Circolare Ministeriale 31 marzo 1989, n. 111

Oggetto: Disposizioni concernenti i Convitti nazionali, gli Educandati Femminili dello Stato e i Convitti annessi agli Istituti di istruzione tecnica e professionale

Allo scopo di affrontare alcune problematiche in tema di Istituti di Educazione e di Convitti annessi agli Istituti di istruzione tecnica e professionale, in particolare modo per quanto concerne il personale educativo, si ritiene opportuno impartire le disposizioni che seguono:

Disposizioni comuni ai Convitti nazionali, agli Educandati femminili e ai Convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale

Personale educativo - Funzione

La funzione del personale educativo, collocata dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 nell'area della funzione docente, è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e semiconvittori, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l'assistenza in ogni momento della vita del Convitto.

Il personale educativo cura, inoltre, i rapporti con i genitori dei convittori e semiconvittori.

Il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si armonizza e si integra con la programmazione educativo-didattica deliberata dai collegi dei docenti delle scuole frequentate dai semiconvittori e convittori.

Collegio degli istitutori

Al fine di conseguire la necessaria unitarietà di indirizzo programmatico della funzione educativa, si autorizza in via sperimentale ed in attesa che si perfezioni in sede parlamentare la previsione normativa della costituzione del "collegio del personale educativo" contenuta nel D.D.L. recante "norme sull'autonomia delle scuole, sugli organi collegiali e sull'amministrazione centrale e periferica della P.I.", il personale educativo a riunirsi collegialmente, a decorrere dall'anno scolastico 1988/89.

Alle riunioni del Collegio, inteso come momento di incontro di tutto il personale educativo di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto, parteciperà il Capo d'Istituto. Potranno, altresì, partecipare il Vice rettore o la Vice rettrice negli Istituti di educazione o l'Istitutore coordinatore nei Convitti annessi, che saranno comunque presenti in caso di assenza o impedimento del Capo d'Istituto.

Il collegio degli istitutori:

1) propone il piano annuale delle attività specificamente connesse con la funzione educativa indicando altresì criteri e modalità per gli incontri con le famiglie e i docenti degli alunni convittori e semiconvittori loro affidati.

2) formula ad inizio d'anno ipotesi per la formazione e composizione delle squadre e per la formulazione dell'orario di servizio, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di amministrazione negli istituti di educazione e dal Consiglio di amministrazione negli Istituti di educazione e dal Consiglio d'Istituto degli istituti tecnici e professionali nei Convitti annessi;

3) elegge i propri rappresentanti in seno ai Consigli di Istituto a norma dell'O.M. 5 ottobre 1976 (art. 12);

4) esamina i casi di alunni che presentino particolari difficoltà di inserimento nella vita convittuale allo scopo di individuare le iniziative idonee a rimuovere tali difficoltà.

Il Collegio si riunisce all'inizio di ogni anno scolastico ed ogni qualvolta il Capo d'Istituto ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti, comunque almeno una volta ogni trimestre.

Le riunioni avverranno preferibilmente in coincidenza con lo svolgimento delle attività scolastiche da parte degli alunni convittori e semiconvittori; la partecipazione alle relative riunioni rientra nell'orario di servizio.

Allo scopo di attuare una interazione fra i diversi momenti dell'attività formativa e pervenire ad una più approfondita e globale conoscenza della personalità degli alunni convittori e semiconvittori e delle problematiche che eventualmente li accompagnino, la Direzione dell'Istituto promuoverà, anche su proposta dei collegi, incontri tra i singoli docenti delle scuole interne e gli Istitutori ai quali sono affidati gli alunni convittori e semiconvittori delle predette scuole.

Inoltre, il personale educativo partecipa nell'ambito dell'orario di servizio, con compiti consultivi, ai consigli delle classi frequentate dagli alunni che gli sono affidati con esclusione del momento della valutazione.

E' opportuno, infine, rammentare che, a norma dell'art. 73 della Legge 20 maggio 1982, n. 270 il personale educativo dovrà essere coinvolto, mediante la partecipazione a tutte le turnazioni previste nella programmazione annuale, in ogni forma di attività connessa alla funzione senza che sia possibile attuare una ripartizione permanente di tali compiti fra il personale medesimo.

In ogni caso resta esclusa la destinazione del personale educativo ad attività estranee ai compiti propri della funzione.

