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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Circolare Ministeriale 20 luglio 1990, n. 194

Prot. n. 15910/767/MT

Oggetto: Riammissioni in servizio e restituzioni a domanda al ruolo di provenienza

Introduzione

Con precedente C.M. 21 maggio 1986, n. 156 e avuto riguardo al parere del Consiglio di Stato n. 1436 del 19 giugno 1985, sono state dettate disposizioni dirette alla determinazione delle aliquote di posti disponibili per le riammissioni in servizio e per le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza, al fine di consentire l'operatività delle relative norme di stato giuridico (art. 114 del D.P.R. n. 417/74 e art. 115 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417), operatività resa problematica dopo che la normativa sul reclutamento del personale direttivo e docente (in particolare la Legge 22 dicembre 1980, n. 928, e la Legge 20 maggio 1982, n. 270) ha di fatto reso di difficile individuazione le disponibilità organiche utili per l'adozione dei predetti provvedimenti.

Nel citato parere il Consiglio di Stato, ribadita la vigenza dei due istituti anche dopo l'entrata in vigore delle norme di reclutamento indicate, ha delineato, in adesione a quanto prospettato dalla stessa amministrazione scrivente, la possibilità di un accantonamento preliminare -pur se limitato nella entità numerica - al fine di realizzare riammissioni in servizio e restituzioni a domanda al ruolo di provenienza.

Sulla scorta di tale parere fu appunto emanata la ricordata C.M. n. 156/86, che determinò le aliquote degli accantonamenti ed altre modalità operative concernenti la materia.

Attualmente risulta innovata, dapprima dalle previsioni di cui al D.L. 6 agosto 1988, n. 323 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 ottobre 1988, n. 426), e successivamente dalle disposizioni di cui al D.L. 6 novembre 1989, n. 357 (convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 1989, n. 417), la normativa sul reclutamento del personale della scuola.

Si rende, perciò, necessaria una riconsiderazione dell'intera materia, stante l'avvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento.

Si deve, tuttavia, osservare che, anche a fronte delle intervenute variazioni legislative, conserva piena validità il già citato parere del Consiglio di Stato, posto che risultano sostanzialmente immutati i termini della problematica già presa in esame dall'alto consesso.

Si tratta pur sempre, infatti, di ritenere tuttora in vigore i due istituti di stato giuridico in oggetto che, per le medesime motivazioni espresse nel più volte richiamato parere del Consiglio di Stato, restano applicabili anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 426/88 e Legge n. 417/89.

Ne consegue la necessità di correlare l'adozione dei relativi provvedimenti alla fase, temporalmente successiva, di reclutamento del personale.

A tale scopo, pertanto, si dispongono i seguenti criteri operativi, che ad ogni effetto sostituiscono integralmente le disposizioni di cui alla precedente C.M. 21 maggio 1986, n. 156 da considerare non più in vigore a far data dalla presente.

Disposizione transitoria

Fino all'anno scolastico 1992-93 compreso, considerato tra l'altro che, per detto periodo, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 6, della Legge 6 ottobre 1988, n. 426, la quota dei posti riservati alle operazioni di trasferimento è fissata al 100 per cento dei posti vacanti, sarà possibile effettuare per ogni ordine e grado di scuola riammissioni in servizio e restituzioni a domanda al ruolo di provenienza -secondo i criteri e le modalità indicate con la presente circolare- esclusivamente per cattedre e posti relativamente ai quali siano esaurite le graduatorie nazionali compilate ai sensi del medesimo art. 8 bis, nonché sia stato pienamente realizzato il riconoscimento del diritto di precedenza assoluta per le nomine su posti e cattedre disponibili nella provincia di provenienza, a favore di tutti gli iscritti nelle graduatorie nazionali, previsto al comma 5 dello stesso articolo.

A decorrere dall'anno scolastico 1993-94, invece, le riammissioni in servizio e le restituzioni al ruolo di provenienza saranno effettuate, per tutte le cattedre e posti, secondo i criteri e le modalità di seguito indicati.

Determinazione aliquota per la scuola materna, elementare e media

Le riammissioni in servizio e le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza sono disposte in una fase successiva ai trasferimenti e ai passaggi; per consentire la loro effettuazione si determina, sul contingente dei posti riservati ai trasferimenti interprovinciali, una aliquota di posti fissata nella misura del 10 per cento dei posti riservati alle operazioni di trasferimento interprovinciale che- secondo quanto stabilito in via generale dall'art. 19, comma 2, della Legge n. 270/82 corrisponde al 50 per cento del totale dei posti disponibili.

Pertanto sul numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali va effettuato un preliminare computo di contingentamento meramente numerico, secondo i criteri sopra indicati.

Limitatamente alle scuole materne ed elementari esso viene effettuato tenendo conto indistintamente di tutte le tipologie di posto eventualmente esistenti nella provincia; per la scuola secondaria di I grado esso è effettuato in maniera distinta per le singole classi di concorso e per le singole tipologie di sostegno.

Il numero dei posti così contingentati costituisce il numero massimo di posti utilizzabili in ciascuna provincia per le operazioni di cui sopra.

Qualora, al termine dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, siano rimasti disponibili un numero di posti maggiore rispetto alla aliquota fissata per le operazioni di riammissione in servizio e di restituzione a domanda ai ruoli di provenienza, ovvero qualora l'aliquota medesima risulti eccedente rispetto alla effettiva richiesta, i posti in eccedenza andranno ad accrescere quelli destinati alle nuove nomine in ruolo.

