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Circolare Ministeriale n. 183 del 2 giugno 1994

Indicazioni sugli adempimenti degli istituti di istruzione e delle commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturità

In merito a eventuali quesiti formulati da Presidi e Presidenti di commissione d'esame di maturità, si forniscono, con la presente circolare, chiarimenti e indicazioni, per la puntuale applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia, ferme restando le considerazioni di ordine didattico effettuate con le circolari 2/1/1970, n. 10, e 13/5/1970, n. 2010.

Si ricorda che le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio degli esami di maturità dei corsi ordinari e dei corsi sperimentali, emanate, rispettivamente, con l'OM 2 aprile 1994, n. 112, e con il DM 2 aprile 1994, n. 113, sono state pubblicate sul Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1994, che dovrà essere posta, dagli Istituti, a disposizione dei Presidenti delle commissioni.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

1) Requisiti di ammissione per i candidati interni e privatisti.

Si rinvia a quanto disposto dagli articoli 34 e 35 dell'OM 25/1/1994, n. 18, per la maturità ordinaria, e dagli articoli 3 e 7 del DM 25/1/1994, n. 19, per la maturità sperimentale, pubblicati sulla GU del 1 /2/1994, n. 25.

2) Giudizio di ammissione all'esame e documentazione didattica da presentare alla commissione giudicatrice.

Si rinvia a quanto disposto dall'art. 41 dell'OM 25/1/1994, n. 18, nonché dall'art. 2 della legge 5/4/19969, n. 119, dal DM 15/5/1970, e dagli articoli 3 e 7 del DM 25/1/1994, n. 19.

Il testo originale dei giudizi analitici e di ammissione dovrà essere conservato agli atti della scuola, trascritto nel registro generale degli alunni e nei rispettivi verbali dei consigli di classe, affinché in qualsiasi momento se ne possa prendere visione, anche dopo che la commissione giudicatrice, espletati i suoi lavori, abbia inserito nel plico sigillato le schede dei candidati che contengono tali giudizi.

Si pone in evidenza che per gli esami nelle classi che attuano sperimentazioni di ordinamento e struttura, l'art. 8 del DM 25/1/1994, n. l9 "prevede che i consigli di classe presentino alle commissioni una documentazione didattica (programmi, lavori degli alunni, relazione informativa, ecc.) al fine di mettere le commissioni stesse nella condizione di conoscere approfonditamente il progetto sperimentale per una più coerente conduzione dell'esame.

3) Modelli, registri e scritture.

A titolo indicativo, si elencano i modelli normalmente occorrenti per un'organizzazione-tipo, da predisporre a cura dei singoli istituti:

- verbale di consegna dei locali;

- verbale di consegna della documentazione relativa ai candidati interni e privatisti;

- verbali di apertura del plico dei temi ministeriali e di consegna delle buste contenenti i temi di esame nella sede principale e nelle eventuali sedi aggiunte;

- schede personali di ciascun candidato dalle quali risultino: le generalità, la provenienza, un breve cenno sul curriculum scolastico, i giudizi analitici ed il giudizio di ammissione del consiglio di classe, l'indicazione della materia oggetto del colloquio scelta dal candidato, della materia scelta dalla commissione, di quella eventualmente "aggiunta", le valutazioni delle prove scritte, le risultanze del colloquio, la discussione sugli elaborati, nonché il giudizio di maturità con relativo voto e la valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari o il giudizio di non maturità; per i candidati privatisti la scheda dovrà contenere apposita voce per le prove orali integrative; sulla medesima scheda sarà riportato per i candidati non maturi il giudizio, sia positivo sia negativo, per l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe o, per la maturità professionale, se essi siano idonei all'ultima classe;

- diario delle prove orali;

- congruo numero dei prospetti giornalieri per i colloqui, con l'indicazione della materia scelta dal candidato e della materia scelta dalla commissione;

- registro dei verbali, con riferimento ai fac-simili dei verbali riportati nel Bollettino Ufficiale contenente le norme sugli scrutini ed esami; gli stampati forniti dalle scuole potranno essere utilizzati solo se conformi alle direttive ministeriali. Sul frontespizio dei verbali sono indicati: l'anno scolastico cui si riferisce la sessione d'esame, la sede e la denominazione dell'istituto presso cui la commissione e' stata destinata, la numerazione delle commissioni (I, II, ecc) quando ve ne siano più di una; in calce ai verbali, a fianco delle firme dei commissari che li hanno sottoscritti, dovranno essere indicati i rispettivi nominativi;

- registro degli esami: sul frontespizio e tracciato il prospetto statistico riassuntivo con la distinzione fra candidati interni e candidati privatisti e con la specificazione, per ciascuna categoria, del numero dei candidati ammessi agli esami, degli assenti, dei candidati esaminati, dei maturi e dei non maturi. Nell'interno, il registro conterrà le seguenti colonne:

  1. numero d'ordine;
  2. cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati (in ordine alfabetico) per ciascuna classe;
  3. luogo di residenza del candidato;
  4. scuola di provenienza con le seguenti sottodistinzioni:
    1. statale;
    2. pareggiata;
    3. legalmente riconosciuta;
    4. scuola privata o paterna, con l'indicazione del titolo di studio posseduto dal candidato;
  5. risultato dell'esame con le seguenti sottodistinzioni:

maturo con il voto di .........; non maturo; il voto dovrà essere scritto in lettere e le eventuali correzioni apposte in rosso dovranno essere convalidate dalla firma del presidente; per i corsi ordinari, dovranno essere indicate le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e l'eventuale materia facoltativa aggiunta;

  1. giudizio finale (da trascriversi per tutti i candidati siano essi dichiarati maturi o non maturi) e valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari (unicamente per i candidati dichiarati maturi);
  2. osservazioni varie; in tale ultima colonna sarà indicata, per i candidati privatisti dichiarati non maturi, la dichiarazione di ammissione o di non ammissione all'ultima classe o, per la maturità professionale, se essi siano idonei all'ultima classe;

- modello dei risultati dell'esame da affiggere all'albo dell'istituto sede principale della commissione e, per stralcio, agli albi degli istituti dai quali i candidati provengono (sede aggregata e/o aggiunta);

- tabelloni dei vari risultati delle operazioni di scrutinio, da affiggere all'albo dell'istituto.

