Circolare Ministeriale 20 febbraio 1998

 

Prot. n. 24905/BL

Oggetto: CM n. 36 del 28.1.98 - Cessazioni anticipate dal servizio del personale del comparto scuola

Con riferimento alla nota inviata con fax del 4 febbraio scorso riguardante una richiesta di chiarimenti in merito alla C.M. 36 del 28.1.98 (L. 27.12.97, n. 449. Cessazioni anticipate dal servizio del personale del comparto scuola) si precisa quanto segue.

1) Circa il punto B) della circolare in questione (maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno) è stato chiarito che, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, i prescritti requisiti - solo requisito contributivo (36 anni) o, in concorso, requisito anagrafico e contributivo (53 anni e 35 anni contributivi per il 1998) - possono essere maturati entro il 31 dicembre dell'anno; la norma trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il dipendente scolastico maturi in data posteriore al 31 agosto, ma entro il 31 dicembre dello stesso anno, sia l'anzianità anagrafica che quella contributiva.
Riguardo le modalità, in tal caso, nella misura della prestazione, si fa riserva di successive istruzioni dopo aver acquisito in materia il parere del Ministero del tesoro.

2) Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 2 - comma 21 - della L. 335/95 abbia presentato domanda per essere collocato in quiescenza al 60° anno di età, potrà accedere al trattamento pensionistico con inizio dall'anno scolastico o accademico, anche se il requisito anagrafico maturi nel periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre ed il 31 dicembre dello stesso anno.
Ugualmente il personale che abbia chiesto di essere collocato in quiescenza per il compimento di 40 anni di servizio (art. 509 D.L.vo 297/94) potrà accedere al trattamento pensionistico con inizio dall'anno scolastico o accademico, anche se i 40 anni di servizio maturino nel periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre ed il 31 dicembre dello stesso anno.

3) Circa infine la richiesta di collocamento in quiescenza del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso, posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero, si precisa che la relativa domanda di collocamento in quiescenza - da presentarsi entro il termine del 16 marzo - dovrà fare esplicito riferimento alle condizioni sopra specificate e, se già precedentemente presentata, dovrà essere opportunamente integrata.
Tale domanda non potrà comunque essere accolta dai competenti uffici se non al termine delle operazioni di mobilità del personale, al verificarsi delle suddette condizioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.
A tal fine, una volta ultimate le operazioni di mobilità, verrà individuata su base provinciale la sussistenza della situazione di esubero dei diversi ruoli, classi di concorso e profili; in corrispondenza alla consistenza del soprannumero, verrà collocato a riposto il relativo personale che abbia presentato domanda di collocamento in quiescenza, graduato secondo l'età anagrafica, in conformità alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.L. 19.5.97, n. 129, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18.7.97, n. 229.
Si precisa che per tale personale, nei confronti del quale, in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico trovano applicazione le norme di cui all'art. 1 - commi 26 e 27, lettere a) e b) della L. 8.8.95, n. 335, l'importo del relativo trattamento pensionistico dovrà essere eventualmente ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni o di 37 anni, secondo quanto previsto rispettivamente dalla tabella A) allegata alla L. 24.12.93, n. 537 (vedi art. 11. comma 16, legge citata) e dalla tabella D) di cui all'art. 1 - comma 27 - della citata L. 335/95.
Trova viceversa applicazione, nei confronti del predetto personale la norma di cui all'art. 59 - comma 1 - lettera b) - della L. 27.12.97, n. 449, secondo la quale, ai fini della determinazione dell'età contributiva per il diritto e la misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto.

Il Ministro