Circolare Ministeriale 18 maggio 1990, n. 136

Prot. n. 13344/652/MT (Gabinetto)

Oggetto: Disposizioni per la definizione dei piani annuali di aggiornamento per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo della scuola

1. Premessa

Questo Ministero, sulla base degli indirizzi normativi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 e con riferimento a quanto previsto dagli accordi relativi al personale nel comparto scuola recepiti dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, intende potenziare il sistema di formazione in servizio per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo mediante una esplicitazione degli obiettivi generali e delle strategie di intervento.

Il quadro delle norme citate delinea l'aggiornamento come un "diritto-dovere" fondamentale del personale, evidenziando in modo decisivo il collegamento tra di esso e la concreta realizzazione di tutte le potenzialità implicite nelle funzioni ispettiva, direttiva e docente.

In tal senso l'aggiornamento costituisce, secondo l'indicazione normativa, strumento privilegiato per adeguare costantemente, in un quadro attento alle esigenze di cambiamento, l'esercizio di tali funzioni alle nuove prospettive culturali, agli stimoli all'approfondimento dei valori che vengono dallo sviluppo delle scienze e dell'evolversi della società civile, secondo una concezione del sapere che, pur attenta a cogliere la specificità di ciascuna disciplina, non rinuncia alla ricerca delle connessioni interdisciplinari, e con esse, ad una prospettiva unificante della conoscenza.

L'aggiornamento rappresenta, quindi, il mezzo per rendere il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, e con esso la scuola nel suo complesso, capace di rispondere alle esigenze di una società che si modifica e, sotto questo profilo, incarna una esigenza che è, contemporaneamente, del singolo e del sistema educativo nelle sue articolazioni complessive.

Le innovazioni già intervenute a seguito di provvedimenti legislativi, o previste per l'immediato futuro, le nuove acquisizioni della ricerca psico-pedagogica e metodologico-didattica, le prospettive poste dall'approssimarsi dell'ulteriore tappa dell'integrazione europea, le caratterizzazioni delle problematiche regionali e le specifiche emergenze insorgenti in ambiti provinciali, pongono certamente l'impegno di definire linee di indirizzo per la definizione di un piano programmatico che evidenzi le priorità di intervento in materia di aggiornamento relativamente alle diverse funzioni svolte dalle figure professionali del comparto scuola.

Per la definizione di tali linee portanti d'azione, tuttavia, non si può che muovere dalle indicazioni rinvenibili nel vigente tessuto normativo.

2. I contenuti oggettivi. Aggiornamento, sperimentazione, ricerca.

Secondo l'esplicita dizione contenuta nell'art. 7 del D.P.R. n. 419/1974, l'aggiornamento riguarda:

- l'adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;

- l'approfondimento della preparazione didattica;

- la partecipazione alla ricerca ed all'innovazione didattico-pedagogica.

L'ampiezza della indicazione contenuta nella legge delegata evidenzia che l'aggiornamento non può ridursi ad una mera presa d'atto degli sviluppi culturali, anche interdisciplinari, via via verificatisi, ma mira, invece, a rendere il personale direttivo, ispettivo, docente ed educativo autentico protagonista della vicenda educativa, anche nell'elaborazione e nella sperimentazione di nuovi moduli organizzativi e pedagogici.

Risulta, così, evidente che l'adeguamento delle conoscenze punta non soltanto ad incrementare il bagaglio di informazione del personale interessato, quanto piuttosto a porre le fondamenta per la creazione di una attitudine culturale che consenta di ricondurre ad un progetto educativo unitario le indicazioni provenienti dall'evoluzione delle diverse discipline; e che l'approfondimento della preparazione didattica deve sempre trovare il necessario punto di partenza nell'elaborazione del dato costituito dall'esperienza maturata dal personale interessato.

Una sottolineatura particolare merita il riferimento alla "partecipazione alla ricerca ed alla innovazione didattico-pedagogica", dal momento che esso pone chiaramente in luce il legame strutturale che unisce aggiornamento e sperimentazione. Quest'ultima si esplica come ricerca e realizzazione di innovazione sia sul piano metodologico-didattico che con riferimento agli ordinamenti ed alle strutture esistenti (primo comma, art. 1 del D.P.R. n. 419/1974).