Orario di servizio

Il comma 16 dell'art. 14 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 dispone che "l'orario di servizio del personale educativo dei Convitti Nazionali, degli Educandati Femminili dello Stato e dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali è stabilito in ventiquattro ore settimanali, a cui si aggiungono altre nove ore settimanali di servizio ordinario per assicurare il funzionamento delle predette istituzioni".

In relazione a quanto sopra ed al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività educative l'orario obbligatorio di servizio del personale educativo sarà articolato in 24 ore settimanale di attività educativa, ivi compresa l'assistenza notturna, ed in 9 ore settimanali per l'espletamento delle attività connesse con il funzionamento del Convitto.

Tra le attività da espletare nelle 9 ore rientreranno le iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, la partecipazione agli incontri collegiali, i rapporti con le famiglie, la partecipazione ai corsi di aggiornamento.

Peraltro, qualora le 24 ore settimanali non siano sufficienti a coprire per intero il servizio di assistenza notturna, si attingerà per questo ultimo alle 9 ore come sopra considerate.

Le 24 ore settimanali dovranno essere ripartite in non meno di 5 giorni.

Qualora non sia possibile fruire del giorno di riposo settimanale in corrispondenza della domenica a causa dello svolgimento dei turni di servizio, l'istitutore avrà diritto, durante la settimana, ad altro giorno compensativo della festività di cui non ha goduto.

Nel caso, inoltre, che il turno obblighi l'istitutore a prestare servizio durante una festività infrasettimanale, questi avrà diritto al recupero in altro giorno della stessa settimana, o al massimo, e sempre per accertate esigenze di servizio, della settimana successiva.

Si rammenta che i criteri generali d'organizzazione del lavoro sono materia oggetto di negoziazione decentrata ai sensi della lettera a) dell'art. 13 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 nel rispetto delle competenze attribuite agli organi collegiali.

In tale sede potrà essere prevista, qualora ciò si renda assolutamente necessario per conseguire il fine ultimo del funzionamento del Convitto, una articolazione plurisettimanale delle 9 ore.

Solo nel caso eccezionale, debitamente comprovato, che le 24 ore settimanali e le 9 ore di cui sopra cumulativamente considerate non siano sufficienti a coprire i servizi essenziali al funzionamento dell'Istituto, potrà farsi ricorso ad ore eccedenti nella misura massima di 3 settimanali, retribuite ai sensi della C.M. 26 marzo 1976, n. 82, prot. n. 1139 .

In materia di congedo ordinario si richiamano le disposizioni dell'art. 25 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 più volte citato e dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 (accordo intercompartimentale sul pubblico impiego per il triennio 1988/90).

Sono abrogate le disposizioni della C.M. 27 luglio 1976, n. 195 relative all'orario di servizio ed alla funzione del personale educativo.

Disposizioni relative ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato

Premesse

Si premette che il fine istituzionale degli Istituti in esame è l'educazione dei giovani ed è al suo perseguimento che tutta l'attività dell'Istituto medesimo deve essere preordinata.

I capi d'istituto cureranno, pertanto, l'incremento della convittualità, e, in via subordinata, della semiconvittualità.

Cureranno, altresì, che la presenza di alunni esterni nelle scuole annesse sia contenuta, in relazione alle prioritarie esigenze degli alunni convittori e semiconvittori, in limiti tali da non pregiudicare, attraverso una impropria utilizzazione di spazi e strutture, il corretto svolgimento della vita convittuale.

Si richiama, a tale proposito, l'attenzione dei Capi d'istituto sulla necessità di avanzare esplicita richiesta di contributi agli Enti locali competenti, evitando che gli oneri posti dalla legge a carico dei predetti Enti, per il funzionamento delle scuole, vengano a gravare sul bilancio degli istituti di educazione e, quindi, sulle rette degli alunni interni.

Scuole annesse

La materia come è noto è disciplinata dalla Legge 9 marzo 1967, n. 150.

Nel richiamare quanto già detto circa la necessità che anche in questo caso sia rispettata, con il contenimento delle iscrizioni degli alunni esterni, la volontà del legislatore che ha inteso assicurare con l'istituzione delle scuole annesse una più agevole attività di studio agli alunni convittori e semiconvittori e la necessaria continuità dell'opera educativa, deve altresì sottolinearsi che proprio da tale caratteristica discende una certa specificità delle scuole in esame.

