Circolare Ministeriale 21 aprile 1992, n. 116

Oggetto:Insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. Prime indicazioni attuative.

 

Premessa

L'insegnamento della lingua straniera previsto dai vigenti Programmi e dalla legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare, e definito nelle sue modalità attuative dal D.M. 28 giugno 1991, rappresenta una svolta di grande valore pedagogico e culturale nel contesto del processo di riforma in atto.

Tale insegnamento arricchisce le opportunità offerte dalla scuola elementare per lo sviluppo della competenza linguistica e della consapevolezza interculturale dei bambini e si configura come risposta di alto profilo alle sollecitazioni provenienti dalle stesse politiche comunitarie per la formazione del cittadino europeo.

La presente circolare offre le prime indicazioni applicative del recente decreto; esse impegnano i diversi soggetti (organi collegiali, docenti, direttori didattici, ispettori tecnici, provveditori agli studi) ad operare con la consapevolezza che si tratta di una sfida complessa volta a garantire un processo di realizzazione efficace e funzionale agli obiettivi da raggiungere. Risulta pertanto essenziale l'immediato coinvolgimento di tutte le forze per favorire una sinergia di intenti e per realizzare la piena cooperazione tra amministrazione e scuola ai diversi livelli.

L'obiettivo di generalizzare l'insegnamento della lingua straniera in applicazione dell'art. 10 della legge n. 148/1990, rende necessario un programma di attuazione graduale e flessibile, ma certo nei risultati, che sappia correlare i diversi fattori interagenti e avviare un processo di sviluppo che nel prossimo triennio favorisca la diffusione armonica di tale insegnamento nelle scuole.

L'impegno delle SS.LL. e dell'intera scuola elementare sarà pertanto rivolto, in questa fase, a pianificare gli interventi progettando un "piano di fattibilità triennale" secondo le indicazioni ed i criteri forniti dalla presente circolare.

La realizzazione di questa fase di transizione dovrà tener conto dei seguenti essenziali punti di riferimento:

1. La scuola elementare sarà impegnata in una pluriennale azione progettuale, che verrà avviata formulando le opzioni di fondo attorno alla scelta della lingua straniera, valorizzando le esperienze più significative in atto, ottimizzando l'utilizzo delle competenze professionali già presenti: ciò al fine di assicurare al maggior numero possibile di alunni l'insegnamento della lingua straniera.

2. La scuola elementare sarà impegnata a garantire risposte didattiche ed organizzative per il raggiungimento di livelli soddisfacenti di unitarietà curricolare e per realizzare percorsi coerenti e non discontinui nell'apprendimento delle lingue straniere all'interno della scuola dell'obbligo.

3. La gradualità nell'estensione è imposta dai tempi necessari per il reperimento e la promozione di professionalità adeguate ai corrispondenti bisogni, attraverso l'attivazione di un sistema mirato di rilevazione delle competenze e la conseguente formazione in servizio del personale disponibile.

Per colmare l'attuale divario tra competenze presenti e bisogni è necessaria quindi la responsabile disponibilità all'insegnamento della lingua straniera da parte di ulteriori docenti in possesso di specifici requisiti.

Il consapevole impegno e la fattiva collaborazione degli altri docenti che condividono il processo di sviluppo curricolare, faciliteranno la piena integrazione della lingua straniera nella programmazione, nella organizzazione e nello svolgimento delle attività di insegnamento.

4. La gradualità nell'estensione è anche imposta dal quadro delle compatibilità concernenti le risorse di organico complessive da utilizzare per la riforma, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 15 della stessa legge n. 148/1990. Diventa quindi ancor più significativa l'attività di razionalizzazione per un impegno qualitativo delle risorse che deve proseguire tenendo conto anche di questa ulteriore ed importante esigenza.

5. I motivi che sottendono la gradualità hanno comportato la scelta, recepita nel D.M. 28 giugno 1991, di avviare in questa prima fase l'insegnamento della lingua straniera a partire, di norma, dalla terza classe e di affidarlo, prevalentemente, ad un insegnante specialista per raggiungere il maggior numero possibile di classi ed alunni, pur mantenendo la prospettiva dell'insegnante specializzato operante nel modulo.