L'aggiornamento, inoltre, deve essere effettuato anche in relazione al disegno complessivo di sperimentazione che l'amministrazione scolastica nel suo complesso ed i singoli consigli di classe, di circolo o di istituto hanno scelto di realizzare, dovendo esso porsi come momento di partecipazione alle relative iniziative, ed anche come momento di diffusione, nei riguardi di una più vasta cerchia di interessati, dei risultati più significativi raggiunti in sede di sperimentazione delle nuove metodologie e dei nuovi assetti organizzativi.

Aggiornamento e sperimentazione costituiscono, sotto questo profilo, due facce di uno stesso fenomeno, nel quadro di una considerazione unitaria del ruolo del personale della scuola che vede in esso un protagonista della ricerca educativa.

Il necessario, strutturale coordinamento tra sperimentazione ed aggiornamento, si riverbera, d'altra parte, sugli ambiti oggettivi delle iniziative di aggiornamento.

I contenuti di dette iniziative, quanto meno di quelle volte ad assicurare la partecipazione alla ricerca ed alla innovazione didattico-pedagogica, devono essere individuati con riferimento a due vastissimi ambiti oggettivi, di cui il primo relativo ad innovazioni di strutture e di ordinamento, ed il secondo, di tipo curricolare, rivolto alla determinazione di strategie e metodi didattici, comportamenti dell'insegnante, stili di insegnamento, tecniche di coordinamento, nonché all'approfondimento di problemi epistemologici, psicologici e pedagogici (natura e finalità del processo educativo, modo e funzioni del sistema scolastico, ecc.).

Nel quadro di tali ambiti più generali, le iniziative di aggiornamento devono aver riguardo:

- alla dimensione della competenza metodologico-didattica;

- alla dimensione dei saperi disciplinari;

- alla dimensione delle abilità di relazione;

- alla dimensione delle competenze organizzative.

Va sottolineato che quanto fin qui detto attiene ai contenuti dell'azione complessiva di aggiornamento. Emerge, invece, circa le "forme" che possono assumere le singole iniziative da intraprendere, la possibilità che l'aggiornamento si realizzi, ovviamente in stretta connessione con le opzioni culturali che di volta in volta animano il progetto di intervento definito nella sua globalità, nelle diverse forme ipotizzabili (corsi a carattere seminariale, corsi a carattere residenziale, convegni di studio, aggiornamento a distanza, con eventuali comunicazioni multi mediali e interattive, seminari di "produzione" di pacchetti formativi oggetto di successive più capillari diffusioni, aggiornamento mediante tecnologie telematiche, ecc.) anche avvalendosi della collaborazione di organismi specializzati, quali gli IRRSAE, la Biblioteca di documentazione pedagogica (B.D.P.) di Firenze, il Centro europeo dell'educazione (C.E.D.E.) di Frascati e le università.

E' opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 168 le Università si pongono quale struttura di rilevante importanza per la realizzazione di iniziative di aggiornamento per il personale della scuola. Infatti la citata norma prevede che il ministro della Pubblica istruzione senta il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica "... sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE)...".

L'interazione, in materia di formazione del personale della scuola, con le istituzioni universitarie potrà assumere una rilevanza ancor più consistente allorché il provvedimento legislativo sui nuovi ordinamenti didattici universitari, attualmente all'esame del Parlamento, giungerà a definitiva approvazione.

Né può escludersi la praticabilità di ogni altra possibile "forma" di attuazione delle iniziative, sulla scorta di ciò che in tale prospettiva può dinamicamente esser offerto dalla ricerca anche in campo didattico e dagli sviluppi tecnologici in generale.

3. Finalità dei programmi di aggiornamento.

L'identificazione degli ambiti oggettivi dell'aggiornamento direttamente discendenti dal contesto normativo non esclude, ovviamente, la opportunità di indicare le finalità cui devono mirare le iniziative di aggiornamento.

Si tratta, peraltro, di finalità che, elaborate anche alla luce delle esperienze pregresse, costituiscono pur tuttavia indicazioni di carattere generale e spunti di riflessione offerti all'autonomia ed alle determinazioni dei singoli soggetti dell'aggiornamento.

La considerazione di tali linee appare, d'altra parte, necessaria, allo scopo di fare dell'aggiornamento una attività coerente con il progetto complessivo di scuola che i diversi soggetti istituzionalmente deputati alla relativa elaborazione intendono portare avanti, ed, anzi, a rendere l'aggiornamento stesso una tappa di primaria importanza di tale progetto.