4) Custodia di atti e di elaborati.

Per assicurare la massima sicurezza si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti:

  1. gli elaborati relativi alle prove scritte e grafiche siano sempre raccolti e ordinati in armadi e locali che offrano, nel sistema di sicurezza a disposizione dei singoli Istituti, il massimo delle garanzie , in modo da evitare qualsiasi rilievo di negligenza o di scarsa prudenza;
  2. i giudizi formulati sia sulle prove scritte e grafiche sia su quelle orali siano riportati sugli appositi modelli che devono essere custoditi in locali e in armadi o cassetti diversi da quelli sopra indicati, in modo che, sulla scorta di tali giudizi, la commissione possa deliberare anche in mancanza degli elaborati;
  3. il personale di custodia sia opportunamente impegnato negli obblighi di vigilanza cui è soggetto;

in caso di inidoneità dei locali o per particolari esigenze di sicurezza i Provveditori agli Studi, di propria iniziativa o su richiesta del presidente della commissione o del capo di istituto, interesseranno l'autorità di pubblica sicurezza per un adeguato servizio di vigilanza, specialmente nei giorni dello scrutinio.

5) Custodia del plico degli atti d'esame.

Al termine della sessione i verbali verranno consegnati al preside dell'istituto sede principale d'esame, il quale li conserverà in plico sigillato insieme con tutti gli altri atti dell'esame. Tali plichi potranno essere aperti su espressa autorizzazione del Provveditore agli Studi competente e con le modalità indicate nelle autorizzazioni stesse.

Al termine di ogni operazione dovrà essere redatto un apposito verbale da inserire nel plico stesso.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI

6) Riunione preliminare.

La riunione preliminare è particolarmente destinata ai seguenti adempimenti:

- elezione del vice-presidente;

- scelta, da parte del presidente, di uno o più membri per le funzioni di verbalizzazione e, in genere, di segretario della commissione;

- esame degli elenchi dei candidati, delle domande di iscrizione, degli atti relativi alla carriera scolastica dei candidati stessi e dei documenti previsti dalla normativa vigente; controllo dei programmi di esami e - per le classi sperimentali - della documentazione di cui all'ottavo comma dell'art. 2, del DM 25/1/94, n. 1994; n. 19.

- visita ai locali predisposti dal capo di istituto per lo svolgimento delle prove scritte e orali, allo scopo anche di adottare ogni opportuno provvedimento per assicurare la regolarità delle stesse e la sicurezza della custodia degli elaborati e degli atti di esame;

- raccolta delle dichiarazioni dei componenti le commissioni relative alle lezioni private. Tutti i componenti le commissioni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati della propria commissione; tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa;

- raccolta delle dichiarazioni dei componenti le commissioni relative all'assenza di rapporti di parentele e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio tra loro e/o con i candidati che essi dovranno esaminare;

- predisposizione dei turni di vigilanza durante le prove scritte presso la sede principale e le eventuali sedi aggiunte (art. 87 del RD 4/5/1925, n. 653);

- nomina dei membri aggregati, a pieno titolo e non, e contestuale comunicazione al competente Provveditore agli Studi contenente l'esplicita dichiarazione redatta dal presidente, sotto la sua responsabilità, che nessuno dei membri effettivi, compresi lo stesso presidente e rappresentati di classe, è in possesso del titolo (con riferimento alla classe di concorso o di abilitazione ovvero nel caso di docenti non abilitati, con riferimento al titolo di studio) necessario per assolvere tale funzione.

I commissari sono tenuti ad indicare al presidente il loro recapito, per consentire la tempestività di eventuali comunicazioni, anche per le vie brevi.

All'atto dell'insediamento delle commissioni, qualora il presidente accerti che tra i componenti siano presenti docenti legati tra loro e/o con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Provveditore agli Studi di competenza, il quale provvederà al necessario spostamento.

7) Intese tra i Presidenti.

Al fine di raggiungere un'intesa per l'adozione di criteri armonici nella condotta delle operazioni d'esame, è opportuno che i presidenti di commissioni operanti in un medesimo istituto si incontrino sia nei giorni dedicati alla riunione preliminare delle rispettive commissioni, sia in quelli precedenti lo scrutinio finale.

8) Membri aggregati.

La nomina dei membri aggregati è disciplinata dall'art. 42 dell'OM 25/1/1994, n. 18.

I presidenti delle commissioni giudicatrici nomineranno i commissari aggregati, scegliendoli, di norma, tra le persone comprese negli elenchi disponibili presso i Provveditorati agli Studi.

La nomina dei membri aggregati nelle commissioni di maturità sperimentale e' disciplinata dall'art. 2 del DM 25/1/1994, n. 19.