1. IL PIANO PROVINCIALE DI FATTIBILITA' TRIENNALE

Il piano triennale integra e qualifica la complessa operazione in atto per l'organica estensione dell'organizzazione modulare, già avviata con le C.M. n. 197/1990, C.M. n. 55/1991 e C.M. n. 388/1991. Ciò significa che, per garantire la graduale generalizzazione dell'insegnamento della lingua straniera, diventano ancor più incisivi gli interventi mirati a predisporre strutture e servizi idonei e a riequilibrare le risorse di personale e la distribuzione delle scuole nella provincia.

Alla definizione del piano provinciale sono chiamati a concorrere i collegi dei docenti con scelte progettuali impegnative che consentano: per l'anno scolastico 1992-93, di realizzare il primo avvio dell'insegnamento della lingua straniera nei limiti delle risorse di organico e delle competenze già presenti nelle scuole; e per i due anni seguenti, di conoscere i possibili sviluppi sulla base dei bisogni emersi a livello locale.

Il piano provinciale triennale, ovviamente, nel definire gli interventi mediati e nel programmare quelli realizzabili nell'arco del triennio, offrirà chiarezza circa le possibili risposte alle aspettative della scuola e permetterà all'amministrazione centrale e periferica di approntare con coerenza gli strumenti indispensabili per raggiungere, quanto prima possibile, l'obiettivo della piena applicazione dell'art. 10 della legge di riforma (reperimento e formazione del personale necessario, produttivo utilizzo degli organici, ulteriori disposizioni applicative, verifiche).

Nella predisposizione del piano le SS.LL. seguiranno le seguenti procedure:

1.1 Analisi delle risorse di organico nel triennio

E' noto che la legge di riforma trova garanzie di applicazione in una razionale gestione dell'organico consolidato del personale, come stabilito dall'art. 15 della legge stessa, per l'espletamento di tutte le attività didattiche, ivi comprese quelle di insegnamento della lingua straniera.

In questa prima fase, ovviamente, il "contingente provinciale provvisorio" (C.P.P.) risulta essere la base quantitativa sulla quale programmare per il prossimo anno scolastico, come già preannunciato nella C.M. n. 388/1991, gli interventi possibili con l'insegnante specialista. Tale contingente si è rivelato indispensabile per garantire nei primi due anni di applicazione della legge di riforma la salvaguardia di progetti educativi e sociali di particolare rilevanza, anche a tutela del diritto allo studio degli alunni portatori di handicap, e fornisce ora la prima condizione di avvio dell'insegnamento della lingua straniera.

A tale scopo le SS.LL. dovranno preliminarmente:

a. verificare la consistenza effettiva del contingente provinciale provvisorio utilizzabile nell'anno scolastico 1992-93 per l'insegnamento della lingua straniera e le possibili ulteriori disponibilità;

b. analizzare con attenzione i dati previsionali concernenti il rapporto tra andamento demografico - razionalizzazione e distribuzione delle scuole - consistenza numerica delle classi - e conseguenti necessità di organico per i successivi anni scolastici 1993-94 e 1994-95 - utilizzando le modalità già previste dalla C.M. n. 197/1990 e dalle successive disposizioni; ciò al fine di conoscere, con sufficiente attendibilità, su quali risorse di organico le SS.LL. possono contare, anche per garantire la prosecuzione triennale delle attività avviate nell'anno scolastico 1992-93.

Occorre tener conto, ovviamente, che il dato relativo ai posti assegnati alle singole province ai sensi della C.M. n. 55/1991 rimane il punto di riferimento essenziale per la progettazione dei possibili interventi.

Un primo approfondimento dei dati provinciali relativi alla consistenza del C.P.P. ha permesso di individuare alcune province nelle quali l'inesistenza o l'esiguità del contingente creerebbe gravi problemi per l'avvio dell'insegnamento della lingua straniera, anche in presenza di competenze già disponibili.

Si è provveduto pertanto, sulla base di coefficienti di relazione tra C.P.P., numero di classi e competenze presenti, a redistribuire un numero di posti resisi disponibili nell'ambito del contingente consolidato previsto dal già citato art. 15.