Orbene, assume rilevanza, innanzi tutto, lo scopo di raccordare le nuove esigenze via via emerse e maturate con la formazione iniziale.

Val quanto dire che le varie iniziative devono, obiettivamente, porsi il problema del loro rapporto con la formazione iniziale dei docenti, e nel contempo obbedire all'esigenza di realizzare un incremento del livello quantitativo e qualitativo del sapere, nell'ambito di un approccio unificante, capace di creare nel soggetto interessato l'idoneità a trasmettere, prima ancora che un complesso più o meno coordinato di informazioni, una cultura intesa anche come acquisizione di abilità e di strategie di apprendimento.

Le iniziative di aggiornamento, devono, altresì, mirare a configurare il personale direttivo, ispettivo e docente, sempre più come soggetti forniti non solo di una adeguata competenza, anche metodologica, in ordine ai saperi disciplinari, ma anche di adeguata abilità di relazione.

La concezione, implicita nel dettato costituzionale, secondo cui la scuola è aperta a tutti (art. 34, primo comma, Cost.), che vede nella scuola una comunità chiamata a realizzare il pluralismo delle scelte, esige che si faccia progressivamente strada nel personale interessato una attitudine relazionale, capace di istituire un collegamento non soltanto fra le persone, ma anche fra le diverse prospettive culturali.

Peraltro, proprio perché quella scolastica è una comunità, dovrà essere dato sufficiente spazio a quelle iniziative volte a consentire la creazione di una adeguata competenza organizzativa, con riguardo, in particolare, al personale direttivo, ma anche a quello ispettivo e docente.

Poiché, inoltre, l'obiettivo fondamentale dell'aggiornamento è costituito dalla realizzazione di una scuola sempre più adeguata ai bisogni ed alle esigenze della società, non possono essere trascurate quelle iniziative nascenti dalla considerazione dei problemi della concreta società civile in cui si inseriscono le singole istituzioni scolastiche. Adeguato spazio dovrà, pertanto, essere fornito alle iniziative riferibili ai problemi del territorio e del contesto socio-culturale. Ciò allo scopo di pervenire alla formazione di personale sempre più capace di legare il mondo della scuola alla società.

L'aggiornamento dovrà avere tra i suoi scopi anche quello di attivare i processi necessari per realizzare la formazione occorrente per le nuove figure professionali previste dall'ordinamento.

L'oggettivo legame esistente tra sperimentazione e aggiornamento impone, d'altra parte, la presenza di una correlazione necessaria tra iniziative di sperimentazione ed azione di aggiornamento, correlazione che ogni istituzione scolastica sarà tenuta ad evidenziare. Più precisamente, l'aggiornamento dovrà servire per diffondere nei confronti di un più ampio numero di interessati i risultati delle iniziative di sperimentazione che abbiano conseguito una valutazione ampiamente positiva, in modo da far divenire patrimonio comune del personale operante nella scuola iniziative prima limitate ad una fase, in quanto sperimentale, obiettivamente interlocutoria.

Alla realizzazione delle finalità sopra evidenziate si potrà pervenire attraverso il coinvolgimento di un sempre crescente numero di soggetti nelle esperienze di aggiornamento, prestando altresì attenzione a sviluppare iniziative che corrispondano ad accertate esigenze di fornire adeguate risposte ad insorte problematiche educativo-didattiche.

4. Aggiornamento e programmazione. I soggetti. Il "sistema" dell'aggiornamento.

I fabbisogni formativi del personale trovano certamente nella scuola la sede naturale della loro insorgenza ed individuazione.

Ciò legittima, in aderenza alle disposizioni del D.P.R. n. 419/74 ed alle richiamate norme contrattuali, le istituzioni scolastiche a porsi quali soggetti primari dell'aggiornamento.

Spetta, infatti, ai collegi dei docenti, singoli o consorziati, la definizione dei "programmi annuali" di aggiornamento nell'ambito del circolo od istituto, sulla scorta dei fabbisogni formativi che si potrebbero chiamare individuali. I collegi dovranno, perciò, tener conto delle motivazioni del personale al fine di realizzare la più ampia partecipazione alle programmate iniziative.

L'esplicita dizione normativa rende, tuttavia, evidente che l'aggiornamento è, innanzi tutto, oggetto di programmazione. in tal senso, ciascuna iniziativa di aggiornamento proposta dalla singola istituzione scolastica, pur costituendo espressione dell'iniziativa e dell'autonomia di quest'ultima, deve tuttavia far parte di un progetto generale di aggiornamento, o comunque con questo essere coerente.