Nel disporre la nomina dei membri aggregati il presidente della commissione di maturità sperimentale dovrà tener conto, oltre che della disposizione del precedente comma, anche della possibilità di utilizzare un solo docente per più discipline affini, in quanto comprese nella stessa classe di concorso o di abilitazione (ad es., per gli indirizzi di tipo edile, un solo commissario potrebbe essere competente per architettura, urbanistica, costruzioni e tecnologie delle costruzioni).

9) Identità dei candidati.

L'identificazione dei candidati deve avvenire nella maniera più scrupolosa: la responsabilità di tale identificazione spetta al presidente della commissione il quale, prima dell'inizio delle prove di esame, deve esigere la presentazione, da parte del candidato, di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui, all'atto della prima prova scritta, un candidato fosse sprovvisto di documento di identificazione, il presidente potrà consentirgli di sostenere tale prova, ma non dovrà ammetterlo alla seconda prova scritta se, all'inizio di quest'ultima, non avrà esibito il documento di cui sopra.

In casi eccezionali e sotto la sua personale responsabilità, il presidente potrà consentire che l'identificazione del candidato avvenga successivamente alla partecipazione alla seconda prova scritta.

10) Assenza dei candidati.

Si rinvia a quanto disposto dall'art. 53 dell'OM n. 18.

Sull' istanza di rinvio delle prove, che deve essere motivata, il presidente, valutatane l'attendibilità, decide inappellabilmente.

a) Prove scritte

Nel caso in cui il candidato presenti certificazione medica, il presidente disporrà, ai sensi dell'art. 8/bis della legge n. 119/69, immediatamente, per le vie brevi, visita medico-fiscale, al fine di accertare le reali condizioni di salute del candidato stesso.

Ovviamente, nel caso in cui detta visita non confermi quanto riportato nella certificazione medica presentata, il candidato non verrà ammesso a sostenere le prove suppletive.

Ovviamente i candidati assenti anche ad una sola delle prove scritte e che non abbiano chiesto o non siano stati ammessi a sostenere le prove suppletive non possono partecipare alle prove integrative ed ai colloqui.

Sugli atti di esame per i candidati assenti a tutte o parte delle prove, per i quali quindi non si è potuto procedere alla formulazione del giudizio finale, si verbalizzerà apponendo la dizione: "assente da............".

b) Prove integrative e/o colloquio

Nel caso in cui il candidato presenti certificazione medica, il presidente della commissione deve disporre che le prove integrative e/o il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali il candidato è stato convocato.

11) Assenze dei commissari e dei presidenti.

Si rammenta che a norma dell'art. 11 del RD 18/4/1929 n. 673, dell'art. 2, lettera E) del DPR 31/5/1974 n. 417, e dell'art. 14, comma 2, del DPR 23/8/1988, n. 399, la partecipazione agli esami di Stato costituisce servizio di istituto.

Non è pertanto consentito ai componenti le commissioni di rifiutare o lasciare l'incarico dopo l'insediamento delle stesse, salvo nei casi di legittimo impedimento i cui motivi devono essere documentati e rigorosamente accertati. Consegue che le dimissioni rassegnate all'infuori di tali norme oppure l'abbandono di fatto dei lavori di esame sono perseguibili disciplinarmente, mentre, per i casi più gravi, potrà essere configurato, da parte della competente autorità, il reato di interruzione di pubblico servizio.

La norma, secondo la quale nel corso dei colloqui la collegialità è assicurata dalla presenza di almeno cinque membri effettivi, compreso il rappresentate di classe, non significa che i componenti delle commissioni possano assentarsi, magari a turno, dai lavori di esame. Essa prevede soltanto il caso eccezionale della momentanea assenza di non più di un componente la commissione, ma non autorizza assenze prolungate o ripetute, che non siano giustificate. Tale norma non può estendersi alle altre operazioni di esame che debbano sempre svolgersi alla presenza dell'intera commissione. Né infine, la collegialità potrà essere considerata fatta salva se il commissario assente fosse proprio quello effettivo della materia del colloquio.

Ciò premesso, si chiarisce che il commissario legittimamente assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata dei lavori dal Provveditore agli Studi nei casi di assenze superiori ad un giorno, a meno che altro componente facente parte della commissione (ivi compresi il presidente e i membri interni) sia competente nella materia per la quale era stato nominato il commissario temporaneamente assente.

Si chiarisce che nel caso di temporanea assenza di qualche componente la commissione, la revisione delle prove scritte e i colloqui possono ugualmente effettuarsi:

- nel caso vi sia nella commissione altro componente (compresi il presidente e i rappresentanti di classe o di indirizzo) competente nella materia per la quale è stato nominato il commissario assente;

- nel caso in cui, limitatamente ai colloqui ed alle prove integrative, nei giorni dell'assenza non debbano svolgersi prove su materie di competenza dell'assente.

Fuori dei casi predetti e soprattutto se non è possibile prevedere con certezza la data di rientro del commissario assente, il competente Provveditore agli Studi deve procedere alla nomina di altro docente per l'intera durata delle operazioni di esame.

Qualora l'assenza sia superiore ad un giorno, le operazioni di esame verranno strutturate in base ad un nuovo calendario.

Eventuali brevi assenze del presidente non pregiudicano la prosecuzione dei colloqui, in quanto la funzione verrà assolta dal vice presidente.

Si tenga, comunque, presente che, qualora l'assenza si verifichi in coincidenza con la formulazione dei giudizi di maturità, occorre provvedere in ogni caso alla sostituzione tanto del commissario quanto del presidente assenti.

Poiché le norme vigenti prevedono espressamente la sostituzione per tutta la rimanente durata della sessione, è chiaro che - in sede di esame - non è dato ricorrere alla supplenza di presidenti o commissari assenti, bensì soltanto alla loro sostituzione definitiva.