Tali posti, da utilizzare in organico di fatto nell'anno scolastico 1992-93, costituiscono per queste province, il contingente cui far riferimento per assicurare l'avvio dell'insegnamento della lingua straniera.

Le province interessate a tale assegnazione di posti sono individuabili nell'allegato A della presente circolare. I provveditori agli studi di dette province dovranno successivamente comunicare le modalità e l'entità di utilizzo immediato dei posti assegnati per le finalità di cui trattasi.

1.2 Rilevazione della domanda di lingua straniera proveniente dalle scuole

L'art. 1 del D.M. 28 giugno 1991 precisa i criteri per la scelta della lingua da insegnare, definendo l'ambito di questa scelta (le quattro lingue più diffuse: francese, inglese, spagnolo e tedesco) ed indicando, nelle esigenze locali, nelle reali disponibilità di docenti e nella possibilità di prosecuzione dell'apprendimento della stessa lingua, i punti di riferimento.

I collegi dei docenti, pertanto, valuteranno, sentito il consiglio di circolo, le esigenze del territorio con una attenta analisi della domanda sociale, del patrimonio culturale, delle tradizioni storico-linguistiche e delle relative evoluzioni all'interno del tessuto sociale, economico e culturale locale.

Le scelte, di una sola lingua o di più lingue, che i collegi dei docenti delle singole province effettueranno entro il 13 giugno 1992, mediante apposita delibera, esprimeranno la domanda sociale di lingua straniera in riferimento alla quale saranno programmati gli interventi mirati, soprattutto di formazione, per il prossimo triennio.

Si tenga conto tuttavia che, limitatamente alla fase di avvio, la determinazione della lingua che effettivamente potrà essere insegnata è legata alle competenze dei docenti già selezionati disponibili nel circolo e che quindi non può essere garantita l'immediata corrispondenza con la lingua prescelta dal collegio dei docenti.

Le opzioni del collegio dovranno essere registrate nell'apposita scheda 1, allegata alla presente circolare, che dovrà essere inviata ai provveditori agli studi per l'analisi complessiva delle esigenze della provincia entro il 13 giugno 1992.

I dati complessivi provinciali dovranno essere riportati nella relativa scheda 3, anch'essa allegata alla presente circolare, da inviare al Ministero entro il 20 giugno 1992 per l'analisi complessiva dei bisogni formativi a livello nazionale.

1.3 Ricognizione delle risorse e competenze presenti

Questa terza fase di lavoro per la predisposizione del piano è la più delicata e significativa, soprattutto perché servirà a definire le possibilità di avvio nel prossimo anno scolastico.

La ricognizione dovrà essere effettuata dai provveditori agli studi sulla base degli elementi desunti dalle rilevazioni espletate dai direttori didattici a livello di circolo.

Le fasi operative sono, pertanto, le seguenti:

1.3.1 Ricognizione delle esperienze in atto

Il D.M. 28 giugno 1991 (art. 7) richiama le esperienze di insegnamento della lingua straniera già in atto nella scuola elementare come prima opportunità da considerare.

Al fine di realizzare una "indagine conoscitiva" al riguardo, i direttori didattici compileranno l'allegata scheda 2 descrittiva ed analitica per ognuna delle esperienze in atto nell'anno scolastico 1991-92.

Le schede da inviare ai provveditori entro il 13 giugno 1992 saranno, se ritenuto necessario, esaminate dagli ispettori tecnici per una verifica di qualità e di compatibilità dell'esperienza con il quadro normativo attuale, ai fini della eventuale prosecuzione.

1.3.2 Ricognizione delle risorse professionali

Già nell'anno scolastico 1990-91 è stata realizzata una prima selezione del personale con competenze specifiche; ad esso si sta offrendo ora un'adeguata formazione che dia garanzie di ulteriore qualificazione.

La ricognizione che le SS.LL. dovranno effettuare è volta a rilevare la consistenza di tali risorse professionali nei plessi e nei circoli della provincia, in modo da verificare rapidamente le prime concrete possibilità di avvio, in sedi definite, dell'insegnamento della lingua straniera per l'anno scolastico 1992-93.

Infatti, la disponibilità nelle scuole di docenti già selezionati è la condizione prioritaria per la realizzazione dei progetti elaborati dai collegi dei docenti (successivo punto 1.5).

