Circolare Ministeriale 16 marzo 1994, n. 94

Oggetto: Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della Legge 241/90

Con C.M. 25 maggio 1993, n. 163 (prot. n. 94) sono state emanate disposizioni per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Sull'argomento è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, impartendo nuove direttive con nota del 28 febbraio 1994 n. UCA 27720/1749 che qui di seguito si trascrive per opportuna conoscenza e norma:

"Sono pervenuti a questa Commissione alcuni quesiti in cui si chiede se sia dovuta l'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciati in accoglimento della stessa.
Ritiene questa Commissione che la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi contenute nelle Legge n. 241/1990 e Legge n. 142/1990 escludano che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla copia informe eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa.
A tale conclusione deve pervenirsi, in particolare, attraverso l'esame dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, letto in combinato disposto con l'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
Tale normativa, infatti, equipara a quella scritta la richiesta verbale, ovviamente non assoggettabile ad imposta di bollo; equipara l'estrazione di copia all'esame nell'individuazione delle modalità attraverso le quali si estrinseca l'accesso (e, come ovvio, l'esame di un documento non è assoggettabile ad imposta di bollo) e, da ultimo, fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo soltanto con riferimento al rilascio di copia. Il che sembra condurre all'univoca conclusione che l'imposta di bollo sia dovuta soltanto quando la copia sia spedita - su richiesta dell'interessato - in forma autentica".

Gli uffici in indirizzo sono pregati di uniformarsi alla sopra riportata direttiva.

I provveditori agli studi dirameranno le predette disposizioni alle dipendenti scuole.