Autonomia non può, infatti, voler dire assenza di un progetto comune, o mancanza di qualunque tipo di coordinamento. Un tal modo di procedere vanificherebbe, in concreto, la possibilità stessa di porre obiettivi da perseguire attraverso l'aggiornamento.

La norma di cui al comma 2, dell'art. 7 del D.P.R. n. 419/1974, nel far riferimento all'aggiornamento nel circolo didattico, nell'istituto, nel distretto, nonché sul piano regionale e nazionale, identifica implicitamente diversi soggetti chiamati ad attuarlo e, correlativamente, diversi possibili ambiti di intervento.

Più precisamente sono identificabili:

a) un ambito di intervento nazionale volto a realizzare iniziative di aggiornamento di interesse generale. Si tratta, in particolare, di iniziative correlate all'attuazione di innovazioni legislative, di innovazioni di contenuti e metodi risultanti da attività sperimentali, ovvero all'introduzione generalizzata di nuovi contenuti ovvero all'adeguamento di strutture preesistenti a nuove finalità;

b) un ambito di intervento regionale di competenza degli I.R.R.S.A.E., finalizzato a diffondere i risultati delle ricerche effettuate e ad offrire assistenza e consulenza tecnico-scientifica alle istituzioni scolastiche ed agli uffici scolastici provinciali, soprattutto in fase di progettazione e di verifica delle attività programmate.

Per il raggiungimento di tali finalità, gli I.R.R.S.A.E., avvalendosi dei poteri di autoorganizzazione, potrebbero offrire servizi decentrati sul territorio;

c) un ambito di intervento provinciale, di competenza dei provveditori agli studi, e volto a soddisfare i bisogni formativi espressi dalle istituzioni scolastiche del territorio;

d) un ambito di intervento locale, rimesso alla diretta competenza dei collegi dei docenti, per venire incontro ai bisogni di formazione esistenti nella singola istituzione scolastica. In altri termini, la formazione in servizio "istituzionale" si sviluppa in quattro ambiti di iniziative che perseguono fini concorrenti per gli stessi destinatari, con lo scopo, da un lato, di offrire le maggiori opportunità di aggiornamento agli operatori scolastici e, dall'altro, di assicurare risposte ai problemi correlate allo specifico livello di responsabilità e di competenza.

Nelle diverse aree territoriali prima descritte possono trovare collocazione - cui annettere pari rilevanza - le iniziative proposte da enti culturali, scientifici ed associazioni professionali che, mosse in coerenza con le esigenze formative espresse ai vari livelli, concorrono a perseguire gli obiettivi definiti nelle sedi istituzionali.

A tutti i livelli surrichiamati va riconosciuta, infine, la possibilità di riferirsi, nell'elaborazione e/o realizzazione di azioni formative nei confronti del personale, ad esperienze o progetti di intervento mossi nel quadro di programmi comunitari d'attuazione di orientamenti o direttive in tema di istruzione e formazione definiti in sede C.E.E.

L'esistenza di una pluralità di soggetti istituzionali, chiamati a prendere parte all'aggiornamento nelle varie aree di intervento, pone però il problema del coordinamento e, più in generale, della programmazione dell'azione complessiva di aggiornamento.

E' chiaro, infatti, che gli interventi regionali, provinciali e delle singole istituzioni scolastiche devono tener conto delle iniziative di carattere nazionale e di interesse generale, assunte dall'amministrazione centrale. Correlativamente, l'azione di quest'ultima non può prescindere dalla considerazione delle esigenze formative manifestatesi a livello locale, e delle iniziative in proposito assunte.

Sarà, pertanto, necessario che l'amministrazione centrale possa adeguatamente conoscere e valutare le iniziative formative progettate a livello regionale, provinciale e locale, per tener conto, nella redazione dei propri piani di intervento, del fabbisogno formativo manifestatosi.

A sua volta il piano nazionale di aggiornamento redatto dall'amministrazione centrale dovrà contenere indicazioni preventive di larga massima, rispetto alle quali le iniziative a livello regionale, provinciale e locale possano porsi, sia pure con riguardo all'anno successivo, anche come momenti di attuazione e di verifica.