I docenti che hanno lavorato come insegnanti elementari all'estero potranno, su loro richiesta, essere utilizzati come insegnanti specialisti di lingua straniera e costituire quindi un'ulteriore utile risorsa.

1.3.3 Individuazione di ulteriori competenze professionali

La programmazione degli interventi necessari a garantire la diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nei successivi anni scolastici 1993-94 e 1994-95, presuppone il reperimento di ulteriori risorse professionali. Le SS.LL., pertanto, avvieranno rapidamente una nuova iniziativa mirata ad individuare personale competente attraverso gli appositi colloqui già previsti dalla C.M. 12 dicembre 1990, n. 341.

Alle suddette prove di accertamento, da svolgersi nel periodo dall'1 al 15 settembre 1992, sono ammessi, su richiesta, docenti elementari di ruolo in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) laurea in lingue straniere con indicazione delle lingue studiate;

b) bilinguismo documentato (nascita e/o permanenza all'estero per un congruo numero di anni, famiglia bilingue, ecc.);

c) attività di insegnamento di una lingua straniera, documentata attraverso la certificazione relativa alla durata e alla natura dell'esperienza (ad esempio, ILSSE, sperimentazione ex art. 3 D.P.R. n. 419/1974, attività programmate ex art. 14 legge n. 270/1982, esperienze ex art. 1 legge n. 820/1971, ecc.);

d) partecipazione a corsi di formazione, di perfezionamento, di specializzazione nell'insegnamento di una lingua straniera in Italia o all'estero (da documentare mediante appositi attestati);

e) attività documentate svolte in qualità di corrispondenti in lingua straniera, di traduttori, di lettori, di guide turistiche professionali;

f) soggiorni di studio all'estero.

I docenti che supereranno il colloquio saranno ammessi a frequentare, durante l'anno scolastico 1992-93, un corso di formazione e costituiranno una risorsa utilizzabile a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

1.3.4 Individuazione di risorse potenziali

Contestualmente alle operazioni previste al punto precedente, le SS.LL. raccoglieranno, per singoli circoli, le autosegnalazioni dei docenti di ruolo che, pur non avendo i requisiti precedentemente descritti, si dichiarino interessati ad iniziative di formazione, sia linguistica che metodologica, per l'insegnamento della lingua straniera che questo Ministero intende attivare, sempre nell'anno scolastico 1992-93.

L'autosegnalazione dovrà essere accompagnata da un curriculum professionale che faccia emergere il livello di eventuale conoscenza di una specifica lingua.

1.4 Ricognizione delle condizioni organizzative di fattibilità

Nel richiamare quanto già specificato nella C.M. n. 271/1991 circa l'articolazione dell'orario settimanale delle lezioni e i necessari adempimenti degli OO.CC., si pone in evidenza che l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera, per il quale è previsto l'ampliamento dell'orario delle attività didattiche, richiede una ulteriore riconsiderazione delle condizioni organizzative necessarie.

A tale proposito le SS.LL. verificheranno l'esistenza e la consistenza nelle scuole della provincia di strutture e servizi (quali: aule, laboratori, sussidi, refezione scolastica, trasporto ...) al fine di progettare un piano di attuazione che correli i tempi di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera con la predisposizione di condizioni strutturali e funzionali adeguate. Nella prima fase saranno privilegiate le situazioni scolastiche che garantiscano le migliori condizioni di avvio.

La ricognizione sarà contestualmente l'occasione per sensibilizzare ulteriormente gli enti locali sulla necessità di fornire le risposte di competenza a tali esigenze.

Gli interventi degli enti locali, da promuovere anche attraverso un'incisiva richiesta di relativa attivazione da parte degli organi collegiali, costituiscono infatti, fattori essenziali nel processo di riforma in atto.

1.5 Progetti delle scuole

Dopo aver effettuato le opzioni concernenti la lingua straniera di insegnamento e la ricognizione delle risorse professionali, i collegi dei docenti predisporranno progetti per l'utilizzo dei docenti specialisti. I progetti dovranno porsi come proposte pedagogiche ed operative con validità triennale, considerando che l'avvio dell'insegnamento è previsto, di norma, a partire dalla classe terza.

