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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
- Ufficio Sesto -

Circolare Ministeriale 22 ottobre 2009, n. 86

MIURAOODGOS prot. n. 10825 R.U./U

Oggetto: Servizio nazionale di valutazione – Rilevazione degli apprendimenti – Anno scolastico 2009-2010

Come è noto alle SS.LL., l’art.3, comma 1, lettera b, della legge 28 marzo 2003, n.53, concernente la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha assegnato all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione il compito di effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
Al fine di attuare il disposto di tale norma, finalizzato al progressivo miglioramento ed all’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e formazione, con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, è stato istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione nell’ambito del predetto Istituto nazionale, che, a sua volta, è stato riordinato.
Tra i compiti previsti, assume particolare rilievo, appunto, quello anzidetto delle verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche anche nel contesto dell’apprendimento permanente.
La rilevanza strategica dell’attività dell’Istituto nazionale ha indotto, più volte, il legislatore ad intervenire per potenziare la qualificazione scientifica dell’INVALSI, attribuendo allo stesso ulteriori compiti (vedi art.1, commi da 612 a 615, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e prevedendo, con la legge 25 ottobre 2007, n.176, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.147, in particolare all’art.1, comma 5, l’emanazione di un’apposita direttiva annuale, da parte del Ministro dell’Istruzione, per l’individuazione degli obiettivi relativi alla valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione sul sistema scolastico e sui livelli di apprendimento degli studenti.
Con la direttiva del Ministro n.76 del 6 agosto 2009, registrata dalla Corte dei Conti il 16 settembre 2009, registro 5, foglio 363, sono stati individuati gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali, di cui l’INVALSI dovrà tenere conto per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l’anno scolastico 2009-2010.
Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli apprendimenti in italiano e matematica degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria e della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado. Per quest’ultima classe si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale dell’esame di Stato al termine del primo ciclo.
La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo di istruzione. Come in tutte le indagini è previsto un controllo di qualità sulle procedure di somministrazione mediante l’invio di osservatori in un campione casuale di scuole.
Per snellire e facilitare le operazioni di trasmissione dei risultati è essenziale la collaborazione degli insegnanti per la somministrazione, la correzione delle prove e la trascrizione degli esiti sugli appositi fogli risposta da inviare all’INVALSI. In questo modo i fascicoli delle prove potranno essere trattenuti e conservati dalle istituzioni scolastiche quali materiali utili a iniziative e momenti di riflessione e di confronto.
L’INVALSI, cui la presente è inviata per conoscenza, vorrà coordinare l’attività dei referenti degli Uffici scolastici regionali, allo scopo di fornire indicazioni in ambito regionale sia in merito all’ individuazione delle scuole che costituiscono il campione, sia in relazione alla tempistica delle operazioni di somministrazione delle prove a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo ciclo di istruzione, che, si ribadisce, devono prestare la massima collaborazione all’Istituto nazionale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali obbligatori, in quanto previsti dalla legge (vedi anche circolare ministeriale n.34 del 27 marzo 2007). Sarà cura, inoltre, del medesimo Istituto concordare con i referenti degli Uffici scolastici regionali le modalità per l’individuazione degli osservatori esterni che saranno designati per assistere allo svolgimento delle prove in questione e per la comunicazione dei loro nominativi alle istituzioni scolastiche interessate, chiarendo eventuali aspetti connessi al coordinamento tra il personale della scuola e i predetti osservatori.
Le SS.LL., acquisite tutte le informazioni utili sulle fasi della rilevazione degli apprendimenti, anche mediante consultazione del sito dell’INVALSI – www.invalsi.it -, vorranno provvedere ad accreditare gli osservatori esterni e a fornire ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole, statali e paritarie, del primo ciclo di istruzione ogni utile indicazione al fine di garantire il migliore esito della rilevazione stessa.
Si confida nella consueta disponibilità delle SS.LL., nella consapevolezza che un armonico coinvolgimento di tutte le parti interessate possa contribuire ad una buona riuscita delle operazioni di valutazione in coerenza con gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.
Si ringrazia per la collaborazione

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto


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