E' possibile, cosi, costruire un "Sistema" unitario a progettualità "circolare", nel quale cioè ogni singolo livello istituzionale (visto anche nella sua dimensione territoriale di competenza) diventa - contemporaneamente - punto di partenza di progetti veicolabili al livello successivo e punto di arrivo dei flussi di iniziative assunte agli altri livelli.

In tal modo ogni iniziativa, locale, provinciale, regionale o nazionale, va a costituire singolo contributo (e nel contempo suggerimento) per la realizzazione di una globale azione di aggiornamento del personale, coerente nelle sue linee interne (e pur sempre autonome) di sviluppo, capace di impiegare sinergicamente tutte le risorse (ed anche gli spunti per nuove elaborazioni) disponibili nel Sistema, e nello stesso tempo di mirare a finalità se non univoche, quanto meno fornite di sufficiente complementarietà.

Queste necessarie forme di coordinamento, capaci di delineare un contesto programmatorio entro il quale possa trovare collocazione la azione complessiva di aggiornamento restano, indubbiamente, agevolate dalla predisposizione di apposite fasi procedurali di tipo organizzativo.

5. Procedure organizzative.

Per una funzionale organizzazione delle iniziative di aggiornamento si ritiene necessario stabilire linee procedurali essenziali che consentano di evitare dispendio di risorse e, insieme, di accrescere qualità ed efficacia delle iniziative medesime.

Allo scopo, inoltre, di favorire la circolarità di informazione nell'ambito del sistema complessivo dell'aggiornamento, quale condizione imprescindibile proprio per una più elevata efficacia finale degli interventi, saranno colte le opportunità offerte dalla B.D.P.

In questa prospettiva è in corso di definizione (e sarà diffusa con successiva circolare) una scheda di rilevazione delle proposte di aggiornamento, per l'acquisizione dei relativi dati a cura della B.D.P. ed in vista della successiva elaborazione e diffusione dei dati stessi.

La scheda dovrà corredare ogni singola proposta o progetto di aggiornamento, elaborata dalle scuole, dai provveditorati agli studi, dagli IRRSAE, da uffici centrali del Ministero, da enti esterni.

Nella scheda sarà possibile indicare anche i fabbisogni formativi, la cui rilevazione è utile ad orientare la successiva definizione dei piani e delle proposte di aggiornamento.

Ciò premesso, si indicano di seguito scadenze e fasi organizzative che configurano le procedure preordinate alla definizione dei piani annuali di aggiornamento:

1) Entro il 15 settembre: Gli I.R.R.S.A.E., nell'esercizio dei compiti istituzionali di assistenza e consulenza e sulla base dell'analisi dei bisogni formativi espressi anche nell'elaborazione del piano di aggiornamento dell'anno precedente, redigono un piano di iniziative che inviano alle scuole quali proposte di aggiornamento.

2) Entro il 31 ottobre: Le singole istituzioni scolastiche, individuati i propri bisogni formativi, deliberano le proposte di aggiornamento. Le proposte, corredate della scheda di rilevazione B.D.P., devono essere presentate al provveditore agli studi.

3) Entro il 15 dicembre: I Provveditori agli studi:

- prendono in esame le proposte inviate dalle scuole;

- individuano eventuali ulteriori interventi a sostegno, integrazione e coordinamento delle iniziative proposte dalle scuole;

- formulano proposte di aggiornamento del personale direttivo ed ispettivo da realizzare a livello locale;

- indicono conferenze di servizio per la stesura del piano provinciale definitivo, nel quale sono indicate le priorità degli interventi e specificate le richieste di assistenza e consulenza.

Il Ministero, in relazione ai tempi imposti dalla legge finanziaria e da ogni altro connesso adempimento, elabora il "piano nazionale di aggiornamento" da presentare in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto triennale di comparto, secondo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.

Il piano nazionale d'aggiornamento tiene conto:

a) delle proposte contenute nei piani delle Direzioni Generali, degli Ispettorati e del Servizio scuola materna, formulati con carattere di pluriennalità - anche sulla base dei bisogni formativi evidenziati nell'elaborazione del piano d'aggiornamento dell'anno precedente - entro il 31 dicembre di ciascun anno;

b) delle proposte contenute nei piani provinciali, presentati dai provveditori agli studi al Ministero entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il piano definisce, altresì, le linee tendenziali di sviluppo e le priorità da attuare nell'anno scolastico cui il piano stesso si riferisce, nonché da assumere a base delle elaborazioni progettuali per l'anno scolastico successivo.

