti da cattedre di insegnamento non comprese nelle dette classi di concorso per i geometri);
- i Presidi di istituto del tipo richiesto che non sia, però, sede di corsi di ordinamento di ITG, ITI o ITA ovvero di corsi sperimentali con corrispondenza, ex art. 279 D.L.vo n. 297/94, a corsi di ITG, ITI o ITA;
- i presidi che cessano dal servizio (per dimissioni, ecc...) il 1° settembre p.v.;
- coloro che si trovano in posizione di preclusione di nomina (vedasi paragrafo IX).
I presidi sono, quindi, invitati a compilare, con attenzione ed in ogni sua parte, il modulo-domanda sulla base delle apposite istruzioni e con sottoscrizione avente anche valore di conferma dell'esattezza e completezza di tutti i dati richiesti e riportati. I relativi dati devono essere comunicati al SIMPI, dallo stesso istituto, ad iniziare dal 10 e non oltre il 19 maggio p.v.. I dati meccanizzati devono essere subito controllati ed, eventualmente, rettificati entro il medesimo termine.
Le domande di cui trattasi devono essere compilate in unico originale che resta depositato presso l'istituto, mentre una copia viene fatta recapitare per conoscenza, a cura dei Presidi e con riferimento alla presente circolare, al Provveditore agli Studi della sede di servizio entro il 7 maggio p.v. (da non inviare, invece, a questa Direzione Generale).
In caso di conoscenza successiva della propria cessazione dal servizio, di mobilità (trasferimento in altro tipo di istituto per a.s. 2001/02) e di qualunque altra eventuale, necessaria variazione, queste dovranno essere comunicate a sistema, da parte del medesimo istituto, in un breve periodo di riapertura delle funzioni (dal 3 al 4 settembre).
I Presidi, ricevuto l'atto di nomina per il tramite del SIMPI, devono aver cura di comunicare subito, a mezzo fax o telegramma, la loro accettazione (o rinuncia motivata) congiuntamente sia ai Provveditori delle province sede di servizio e d'esame e sia all'Istituto sede d'esame.

A2 - Adempimenti per le nomine dei docenti
E' compito dei Capi di istituto:
- far compilare integralmente il modulo-domanda A/2, che deve essere esattamente riprodotto a cura di ciascun Istituto nel numero di copie necessario, da coloro che siano in possesso dei requisiti sotto menzionati;
- valutare e concedere ai docenti, a fronte di fondate ragioni personali ovvero di prioritarie esigenze di servizio non diversamente tutelabili, l'esonero dalla presentazione della domanda;
- constatare l'avvenuta presentazione del modulo domanda da parte di tutti i docenti non esonerati in possesso dei requisiti richiesti;
- controllare la correttezza dei dati indicati dai docenti, richiedendo loro, nel caso, correzioni o integrazioni;
- verificare la insussistenza di preclusioni di nomina (vedasi paragrafo IX), a fronte delle quali occorre non trasmettere a sistema le domande, informandone per iscritto l'interessato. Lo stesso dicasi con riferimento ai docenti che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina, valutazione da operare con attento e prudente apprezzamento; - apporre in calce ai moduli presentati dai docenti in servizio nella scuola il proprio visto, a convalida delle dichiarazioni rese dagli stessi verificabili d'ufficio;
- far comunicare al SIMPI, dallo stesso istituto, ad iniziare dal 10 e non oltre il 19 maggio i dati relativi alle domande dei docenti. Eventuali domande erroneamente inviate a questa Direzione Generale non verranno prese in considerazione;
- curare, per il personale censito nell'anagrafe del sistema informativo, l'acquisizione dei dati anagrafici così come noti agli archivi del sistema stesso (es.: prof. Vincenzo Maria Rossi conosciuto come Vincenzo M. Rossi dovrà essere acquisito in quest'ultimo modo) che procede a controlli in linea;
- consegnare, tempestivamente, ai docenti interessati il documento relativo all'avvenuta acquisizione dei dati riportati sul modulo domanda e fare effettuare a sistema (sempre entro il 19 maggio) le necessarie rettifiche relative ad eventuali errori riscontrati;
- far comunicare a sistema, da parte del medesimo istituto, in un breve periodo di riapertura delle funzioni (dal 3 al 4 settembre), qualunque eventuale, necessaria variazione (esonero per motivi sopravvenuti, rettifica dati, cessazione dal servizio, mobilità, preclusioni, ecc.);
- notificare, con urgenza, ai docenti la comunicazione di nomina (a componente effettivo o supplente) resa disponibile dal SIMPI;
- garantire che il docente nominato comunichi con immediatezza la propria accettazione o rinuncia motivata.

