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Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Ufficio VII

Circolare Ministeriale 4 novembre 2002, n. 120

Prot. n. DGPSA/Uff.II/4510

Oggetto: Docenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca, o che siano titolari di borse di studio o di assegni di ricerca presso Università o enti

Come è noto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001 (art. 23) caratterizza la funzione docente definendone il profilo professionale secondo competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro collegate.
Tra tali competenze figura anche la ricerca, quale mezzo di formazione professionale e supporto e arricchimento della didattica.
L'attività di ricerca va, quindi, incoraggiata e sostenuta anche fuori dell'ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il docente di poterla espletare nella migliore maniera possibile.
In tale ottica si giustificano gli istituti del congedo straordinario per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli assegni di studio.
Tenuto conto di ricorrenti perplessità e incertezze che caratterizzano l'applicazione di tali istituti si ritiene necessario dare alcuni chiarimenti in merito ai congedi di cui possono usufruire i docenti impegnati in attività di ricerca.

1. Congedo straordinario per dottorato di ricerca

La legge n. 476 del 13/8/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università - G.U. n. 229 del 21/8/1984) stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
La legge 28/12/2001 n. 448, art. 52 - comma 57 - ha in parte integrato la suddetta legge n. 476/1984, aggiungendo il seguente periodo all'art. 2 - 1° comma - "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Inoltre, così come ha precisato la circolare n. 376 del 4/12/1984, anche il vincitore di concorso che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario.
Dalla normativa richiamata si ricavano i seguenti precetti fondamentali:

  • il congedo straordinario per il borsista è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale dell'Amministrazione (dirigente scolastico);
  • la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;
  • la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato;
  • il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della legge n. 476/1984. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'Inpdap - Direzione centrale prestazioni previdenziali - con nota prot. n. 1181 del 19 ottobre 1999.

2. Borse post-dottorato

La legge 30/11/1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie - G.U. 14/12/1989, n. 291) ha esteso quanto disposto dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio post-dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria.
La legge finanziaria del 23/12/1992, n. 498, art. 4, comma 2, ha ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio, stabilendo testualmente che "al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di Organismi o enti internazionali, si applica il disposto di cui all'art. 2 della legge 13/8/1984, n. 476".
Il precetto richiamato è stato poi integralmente ripreso nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 453, comma 9).
E' opportuno precisare che nell'art. 453 sono confluite due diverse disposizioni.
La prima è quella di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 417/1974 (emanato quando ancora non esisteva il dottorato di ricerca) relativo ai docenti distaccati presso Ministeri ed enti per incarichi temporanei, con oneri a carico del Ministero. Tale disposizione è confluita pressoché integralmente nei commi 1-8 del citato articolo 453 del Testo Unico, peraltro, modificato dalla legge n. 448/1998.
La seconda normativa cui fare riferimento, confluita nel comma 9 dell'art. 453, riprende l'art. 4 - comma 2 - della legge finanziaria 23/12/1992, n. 498 è relativa al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati e enti stranieri o di Organismi o enti internazionali cui viene applicato lo stesso istituto del congedo straordinario già previsto per il dottorato di ricerca.
Da quanto anzi precisato corre l'obbligo di evidenziare la natura diversa delle due normative citate: per gli incarichi temporanei l'esonero dai normali obblighi di servizio può essere disposto dal Ministero, previa valutazione discrezionale, soltanto nei confronti del personale che abbia superato il periodo di prova e con oneri a carico degli enti che ne fanno richiesta; per quanto concerne, invece, le borse di dottorato o assimilati, la legge prevede esplicitamente il collocamento in congedo straordinario indipendentemente dal superamento del periodo di prova; in tal caso l'adozione dei singoli provvedimenti di congedo o aspettativa, rientra nella competenza del dirigente scolastico.

3. Assegnisti

Un'ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa è costituita dagli assegnisti di ricerca. Infatti, l'art. 51 della legge n. 449 del 27/12/1997 prevede esplicitamente la "possibilità" dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zucaro


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