Tali linee e priorità, pertanto, dovranno essere assunte in motivata valutazione nel contesto dei singoli piani che saranno elaborati, nell'autonomia istituzionale ad essi spettante, dai provveditori agli studi e dai singoli collegi dei docenti per l'anno scolastico successivo. Ciò anche al fine di realizzare quella "circolarità" che caratterizza il "sistema" dell'aggiornamento e che consente alle stesse autonome iniziative dei vari soggetti istituzionali di essere - compatibilmente con le disponibilità complessive - recepite e finanziate, direttamente o indirettamente nel piano nazionale.

Il piano, inoltre, determina la quota di risorse finanziarie destinabile alla promozione, ai sensi del comma 1,dell'art. 18 della Legge 25 agosto 1982, n. 604 e di concerto con il ministero degli Affari esteri, dell'aggiornamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all estero, da realizzare secondo linee generali di sviluppo definite nel piano nazionale medesimo.

Successivamente all'avvenuta definizione del piano il Ministero adotta i provvedimenti formali di assegnazione di fondi agli uffici scolastici provinciali, dandone tempestiva comunicazione.

Per gli oneri gravanti sul capitolo 1019 concernente "indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale" relativamente ai piani approvati, i provveditori avanzeranno formale richiesta alla Direzione generale del personale e degli AA.GG., Ufficio I di Ragioneria, dandone comunicazione all'Ufficio studi e programmazione.

Esaminata l'intera sequenza delle procedure organizzative preordinate all'elaborazione dei piani annuali di attività, è possibile ora evidenziare, nel dettaglio, le attività da svolgere nelle varie fasi procedurali.

6. Definizione delle proposte nelle scuole di ogni ordine e grado.

Le scuole, pur nel rispetto della piena autonomia professionale e decisionale dei collegi dei docenti, in fase di programmazione di autonome iniziative di istituto possono avvalersi della consulenza e della collaborazione degli ispettori tecnici, degli I.R.R.S.A.E., della B.D.P. e del C.E.D.E. che forniranno un utile supporto tecnico scientifico e di documentazione.

Esse, inoltre, nel formulare le proposte di aggiornamento, in coerenza con la complessiva circolarità del sistema, prendono in esame motivatamente anche le linee tendenziali e le priorità delineate nel piano nazionale di aggiornamento.

Le scuole, a seguito di deliberazione del collegio dei docenti, inviano al provveditore agli studi di competenza, entro il 31 ottobre di ciascun anno, i progetti che intendono realizzare, indicandone tempi e modalità di attuazione.

Le richieste dovranno essere corredate di una scheda di rilevazione che si configura anche come strumento per la rilevazione quantitativa e qualitativa della domanda proveniente dalle scuole.

I provveditori agli studi invieranno le schede in allegato al piano provinciale definitivo.

Va sottolineata la possibilità di organizzare in forma consorziata tra più scuole iniziative di aggiornamento.

Tale opportunità appare particolarmente utile nei riguardi di istituzioni scolastiche di ridotte dimensioni, nonché nel caso in cui, essendo le iniziative stesse attinenti a settori disciplinari specifici, la forma consorziale consente una partecipazione in misura numericamente adeguata e quindi una migliore utilizzazione delle risorse.

Alle iniziative in forma di consorzio si potrà pervenire mediante preliminari, autonome deliberazioni dei singoli collegi dei docenti che dovranno definire criteri e modalità di realizzazione.

La richiesta, in tal caso, verrà inoltrata da una sola scuola concordemente individuata, che allegherà anche le copie delle schede relative alle scuole consorziate.

7. Attività degli uffici scolastici provinciali.

I provveditori agli studi convocano conferenze di servizio al fine di definire il piano di aggiornamento provinciale, con l'indicazione delle priorità di intervento.

Tale piano conterrà:

a) una sintesi delle esperienze realizzate nell'anno precedente, che evidenzi gli obiettivi perseguiti e contenga una valutazione di massima di risultati raggiunti;

b) la raccolta dei dati relativi ai bisogni formativi espressi a livello territoriale dal personale ispettivo, direttivo e docente e alle proposte formulate dalle singole scuole;

c) la valutazione delle proposte suddette da parte della commissione prevista successivamente nel presente paragrafo;

d) l'indicazione degli interventi di consulenza e di assistenza richiesti per le attività organizzative dalle scuole e dall'ufficio scolastico, sia nella fase di progettazione che nella fase di attuazione e verifica delle autonome iniziative;

e) l'insieme delle attività che l'ufficio scolastico provinciale intende promuovere e gestire direttamente.