B - DOCENTI
Sono tenuti alla compilazione del modulo-domanda A/2 i professori, laureati e con contratto di lavoro a tempo indeterminato relativo a cattedre di istruzione secondaria superiore:
- docenti di costruzioni o tecnologia delle costruzioni, di topografia o di economia ed estimo che insegnino nel corrente anno scolastico ed abbiano effettivamente insegnato tali discipline per almeno dieci anni a tutto l'anno scolastico corrente (compresi gli anni di insegnamento precedenti alla detta tipologia di contratto) negli Istituti tecnici per geometri;
- docenti di materie tecniche, ricomprese nelle classi di concorso indicate nel modulo domanda, che insegnino nel corrente anno scolastico e che, quindi, abbiano effettivamente insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali discipline nei trienni degli Istituti tecnici industriali;
- docenti di discipline agrarie, ricomprese nelle classi di concorso indicate nel modulo domanda, che insegnino nel corrente anno scolastico e che, quindi, abbiano insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali discipline nei trienni degli Istituti tecnici agrari.
I docenti che insegnano in corsi sperimentali possono presentare il modulo-domanda purchè in esito al corso medesimo venga rilasciato, ex art. 279 D.L.vo n. 297/94 e secondo il criterio di corrispondenza fissato nel decreto autorizzativo, un diploma di ITG, di ITI o di ITA.
Non possono presentare il modulo-domanda A/2:
- i docenti privi dei requisiti sopra indicati (con contratto di lavoro a tempo determinato; con contratto di lavoro a tempo indeterminato ma non relativo a cattedre di istruzione secondaria superiore; in pensione; che non insegnino nel corrente anno scolastico le specifiche materie indicate, anche se le hanno insegnate in precedente/i anno/i scolastico/i, o le insegnino attualmente, ma in altri tipi di istituti rispetto a quelli indicati; con meno di 10 anni di effettivo insegnamento negli ITG ovvero con 10 anni, ma senza insegnamento in atto; che insegnino esclusivamente nei bienni degli ITIS e degli ITA; che insegnino, le materie specifiche, in corsi sperimentali diversi da quelli sopraindicati);
- i docenti che cessano dal servizio (per dimissioni, ecc...) il 1° settembre p.v.;
- coloro che si trovano in posizione di preclusione di nomina (vedasi paragrafo IX).
Dopo la integrale compilazione del modulo-domanda i docenti lo sottoscrivono, confermando, in tal modo, l'esattezza dei dati riportati, e lo consegnano al Preside (nel caso insegnino in più istituti, a quello con il maggior numero di ore). Gli stessi sono pregati di verificare attentamente la chiarezza e la completezza dei detti dati, quali riportati in ciascuna sezione e, in particolare, di quelli relativi all'anzianità di servizio e, per i docenti degli ITG, al numero di anni di insegnamento nella materia che dà titolo alla nomina.
In caso di conoscenza successiva della propria cessazione dal servizio e di qualunque altra eventuale variazione, queste, con riferimento all'istanza presentata, devono essere subito segnalate, per iscritto, al capo di istituto.
I docenti, ricevuto l'atto di nomina (quali componenti titolari ovvero supplenti) a loro notificato dal Capo di istituto, devono aver cura di comunicare subito, a mezzo fax o telegramma, unicamente all'istituto sede d'esame, la loro accettazione (o rinuncia motivata), da portare a conoscenza anche del Preside del proprio istituto.