Sulla base di tali progetti -da considerare quali "proposte di attività" e da analizzare e valutare attentamente sotto il profilo qualitativo- le SS.LL. predisporranno il piano di attuazione per l'anno scolastico 1992-93 e definiranno i piani previsionali per il biennio successivo.

I progetti potranno essere inoltrati sia dai circoli nei quali sono presenti docenti esperti già selezionati, sia dai circoli che ne sono sprovvisti, per valutare eventuali e residuali possibilità di utilizzo di docenti idonei che si dichiarino disponibili a prestare servizio in sede diversa da quella di titolarità.

Essi potranno riferirsi sia a classi a modulo, sia a classi a tempo pieno e prevederanno una programmazione tendente all'unitarietà curricolare nella corresponsabilità di tutti i docenti, nonché un'organizzazione didattica che rispetti la pari dignità di tutte le discipline del curricolo.

Dovranno altresì precisare:

- il plesso o i plessi interessati;

- i moduli e/o le classi cui si riferiscono;

- il numero degli alunni coinvolti;

- l'esistenza delle condizioni strutturali e dei servizi;

- le modalità organizzative (articolazione oraria, programmazione, verifica, ecc.);

- il numero dei docenti necessari e, qualora siano presenti docenti già selezionati, l'avvenuta acquisizione della loro disponibilità ad operare, ove occorra, in un plesso diverso da quello di titolarità secondo quanto previsto nel successivo punto 3.1.

I progetti potranno prevedere anche la prosecuzione nell'anno scolastico 1992-93 di eventuali esperienze in atto, motivandone la validità e specificando tempi e modalità per la loro piena integrazione nel nuovo quadro della riforma.

I consigli di circolo delle scuole che abbiano presentato progetti di prosecuzione o di attivazione dell'insegnamento della lingua straniera definiranno, per la parte di competenza, gli aspetti organizzativi che garantiscono agli alunni le migliori condizioni per lo svolgimento di tutte le attività didattiche.

I progetti saranno inviati ai provveditori entro il 27 giugno 1992.

1.6 Conclusioni e organizzazione del piano

La complessità delle procedure da attivare rende necessaria una forte sinergia di intenti e di azione.

Risultano pertanto di evidente importanza: l'attività di promozione e di coordinamento dei direttori didattici nella predisposizione del piano e nella attivazione di iniziative atte a favorire il pieno coinvolgimento dei soggetti interessati e la necessaria informazione; l'impegno consapevole e responsabile dei docenti e degli organi di gestione democratica della scuola; il supporto tecnico offerto dal personale ispettivo, quale fattore essenziale di qualità; l'attività valutativa, previsionale e progettuale complessiva che le SS.LL. dovranno svolgere nell'assumere le decisioni più opportune per il prossimo triennio.

In sintesi il piano triennale dovrà contenere:

a) il progetto di prima attuazione per il 1992-93 con l'indicazione delle scuole e dei circoli interessati;

b) il progetto di estensione per i successivi due anni scolastici, con l'individuazione delle scuole sulle quali si prevede d'intervenire; ciò allo scopo di promuovere nelle stesse un clima di attento interesse verso le iniziative previste e di collaborazione mirata e fattiva.

2. IL PIANO DI ATTUAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 1992-93

Il complesso intreccio di fattori da considerare nella predisposizione del piano triennale fornirà una conoscenza approfondita delle risorse professionali, strutturali e funzionali esistenti e potenziali. Un'attenta valutazione di tali risorse consentirà di progettare, per l'anno scolastico 1992-93, un piano di avvio che garantisca la massima possibile diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nelle scuole. Sulla base delle proposte inoltrate dai circoli didattici e valutata l'esigenza di adeguate condizioni di fattibilità, le SS.LL. attiveranno il piano avendo cura di assicurare prioritariamente la prosecuzione di esperienze ritenute valide e l'avvio delle nuove iniziative nei circoli in cui siano presenti insegnanti competenti.