Alle conferenze di servizio parteciperanno i capi di istituto e gli ispettori tecnici operanti a livello periferico.

Questi ultimi, in ragione delle istituzionali funzioni professionali avranno modo di esplicare, in seno alle conferenze, l'attività di consulenza utile alla complessiva definizione del piano provinciale.

Ai fini di un arricchimento derivante da contributi di soggetti esterni i provveditori agli studi valuteranno l'opportunità di assumere contatti anche con rappresentanti delle associazioni professionali più qualificate operanti nel territorio in materia di aggiornamento.

Le proposte delle singole scuole saranno sottoposte ad una verifica della completezza e significatività della documentazione inoltrata e della congruità della spesa, anche in rapporto al numero dei destinatari, per l'individuazione delle scuole che non hanno fruito di finanziamenti nel passato o che presentano particolari esigenze connesse a problemi territoriali.

Al riguardo sarebbe significativo approntare un'indagine conoscitiva al fine di rilevare le istituzioni scolastiche che hanno avanzato richieste di aggiornamento nell'ultimo triennio, da confrontare con il totale delle scuole del territorio.

Ciò permetterebbe di conoscere, per ogni ordine di scuola, quali istituzioni sono presenti e quali assenti dalle problematiche dell'aggiornamento.

Per l'espletamento delle su indicate attività di verifica delle proposte presentate dalle singole scuole il provveditore agli studi si avvale della consulenza, che si traduce in un motivato parere al riguardo, di una commissione costituita da ispettori tecnici e rappresentanti degli IRRSAE.

Le conferenze di servizio sono finalizzate a contribuire alla complessiva definizione del piano provinciale, nel quale devono essere stabilite le iniziative che avranno carattere prioritario onde evitare che l'ammontare delle richieste non si correli affatto con le concrete possibilità di finanziamento.

A tal fine ciascun ufficio scolastico può fare riferimento ad un presumibile ammontare di finanziamento, che sarà tempestivamente comunicato dal Ministero, calcolato in relazione al numero del personale addetto in servizio nella provincia e fatti salvi successivi incrementi eventualmente computabili solo all'atto della definizione del piano nazionale.

Il piano provinciale delineato a conclusione delle conferenze di servizio e presentato alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per un confronto che si conclude con un protocollo nel quale vengono recepite eventuali osservazioni formulate dalle OO.SS.

Terminate le operazioni suddescritte, i provveditori agli studi inoltrano, entro la data del 31 dicembre, al Ministero - Ufficio studi e programmazione - il piano provinciale definitivo, come documento finale di sintesi, articolato per gradi ed ordini d'istruzione e corredato delle sole schede B.D.P. relative ai progetti inclusi nel piano medesimo.

Copia del piano con relative schede B.D.P. è inviata, altresì, all'I.R.R.S.A.E. competente e alla B.D.P.

8. Iniziative per il personale ispettivo e direttivo.

Le iniziative di formazione in servizio destinate al personale ispettivo e direttivo devono certamente trovare collocazione anche a livello nazionale, per quanto concerne le tematiche afferenti alle esigenze emergenti del sistema scolastico nel suo complesso (aspetti dell'innovazione, della gestione e dell'organizzazione scolastica).

Sulle stesse tematiche, nonché in relazione ai fabbisogni emergenti dalle situazioni territoriali (tossicodipendenze, handicap, dispersione scolastica, orientamento), possono promuoversi iniziative a carattere regionale o provinciale, che sono oggetto di esame valutativo nell'ambito delle conferenze di servizio provinciali cui prende parte il personale ispettivo e direttivo.

La dimensione territoriale regionale o interregionale può essere prescelta per corrispondere alle esigenze formative del personale ispettivo.

9. Verifica e valutazione delle attività di formazione in servizio.

Pare opportuno evidenziare l'importanza del momento della verifica e della valutazione dal risultati conseguiti con le iniziative di formazione in servizio.

A tal fine, i singoli promotori delle iniziative in questione sono tenuti, per ciascuna iniziativa assunta, alla compilazione della "scheda di verifica" che dia conto dello stato della conoscenza delle materie oggetto di studio prima, durante e dopo l'intervento di aggiornamento, in cui si registri l'andamento delle attività svolte e l'eventuale valutazione dei cambiamenti prodotti sui comportamenti e sulla professionalità dei docenti che hanno partecipato all'azione di aggiornamento.