VI - ALTRI ADEMPIMENTI RICHIESTI AI PROVVEDITORI AGLI STUDI
E' compito dei Provveditori agli studi, nel rispetto della tempistica fissata:
- rilevare che i Presidi abbiano provveduto ad inviare copia della propria domanda;
- accertare le motivazioni relative all'eventuale mancata consegna della domanda in copia (es.: Preside incaricato, ecc.), allo scopo di sollecitare eventualmente il Preside interessato;
- disporre, ad iniziare dal 16 e non oltre il 19 maggio, la trasmissione, via terminale, al SIMPI delle domande dei docenti universitari pervenute per il tramite delle Università, con attento controllo dei relativi dati trasmessi, apponendo su ciascun modulo-domanda il proprio visto;
- disporre la non acquisizione a sistema delle domande del personale universitario a tempo pieno prive di autorizzazione ex art. 58 D.L. vo n. 29/93 e quelle pervenute non tramite le Università, informandone gli interessati;
- far conoscere a questa Direzione generale, con attento e prudente apprezzamento, il proprio avviso circa l'opportunità di procedere alla cancellazione a sistema dei nominativi dei presidi che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina. Da segnalare, altresì, ogni altra posizione di incompatibilità, di preclusione di nomina ed eventuali motivi di esonero;
- comunicare a sistema, in un breve periodo di riapertura delle funzioni (dal 3 al 4 settembre), qualunque eventuale, necessaria variazione;
- assicurare alle istituzioni scolastiche le necessarie azioni di consulenza e supporto in relazione alle funzioni loro attribuite di gestione dei moduli-domanda.
Per quanto riguarda le sostituzioni dei Presidenti e dei componenti delle commissioni (per giustificata richiesta di esonero, per obbligo di astensione, ecc.) e le nomine dei membri aggregati, si rimanda a successive istruzioni.

VII - ADEMPIMENTI RICHIESTI AL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI TORINO ED AGLI UFFICI SCOLASTICI DI BOLZANO E TRENTO
In relazione al fatto che gli Istituti di Trento e Bolzano e quelli della Valle d'Aosta sono privi di collegamento al SIMPI:
- gli Uffici scolastici provinciali di Trento, Bolzano e Torino (per la Valle d'Aosta) sono pregati di trasmettere, con urgenza, copia della presente circolare e del modulo-domanda alle istituzioni scolastiche interessate ed alla Sovrintendenza di Aosta;
- i Presidi degli Istituti di Trento, Bolzano e Valle d'Aosta sono pregati di trasmettere, entro il 10 maggio, per l'acquisizione a sistema, le proprie domande e quelle dei docenti ai competenti Uffici scolastici provinciali (Torino per la Valle d'Aosta, informandone il Sovrintendente agli studi);
- gli Uffici di cui trattasi sono pregati di:
- comunicare i dati al SIMPI entro e non oltre il 19 maggio p.v., previo controllo della loro correttezza;
- trasmettere ai Presidi e, per il tramite di questi ultimi, ai docenti l'atto di comunicazione, prodotto dal SIMPI, comprovante l'avvenuta acquisizione a sistema dei dati riportati sui moduli domanda, per il controllo da parte degli interessati;
- comunicare a sistema, in un breve periodo di riapertura delle funzioni (dal 3 al 4 settembre), qualunque eventuale, necessaria variazione (esonero per motivi sopravvenuti, rettifica dati, cessazione dal servizio, mobilità, preclusioni, ecc.);
- notificare ai Presidi gli atti di loro nomina prodotti dal sistema e trasmettere agli stessi gli analoghi atti relativi ai docenti in servizio nei loro istituti per il medesimo adempimento;
I Presidi ed i docenti di cui trattasi, ricevuto in tal modo l'atto di nomina, devono aver cura di comunicare subito, a mezzo fax o telegramma, la loro accettazione (o rinuncia motivata) congiuntamente sia agli Uffici scolastici della sede di servizio e d'esame e sia all'Istituto sede d'esame.