I provvedimenti di collocamento in congedo o in aspettativa per motivi di salute o di famiglia sono limitati ai soli periodi espressamente indicati dagli interessati, che non potranno accettare altra nomina in commissioni di esami di maturità, salva la facoltà dei Provveditori agli Studi di chiedere a questo Ministero l'autorizzazione di avvalersi del personale di cui sopra.

12 ) Modalità per le prove scritte.

Fatto l'appello e distribuiti i fogli con il timbro della scuola e la firma del presidente della commissione o, nel caso di sedi aggiunte, del commissario delegato, il presidente della commissione o il commissario delegato riceverà dal preside o dal suo rappresentante la busta contenente i temi.

Il presidente, constatata e fatta constatare l'integrità della busta, procede all'apertura di essa in presenza dei candidati. Della consegna e dell'apertura della busta si fa menzione nel verbale. Si procede subito alla dettatura; al termine della dettatura si chiederà ai candidati se abbiano perfettamente udito e, in caso negativo, si ripeteranno, eventualmente scrivendole sulla lavagna, le parti che non siano state comprese.

Il termine massimo concesso per le prove, indicato in calce al tema, decorrerà dal momento in cui siano esaurite queste operazioni preliminari.

I candidati possono lasciare l'Istituto dopo che siano trascorse almeno tre ore dalla dettatura del tema.

A meno che non sia diversamente disposto in calce ai temi d'esame, durante lo svolgimento delle prove scritte linguistico-letterarie è consentito l'uso dei vocabolari; durante le prove scritte, scrittografiche, grafiche di materie tecnico-professionali, è consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili (di tipo non scrivente e non programmabile). Per quanto riguarda la lingua straniera sono consentiti: il vocabolario bilingue, il monolingue (purché non enciclopedico) ed i dizionari tecnici non fraseologici.

L'organizzazione della vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte è affidata, negli istituti sedi di commissione giudicatrice, al presidente della commissione, nelle sedi aggiunte, al commissario delegato.

I commissari che assistono alle prove scritte hanno facoltà di allontanare dalla sala di esame i candidati che abbiano commesso gravi mancanze disciplinari o che abbiano contravvenuto alle norme che regolano lo svolgimento delle prove scritte. Di quanto sopra verrà fatta espressa menzione nel verbale.

Al termine della prova, ogni candidato deve consegnare l'elaborato insieme alla minuta di esso ed ai fogli non utilizzati. Su ciascun elaborato, un componente la commissione o uno dei professori assistenti segnerà l'ora della consegna e apporrà la firma.

Per l'annullamento delle prove di esame a causa di frode o infrazione disciplinare, si procede a norma dell'art. 95 del RD 4/5/1925, n. 653.

13) Prove d'esame per i candidati portatori di handicap.

Si rinvia a quanto disposto dalla CM 16/6/1983, n. 163, e dall'art. 51 dell'OM 25/1/1994, n. 18.

14) Modalità delle votazioni.

Durante i lavori della commissione, in tutte le occasioni in cui si debba ricorrere alla votazione per le necessarie determinazioni, non è consentito astenersi dal voto.

Ciascun commissario dovrà esprimere in modo palese il proprio voto.

Il numero dei voti espressi a favore o contro una determinata deliberazione deve essere espressamente riportato nei verbali.

15) Diario e sedi di esame.

Il diario delle operazioni e delle prove è stabilito dall'OM 25/1/1994, n. 18, e, per gli esami di maturità nei corsi ad indirizzo sperimentale, dagli articoli 4, 6 e 7 del DM 25/1/1994, n. 19.

Un suggerimento che può essere offerto per contenere le prove di esame nel minor tempo possibile, soprattutto in presenza di un rilevante numero di candidati privatisti, è quello di stabilire il diario delle prove integrative e dei colloqui subito dopo la conclusione della seconda prova scritta.

Fermo restando il principio sancito nell'art. 37, comma 10, della predetta OM, secondo il quale le scuole che hanno almeno 25 candidati interni possono essere sedi aggiunte di esame sia per quanto concerne le prove scritte sia per quanto concerne le prove orali, si ribadisce che, quando la stessa commissione debba esaminare candidati provenienti da due o più istituti, il diario degli esami orali dovrà essere stabilito in modo che la successione delle classi di uno stesso istituto non subisca interruzioni.

Si suggerisce, pertanto, in tali casi, che con il sorteggio venga prima determinato l'ordine di successione degli istituti e poi, nell'ambito di ciascun istituto, la successione delle classi.

Nel caso in cui la commissione debba operare in due sedi di esami (principale e aggiunta) presso due istituti diversi gli esami avranno inizio presso la sede estratta per prima nel sorteggio (e, nell'ambito di questa, con la sezione indicata da ulteriore sorteggio, nel caso di più sezioni), anche se a questa non siano assegnati candidati privatisti; continueranno, successivamente, nell'altra sede, con l'inizio delle prove integrative e dei colloqui dei candidati privatisti e dei candidati interni.

Per la convocazione dei candidati privatisti e interni, si rinvia a quanto disposto dall'art. 40 dell'OM n. 18.

Quando l'istituto aggregato non sia sede aggiunta di esame, il presidente dovrà decidere se la commissione debba spostarsi - per quanto concerne le sole prove orali - nell'istituto stesso, ovvero se debbano essere i candidati a raggiungere la commissione nella sede principale. Ovviamente, lo spostamento della commissione è necessario per i candidati degenti in luogo di cura o detenuti, ecc., qualora il competente Provveditore agli Studi li abbia autorizzati a sostenere le prove d'esame fuori della sede scolastica.