Tale scheda è in corso di definizione e sarà diffusa con successiva circolare.

Le schede saranno inviate agli I.R.R.S.A.E. di competenza, che cureranno le elaborazioni dei risultati a livello regionale e procederanno altresì alla trasmissione dei dati alla B.D.P., secondo modalità che saranno oggetto di successiva definizione.

Copia delle predette schede dovrà essere inviata ai competenti provveditori agli studi.

L'Ufficio studi sulla base delle elaborazioni degli IRRSAE e della B.D.P. in ordine alle iniziative provinciali e sulla base delle elaborazioni che ciascun ufficio centrale effettuerà con riguardo alle iniziative proprie, redigerà, in collaborazione con le Direzioni generali, Ispettorati e Servizi, il rapporto finale delle iniziative attuate.

La Direzione generale per gli scambi culturali redigerà, a sua volta, il rapporto finale per l'attività di aggiornamento curata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 604/82 nei confronti del personale in servizio nelle scuole e nelle istituzioni culturali italiane all'estero.

Si sottolinea l'importanza della fase di valutazione e la rilevanza che essa può assumere a tutti i livelli in relazione alle successive fasi di programmazione.

Proprio in ragione di tale segnalata importanza sarebbe opportuno che, nell'ambito di ciascuna iniziativa d'aggiornamento, fossero autonomamente previsti, quale parte integrante del progetto formativo, strumenti di valutazione o verifica (come schede specifiche; relazioni scritte consultive; altri modelli...) degli esiti conseguiti.

Si rammenta, infine, la necessità che sia assicurato ogni possibile rilievo all'azione degli ispettori tecnici per la funzione di promozione, coordinamento, assistenza e collaborazione da essi istituzionalmente esplicata.

10. Enti culturali e scientifici e associazioni professionali.

Gli enti culturali, gli istituti scientifici, le associazioni professionali che intendano proporre progetti di aggiornamento, li presentano al Provveditorato agli studi territorialmente competente per la sede in cui deve svolgersi l'iniziativa.

Qualora l'iniziativa abbia rilevanza nazionale, ovvero in tutti i casi in cui essa comunque contenga una richiesta di finanziamento, totale o parziale, il progetto deve invece essere presentato entro il 31 ottobre direttamente al Ministero - Ufficio studi e programmazione, indirizzandone copia alla Direzione generale, ispettorato o Servizio competenti.

Anche i progetti proposti da enti culturali, istituti scientifici ed Associazioni professionali devono recare in allegato l'apposita scheda di rilevazione per la B.D.P.

11. Province e regioni dotate di autonomia speciale.

La configurazione del "sistema" unitario, nel quale si collocano i diversi interventi rivolti all'aggiornamento del personale scolastico, anche se indirizzata a delineare un contesto programmatorio univoco in grado di potenziare, per sinergia, l'impulso formativo complessivo, deve tener conto, quanto al personale in servizio nelle province e regioni a statuto speciale, degli specifici modelli procedurali previsti dalle norme poste dall'ordinamento a garanzia della speciale autonomia degli enti esponenziali cointeressati.

In tal senso l'aggiornamento, nell'osservanza - sul versante della competenza statale - delle linee programmatiche indicate nella presente circolare, sarà realizzato:

Per la Provincia autonoma di Bolzano: mediante intese ai sensi del comma 1, dell'art. 18 del D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (recante a Testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e D.P.R. 14 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano").

Per la Provincia autonoma di Trento: mediante intese ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 ("recante a norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento").

Per la Regione Valle d'Aosta: mediate intese ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196 (recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta").

Per la Regione siciliana: ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246 (recante "Norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione") mediante intese, rispettivamente, negli interventi di competenza dello Stato (compiti di carattere nazionale unitario) o della Regione.

Le valutazioni effettuate dallo Stato nella espressione delle intese sui progetti elaborati dagli enti sopraindicati tiene conto non solo dei principi generali contenuti nel D.P.R. n. 419/1974 e delle norme contrattuali in materia di aggiornamento, ma anche delle linee generali definite nel piano nazionale, sia pur viste nella particolare prospettiva delle specifiche esigenze e delle realtà locali evidenziate nei progetti stessi.