VIII - CRITERI E FASI DI NOMINA
Le nomine dei Presidenti e dei commissari-docenti (per questi ultimi le nomine di tutti i titolari precedono quelle dei supplenti) vengono disposte, per ciascuna delle fasi descritte nel seguito ed in base all'anzianità di servizio e, in subordine, all'anzianità anagrafica, considerando nell'ordine:

Nelle commissioni per periti industriali il docente viene scelto in relazione alla specializzazione con maggior numero di candidati quali assegnati alle commissioni medesime, selezionandoli in base alla indicata specializzazione di insegnamento.
Nelle commissioni con candidati di lingua tedesca il docente viene scelto fra coloro che hanno barrato l'apposita casella (riservata ai docenti bilingui della provincia di Bolzano).
I professori universitari ed i presidi già nominati Presidenti nelle commissioni per periti agrari ed industriali non vengono nominati, una seconda volta, per geometri a cagione della possibile sovrapposizione dei relativi periodi di espletamento degli esami.
Le fasi di nomina sono le seguenti (all'interno di ciascuna fase vale, a parità di anzianità di servizio e di età, l'ordine dato alle preferenze; ciascuna fase successiva alla prima coinvolge i soli aspiranti non nominati nella/e fase/i precedenti; ai professori universitari la nomina è conferita d'ufficio solo se espressamente richiesta; la mancata indicazione, sul modulo domanda, di sedi richieste viene considerata, anche per i professori universitari, espressione di preferenza per le province di abituale dimora e di servizio):

L'individuazione dei liberi professionisti iscritti all'albo da nominare nelle commissioni (tre componenti titolari e due supplenti) viene operata, con sistema automatico e sulla base delle terne fornite dal competente organo professionale (tre terne per ciascuna commissione), con metodo casuale - random (prima i titolari, uno per ciascuna terna, e, poi, i due supplenti, da due terne diverse scelte a caso).

IX - PRECLUSIONI DI NOMINA
Non possono essere nominati presidente o commissario, né possono accettare una eventuale nomina (la preclusione vale anche in caso di nomina per sostituzione e come membro aggregato):
- i titolari di contratto di lavoro a part time;
- coloro i quali siano stati destinatari di una sanzione disciplinare superiore alla censura inflitta nel corrente, nel successivo o nel precedente anno scolastico o accademico;
- coloro i quali, nella stessa sessione e nella stessa o in altra tipologia di esame di abilitazione: stiano esercitando o abbiano esercitato la funzione; abbiano rinunciato ad altra nomina; siano stati sostituiti dopo aver assunto la funzione;
- coloro i quali si trovino in una qualunque posizione di stato che comporti esonero o sospensione dal servizio nell'intero periodo di svolgimento della funzione ovvero in una parte dello stesso;
- coloro i quali risultino collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
- coloro i quali (esclusi i commissari liberi professionisti) abbiano svolto nell'anno precedente, per nomina ministeriale ovvero del presidente della commissione (commissari aggregati nelle commissioni per periti industriali) o per sostituzione (subentro di membri supplenti o altri), in tutto o in parte la funzione di presidente o commissario in commissioni con sede nella medesima provincia e per la stessa tipologia d'esame;
- coloro i quali, dipendenti di altre amministrazioni, non siano stati autorizzati ex art. 58 D.L.vo n. 29/93 (docenti universitari a tempo pieno).
Non si dà luogo alla nomina del personale che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti, contestati in sede disciplinare (personale della scuola), nel corso di precedenti esami.