Il presidente conformerà il diario degli esami alla situazione numerica effettiva, non includendovi, ad esempio, i candidati che senza giustificato motivo, non abbiano sostenuto una o entrambe le prove scritte.

Per il colloquio e le eventuali prove integrative negli esami di maturità sperimentale devono essere convocati giornalmente non meno di quattro candidati per i corsi sperimentali di ordinamento e struttura, mentre per i corsi sperimentali di solo ordinamento i candidati interni e privatisti devono essere almeno cinque per il colloquio, e i privatisti non più di cinque per le prove integrative, secondo quanto stabilito per la maturità relativa ai corsi ordinari.

Lo scrutinio finale dovrà avere luogo nella sede principale dopo che siano stati esaminati tutti i candidati assegnati alla commissione.

Ciascuna commissione può impiegare, per la revisione e la valutazione degli elaborati, per gli scrutini, per la formulazione dei giudizi di maturità e per gli altri atti conclusivi degli esami, non più di otto giorni, esclusi i giorni festivi.

Ferma restando la competenza del presidente nello stabilire il diario degli esami entro i limiti dell'art. 40 dell'OM 25/1/1994, n. 18, i Provveditori agli Studi, ai fini della liquidazione dell'indennità di missione, eserciteranno ogni opportuna azione di vigilanza e di controllo.

Si riporta quanto disposto dalle circolari ministeriali 13/4/1994, n. 125, e 2/5/1994, prot. n. 31487, per la parte riguardante gli esami di maturità in occasione del turno di "ballottaggio" delle consultazioni elettorali amministrative di domenica 26 giugno 1994:

"Nei comuni in cui si effettuerà il turno di ballottaggio, le aule saranno messe nuovamente a disposizione degli Enti locali da venerdì 24 a lunedì 27 giugno compresi.

Poiché il turno di ballottaggio delle consultazioni amministrative cade durante lo svolgimento degli esami di maturità, licenza linguistica e abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, si raccomanda di assumere tutte quelle iniziative che possano favorire l'ubicazione dei seggi elettorali nelle sole scuole in cui non si svolgano detti esami.

Qualora ciò non sia possibile, nelle istituzioni scolastiche interessate alle consultazioni di cui sopra, le prove dei predetti esami saranno sospese nella serata di giovedì 23 e riprenderanno nella mattinata di martedì 28 giugno.

In ogni caso durante il periodo di attività dei seggi elettorali dovrà essere consentito il funzionamento degli uffici di presidenza e di segreteria e dovranno essere lasciati liberi, a disposizione della scuola, i locali necessari all'effettuazione di tutti gli adempimenti relativi all'organizzazione ed allo svolgimento degli esami di cui trattasi, con particolare riferimento alla conservazione degli elaborati degli alunni e degli atti delle commissioni.

In istituti ove svolgansi esami maturità cui locali siano occupati, periodo 24-27 giugno pv, da seggi per turno ballottaggio elezioni amministrative, commissioni esaminatrici, qualora situazione locali lo consenta, utilizzeranno giorni predetti per correzione elaborati et per altre attività connesse at operazioni esami stessi".

16) Scelta delle materie oggetto del colloquio (nei corsi ordinari).

Per la determinazione delle due materie oggetto del colloquio, l'art. 50 dell'OM n. 18 dispone un preciso ordine di successione. Nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche e scritto-grafiche, i candidati indicano per iscritto - la materia da essi prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e l'eventuale materia facoltativa aggiunta.

Il candidato può indicare, come materia facoltativa aggiunta, ai fini del colloquio, solo una materia che non sia compresa tra quelle indicate nell'apposita ordinanza ministeriale per lo svolgimento dei colloqui.

Ovviamente la scelta non può cadere su materie non comprese nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

Il giorno precedente il colloquio di ciascun candidato, la commissione delibera sulla scelta della materia di propria competenza tra le residue tre materie, e ne dà comunicazione il giorno stesso mediante avviso affisso all'albo dell'istituto ove la prova dovrà avere svolgimento, ed, eventualmente, dell'istituto sede aggregata.

Per i candidati che dovranno sostenere il colloquio di lunedì, la commissione giudicatrice sceglierà la materia di propria competenza oggetto del colloquio il sabato precedente e, nello stesso giorno, la renderà nota mediante affissione all'albo.

La commissione opererà meditatamente la propria scelta individualizzata dopo un'attenta, approfondita disamina di tutti gli elementi a sua disposizione, quali le valutazioni espresse dalla scuola nel giudizio di ammissione formulato dal consiglio di classe, che si inseriscono nel curriculum degli studi e quelli che essa stessa ha potuto trarre dalla revisione degli elaborati, nonché dalla scelta già operata da ciascun candidato.

Va sottolineato che la scelta della seconda materia non deve mai essere interpretata come una disposizione restrittiva, o peggio punitiva, nei confronti dei candidati inoltre, si deve ribadire un esplicito richiamo volto ad affermare l'esigenza che le commissioni, tenuto conto del carattere "collegiale" della prova, motivino opportunamente la scelta della seconda materia.

Ai fini di detta scelta, molti utili elementi di conoscenza su ciascun candidato si possono proficuamente acquisire attraverso il consapevole e responsabile apporto del commissario interno sulla situazione della classe.

Solo così, nel pieno rispetto della legge 5/4/1969, n.119, e del DM 15/5/1970, ogni commissione può, a buon diritto, avere la consapevolezza di disporre di tutti gli elementi più opportuni, sul piano oggettivo e soggettivo, per "la valutazione globale della personalità del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali" (art. 5 della legge e art. 4 del DM).