Qualora invece nel corso dei movimenti l'intera aliquota destinata ai trasferimenti interprovinciali ed ai passaggi venisse esaurita, non si darà corso in tali province alle operazioni di riammissioni in servizio.

Determinazione aliquota per l'istruzione secondaria superiore ed artistica

Tenuto conto che dall'1 settembre 1990, a norma dell'art. 1 del D.L. n. 357/89, convertito con modificazioni dalla Legge n. 417/89, i ruoli nazionali del personale docente degli istituti di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali, i criteri fissati per la determinazione delle aliquote per la scuola materna, elementare e media valgono anche per il personale sopra menzionato.

Nei predetti ruoli, limitatamente alle riammissioni in servizio e restituzioni da disporre nel corrente anno scolastico, il calcolo della aliquota del 10 per cento dei posti per le riammissioni in servizio e per le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza per ciascuna classe di concorso viene effettuato invece sul numero totale, a livello nazionale, dei posti disponibili per i trasferimenti, nel rispetto, ovviamente, delle disposizioni transitorie prima indicate.

Per il personale docente dei conservatori e delle accademie le aliquote continueranno ad essere determinate a livello nazionale anche nei successivi anni scolastici, stante che la citata Legge n. 417/1989 nulla ha disposto in ordine ai ruoli del personale docente in questione che, pertanto, rimangono nazionali.

Determinazione aliquota per il personale direttivo

Le riammissioni in servizio e le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza del personale direttivo sono disposte per ciascun ordine, grado e tipo di scuole dopo i trasferimenti e i passaggi, nei limiti di un'aliquota pari al 10 per cento dei posti disponibili.

Modalità per la presentazione delle domande

La domanda di riammissione, redatta in carta da bollo, deve contenere, oltre alle indicazioni anagrafiche, la sede di titolarità precedente alla cessazione, la classe di concorso di appartenenza al momento della cessazione e la causa della cessazione stessa.

La domanda di restituzione al ruolo di provenienza, redatta in carta semplice, deve contenere le indicazioni anagrafiche e le indicazioni relative alla sede di attuale titolarità.

Il personale appartenente attualmente ai ruoli provinciali deve indirizzare la predetta domanda direttamente al Provveditorato prescelto.

Tenuto conto che a decorrere dall'1 settembre 1990, a norma dell'art. 1 del D.L. n. 357/89, convertito con modificazioni dalla Legge n. 417/89, i ruoli nazionali del personale docente degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali, anche le domande di riammissione del predetto personale dovranno essere indirizzate direttamente al Provveditorato agli studi prescelto.

Nel caso, invece, delle restituzioni a domanda al ruolo di provenienza, il Provveditorato competente è quello da cui dipende amministrativamente il richiedente all'atto della domanda.

Si precisa, altresì, che nell'istanza debbono essere esplicitamente indicati i motivi per cui viene chiesta la riammissione o la restituzione. L'interessato allegherà, altresì, alla domanda l'eventuale documentazione ritenuta utile ai fini delle valutazioni da effettuare per l'adozione del provvedimento.

Nella stessa istanza devono essere indicate le preferenze relative alle sedi che potranno riguardare, ovviamente, la sola provincia che interessa.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo del richiedente di indicare nell'istanza, oltre la predetta preferenza, il proprio assenso o diniego ad accettare un'assegnazione d'ufficio in caso di indisponibilità delle sedi richieste.

Per il personale che apparteneva ai ruoli nazionali dei direttivi della scuola le domande in questione dovranno essere indirizzate alle Direzioni generali o Ispettorato di appartenenza.

Istruttoria e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza così redatta deve essere presentata entro il 15 gennaio di ciascun anno scolastico al provveditore agli studi della provincia prescelta; il predetto ufficio scolastico provinciale procede alla istruttoria diretta ad individuare da un lato la presenza dei motivi, essenzialmente di natura didattica, che consiglino l'eventuale adozione del provvedimento di riammissione in servizio e dall'altra l'assenza di sanzioni disciplinari o altri motivi ostativi all'emissione del provvedimento.

I provvedimenti stessi sono adottati - sentito il Consiglio scolastico provinciale relativamente al personale docente appartenente ai ruoli provinciali, ovvero il Consiglio nazionale della P.I. relativamente al personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, stante, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 27 dicembre 1989, n. 417, il permanere delle competenze attualmente esercitate da tale organo anche dopo l'avvenuta trasformazione dei ruoli- nei limiti delle disponibilità determinate con i criteri suesposti e comunicate, dopo i trasferimenti, dal sistema informativo.

Il predetto termine del 15 gennaio vale anche per il personale che apparteneva ai ruoli nazionali dei direttivi della scuola; la relativa istruttoria rimane, ovviamente, di competenza degli uffici dell'amministrazione centrale.

I procedimenti attualmente in corso, relativi a riammissioni e restituzioni di personale docente dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, dovranno essere conclusi dalle competenti Direzioni generali e Ispettorati dell'amministrazione centrale entro il 31 agosto 1990.

A decorrere dall'1 settembre 1990 le domande di riammissione presentate agli uffici centrali e per le quali non sia stato adottato il provvedimento di accoglimento saranno trasmesse, a cura degli uffici centrali medesimi, al provveditore agli studi territorialmente competente in relazione alla prima delle preferenze espresse nella domanda dall'interessato.

Unitamente alle domande sarà integralmente trasmessa l'intera documentazione riguardante l'istruttoria già svolta.

Si pregano gli uffici in indirizzo di dare alla presente circolare la massima possibile diffusione.


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