X - PRESENTAZIONE DOMANDE PER SOSTITUZIONI
Si premette che, solo in sede di sostituzione di presidenti e componenti (effettivo e supplente) rinunciatari e sempreché risultino esauriti o, comunque, non utilizzabili, per motivi di necessità ed urgenza, gli elenchi di risulta forniti dal sistema informativo, è possibile:
- ricorrere a personale che, pur in possesso di tutti i requisiti, non ha presentato, a tempo debito e per giustificato motivo, domanda da far acquisire al sistema;
- derogare dal possesso di alcuni requisiti, come appresso indicati, fermo restando che non sono, comunque, utilizzabili come Presidenti presidi incaricati e come componenti docenti con contratto di lavoro non a tempo indeterminato (i docenti in nessun caso possono essere nominati presidenti di commissione). A parità di requisiti ed anche in caso di necessità ed urgenza ha, comunque, precedenza nella nomina il personale in servizio nell'istituto sede d'esame, ove disponibile.
Sono utilizzabili alle cennate condizioni, nell'ordine:
come Presidenti:
- presidi che acquisiscono tutti i requisiti richiesti ad iniziare dall'a.s. 2001/02;
- presidi, nell'a.s. 2001/02, di istituti di istruzione secondaria superiore diversi da quelli sopra indicati, anche di altro ordine, purché con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con precedenza per coloro che abbiano in precedenza diretto il tipo di istituto legittimante la nomina;
- presidi in pensione, di norma da non più di cinque anni, purché già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e non dispensati, destituiti o decaduti, con precedenza per coloro che abbiano diretto il tipo di istituto legittimante la nomina;
come Commissari:
- docenti, nell'a.s.2000/01, di ITG con meno di 10 anni di insegnamento nelle materie prescritte a tutto l'anno scolastico corrente ovvero docenti in altri istituti con 10 anni o meno di insegnamento in ITG anteriori all'anno scolastico corrente;
- docenti delle materie prescritte che abbiano insegnato, nell'a.s. 1999/00 o precedenti, tali discipline negli istituti tecnici (ITI - ITA) corrispondenti alla tipologia di esame;
- docenti delle materie prescritte che insegnino, nell'a.s. 2000/2001 ovvero abbiano insegnato nell'a.s. 1999/00 o precedenti, tali discipline in istituto tecnico diverso da quelli corrispondenti alla tipologia di esame (ITG - ITI - ITA);
- docenti delle materie prescritte che insegnino, nell'a.s. 2001/02, tali discipline in istituto tecnico corrispondente alla tipologia di esame (ITG - ITI - ITA) o in istituto diverso;
- docenti in pensione, di norma da non più di cinque anni, purché già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e non dispensati, destituiti o decaduti, con precedenza per coloro che abbiano insegnato le discipline contemplate negli specifici istituti.
Allo scopo, il personale interessato può presentare, per nomine in qualità di presidente e commissario, al Provveditorato della provincia sede di servizio e/o di abituale dimora ed ai Provveditorati delle sole province limitrofe alle stesse, apposita domanda recante l'indicazione di tutti i dati necessari (senza utilizzare il modulo-domanda A/2), specificando, chiaramente, sotto la propria responsabilità i requisiti posseduti e mancanti e dichiarando, espressamente: le proprie sedi di servizio e/o di abituale dimora; di non essere dipendente di altra amministrazione (per i pensionati); di non trovarsi in alcuna posizione di preclusione di nomina (vedasi paragrafo IX). Tali domande, da presentare fino a dieci giorni prima dell'inizio delle prove, non devono, ovviamente, essere acquisite al sistema.

XI - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. 31.12.96, n. 675, che i dati personali forniti, raccolti dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Roma (viale Trastevere), sono utilizzati per le necessarie finalità di gestione delle procedure inerenti la formazione delle commissioni per gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all'art. 13 della legge in argomento.

Si confida nella attenta collaborazione degli uffici competenti e nel puntuale adempimento nei modi e nei termini indicati.


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