La scelta della seconda materia del colloquio dovrà costituire oggetto di un'apposita deliberazione, dalla quale risulteranno specificate, sia pure sinteticamente, le particolari motivazioni della scelta stessa per ogni singolo candidato.

17) Svolgimento delle prove orali integrative (nei corsi ordinari).

Le prove orali integrative, cui sono tenuti i candidati privatisti, sono espressamente stabilite dall'art. 3 della legge 5/4/1969, n. 119, e dall'art. 3 del DM 15/5/1970, e sono disciplinate dall'art. 52 dell'OM 25/1/1994, n. 18.

Le specificazioni della suddetta norma, necessarie per stabilire uniformità di comportamento da parte di tutte le commissioni giudicatrici, non significano tuttavia che l'accertamento debba riguardare pedissequamente tutti gli argomenti delle materie oggetto di esame, ovvero che la prova debba consistere in una minuziosa, dettagliata indagine nell'ambito degli interi programmi di insegnamento delle discipline medesime.

La ratio dei citati articoli 3 e coerente con l' esame e considera, perciò, le prove integrative come uno strumento sostitutivo di un curricolo scolastico non esistente, che, unitamente alle prove scritte ed al colloquio, concorre alla valutazione globale della personalità del candidato, all'accertamento della sua maturità attraverso la verifica che il candidato stesso abbia raggiunto gli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi ministeriali.

Da quanto sopra discende che le commissioni giudicatrici, durante lo svolgimento delle prove orali integrative, rivolgeranno la propria attenzione sui contenuti fondamentali delle materie o parti di materie oggetto delle prove medesime, al fine di acquisire gli elementi indispensabili per la formulazione di un giudizio sulla preparazione complessiva del candidato.

L'art. 52, lettera f), dell'ordinanza ministeriale su indicata stabilisce che, per i candidati che hanno seguito studi all'estero, le prove orali integrative vertono su tutte le materie incluse nei programmi di insegnamento del corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità, escluse le materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio, limitatamente al programma dell'ultimo anno di studi.

Nel caso in cui i candidati suddetti abbiano presentato titoli di studio conseguiti presso scuole estere aventi riconoscimento legale, corredati dai relativi programmi di insegnamento, si rimette al prudente apprezzamento della commissione la determinazione dell'entità e dell'estensione delle prove orali integrative.

18) Svolgimento del colloquio.

Per la maturità nei corsi ordinari, le prove sono stabilite dagli articoli 5 e 6 della legge n. 119/69, e dagli articoli 4 e 5 del DM 15/5/1970, e consistono in due prove scritte e in un colloquio; da tali prove di maturità nessun candidato può essere esonerato anche se risulti fornito di altra maturità o di titolo di studio ad essa superiore.

Si ricorda che, durante lo svolgimento tanto delle prove integrative quanto del colloquio, devono essere presenti almeno cinque membri effettivi della commissione compreso il presidente o il vice presidente (art. 55 dell'OM n. 18). Non è possibile, in altri termini, esaminare contemporaneamente più di un candidato, costituendo in tal modo di fatto delle sottocommissioni che opererebbero illegittimamente.

Il colloquio inizia con la materia scelta dal candidato. L'ordine nel quale si devono succedere le altre fasi (colloquio sulla materia scelta dalla commissione, discussione sugli elaborati, eventuale materia aggiunta) non è prestabilito ma è rimesso alle valutazioni del presidente, il quale, uditi i commissari, deciderà in modo da garantire, caso per caso, che nel colloquio si proceda, in ogni fase, con la necessaria serenità e nel rispetto sempre della personalità del candidato, per il migliore conseguimento delle finalità cui il colloquio stesso tende.

Il risultato del colloquio deve essere espresso con una valutazione unica e non distinta per le singole materie che hanno formato oggetto del colloquio stesso.

19) Prove suppletive.

L'art. 37, ultimo comma, dell'OM 25/1/1994, n. 18, stabilisce che, per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc., l'eventuale effettuazione delle prove scritte fuori dalla sede scolastica, debitamente autorizzata dal competente Provveditore agli Studi, potrà essere effettuata soltanto nella sessione suppletiva.

Per la procedura da seguire si rinvia a quanto stabilito dall'art. 53 dell'ordinanza sopra citata.

Per ciascun candidato assente che abbia chiesto ed ottenuto il rinvio del colloquio, la deliberazione eventualmente gia' adottata dalla commissione giudicatrice in merito alla materia di propria competenza su cui dovrà vertere il colloquio, dovrà essere ripetuta.

Anche tale nuova deliberazione verrà adottata il giorno precedente quello stabilito per lo svolgimento del colloquio e potrà anche confermare la scelta precedentemente effettuata.

L'eventuale ammissione dei candidati a prove integrative o a prove orali suppletive non potrà comportare il prolungamento dei lavori della commissione, ne potrà essere disposta dopo che abbiano avuto inizio le sedute per il giudizio di maturità.

20) Giudizio di maturità.

Si rinvia a quanto disposto dall'art. 8 della legge 5/4/1969, n.119, dall'art. 7 del DM 15/5/1970, e dall'art. 56 dell'OM 25/1/1994, n. 18, che dettano precise norme per la formulazione del giudizio conclusivo nei riguardi di tutti i candidati esaminati. Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del voto ed alla valutazione sull'orientamento partecipa, l'intera commissione;

partecipa altresì solo il rappresentante di classe o di indirizzo dei candidati per i quali il giudizio deve essere espresso, con esclusione degli altri membri interni, a meno che questi ultimi non siano stati nominati membri aggregati a pieno titolo.