Tale specificità, che non può che lasciare inalterati gli aspetti organizzativi e di partecipazione democratica comuni a tutti gli ordini di scuole statali, va tuttavia ad incidere proprio sulla componente alunni e quindi non può ad esempio applicarsi a dette scuole il principio della zonizzazione se non per quanto riguarda il limitato numero di alunni esterni.

Infine, poiché il Convitto o l'Educandato sono per loro natura istituzioni a tempo pieno, già organizzati per attuare il loro fine istituzionale attraverso strumenti di vario genere, primo tra tutti il ruolo organico del personale educativo, appositamente correlato al numero degli alunni interni, l'attuazione del tempo pieno e del tempo prolungato presso le scuole elementari e medie annesse è in contrasto con la stessa ragione d'essere degli istituti di cui trattasi.

L'utilizzazione, pertanto, di personale docente in aree temporali e di funzioni proprie del personale educativo si risolve in indebito aggravio di spesa per lo Stato.

Disposizioni relative ai convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica ed agli istituti di istruzione professionale

Accoglimento di alunni frequentanti altre scuole di istruzione secondaria di II grado

A norma della Legge 24 giugno 1988, n. 251, allo scopo di pervenire alla massima utilizzazione delle strutture convittuali, nei Convitti annessi agli Istituti di istruzione tecnica e professionale che, soddisfatte le richieste di convittualità degli alunni interni, offrano ulteriori, oggettive possibilità di accoglimento, potranno essere ammessi, in qualità di convittori o semiconvittori, allievi frequentanti altre scuole di istruzione secondaria di secondo grado, purché ciò non comporti aumento delle dotazioni organiche.

L'ammissione di tali allievi - che avverrà nel limite massimo consentito dalla dotazione organica del personale educativo spettante al Convitto - dovrà essere deliberata dai competenti Organi di Istituto, sentito il Provveditore agli studi, previa attenta, analitica valutazione delle implicazioni di ogni ordine derivanti dall'inserimento di allievi esterni nell'organizzazione convittuale, con particolare riguardo alle eventuali responsabilità, a qualsiasi titolo, degli operatori scolastici.

I Capi d'Istituto si adopereranno mediante adeguata pubblicizzazione all'interno delle scuole secondarie superiori facilmente raggiungibili dalla sede convittuale affinché il Convitto possa funzionare ogni anno a pieno organico.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'opportunità di adottare criteri uniformi, concernenti la retta dei convittori e semiconvittori, sia per gli alunni frequentanti le scuole annesse che per quelli frequentanti le scuole esterne.

Istitutori con funzioni di coordinatore

Fermo restando che tutto il personale educativo svolge funzioni educative dirette, l'istitutore coordinatore esplica, altresì, la propria opera sia ai fini del necessario coordinamento degli istitutori sia ai fini del corretto svolgimento dei vari momenti della vita comunitaria.

Considerata, infatti, la valenza degli aspetti organizzativi propri della convittualità rispetto allo stesso processo educativo, l'istitutore coordinatore verifica il regolare funzionamento dei servizi di cucina, mensa, infermeria, guardaroba, in collegamento ed in collaborazione col Capo d'Istituto o col Coordinatore amministrativo, fornendo loro i necessari elementi per gli eventuali interventi.

Premesso che le richiamate attività di coordinamento possono trovare in ciascun Convitto specifiche modalità di esercizio, secondo le obiettive necessità e le conseguenti valutazioni degli Organi di Istituto, ai predetti organi compete stabilire le concrete modalità di prestazione del servizio dell'Istitutore coordinatore.

A tal fine, in considerazione anche della possibilità di alloggiamento gratuito nei locali del Convitto, l'orario di servizio dell'Istitutore coordinatore potrà essere determinato in conformità alle esigenze di una sua presenza più continua ed assidua nell'arco della giornata, prevedendone, nel caso, l'eventuale esonero dal servizio di assistenza notturna ai convittori.

Nei casi in cui si renda necessario disporre ex novo per l'attribuzione del predetto incarico di vigilanza sul Convitto, ai sensi della C.M. 4 luglio 1975, n. 177 la Giunta esecutiva provvederà al conferimento delle relative funzioni di coordinatore ad uno degli istitutori avendo riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per Vice rettore nei Convitti Nazionali e per Vice direttrice negli Educandati Femminili, alla laurea, all'abilitazione all'insegnamento, all'anzianità di servizio.