I criteri cui far riferimento saranno, comunque, i seguenti:

a) favorire la massima diffusione possibile dell'insegnamento della lingua straniera nella provincia, anche al fine di sviluppare nelle scuole un positivo clima di partecipazione;

b) interessare prioritariamente le scuole che, per consistenza di classi e alunni e presenza di strutture e servizi adeguati, offrono le migliori garanzie di più ampia ed efficace attivazione dell'insegnamento della lingua straniera;

c) privilegiare i progetti che coinvolgono interi moduli per favorire la massima condivisione da parte di tutti gli insegnanti coinvolti nell'esperienza;

d) garantire la maggiore diffusione possibile nelle classi e prioritariamente nelle classi terze, per assicurare attività almeno triennali.

Il piano di attuazione, sul quale dovrà essere sentito il parere della commissione ex art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per quanto di competenza, sarà inviato al Ministero entro il 31 agosto 1992. Esso dovrà contenere le specificazioni dei circoli, dei plessi, delle classi nelle quali nell'anno scolastico 1992-93 verrà impartito l'insegnamento della lingua straniera.

3. L'ORGANIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA

3.1 I docenti

La riforma della scuola elementare apre nuovi orizzonti professionali che attribuiscono agli insegnanti responsabilità sempre più vaste.

L'insegnamento della lingua straniera è infatti considerato nel decreto ministeriale, "articolazione interna della funzione docente" di cui vengono definiti requisiti e competenze.

La prima fase d'avvio verrà realizzata grazie alla disponibilità dei docenti le cui competenze sono state accertate e ulteriormente arricchite mediante le apposite iniziative di formazione attualmente in corso.

Queste risorse professionali, se utilizzate efficacemente e con pienezza, offrono alla scuola concrete opportunità per realizzare una delle più importanti innovazioni previste dalla legge di riforma.

A questi insegnanti va chiesto l'impegno di assicurare la continuità nell'insegnamento della lingua straniera per almeno un triennio al fine di garantire agli alunni la completa realizzazione del progetto formativo prefigurato nei programmi del 1985.

L'insegnamento si svolgerà prevalentemente con l'insegnante specialista che opera su più classi, sulla base del progetto elaborato dal collegio dei docenti.

Per l'insegnamento in plessi diversi da quello di titolarità nell'ambito dello stesso circolo il direttore didattico dovrà acquisire apposita dichiarazione di disponibilità del docente.

Nei casi in cui si preveda l'insegnamento in un circolo diverso -ad esempio per consentire la prosecuzione di esperienze in atto o qualora in un circolo si verifichi eccedenza di docenti competenti e si intenda garantire una più ampia diffusione- il provveditore agli studi acquisirà analoga disponibilità da parte del docente interessato.

In sede di negoziazione decentrata in materia di utilizzazione del personale docente verranno stabiliti i criteri da seguire per i casi di concorrenza fra più docenti che aspirano ad operare come specialisti.

L'amministrazione sta studiando apposite forme di riconoscimento economico e normativo per gli insegnanti specialisti, da concordare e definire in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS.

Resta inteso che al fine di non disperdere le risorse professionali formate, gli insegnanti selezionati non utilizzati come specialisti, opereranno come specializzati nel modulo di appartenenza.

Si richiama, al riguardo, la particolare attenzione dei collegi dei docenti e dei direttori didattici per l'adozione delle migliori soluzioni didattiche e organizzative.

3.2 La programmazione e l'organizzazione didattica

La programmazione didattica, sia che l'insegnamento della lingua straniera venga impartito da docente specialista, sia che venga impartito da docente specializzato, sarà volta ad assicurare la piena integrazione della disciplina nell'attività didattica.

L'insegnamento della lingua straniera, infatti, dovrà puntare a sviluppare la competenza linguistica e la consapevolezza interculturale come fattori dell'unitario processo di formazione dell'alunno. L'introduzione della nuova disciplina sarà quindi intesa come opportunità di arricchimento formativo, evitando settorializzazioni e rischi di secondarizzazione.

Tale principio sarà tenuto presente, soprattutto nel caso di docente specialista, anche per gli aspetti organizzativi concernenti l'attività di programmazione, l'articolazione oraria dell'insegnamento della lingua straniera, la verifica comune.

Il docente di lingua straniera è contitolare a tutti gli effetti con i docenti delle classi e dei moduli nei quali interviene. Partecipa all'attività di programmazione e verifica secondo scansioni opportunamente programmate, offrendo anche contributi di trasversalità disciplinare sulla competenza linguistica.