Nel caso in cui, a causa del numero non elevato di candidati, il Ministero abbia raggruppato più indirizzi nella medesima commissione (es. per la maturità tecnica industriale elettrotecnica e meccanica) anche operanti in più sedi, a tutte le operazioni di esame, alla formulazione del giudizio di maturità e alla assegnazione del voto, debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del Provveditore, i membri aggregati a pieno titolo, compresi i rappresentanti di classe che eventualmente svolgono anche tale funzione e i membri interni (questi ultimi limitatamente ai candidati da essi rappresentati).

Si verificherà quindi che, alle operazioni di esame di un candidato ad esempio di indirizzo "elettrotecnica", partecipano anche i commissari (membri effettivi e membri aggregati a pieno titolo) nominati per le esigenze dell'indirizzo "meccanica".

Alla formulazione del giudizio di maturità sperimentale partecipano, oltre il Presidente, i commissari di nomina ministeriale e i membri aggregati a pieno titolo che hanno titolo a condurre il colloquio (art. 5 del DM n. 19).

I commissari aggregati non a pieno titolo partecipano con voto meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali si è resa necessaria la loro partecipazione all'esame.

Deve essere prestata particolare attenzione alla motivazione del giudizio.

Va, infatti, tenuto presente che il difetto di motivazione può costituire motivo di annullamento del deliberato della commissione in sede contenziosa, e più in generale, che la discrezionalità dei deliberati della commissione non esclude che i detti giudizi siano sindacabili, in sede contenziosa, oltreché per difetto di motivazione, sotto i profili della illogicità, della irrazionalità, della contraddittorietà o della mancata valutazione di tutti gli elementi di giudizio.

Conseguentemente, deve essere, ad esempio, seriamente giustificata una votazione massima nei confronti di un candidato che, pur avendo fornito buone prove d'esame, risulta ammesso con stentata sufficienza o con indicazioni di carenze in materie fondamentali o caratterizzanti l'indirizzo di studi, ovvero una votazione minima nei confronti di un candidato che, pur avendo sostenuto prove d'esame non brillanti, sia stato ammesso con un giudizio molto positivo. Particolare cautela deve poi essere impiegata nella formulazione dei giudizi di non maturità, soprattutto in presenza di elementi favorevoli al candidato nel giudizio sintetico di ammissione e/o nei giudizi analitici. E' necessario infatti, in tali casi, motivare dettagliatamente ed esaurientemente le ragioni per le quali l'esito delle prove d'esame non può confermare le valutazioni positive del consiglio di classe o di alcuni suoi componenti.

21) Voto di maturità.

Si rinvia a quanto disposto dagli articoli 8 della legge 5/4/1969, n. 119, 7 del DM 15/5/1970, e 56 dell'OM 25/1/1994, n. 18.

Si precisa che, nel caso ci siano uno o più membri aggregati a pieno titolo, aventi anch'essi diritto ad esprimere voto, la valutazione risultante dovrà essere rapportata a sessantesimi. Tale risultato si consegue moltiplicando per sei la somma dei voti e dividendo poi il prodotto per il numero di coloro che hanno espresso il voto. Le frazioni fino a cinquanta centesimi saranno ridotte all'unita' inferiore, quelle superiori a cinquanta centesimi saranno elevate all'unita' superiore (ad es.: una votazione di 39,42/60 sarà ridotta a 39/60, mentre una votazione di 36,57/60 sarà elevata a 37/60).

Negli esami di maturità sperimentale può succedere che il colloquio venga condotto da un numero di commissari inferiore a sei e che pertanto anche il giudizio di maturità ed il relativo voto debbano essere espressi da un collegio costituito da meno di sei membri. In tal caso, fermo restando che ogni commissario dispone di voti da 6 a 10, il voto complessivo deve essere rapportato in sessantesimi moltiplicando per sei la somma dei voti e dividendo il prodotto per il numero di coloro che hanno espresso il voto.

22) Valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Per i candidati dichiarati maturi, la valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari deve discendere dall'esito delle prove d'esame, dal curriculum degli studi seguito, nonché dalle indicazioni fornite dal consiglio di classe, a norma dell'art. 57 dell'OM 25/1/1994, n. 18.

Anche in questo adempimento, assume particolare rilievo la presenza del rappresentante di classe, ai fini della migliore mediazione della problematica del rapporto scuola - prova d'esame.

Nel formulare la valutazione, si consideri che l'orientamento non va riferito tanto ad una determinata facoltà, quanto ad un gruppo di discipline affini.

Si raccomanda, inoltre, che la valutazione sull'orientamento non venga espressa in formule generiche e convenzionali, ma sia esaurientemente motivata.

Il giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e, per i candidati dichiarati maturi, la valutazione sull'orientamento universitario, vanno trascritti nei registri d'esame e sono rilasciati, a richiesta dell'interessato, dal preside dell'istituto di appartenenza (art. 8 della legge 11/12/1969, n. 910, e art. 57 dell'ordinanza su indicata).

23) Giudizio per l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe.

Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, le commissioni devono giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possano essere ammessi a frequentare l'ultima classe dell'istituto e, per i candidati privatisti agli esami di maturità professionale, se essi possano ottenere l'idoneità all'ultima classe, ai sensi dell'art. 7 del DM 15/5/1970.

