Circolare Ministeriale 198/98

 

Oggetto: Riscatto servizi e periodi ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita

Per dovuta conoscenza delle SS.LL. e in risposta a alcuni quesiti pervenuti, anche per le vie brevi, si trasmette copia di quanto segue:

1) Circolare n. 17 del 31/3/1998 con la quale l’Inpdap, ai fini di quanto previsto dal dlgs 30/04/1997 n. 184 e dlgs 18/9/96, n. 564, precisa che:

a) sono da ritenersi riscattabili, anche per l’indennità di buonuscita, i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi previsti dall’art. 1 della legge 19/11/1990 n. 341.

b) si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla riscattabilità, sempre al medesimo fine, dei periodi di aspettativa non retribuita, riconosciuti figurativamente ai fini pensionistici ex art. 3 del dlgs 564/96.

2) Circolare n. 16 del 31/3/1998 con cui l’Inpdap comunica la disapplicazione, in sede di riscatto, della limitazione al minimo influente.

 

Circolare Inpdap n. 16 del 31/3/98

Oggetto: riscatto servizi ai fini previdenziali; disapplicazione minimo influente.

La legge 6/12/65, n. 1368, prevede, per gli iscritti al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello stato, la facoltà di chiedere in attività di servizio, e previo il pagamento di un contributo a totale carico del richiedente, il riscatto agli effetti della liquidazione della indennità di buonuscita dei servizi e periodi riconoscibili ai fini di quiescenza, ma non coperti dal contributo previdenziale.

Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 4 luglio 1966, modificato con successivo decreto del 19 giugno 1981, sono state approvate le norme di attuazione degli artt. 1 e 2 della citata legge 1368/65, concernenti le modalità di calcolo del contributo di riscatto nonché di pagamento delle relative rate, adottate dal consiglio di amministrazione dell’ex Enpas nella seduta del 28 giugno 1966 ed integrate con delibera del Commissario straordinario del 31 dicembre 1980 "per adeguarle alla nuova disciplina legislativa (artt. 15 e 24 del dpr 1032/73) e uniformare agli indirizzi emersi in sede consultiva e giurisprudenziale".

Occorre aggiungere che in data 22 dicembre 1966 il comitato esecutivo del predetto ente deliberò l’applicazione, nella ipotesi determinazione del contributo del riscatto contestuale alla liquidazione della buonuscita, del principio del minimo influente, che consiste, tenuto conto del fatto che ai fini della valutazione del servizio la frazione di anno superiore a sei mesi va arrotondata a un anno intero, nell’escludere dal computo complessivo dei servizi utili ex se e da riscattare, quei mesi eccedenti la frazione di cui sopra è cenno, influente ai fini dell’arrotondamento ad anno.

L’analogo istituto del riscatto dei servizi non coperti da contribuzione è previsto dall’art. 12 della legge 8/3/1968, n. 152 per i dipendenti degli enti locali iscritti al Fondo di previdenza gestito dall’ex Inadel, le cui norme per la determinazione del contributo, deliberate dal consiglio di amministrazione del citato istituto il 28/9/1968 e approvate con decreto del ministro dell’interno in data 20 maggio 1960, non prevedono l’applicazione del minimo influente.

L’unificazione delle procedure per la istruttoria e per la liquidazione delle prestazioni di fine servizio, i cui lavori sono in fase avanzata, fanno venire in evidenza una anomalia che va eliminata.

Difatti, premesso che si versa nella medesima materia previdenziale e che i servizi sono reciprocamente riscattabili presso l’ex Enpas e l’ex Inadel, nella ipotesi di passaggio di un iscritto da una amministrazione statale ad un ente locale e viceversa, si deve mettere in evidenza l’assoluta sperequazione di trattamento nella definizione delle pratiche di riscatto, relativamente all’applicazione del minimo influente, a seconda che tali pratiche vengano istruite presso una gestione oppure presso l’altra, tenuto conto, altresì, che il principio del minimo influente non trova la sua genesi in un obbligo o in un divieto di legge, ma soltanto in motivi di mera opportunità, rilevanti all’epoca dell’entrata in vigore della legge 1368/65, allorché pervennero all’ex Enpas centinaia di migliaia di domande di riscatto di iscritti prossimi al collocamento a riposo, i quali non avrebbero trovato conveniente riscattare i servizi sulla base dello stesso stipendio utile ai fini della buonuscita, ma che nel tempo hanno comportato un riflesso finanziario negativo, visto che molte amministrazioni non rispettano il termine previsto dall’art. 24 del dpr 1032/73 e inviano i questionari contestualmente alla documentazione di rito per la liquidazione della buonuscita.

Tanto premesso, si porta a conoscenza delle SS.LL. che il consiglio di amministrazione di questo istituto, cui è stata sottoposta la questione nella seduta del 4 marzo u.s. (del. 744), ha deliberato la disapplicazione del minimo influente.

I nuovi criteri sono applicabili alle determinazioni di riscatto assunte successivamente alla data della presente circolare, ritenendo consolidato il principio del minimo influente adottato in precedenti deliberazioni, che potrebbero essere rettificate con effetto "ex tunc".

 

Circolare Indap n. 17 del 31/3/1998

In attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 30, della legge 8/8/95, n. 335, in materia di ricongiunzione servizi e di riscatto di servizi e periodi ai fini pensionistici, l’esecutivo ha emanato il decreto in oggetto (pubblicato nella G.U. n. 148 del 24/6/97), il quale all’articolo 2 prevede la facoltà per gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria di riscattare ai predetti fini "i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali sono stati conseguiti i diplomi previsti dall’articolo 1 della legge 10/11/90, n. 341".

Alla disposizione di carattere generale consegue l’abrogazione, per il pubblico impiego, delle prescrizioni contenute nell’articolo 13 del dpr 1002/73 e nella legge 881/82, in ordine alla riscattabilità ai fini pensionistici dei diplomi in questione che costituissero "condizione necessaria per l’ammissione in servizio", oppure fossero considerati utili "ai fini dello sviluppo di carriera".

Stante il richiamo operato dall’articolo 15 del dpr 1032 e dall’articolo 12 della legge 152/68 al trattamento pensionistico per la valorizzazione ai fini previdenziali mediante riscatto, dei periodi non coperti da contribuzione, consegue che la normativa in esame comporta riflessi innovativi anche ai fini della buonuscita e della indennità premio di servizio.

Il ministero del tesoro, ragioneria generale dello stato, interessato al riguardo, concorda con quanto innanzi rilevato ed esprime l’avviso che i corsi in questione siano riscattabili, "a prescindere dalla qualifica funzionale di appartenenza del richiedente", a decorrere dal 12/7/97, data di entrata in vigore del decreto legislativo 184/97.

In conclusione, dalla data testé indicata la facoltà di riscatto della durata legale dei predetti corsi può essere esercitata anche da coloro che sono stati immessi nella pubblica amministrazione in qualifica o livello per il quale non era richiesto il possesso di un diploma universitario.

Per quanto riguarda, infine, la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa non retribuita, riconosciuti figurativamente ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 3 del dlgs 564/96, il citato dicastero si è riservato di fornire un parere, considerato che "la novità dell’istituto della contribuzione figurativa nell’ambito dell’ordinamento pensionistico dei dipendenti dello stato" richiede un approfondimento.

Pertanto, su questo ultimo punto si fa riserva di fornire chiarimenti.