Circolare Ministeriale 27 aprile 1998, n.202

Prot. n.27142/BL

Oggetto: Personale del comparto scuola - Decreto interministeriale del 30 marzo 1998 ai sensi dell’art.59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1998 è stato pubblicato il decreto del 30 marzo 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica e per gli affari generali, con il quale è stato programmato l’accesso al pensionamento di anzianità ai sensi dell’art.59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

L’art.2 di tale decreto interministeriale riguarda in modo specifico il personale del comparto scuola.

Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti opportuni per la concreta attuazione della norma stessa.

 

1 - Destinatari

Rientra nella disciplina del citato art.2 tutto il personale del comparto scuola che abbia presentato domanda di dimissioni volontarie dal servizio dal 16 marzo 1997 al 2 novembre 1997, ancorchè sia stata revocata dal 3 novembre 1997 al 16 marzo 1998, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 26 e 27 della legge 8 agosto 1995, n.335.

2 - Conferma dell’istanza di dimissioni volontarie.

Il personale che abbia revocato la domanda di dimissioni nel periodo dal 3 novembre 1997 al 16 marzo 1998 e che si trovi nelle condizioni per conseguire il diritto a pensione, previste dal successivo paragrafo 3, potrà confermare, con apposita istanza, da presentare per via gerarchica alla Direzione Generale, Ispettorato o Provveditorato agli studi competente dal 15 al 30 giugno1998, la richiesta di collocamento a riposo, che avrà effetto dalle decorrenze indicate allo stesso paragrafo 3.

3 - Decorrenza del trattamento pensionistico e requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti.

La decorrenza del trattamento pensionistico è così prevista:

a) dal 1° settembre 1998 o, per i Conservatori di musica e Accademie, dal 1° novembre 1998 per il personale che maturi entro il 31 dicembre 1998 i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 (anni 35 di anzianità contributiva e anni 53 di età anagrafica, o, prescindendo dal requisito anagrafico, anni 36 di anzianità contributiva);
b) dal 1° settembre 1998 o, per i Conservatori di musica e Accademie, dal 1° novembre 1998 anche per il personale femminile che entro il 31 dicembre 1998 maturi il requisito contributivo richiesto per il diritto a pensione a seguito di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e compia il sessantesimo anno di età;
c) dal 1° settembre 1999 o, per i Conservatori di musica e Accademie, dal 1° novembre 1999 per il personale che maturi entro il 31 dicembre 1999 i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1999 (anni 35 di anzianità contributiva e anni 53 di età anagrafica, o, a prescindere dal requisito anagrafico, anni 37 di anzianità contributiva);
d) dal 1° settembre 1999 o, per i Conservatori di musica e Accademie, dal 1° novembre 1999 anche per il personale femminile che entro il 31 dicembre 1999 maturi il requisito contributivo richiesto per il diritto a pensione a seguito di collocamento a riposto per raggiunti limiti di età e compia il sessantesimo anno di età;
e) dal 1° settembre 2000 o, per i Conservatori di musica e Accademie, dal 1° novembre 2000 per il personale che, non essendo in possesso dei requisiti specificati alle lettere a), b), c) e d), ma di quelli di cui all’art.1 - comma 27 - della legge 8 agosto 1995, n.335 (vedasi al riguardo la C.M. n.103, prot. 257/N, dell’8 marzo 1996), risulti incluso nel contingente formato nel limite dell’entità dello scaglione previsto per l’anno scolastico o accademico 1999-2000 di cui all’art.59 - comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
f) dal 1° settembre 2001 o, per i Conservatori di musica e Accademie, dal 1° novembre 2001 per il personale eventualmente risultato in eccedenza rispetto al numero dei dipendenti considerati nel contingente di cui alla precedente lett. e).

4 - Riduzione dell’importo del trattamento pensionistico.

L’importo del trattamento pensionistico è ridotto:

· secondo le percentuali di cui alla tabella A annessa alla legge 24 dicembre 1993 n.537 qualora il personale contingentato sia destinatario dell’art.1- comma 27 - lett. a) della legge 8 agosto 1995/n.335;
· secondo le percentuali di cui alla tabella D annessa alla legge 8 agosto 1995, n.335 qualora il personale contingentato sia destinatario dell’art. 1 - comma 27 - lett. b) della stessa n.335/95.

Si precisa, infine, che potrà accedere al trattamento pensionistico dall’inizio dell’anno scolastico o accademico 1998/99 il personale che abbia presentato domanda di dimissioni volontarie dal 3 novembre 1997 al 16 marzo 1998 in possesso entro il 31 dicembre 1998 dei requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti dalla legge 27 dicembre 1997, n.449.


Decreto Interministeriale 30 marzo 1998
(in G.U. n. 75 del 31.3.1998)

Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art, 59, comma 55, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997

Art. 1

Per gli iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, fatta esclusione per il personale del comparto scuola e per il personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei cui confronti trova applicazione l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, che hanno presentato domanda per l'accesso al pensionamento di anzianità anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, l'accesso medesimo è consentito:

a) al 1° aprile 1998 per i casi di definitiva estinzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 a condizione che a tale ultima data fossero possedute le prescritte condizioni di accesso al pensionamento;
b) alle date indicate nell'acclusa tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, a condizione che i requisiti di età e di anzianità contributiva ivi previsti siano stati maturati prima della data di entrata in vigore della accennata legge n. 449 del 1997.

Art. 2

I dipendenti del comparto scuola che hanno presentato domanda di dimissioni dal servizio nel periodo intercorrente tra il 6 marzo ed il 2 novembre del 1997, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 26 e 27, dalla legge n. 335 dell'8 agosto 1995, sono collocati a riposo nell'anno scolastico o accademico 2000-2001 nel limite del contingentamento richiamato in premessa ovvero, per gli eventuali casi di incapienza, nell'anno successivo. Nel caso di eccedenza, il Ministro della pubblica istruzione formerà la graduatoria degli aventi diritto in base ai criteri di maggiore anzianità anagrafica ed anzianità contributiva, nonché di data di presentazione della domanda.


TABELLA

REQUISITI AL 31 DICEMBRE 1997

Requisiti minimi di età Requisiti minimi di contribuzione Date per l'accesso al pensionamento
Senza limite

52 anni

inferiore a 52 anni

56 anni

senza limite

senza limite

senza limite

senza limite

senza limite

senza limite

36 anni

35 anni

35 anni

34 anni

34 anni

33 anni

32 anni

31 anni

30 anni

inferiore a 30 anni

1° aprile 1998

1° aprile 1998

1° luglio 1998

1° ottobre 1998

1° gennaio 1999

1° aprile 1999

1° luglio 1999

1° ottobre 1999

1° gennaio 2000

1° aprile 2000