Detto giudizio è obbligatorio per tutti i candidati privatisti che siano sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima classe e deve risultare, in maniera inequivocabile, tanto nel quadro da affiggere all'albo dell'istituto, quanto nei registri d'esame. Il giudizio non costituisce titolo di studio, non contiene specificazione di voti sulle singole discipline e non ha altro effetto legale se non di consentire la frequenza dell'ultima classe. Tuttavia, detto giudizio è valutabile ai fini della determinazione delle prove orali integrative a norma dell'art. 52, lettera b), dell'OM n. 18. E' da considerarsi abrogata la disposizione che limitava la possibilità della frequenza all'anno scolastico successivo (art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5/4/1945, n. 227); deve altresì intendersi abrogata la disposizione relativa alla dichiarazione di idoneità alla quarta classe di istituto di istruzione tecnica (par. 40 dell'OM 3/5/1947).

Si precisa che, a norma dell'art. 44 del RD 4 maggio 1925, n. 653, i candidati privatisti non maturi e non ammessi a frequentare l'ultima classe o dichiarati non idonei possono sostenere in sessione autunnale esami di idoneità all'ultima classe o a classe precedente l'ultima, anche di istituto di tipo diverso da quello in cui non abbiano superato l'esame di maturità, esclusi gli esami di idoneità all'ultima classe del medesimo indirizzo di maturità professionale. Si ricorda che i candidati interni dichiarati non maturi o non ammessi agli esami di maturità, possono ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni (art. 8, penultimo comma, legge 5/4/1969, n. 119, e art. 7 del DM 15/5/1970).

24) Registri di esami.

I registri di esami di maturità sono compilati a cura della commissione giudicatrice in duplice copia, di cui una rimane agli atti dell'istituto sede principale d'esame e l'altra è trasmessa al Provveditore agli Studi competente per territorio. Il registro contiene la trascrizione delle generalità dei candidati, della loro provenienza scolastica, dei risultati degli esami (deliberazione conclusiva e giudizio; voto di maturità e valutazione dell'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari per i candidati maturi; dichiarazione di ammissione o di non ammissione alla frequenza dell'ultima classe di corso per i candidati privatisti dichiarati non maturi).

Vengono altresì trascritte sul registro le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e l'eventuale materia facoltativa aggiunta, ai fini dell'indicazione sui certificati di studio, a richiesta degli interessati.

Gli atti devono essere firmati da tutti i componenti la commissione.

Ogni commissario ha facoltà di verbalizzare eventuali motivi di dissenso, fermo restando l'obbligo di sottoscrivere tutti gli atti.

L'estratto del registro, in duplice copia, viene compilato per gli eventuali istituti aggiunti e/o aggregati.

Una copia viene consegnata ai suoi rappresentanti, debitamente munita della firma di tutti i membri della commissione; l'altra copia viene inviata, a cura del presidente, al Provveditore agli Studi della provincia di competenza, tramite l'istituto sede principale di esami.

25) Relazioni dei Presidenti delle commissioni.

Le relazioni dei Presidenti delle commissioni sugli esami di maturità, nel nuovo modello predisposto da questo Ministero, dovranno essere inviate, a conclusione degli esami e a cura dei Presidenti medesimi:

- ai Provveditori agli Studi: le relazioni riguardanti tutti gli esami di maturità, sia dei corsi ordinari che sperimentali. I Provveditori agli Studi, dopo l'inserimento dei dati a terminale, provvederanno all'inoltro delle relazioni stesse, compresa la parte riguardante le valutazione sulla sperimentazione, alle Direzioni Generali dell'Istruzione Professionale, Classica e Tecnica e all'Ispettorato per l'Istruzione Artistica. Si ricorda che le relazioni sugli esami di maturità sperimentale nei corsi dell'istruzione professionale di "Progetto 92" deve essere inviata dai Presidenti direttamente alla Direzione Generale dell'Istruzione Professionale - Div. Terza -, e, in copia al Provveditore agli Studi, come indicato con lettera circolare n. 4634 del 7 maggio 1994;

- agli IRRSAE: le relazioni riguardanti gli esami di maturità sperimentale;

- alla Direzione Generale per l'istruzione media non statale: le relazioni riguardanti gli esami di maturità effettuati presso le scuole o istituti legalmente riconosciuti o pareggiati.

26 Diplomi di maturità e certificati.

Per il rilascio dei diplomi e dei certificati, si rimanda all'art. 58 dell'OM 25/1/1994, n. 18, e all'art. 8 del DM 25/1/1994, n. 19, pubblicati sulla GU 1/2/1994, n. 25.

SOMMARIO

COMMA 2 DELLE "PREMESSE" - Materie d'esame di maturità.

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

1 - Requisiti di ammissione per i candidati interni e privatisti.

2 - Giudizio di ammissione all'esame documentazione didattica da presentare alla Commissione giudicatrice.

3 - Modelli, registri e scritture.

4 - Custodia di atti e di elaborati.

5 - Custodia del plico degli atti d'esame.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI.

6 - Riunione preliminare.

7 - Intese tra i Presidenti.

8 - Membri aggregati.

9 - Identità dei candidati.

10 - Assenza dei candidati.

11 - Assenze dei commissari e dei presidenti.

12 - Modalità per le prove scritte.

13 - Prove d'esame per i candidati portatori di handicap.

14 - Modalità delle votazioni.

15 - Diario e sedi di esame.

16 - Scelta delle materie oggetto del colloquio (nei corsi ordinari).

17 - Svolgimento delle prove orali integrative (nei corsi ordinari).

18 - Svolgimento del colloquio.

19 - Prove suppletive.

20 - Giudizio di maturità.

21 - Voto di maturità.

22 - Valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

23 - Giudizio per l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe.

24 - Registri di esami.

25 - Relazioni dei Presidenti delle commissioni.

26 - Diplomi di maturità e certificati.