L'orario di lavoro settimanale dell'insegnante di lingua straniera è di 22 ore per l'attività didattica e di 2 ore per la programmazione: nel richiamare quanto stabilito dal D.M. 28 giugno 1991 circa il numero delle classi da assegnare al singolo docente specialista, si precisa che l'orario di insegnamento "frontale" non dovrà essere comunque inferiore alle 18 ore settimanali, anche se non dedicate tutte alla lingua straniera in particolari, motivate situazioni. In tale ipotesi le restanti ore verranno utilizzate in attività didattiche opportunamente programmate.

E' essenziale, infine, che l'orario di insegnamento della lingua straniera abbia una scansione che assicuri tempi distesi di apprendimento per i bambini. Va ovviamente evitato il rischio di ricondurre tale insegnamento a disciplina aggiuntiva o integrativa.

Nel richiamare quanto previsto dal III comma dell'art. 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148 circa l'adozione delle necessarie intese, si precisa che le indicazioni della presente circolare non si applicano nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente circolare e di assicurare un'adeguata informazione alle famiglie sul processo che si sta avviando -chiarendo anche i limiti imposti dalla fase di transizione- per favorire la consapevolezza su questa importante innovazione, che completa il disegno pedagogico e culturale delineato dai programmi del 1985.


 



Tabella n. 1 - SCHEDA 1

Tabella n. 2 - SCHEDA 2 (Omissis)

Tabella n. 3 - SCHEDA 3


 

Note esplicative alle schede della C.M. 116/92

Scheda 1: dati generali - opzioni - risorse

Va compilata da ogni Direzione didattica e inviata al provveditore entro il 13 giugno 1992. Si compone di tre parti:

a. dati generali: comprendono dati su plessi, alunni, classi e tipologie, a partire dall'anno scolastico 91-92 fino all'anno scolastico 94-95 e sono i dati indispensabili per raccogliere, a livello provinciale, l'andamento demografico e della scolarità nel prossimo triennio.

Per gli anni scolastici 93-94 e 94-95 i dati vanno desunti dalle stime e da previsioni raccolte in collaborazione con gli enti locali.

b. opzioni: vanno registrati i dati sulle opzioni definite dal collegio dei docenti per la scelta della lingua straniera, seguendo le note contenute nella scheda stessa.

c. ricognizione risorse: vanno registrati i dati numerici sui docenti dichiaratisi disponibili, suddivisi per lingua straniera, secondo la triplice scansione: doc. 1: già selezionati e in formazione (punto 1.3.2 della C.M.); doc. 2: dichiaratisi disponibili al nuovo reclutamento e in possesso dei titoli (punto 1.3.3 della C.M.); doc. 3: dichiaratisi disponibili ma senza titoli (punto 1.3.4 della C.M.).

Scheda 2:

La scheda va compilata dalle Direzioni didattiche che abbiano una qualsiasi attività di lingua straniera in atto nell'anno scolastico 91-92, seguendo le indicazioni per la compilazione contenute nella scheda.

Tale scheda va inviata al provveditore entro il 13 giugno 1992.

Scheda 3: dati provinciali

Va compilata dagli uffici provinciali e inviata al Ministero entro e non oltre il 20 giugno 1992. La scheda raccoglie i dati desunti dalle singole schede 1 e 2 pervenute dalle Direzioni didattiche.

Questi dati sono la base delle risorse emerse e dei bisogni per il prossimo triennio.


 

Prospetto delle scadenze

- entro il 13 giugno: Collegio docenti : delibera opzioni lingue - Ricognizione risorse esistenti e disponibilità - Invio scheda 1 e scheda 2

- 20 giugno: Provveditori studi: invio scheda 3 al Ministero - Avvio predisposizione piano triennale

- entro il 27 giugno: Collegio docenti: invio progetti

- 31 agosto 1992: Conclusione predisposizione piano triennale e primo piano attuativo 92-93 da parte provveditori e invio al Ministero

- 1-15 settembre: prove di colloquio del personale dichiaratosi disponibile (punto 1.3.3 della C.M.).